CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2017
848.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di commercio elettronico. Completo adeguamento alla direttiva 2000/31/CE).

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «su comunicazione delle autorità competenti» sono soppresse;
   b) alla medesima lettera b), dopo le parole: «per disabilitarne l'accesso», aggiungere, in fine, le seguenti: «in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione, e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive».
1. 01. Baruffi, Cenni, Mongiello, Berretta, Senaldi, Donati.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1, lettera
b))

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di apparecchiature terminali e potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Adeguamento al Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).

  1. Al Decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:
  «Art. 70-bis. – (Libertà di scelta delle apparecchiature terminali). – Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120, agli utenti delle reti di comunicazione elettronica deve essere consentito di provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di comunicazioni. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti.Pag. 195
   b) all'articolo 98, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
  11-bis. Qualora accerti una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70-bis della presente legge, ovvero degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, l'Autorità irroga a ogni soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.
2. 02. Catalano.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1, lettera
a))

  Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

  1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:
  16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/531/UE, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/531/UE, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 Pag. 196del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
2. 05. Il Governo.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

   La IX Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (atto n. 421);
   rilevato che la dotazione del Fondo per gli investimenti – in termini di stanziamenti iscritti in bilancio – ripartita dal provvedimento in esame ammonta a circa 46.044 milioni di euro, di cui 1.166 milioni di euro per il 2017, 2.762 milioni di euro per il 2018, 3.160 milioni di euro per il 2019 e 2.956 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032;
   evidenziato che per i profili di competenza rilevano soprattutto le risorse destinate al settore di spesa di cui alla lettera a) del citato comma 140, ovvero quello riferito a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, nonché riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie», nonché le risorse destinate alle infrastrutture portuali nell'ambito del settore di spesa di cui alla lettera b) del citato comma 140;
   preso atto che sono destinati alla lettera a) circa 19 miliardi di euro per il periodo 2017-2032 di cui poco più di 285 milioni di euro per l'anno 2017, circa 805 milioni di euro per l'anno 2018 e circa 875,5 milioni di euro per l'anno 2019, ripartiti sostanzialmente nelle tre macro aree del trasporto su ferro (oltre 10 miliardi di euro) ammodernamento della rete viaria nazionale per circa 7 miliardi, e sostegno del trasporto pubblico locale (1,6 miliardi);
   segnalato che dall'istruttoria parlamentare risulta che, per il trasporto pubblico locale, al versante del finanziamento del piano nazionale di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse sono destinati 4 milioni di euro nel 2017, 6 milioni nel 2018, 39 milioni nel 2019 e ulteriori 398 milioni fino al 2032, mentre al completamento della rete metropolitana sono indirizzati circa 22 milioni per il 2017, e rispettivamente 50 e 55 milioni per il 2018 e 2019, nonché 812 fino al 2032 e, infine, per il rinnovo mezzi – anche dei mezzi navali obsoleti ed inquinanti – sono riservati 12,6 milioni nel 2017, 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ulteriori 190 milioni fino al 2032;
   ricordato che rientra nell'ambito della lettera a) il finanziamento per circa 10 miliardi di euro del contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana fino al 2032;
   preso atto che alle infrastrutture portuali sono destinati 50 milioni nel 2017, 80 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e ulteriori 331 milioni fino al 2032 e che di queste risorse 221 milioni sono destinati al progetto MOSE;
   considerato che i recenti incidenti hanno messo in evidenza l'assoluta priorità degli interventi di messa in sicurezza Pag. 198della rete ferroviaria, sia interconnessa che isolata, non superabili semplicemente con misure di mitigazione del rischio che peraltro ne compromettono la competitività;
   sottolineato che le città italiane hanno una carenza conclamata di sistemi di trasporto pubblico di massa, elemento che limita fortemente l'efficienza e la sostenibilità della mobilità nelle principali aree urbane;
   evidenziato infine che la proposta di ripartizione del fondo non menziona esplicitamente l'esigenza di destinare risorse alla mobilità ciclistica,

DELIBERA DI ESPRIMERE

   i seguenti rilievi:
    a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di procedere al rapido stanziamento ed utilizzo delle risorse necessarie alla messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse, eventualmente incrementando le risorse già destinate a tale obiettivo;
    b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di rafforzare gli investimenti sulle metropolitane, sui tram e sull'evoluzione dei sistemi ferroviari metropolitani, al fine di estendere le reti e renderle più integrate e interoperabili;
    c) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di riservare allo sviluppo della mobilità ciclistica adeguate risorse, stimabili in 5 milioni annui, da utilizzare nelle forme che saranno definite anche nei provvedimenti parlamentari di prossima adozione. Segnatamente, dovrebbe evidenziarsi l'esigenza di destinare quota parte degli ingenti stanziamenti riferiti al rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale anche all'acquisto di treni idonei al trasporto delle biciclette; inoltre, con riguardo alla voce relativa ad ANAS infrastrutture-sicurezza stradale, dovrebbero finanziarsi interventi integrati di messa in sicurezza della rete stradale di competenza con particolare attenzione alla sicurezza dell'utenza vulnerabile e specificamente dei ciclisti; infine, con riguardo allo stanziamento concernente il contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana si evidenzia l'esigenza di migliorare l'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle biciclette per favorire l'intermodalità e la realizzazione di percorsi ciclabili in adiacenza ai sedimi ferroviari.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).

RILIEVI DELIBERATI

   La IX Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (atto n. 421);
   rilevato che la dotazione del Fondo per gli investimenti – in termini di stanziamenti iscritti in bilancio – ripartita dal provvedimento in esame ammonta a circa 46.044 milioni di euro, di cui 1.166 milioni di euro per il 2017, 2.762 milioni di euro per il 2018, 3.160 milioni di euro per il 2019 e 2.956 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032;
   evidenziato che per i profili di competenza rilevano soprattutto le risorse destinate al settore di spesa di cui alla lettera a) del citato comma 140, ovvero quello riferito a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, nonché riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie», nonché le risorse destinate alle infrastrutture portuali nell'ambito del settore di spesa di cui alla lettera b) del citato comma 140;
   preso atto che sono destinati alla lettera a) circa 19 miliardi di euro per il periodo 2017-2032 di cui poco più di 285 milioni di euro per l'anno 2017, circa 805 milioni di euro per l'anno 2018 e circa 875,5 milioni di euro per l'anno 2019, ripartiti sostanzialmente nelle tre macro aree del trasporto su ferro (oltre 10 miliardi di euro) ammodernamento della rete viaria nazionale per circa 7 miliardi, e sostegno del trasporto pubblico locale (1,6 miliardi);
   segnalato che dall'istruttoria parlamentare risulta che, per il trasporto pubblico locale, al versante del finanziamento del piano nazionale di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse sono destinati 4 milioni di euro nel 2017, 6 milioni nel 2018, 39 milioni nel 2019 e ulteriori 398 milioni fino al 2032, mentre al completamento della rete metropolitana sono indirizzati circa 22 milioni per il 2017, e rispettivamente 50 e 55 milioni per il 2018 e 2019, nonché 812 fino al 2032 e, infine, per il rinnovo mezzi – anche dei mezzi navali obsoleti ed inquinanti – sono riservati 12,6 milioni nel 2017, 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ulteriori 190 milioni fino al 2032;
   ricordato che rientra nell'ambito della lettera a) il finanziamento per circa 10 miliardi di euro del contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana fino al 2032;
   preso atto che alle infrastrutture portuali sono destinati 50 milioni nel 2017, 80 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e ulteriori 331 milioni fino al 2032 e che di queste risorse 221 milioni sono destinati al progetto MOSE;
   considerato che i recenti incidenti hanno messo in evidenza l'assoluta priorità degli interventi di messa in sicurezza della rete ferroviaria, sia interconnessa che isolata, non superabili semplicemente Pag. 200con misure di mitigazione del rischio che peraltro ne compromettono la competitività;
   sottolineato che le città italiane hanno una carenza conclamata di sistemi di trasporto pubblico di massa, elemento che limita fortemente l'efficienza e la sostenibilità della mobilità nelle principali aree urbane;
   evidenziato infine che la proposta di ripartizione del fondo non menziona esplicitamente l'esigenza di destinare risorse alla mobilità ciclistica,

DELIBERA DI ESPRIMERE

  i seguenti rilievi:
    a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di procedere al rapido stanziamento ed utilizzo delle risorse necessarie alla messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse, eventualmente incrementando le risorse già destinate a tale obiettivo;
    b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di rafforzare gli investimenti sulle metropolitane, sui tram e sull'evoluzione dei sistemi ferroviari metropolitani, al fine di estendere le reti e renderle più integrate e interoperabili;
    c) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di riservare allo sviluppo della mobilità ciclistica adeguate risorse, stimabili in 5 milioni annui, da utilizzare nelle forme che saranno definite anche nei provvedimenti parlamentari di prossima adozione. Segnatamente, dovrebbe evidenziarsi l'esigenza di destinare quota parte degli stanziamenti riferiti al rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale anche all'acquisto di treni idonei al trasporto delle biciclette; inoltre, con riguardo alla voce relativa ad ANAS infrastrutture-sicurezza stradale, dovrebbero finanziarsi interventi integrati di messa in sicurezza della rete stradale di competenza con particolare attenzione alla sicurezza dell'utenza vulnerabile e specificamente dei ciclisti; infine, con riguardo allo stanziamento concernente il contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana si evidenzia l'esigenza di migliorare l'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle biciclette per favorire l'intermodalità e la realizzazione di percorsi ciclabili in adiacenza ai sedimi ferroviari;
    d) valuti infine la Commissione di merito l'esigenza di incrementare gli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche relative all'accesso ai mezzi pubblici e alle stazioni ferroviarie.