CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2017
848.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);
   rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderenti alla MiFID II e al MiFIR, ridisciplinando tra l'altro l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto whistleblowing) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;
   rilevato in particolare come lo schema di decreto ridefinisca i poteri e il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza, riproducendo, tra l'altro i poteri attribuiti dal regolamento MiFIR in tema di product intervention, ovvero quei poteri volti a proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché l'esercizio di attività o pratiche finanziarie ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento ed integrità dei mercati, ovvero per la stabilità del sistema finanziario;
   rilevato come lo schema di decreto modifichi la disciplina dei servizi e delle attività di investimento e la disciplina dei mercati, adeguando il testo unico alla disciplina dell’equity crowdfunding per le piccole e medie imprese;
   evidenziato come lo schema di decreto riordini la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega;
   rilevato altresì come lo schema di decreto apporti integrazioni e modifiche all'articolo 201 TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio anche in relazione alla nuova disciplina MIFID;
   evidenziato come lo schema di decreto modifichi le norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario e finanziario, prevedendo, per quanto riguarda l'offerta di servizi di investimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate, l'obbligo di stabilire una succursale in Italia,Pag. 47
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) chiarisca il Governo che l'articolo 25-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle Banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);
   2) chiarisca il Governo, con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di product intervention di cui all'articolo 7-bis del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB nell'esercizio dei citati poteri;
   3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all'articolo 18-bis del TUF e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del TUF, come rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;
   b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con riferimento all'articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l'approvazione dello Statuto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell'Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l'Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;
   c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla CONSOB – che attualmente le esercita – e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005;
   d) con riferimento all'articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-ter, valuti il Governo l'opportunità di eliminare l'obbligo di istituire una succursale per l'offerta di servizi di investimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014;
   e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 31, comma 6, lettera l), del TUF, come modificata dall'articolo 2, comma 30, lettera g), numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il Pag. 48ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;
   f) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;
   g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;
   h) al fine di razionalizzare e armonizzare le competenze delle autorità di vigilanza, valuti il Governo l'opportunità di stabilire una modalità di vigilanza per canali distributivi, attribuendo i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi di cui alla lettera w-bis.3 dell'articolo 1, comma 1, del TUF, secondo la seguente articolazione: a) attribuire all'IVASS i poteri in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e broker assicurativi; b) attribuire alla CONSOB i poteri in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento; valuti conseguentemente il Governo l'opportunità di abrogare la lettera w-bis dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché di apportare le modifiche di coordinamento alla vigente disciplina.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413.

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);
   rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderenti alla MiFID II e al MiFIR, ridisciplinando tra l'altro l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto whistleblowing) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;
   rilevato in particolare come lo schema di decreto ridefinisca i poteri e il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza, riproducendo, tra l'altro i poteri attribuiti dal regolamento MiFIR in tema di product intervention, ovvero quei poteri volti a proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché l'esercizio di attività o pratiche finanziarie ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento ed integrità dei mercati, ovvero per la stabilità del sistema finanziario;
   rilevato come lo schema di decreto modifichi la disciplina dei servizi e delle attività di investimento e la disciplina dei mercati, adeguando il testo unico alla disciplina dell’equity crowdfunding per le piccole e medie imprese;
   evidenziato come lo schema di decreto riordini la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega;
   rilevato altresì come lo schema di decreto apporti integrazioni e modifiche all'articolo 201 TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio anche in relazione alla nuova disciplina MIFID;
   evidenziato come lo schema di decreto modifichi le norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario e finanziario, prevedendo, per quanto riguarda l'offerta di servizi di investimento Pag. 50da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate, l'obbligo di stabilire una succursale in Italia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) chiarisca il Governo che l'articolo 25-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle Banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);
   2) chiarisca il Governo, con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di product intervention di cui all'articolo 7-bis del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB nell'esercizio dei citati poteri;
   3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all'articolo 18-bis del TUF e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del TUF, come rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;
   a-bis) con riferimento all'articolo 1, comma 29, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di rivedere, eventualmente sopprimendolo, il nuovo articolo 30-bis del TUF, relativo alle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, il quale, al comma 1, dà la possibilità ai consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF, di promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto, in quanto tale disposizione, di per sé non richiesta ai fini del recepimento della direttiva MiFID II nell'ordinamento nazionale, potrebbe pregiudicare un efficiente esercizio delle funzioni di vigilanza per la tutela del risparmiatore da parte dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con difficoltà oggettive nell'esecuzione delle ispezioni e nel reperimento della documentazione di supporto per le istruttorie;
   b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con riferimento all'articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l'approvazione dello Statuto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell'Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l'Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;
   c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di Pag. 51vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla CONSOB – che attualmente le esercita – e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005;
   d) con riferimento all'articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-ter, valuti il Governo l'opportunità di eliminare l'obbligo di istituire una succursale per l'offerta di servizi di investimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014;
   e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 31, comma 6, lettera l), del TUF, come modificata dall'articolo 2, comma 30, lettera g), numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;
   f) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;
   g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;
   h) al fine di razionalizzare e armonizzare le competenze delle autorità di vigilanza, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), valuti il Governo l'opportunità di stabilire una modalità di vigilanza che attribuisca i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione dei suddetti prodotti direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione alle attività connesse alla realizzazione degli stessi prodotti da parte dei soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI e in relazione alla distribuzione degli stessi prodotti tramite i menzionati soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI nonché tramite i collaboratori degli stessi intermediari, iscritti nella sezione E del medesimo registro unico degli intermediari assicurativi – RUI, mantenendo inoltre alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413.

ULTERIORE RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);
   rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderenti alla MiFID II e al MiFIR, ridisciplinando tra l'altro l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto whistleblowing) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;
   rilevato in particolare come lo schema di decreto ridefinisca i poteri e il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza, riproducendo, tra l'altro i poteri attribuiti dal regolamento MiFIR in tema di product intervention, ovvero quei poteri volti a proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché l'esercizio di attività o pratiche finanziarie ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento ed integrità dei mercati, ovvero per la stabilità del sistema finanziario;
   rilevato come lo schema di decreto modifichi la disciplina dei servizi e delle attività di investimento e la disciplina dei mercati, adeguando il testo unico alla disciplina dell’equity crowdfunding per le piccole e medie imprese;
   evidenziato come lo schema di decreto riordini la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega;
   rilevato altresì come lo schema di decreto apporti integrazioni e modifiche all'articolo 201 TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio anche in relazione alla nuova disciplina MIFID;
   evidenziato come lo schema di decreto modifichi le norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario e finanziario, prevedendo, per quanto riguarda l'offerta di servizi di investimento Pag. 53da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate, l'obbligo di stabilire una succursale in Italia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) chiarisca il Governo che l'articolo 25-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle Banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);
   2) chiarisca il Governo, con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di product intervention di cui all'articolo 7-bis del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB nell'esercizio dei citati poteri;
   3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;
   4) provveda il Governo a disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all'articolo 18-bis del TUF e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del TUF, come rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;
   b) con riferimento all'articolo 1, comma 29, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di rivedere, eventualmente sopprimendolo, il nuovo articolo 30-bis del TUF, relativo alle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, il quale, al comma 1, dà la possibilità ai consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF, di promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto, in quanto tale disposizione, di per sé non richiesta ai fini del recepimento della direttiva MiFID II nell'ordinamento nazionale, potrebbe pregiudicare un efficiente esercizio delle funzioni di vigilanza per la tutela del risparmiatore da parte dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con difficoltà oggettive nell'esecuzione delle ispezioni e nel reperimento della documentazione di supporto per le istruttorie;
   c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con riferimento all'articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l'approvazione dello Statuto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 54avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell'Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l'Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;
   d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla CONSOB – che attualmente le esercita – e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005;
   e) con riferimento all'articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-ter, valuti il Governo l'opportunità di eliminare l'obbligo di istituire una succursale per l'offerta di servizi di investimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014;
   f) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 31, comma 6, lettera l), del TUF, come modificata dall'articolo 2, comma 30, lettera g), numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;
   g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;
   h) al fine di razionalizzare e armonizzare le competenze delle autorità di vigilanza, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), valuti il Governo l'opportunità di stabilire una modalità di vigilanza che attribuisca i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione dei suddetti prodotti direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione alle attività connesse alla realizzazione degli stessi prodotti da parte dei soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI e in relazione alla distribuzione degli stessi prodotti tramite i menzionati soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI nonché tramite i collaboratori degli stessi intermediari, iscritti nella sezione E del medesimo registro unico degli intermediari assicurativi – RUI, mantenendo inoltre alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi.

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ALLEGATO 4

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15).

  1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, comma 2, le parole «Entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;
   b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili».

  Conseguentemente:
   al titolo del decreto-legge, dopo le parole: Disposizioni urgenti inserire le seguenti: per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché;
   all'articolo 1 del disegno di legge, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2017.
0. 1. 01. Il Relatore.

  Sopprimere l'articolo 1.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1. 1. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 56

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Liquidazione coatta amministrativa).

  1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Misure di ristoro).

  1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.
  2. Le misure di ristoro di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari.;
   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Cessione di rami d'azienda).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.
  2. La cessione di cui al comma 1 comprende il personale dipendente.
  3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1.;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni attuative).

  1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.;
   sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.
1. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Liquidazione coatta amministrativa).

  1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Misure di ristoro).

  1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.
  2. Le misure di ristoro di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari.;
   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Cessione di rami d'azienda).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.
  2. La cessione di cui al comma 1 comprende il personale dipendente.Pag. 57
  3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1.;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni attuative).

  1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7.
1. 3. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1 sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono Pag. 58deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 4. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: Pag. 59dispone la e sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;
    dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Pag. 60

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed a Cassa Depositi e Prestiti.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
    dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;Pag. 61
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite a Cassa Depositi e Prestiti SpA al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  4. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;Pag. 62
    dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 7. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite a Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale al prezzo simbolico di 1 euro.

Pag. 63

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1 primo periodo, sostituire le parole:
prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;
    dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si Pag. 64applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 8. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite alla Banca Pubblica dello Stato italiano al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.
  3. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 1 euro. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara in Banca pubblica dello Stato italiano.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;Pag. 65
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
    dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 9. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.
  (Inammissibile limitatamente
al capoverso articolo 4, comma 3)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative Pag. 66del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze effettua una due diligence di tutte le attività e le passività delle Banche. Ad esito della due diligence se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica italiana.
  3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
    dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della Pag. 67predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo, sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 10. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze effettua una due diligence di tutte le attività e le passività delle Banche. All'esito della due diligence se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento Pag. 68ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica Italiana.
  3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1 secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
    dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art 6.
(Esclusione delle misure di burden sharing e bail in).

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati.;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

Pag. 69

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 11. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;Pag. 70
    dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 12. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. Pag. 71(ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;
    dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art 6.
(Esclusione delle misure di burden sharing e bail in).

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati.;
   sopprimere l'articolo 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli Pag. 72interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione, del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 13. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: l'avvio aggiungere le seguenti: delle procedure.
1. 14. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: , la tempistica.
1. 15. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: , lo scadenzario.
1. 16. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2 con le seguenti: le Banche di cui al presente comma.
1. 17. Alberti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sopprimere il comma 2.
1. 18. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2 sostituire la parola: costituiscano con la seguente: rappresentino.
1. 19. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 73

  Al comma 2 dopo le parole: sono adottate a seguito aggiungere le seguenti: della pubblicazione.
1. 20. Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 3.
1. 21. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3 sostituire le parole: degli elementi forniti con le seguenti: di una relazione fornita.
1. 22. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3 dopo le parole: Commissione Europea aggiungere le seguenti: ed alle competenti Commissioni Parlamentari.
1. 23. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3 dopo le parole: Commissione Europea aggiungere le seguenti: ed alla Commissione Finanze delle Camere.
1. 24. Villarosa, Pesco, Sibilia, Fico, Ruocco, Pisano, Alberti.

  Al comma 3 dopo le parole: presenta alla Commissione Europea aggiungere le seguenti: e al Parlamento.
1. 25. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 3 sostituire le parole: sino al con le seguenti: entro il.
1. 26. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3 sostituire le parole: una relazione con le seguenti: un resoconto.
1. 27. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3 sostituire la parola: annuale con la seguente: mensile.
1. 28. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3 sostituire la parola: informazioni con le seguenti: dati e notizie.
1. 29. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3 sostituire le parole: riguardo agli interventi dello Stato effettuati con le seguenti: relativamente alle misure ed ai provvedimenti adottati dallo Stato.
1. 30. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 46. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 47. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Pag. 74Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 48. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 82, comma 1, le parole: «o a risoluzione» sono soppresse;
   all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.».
1. 31. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 32. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. La sezione III del Capo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 33. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli articoli da 48 a 59 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono soppressi.
1. 34. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 48 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 35. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 50 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 36. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 51 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 37. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 52 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 38. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 53 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 39. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

Pag. 75

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 54 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 40. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 55 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 41. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 56 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 42. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 57 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 43. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 58 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 44. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 59 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.
1. 45. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

Pag. 76

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: A seguito dell'adozione della con le seguenti: Acquisita la.
2. 1. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: A seguito inserire le seguenti: della pubblicazione e.
2. 2. Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: la liquidazione coatta amministrativa è disposta contestualmente all'azione di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche.
2. 3. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sostituire ovunque ricorra, la parola: continuazione con la seguente: prosecuzione.
2. 4. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto con le seguenti: per il miglior realizzo dell'attivo.
2. 5. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il tempo tecnico necessario con le seguenti: per la durata tecnicamente necessaria.
2. 6. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il tempo tecnico con le seguenti: per un periodo tecnicamente.
2. 7. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: attuare con la seguente: realizzare.
2. 8. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
2. 9. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Pag. 77

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
2. 10. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
2. 11. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
2. 12. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante Pag. 78formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 13. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 14. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 15. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario Pag. 79è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 16. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 17. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 18. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 19. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Pag. 80

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 20. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 35 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
2. 30. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. 33. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto-legislativo 1o settembre 1993, n. 395 e successive modificazioni (Testo unico bancario) è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza.
2. 34. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: a quanto previsto.
2. 35. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 81

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza necessità di acquisire con le seguenti: in presenza delle dovute.
2. 36. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3, in conformità all'offerta formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera d), sopprimere la parola: vincolante.
2. 37. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: i commissari liquidatori inserire le seguenti:, da identificare comunque in soggetti diversi dagli amministratori delle banche in liquidazione coatta amministrativa.
2. 38. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in conformità con la seguente: conformemente.
2. 39. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: vincolante.
*2. 40. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: vincolante.
*2. 41. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai fini del con le seguenti: necessari e conseguenti al.
2. 42. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: identificati nell'offerta stessa.
2. 43. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a sostegno con le seguenti: a supporto.
2. 44. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: vincolante.
2. 45. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche.
2. 46. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti dei consigli di amministrazione delle Banche.
2. 47. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti.
2. 48. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 82

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti relativi a rinvio giudizio, imputazione coatta o di sentenza di condanna inerenti inter alias violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
2. 49. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Parlamento, del Governo, dei Consigli Regionali, Province autonome, ed Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
2. 50. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Parlamento.
2. 51. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Governo.
2. 52. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti dei Consigli Regionali.
2. 53. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti delle Province autonome.
2. 54. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti degli Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
2. 55. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere autorevolezza adeguata all'incarico verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità dei mercati di riferimento.
2. 56. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere esperienza pregressa:
   i) in conduzione di aziende nel settore di riferimento;
   ii) ovvero in conduzione di aziende comparabili per dimensioni e complessità;
   iii) ovvero nei mercati internazionali qualora la società operi in misura consistente in contesti esteri;
   iv) ovvero in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie oggetto di processi di ristrutturazione e riorganizzazione bancaria.
2. 57. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 83

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
2. 58. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori abbiano una comprovata competenza in ambito giuridico, finanziario o industriale.
2. 59. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano trovarsi in assenza di conflitti di interessi anche in riferimento ad eventuali cariche di società concorrenti.
2. 60. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. I soggetti di cui agli articoli 207 e 208 della legge fallimentare potranno chiedere mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, entro il 1o novembre 2017, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, in deroga al termine previsto dall'articolo 208 della legge fallimentare.
2. 61. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 1 è disposto l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario.
2. 62. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, sostituire le parole: del Testo unico bancario con le seguenti: del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.
2. 63. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, sostituire la parola: condotto con la seguente: attuato.
2. 64. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, sostituire le parole: con riferimento ai soli creditori con le seguenti: su tutti i creditori compresi quelli.
2. 65. Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, sostituire la parola: sorti con la seguente: emersi.
2. 66. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Testo unico bancario il termine ivi previsto per la presentazione dell'istanza di riconoscimento dei crediti è esteso a novanta giorni.
2. 67. Ginato, Moretto.

  Sopprimere il comma 3.
2. 68. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 3, sostituire le parole: relativamente a con la seguente: secondo.
2. 69. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 84

  Al comma 3, sostituire la parola: secondo con la seguente: rispettando.
2. 70. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 80 e seguenti del Testo unico bancario.
2. 71. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 81 e seguenti del Testo unico bancario.
2. 72. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82 e seguenti del Testo unico bancario.
2. 73. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 82, comma 1, sono soppresse le parole: «o a risoluzione»;
   all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
2. 74. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. 76. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. 77. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. 78. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Pag. 85

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Le somme ricevute a titolo di indennizzo corrisposte agli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti, non possono in alcun modo essere oggetto di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.
2. 75. Busin, Pagano.

Pag. 86

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.
3. 1. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in conformità con con la seguente: secondo.
3. 2. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a cedere con la seguente: alla cessione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: l'azienda con le seguenti: dell'azienda.
3. 3. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 4. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, alinea, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in Pag. 87legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 5. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 6. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 7. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;Pag. 88
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3 sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 8. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 9. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 10. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Pag. 89

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 11. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 90 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 12. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.Pag. 90
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 13. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 14. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 15. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;Pag. 91
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 120 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 16. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 17. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima Pag. 92dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 18. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 19. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 180 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 20. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in Pag. 93legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 21. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 22. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica Pag. 94disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.
3. 23. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 24. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e della finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 25. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale Pag. 95del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 26. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 27. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 28. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;Pag. 96
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 29. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito della Banca d'Italia;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito della Banca d'Italia.
3. 30. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 31. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione Pag. 97con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 32. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 33. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 34. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 98

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 35. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Consiglio dei ministri;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 36. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito della Banca d'Italia;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta Pag. 99dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.
3. 37. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 38. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 39. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative Pag. 100a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 40. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 41. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 42. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;Pag. 101
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 43. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito della Banca d'Italia;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito della Banca d'Italia.
3. 44. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 45. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione Pag. 102con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 46. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 47. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 48. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 103

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 49. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.
3. 50. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in Pag. 104legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 51. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 52. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Consiglio dei ministri;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 53. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia nel proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima Pag. 105dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 54. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 120 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.
3. 55. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere inserire le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.
3. 56. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo comma, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;Pag. 106
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 57. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 58. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.
3. 59. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione Pag. 107da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel sito della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con parere non vincolante della Banca d'Italia.
3. 60. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 61. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 62. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 108

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 63. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 64. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;Pag. 109
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.
3. 65. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.
3. 66. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.
3. 67. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito Pag. 110della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei Ministri ed in Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.
3. 68. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 69. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio.
3. 70. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 111

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 71. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 72. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 73. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione Pag. 112con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 74. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 75. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: individuato ai sensi del comma 3 con le seguenti: individuato all'esito di una procedura condotta nel rispetto delle disposizioni in tema di evidenza pubblica, in considerazione delle prestazioni a carico dei bilanci pubblici previste ai sensi del presente decreto,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: comunque al fine di conseguire il miglior realizzo dell'attivo.
3. 76. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire la parola: individuabili con la seguente: identificabili.
3. 77. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nello specifico, il perimetro oggetto di cessione include anche le partecipazioni in SEC Servizi Spa.
3. 78. Gebhard.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole:
senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.
3. 79. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.
*3. 80. Zoggia, Bersani, Ragosta.

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  Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.
*3. 81. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: del Testo unico bancario con le seguenti: del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.
3. 82. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).
*3. 83. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).
*3. 84. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.
**3. 85. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.
**3. 86. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.
**3. 87. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 88. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 90. Giacomoni, Laffranco, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: obbligazionisti subordinati aggiungere le seguenti: , qualora questi non siano rappresentati da persone fisiche o imprenditori individuali.
3. 91. Menorello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei Pag. 114predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 della medesima legge fallimentare.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 4, comma 1, lettera
a), dopo il punto ii, aggiungere il seguente:
    «iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente decreto.
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  1-ter. Il comma precedente si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
3. 96. Busin, Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis. i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), di cui al precedente comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione Pag. 115dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
   b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii inserire il seguente:
  iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
*3. 92. Zanetti, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis. i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), di cui al precedente comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
   b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii inserire il seguente:
   iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
*3. 237. Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la lettera
c) aggiungere la seguente:
    c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Pag. 116Finanziarie istituito dal decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del presente decreto.
3. 93. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis)
i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), del presente comma, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Finanziarie istituito con decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite Pag. 117dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
3. 97. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
    c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.;
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
   1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
3. 98. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.
*3. 99. Menorello.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.
*3. 100. Rizzetto.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito anche «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.Pag. 118
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) aggiungere il seguente:
    iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente decreto.
3. 89. Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito anche «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile. I commissari liquidatori accantonano apposite riserve destinate a soddisfare i crediti di cui al presente comma.
3. 101. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. 102. Rizzetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, sopprimere il primo periodo;
   b) al comma 2, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:
Le comunicazioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 devono essere effettuate anche a mezzo posta.
3. 103. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il primo periodo.
3. 104. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto Pag. 119di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici lo Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 105. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: è sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 106. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 107. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di Pag. 120cessione con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. 108. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione inserire le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 109. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 110. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente Pag. 121per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 111. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. 112. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 100 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. 113. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche ai fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dell'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.
*3. 114. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.
*3. 115. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.
3. 116. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Pag. 122

  Al comma 2, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le comunicazioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono essere effettuate anche a mezzo posta.
3. 117. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quarto periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il settimo periodo.
3. 118. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quarto periodo.
3. 119. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
3. 120. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.
*3. 121. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.
*3. 122. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.
*3. 123. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.
*3. 124. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il settimo periodo.
*3. 125. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il settimo periodo.
*3. 126. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 2, alinea, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c);
   b) sopprimere il comma 4.
3. 127. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).
3. 128. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 129. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 3. 130. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Pag. 123

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 3. 131. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
3. 132. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380.
3. 133. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
3. 134. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380.
3. 135. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. 136. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
3. 137. Rubinato.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 3. 138. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 3. 139. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
** 3. 140. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
** 3. 141. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 100 miliardi di euro da parte del cessionario.
3. 142. Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 10 miliardi di euro da parte del cessionario.
3. 143. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 1 euro da parte del cessionario.
3. 144. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 124

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 0,5 euro da parte del cessionario.
3. 145. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 0,1 euro da parte del cessionario.
3. 146. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale, entro 30 giorni dalla stipula.
3. 147. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
3. 148. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
3. 149. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
3. 150. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
3. 151. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla stipula.
3. 152. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
3. 153. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula.
3. 154. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 125

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
3. 155. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
3. 156. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
3. 157. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
3. 158. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla stipula.
3. 159. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
3. 160. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 161. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 162. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero Pag. 126dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 163. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 164. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 165. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dalla stipula.
3. 166. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 167. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del contratto di cessione stipulato ai sensi del presente decreto e modificato al fine di rendere le medesime conformi alle modifiche apportate in corso di conversione in legge del presente decreto non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 168. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La modifica delle disposizioni del contratto di cessione utile a rendere conforme il medesimo alle modifiche apportate al presente decreto in corso di conversione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 169. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli oneri relativi alla modifica delle disposizioni del contratto di cessione utile a rendere conforme il medesimo alle modifiche apportate al presente decreto in corso di conversione sono a carico del cessionario.
3. 170. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 3.
3. 171. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è la Banca pubblica dello Stato Italiano.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., istituita nel Pag. 127quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 1 euro. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara in Banca pubblica dello Stato italiano.
  3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea;
   b) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;
   c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. 172. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso comma 3-
bis)

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. 173. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è La Cassa Depositi e Prestiti.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. 174. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;Pag. 128
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. 175. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 159, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014.
3. 176. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. 177. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.
3. 178. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 179. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero Pag. 129dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 180. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 181. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 182. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 183. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 184. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. 185. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del Pag. 130presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 186. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 187. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 188. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 189. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 190. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto Pag. 131del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 191. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 192. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 193. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la conversione in legge del presente decreto.
3. 194. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 195. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: nell'ambito di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 196. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta Pag. 132di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 197. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. 198. Menorello.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 199. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 200. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 201. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 202. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 203. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta Pag. 133di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 204. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 205. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 206. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. 207. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 208. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 209. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 210. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Pag. 134

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 211. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 212. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 213. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 214. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 215. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 216. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta Pag. 135di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 217. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto aperta, concorrenziale non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 218. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più convenienti con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 219. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la conversione in legge del presente decreto.
3. 220. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 221. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: svolta dopo la conversione in legge del presente decreto.
3. 222. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sopprimere il comma 4.
* 3. 223. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 4.
* 3. 224. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: si applica l'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 225. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Pag. 136

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Si applica l'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. 226. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 5.
3. 227. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 69-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) “depositi”: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eccetto quanto allo stesso articolo, comma 1-bis, lettera b)»;
   b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    «e) i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli».
3. 228. Menorello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il cessionario non può ridurre il valore complessivo del credito accordato entro il 26 giugno 2017 ai clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.
3. 230. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni giuridiche ed economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.
3. 231. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.
  Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui al presente articolo, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilite nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
  Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
  La prelazione è esercitata nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cessione da parte dei commissari liquidatori di cui al primo periodo del presente comma.
3. 229. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.
3. 232. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Pag. 137

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.
3. 233. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 234. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione semestrale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 235. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 236. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Pag. 138

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
4. 1. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma, 1, alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
*4. 2. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma, 1, alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
*4. 3. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: autonoma e a prima con le seguenti: a.
4. 4. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia,.
4. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;.
4. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;.
4. 7. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze;.
4. 8. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 9. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto,.
4. 10. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con Pag. 139decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;.
4. 11. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;.
4. 12. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;.
4. 13. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze;.
4. 14. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;.
4. 15. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;.
4. 16. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti:, a pagamento.
4. 17. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del soggetto in liquidazione con le seguenti: delle Banche.
4. 18. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le seguenti: 1.000 milioni e le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.
4. 19. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le seguenti: 1.500 milioni e le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
4. 20. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le seguenti: Pag. 1402.000 milioni e le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 2.500 milioni.
4. 21. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.
4. 22. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.
4. 23. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
4. 24. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.
*4. 25. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.
*4. 26. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 27. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, dietro corrispettivo in obbligazioni subordinate convertibili, con scadenza al 31 dicembre 2022, emesse dal cessionario, per un importo massimo di euro 4.000 milioni;
   b-bis) le obbligazioni subordinate convertibili sono emesse ad un tasso di interesse dell'1 per cento;
   b-ter) le obbligazioni sono convertibili in azioni di nuova emissione dell'emittente a totale discrezione dell'emittente stessa, in qualsiasi data entro il 31 dicembre 2022;
   b-quater) l'eventuale conversione delle obbligazioni subordinate in azioni dell'emittente, viene effettuata alla media quotazione di borsa degli ultimi 60 giorni più un premio in maggiorazione del 15 per cento;
   b-quinquies) lo Stato si impegna a non esercitare il diritto di voto e a detenere le azioni per un periodo minimo di 3 anni. Decorso tale termine lo Stato potrà cedere a mercato non più di un terzo della quantità totale delle azioni ricevute per anno,.
4. 28. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un numero limite di azioni del cessionario corrispondente ad un importo massimo di euro 4.000 milioni;
   b-bis) l'importo viene erogato a fronte di un aumento di capitale del cessionario riservato allo Stato;
   b-ter) il prezzo delle azioni è pari alla media delle quotazioni di borsa degli ultimi Pag. 14130 giorni precedenti al decreto maggiorato di un premio del 10 per cento;.
4. 29. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.
4. 30. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.
4. 31. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
4. 32. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: autonoma e a prima con le seguenti: a.
4. 33. Alberti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del soggetto in liquidazione con le seguenti: delle Banche.
4. 34. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 491 milioni con le seguenti: 100 milioni.
4. 35. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 750 milioni e le parole: 491 milioni con le seguenti: 200 milioni.
4. 36. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni e le parole: 491 milioni con le seguenti: 350 milioni.
4. 37. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: volto alla sterilizzazione di rischi, obblighi e impegni che coinvolgessero il cessionario per fatti antecedenti la cessione o relativi a cespiti e rapporti non compresi nelle attività e passività trasferite; le Banche in liquidazione coatta amministrativa rispondono dei danni derivanti dal contenzioso pregresso nonché da quello relativo alla disciplina sull'acquisto di azioni proprie e/o sui servizi di investimento, ivi compreso quello promosso da soggetti che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle cosiddette «Offerte Transattive» e dagli «Incentivi Welfare».
4. 38. Rubinato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 39. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.285 milioni con le seguenti: 285 milioni.
4. 40. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Pag. 142

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.258 milioni con le seguenti: 500 milioni.
4. 41. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.258 milioni con le seguenti: 750 milioni.
4. 42. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.258 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.
4. 43. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 2.
4. 44. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, sostituire la parola: anticipi con la seguente: posticipi.
4. 45. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, sopprimere le parole: incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori.
4. 46. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In ogni caso gli anticipi di cui al comma 2 non possono essere erogati prima della concreta e completa erogazione delle misure di ristoro di cui all'articolo 6.
4. 47. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).
4. 48. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 49. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 50. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Gli obbligazionisti subordinati godono di privilegio in misura superiore rispetto a tutti gli altri creditori previsti dal comma 3.
4. 51. Fassina, Paglia, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4 alinea sostituire il primo periodo con il seguente: Prima del perfezionamento della cessione di cui al presente decreto un collegio di esperti effettua una due diligence sul compendio oggetto di cessione.
4. 52. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*4. 53. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*4. 54. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
4. 55. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Pag. 143

  Sopprimere i commi 5 e 6.
4. 56. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere i commi 5 e 7.
4. 57. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 5.
*4. 58. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Sopprimere il comma 5.
*4. 59. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
4. 60. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 6.
4. 61. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 7.
4. 62. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di garantire continuità alle linee di credito concesse al sistema produttivo della regione Veneto, l'eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori da due o più banche oggetto delle cessioni di cui all'articolo 3 del presente decreto è coperta – sia in termini di congruità che di durata – dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; per tali operazioni Veneto Sviluppo è ammessa alla Controgaranzia per le operazioni di Garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia di cui alla legge della regione Veneto 13 agosto 2004, n. 19.
4. 63. Rubinato.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 64. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 65. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 66. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare).

  1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono Pag. 144detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.
  2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.
  3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermedi- azione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.
  4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.
  5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.
  6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».
4. 01. Polidori.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Rimborso preferenziale per i possessori di strumenti finanziari collocati con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione).

  1. Il cliente delle Banche, di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, per indurlo all'acquisto di azioni, e il cui diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, sia stato limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, al fine di assicurare la computabilità di tali azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, in caso di recesso ha diritto al rimborso delle azioni entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
  2. Qualora l'ordinaria procedura di liquidazione non consenta di rispettare il termine di cui al comma 1 per il rimborso, è concessa la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sulla sorte capitale e sugli interessi corrispettivi, al tasso legale vigente, per il ritardo oltre il termine massimo previsto per il rimborso, con espresso diritto di surroga dello Stato nella procedura liquidatoria in base al grado del creditore originario.
  3. Ai clienti delle Banche, che siano stati indotti a sottoscrivere prestito obbligazionario convertibile o non convertibile in azioni, da soggetti autorizzati alla prestazione Pag. 145dei servizi di investimento finanziario con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, e che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo per il rimborso dei titoli, è concessa la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, con espresso diritto di surroga dello Stato nella procedura liquidatoria in base al grado del creditore originario entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. 02. Rubinato.

Pag. 146

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: commissari liquidatori inserire le seguenti: ove non riescano a reperire sul mercato condizioni più vantaggiose per la migliore realizzazione dell'attivo mediante la cessione a terzi.
5. 1. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
*5. 3. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
*5. 4. Menorello.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
*5. 5. Zanetti, Sottanelli.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.Pag. 147
  1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
*5. 6. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
5. 7. Rizzetto.

  Sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti, nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
5. 8. Rampelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 18. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma.
5. 9. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Prima di procedere alla cessione ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo le Banche devono presentare al debitore una proposta di transazione pari al valore di iscrizione contabile del relativo credito.
5. 10. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione trimestrale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.
5. 11. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Pag. 148

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 12. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione semestrale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.
5. 13. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 14. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione annuale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.
5. 15. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 16. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le società pubbliche che gestiscono i crediti deteriorati provenienti da Risoluzioni bancarie o LCA bancarie hanno obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione online dei dati principali di tutte le pratiche di crediti che riguardano persone giuridiche e di dati aggregati, non nominativi, per comune di residenza per quanto riguarda le persone fisiche.
5. 17. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130).

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7.1.
(Incentivi finalizzati alla gestione dei crediti deteriorati).

  1. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 7-bis, si applicano altresì le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, aventi sede legale in Italia, che si sono rese cessionarie dei crediti qualificati come deteriorati ai sensi del comma 1 dell'articolo 7.1, possono costituire una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione degli Pag. 149immobili vuoti o non utilizzati posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione.
  3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 2, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di cartolarizzazione cessionarie, secondo le seguenti modalità:
   a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60 per cento degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;
   b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50 per cento per l'anno 2017 e del 36 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;
   c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60 per cento per l'anno 2017 e del 46 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

  4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.
  5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
5. 01. Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.
(Inammissibile)

Pag. 150

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: la data del 12 giugno 2014 con le seguenti: la data del 1o gennaio 2016.
6. 1. Menorello.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e acquistati fino a: Banche emittenti.
6. 2. Busin, Pagano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, con le seguenti:, anche tramite home banking, sia nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti che tramite intermediari diversi,.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, sopprimere il terzo periodo;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017. Al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 100 per cento».
6. 3. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserire le seguenti:, la cui dotazione finanziaria è a tal fine integrata di quattrocento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,;
   b) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale di cui al primo periodo del presente comma in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 9 del citato decreto n. 59 del 2016;
   c) al comma 2, secondo periodo, le parole: 30 settembre 2017 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
6. 4. Laffranco, Sandra Savino.

Pag. 151

  Al comma 7, sopprime il terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 15, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 5. Busin, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2016, le parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e» sono soppresse.
6. 6. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 7;
   all'articolo 6 dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014.
6. 25. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6. 7. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presente comma si applica a tutti gli strumenti finanziari in debito subordinato sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 8. Busin, Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa con le seguenti: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato Pag. 152sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 6 dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
   sopprimere l'articolo 7.
6. 26. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presente comma si applica anche quando gli strumenti finanziari di debito subordinato siano stati sottoscritti o acquistati dopo la data del 12 giugno 2014.
6. 9. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
6. 10. Busin, Pagano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le somme ricevute dai soci a titolo di transazione da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A non sono soggette a tassazione e non possono in nessun modo essere oggetto di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.
6. 11. Zanetti, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Qualora riscontrino nell'esercizio del loro incarico fatti che costituiscono reato, i commissari liquidatori devono farne denuncia per iscritto al pubblico ministero, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Della denuncia danno notizia alla Banca d'Italia.
  2-ter. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, ai sensi del comma precedente, ascritta a persona determinata, se non vi sono evidenti presupposti per la richiesta di archiviazione, deve disporre il sequestro preventivo dei beni della persona o dei beni di quella persona che ha motivo di ritenere ne sia l'intestataria fittizia. Se il pubblico ministero chiede l'archiviazione e il giudice dispone l'imputazione coatta, ordina al pubblico ministero di disporre il sequestro preventivo ai sensi del periodo precedente.
6. 12. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Se dalla procedura disciplinata dal presente decreto-legge scaturisce a carico degli amministratori delle Banche un procedimento penale che si conclude con la condanna, la pena è aumentata da un terzo alla metà. È comunque disposta la confisca dei beni personali degli amministratori condannati, fatte salve le cose impignorabili di cui agli articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile.
  2-ter. Alla condanna consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
6. 13. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ove decidano di esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, i commissari liquidatori devono chiedere il sequestro giudiziario ai sensi della sezione II del capo III, del codice di procedura civile sui beni personali degli amministratori delle Banche e di quelle che hanno motivo di ritenere ne siano le intestatarie fittizie. Pag. 153Ove decidano di non esercitare l'azione di responsabilità, redigono una relazione che ne illustri i motivi e la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale la trasmette con le proprie valutazioni ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
6. 14. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
6. 15. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni emesse dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti sono corrisposti, dalla SGA, strumenti finanziari di tipo WARRANT, con valore pari alla percentuale di recupero dei crediti in sofferenza detenuti dalla stessa SGA e in relazione al superamento dell'attuale valore di mercato degli stessi. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
6. 16. Busin, Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche; tali indennizzi non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 17. Ginato, Moretto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli obbligazionisti retail che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro «zero coupon» con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.
6. 18. Fassina, Paglia, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Pag. 154Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono poter considerare realizzata la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite dagli istituti posti in risoluzione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito».
6. 19. Zanetti, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2016, sono soppresse le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e».
6. 20. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000»;
   al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «o dell'ammenda fino ad euro 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda fino ad euro 20.000»;
   dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Se i fatti di cui al comma 1-bis sono commessi da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, le pene sono aumentate della metà.»;
   al comma 2, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei» e le parole: «fino a lire venti milioni» dalle seguenti: «fino ad euro 20.000»;
   dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Se il fatto di cui al comma 2 è commesso in concorso di reato da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, la pena è aumentata della metà.».
6. 21. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di accordare rimborso preferenziale ai possessori di strumenti finanziari collocati dalle Banche con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione, l'accertamento del diritto al rimborso procede mediante esame distinto di ciascuna posizione, in sede arbitrale, secondo requisiti basati su criteri presuntivi, ed in particolare:
   a) creditori che abbiano ottenuto sentenza definitiva di condanna relativa a crediti conferiti a titolo di corrispettivo alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito anche "SGA") ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile;
   b) creditori con giudizi pendenti ovvero con parere positivo CONSOB.

  2-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o collocati in violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, non sono soggetti a sospensioni o interruzioni né a limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Pag. 155Banche in deroga agli articoli 43 e 208 della legge fallimentare.
  2-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili collocati in violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo di residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 l.f.
  2-quinquies. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, e dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
6. 22. Rubinato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. 23. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. 24. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Introduzione del Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  1. Dopo il Titolo VIII del Libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Titolo VIII-bis
DELL'AZIONE DI CLASSE

Art. 840-bis.
(Ambito di applicazione).

  I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
  L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
  In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, ottavo comma.
  Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
  Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione Pag. 156individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-ter.
(Forma e ammissibilità della domanda).

  La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa.
  L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.
  La domanda è dichiarata inammissibile:
   a) quando è manifestamente infondata;
   b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
   c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
   d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
  Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

Art. 840-quater.
(Pluralità delle azioni di classe).

  La causa promossa davanti a un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter, terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.
  Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con Pag. 157sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

Art. 840-quinquies.
(Procedimento).

  Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
  Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
  Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.
  Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Art. 840-sexies.
(Sentenza).

  Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:
   a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;
   b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;
   c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
   d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera b);
   e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;
   f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
   g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;
   h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

  La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo Pag. 158840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
  Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
  Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-septies.
(Modalità di adesione all'azione di classe).

  L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
  La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
   b) i dati identificativi dell'aderente;
   c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;
   d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
   e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
   f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
   g) la seguente attestazione: «Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri»;
   h) il conferimento al rappresentante comune, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
   i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;
   l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

  L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
  La domanda è valida:
   a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; oppure
   b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

  I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
  La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
  L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.
  La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.Pag. 159
  Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.

Art. 840-octies.
(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

  Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
  Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
  Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
  Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
  Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-novies.
  A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).

  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
   a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;
   b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;
   c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento;
   d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;
   e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento;
   f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento;
   g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per cento.

  Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.
  Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.Pag. 160
   L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
   a) complessità dell'incarico;
   b) ricorso all'opera di coadiutori;
   c) qualità dell'opera prestata;
   d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
   e) numero degli aderenti.

  Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
  Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.
  Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

Art. 840-decies.
(Impugnazione della sentenza).

  Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
  Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

Art. 840-undecies.
(Impugnazione del decreto).

  Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
  Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
  Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale competente;
   b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
   d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

  Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
  Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
  L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.Pag. 161
  Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato. L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo.

Art. 840-duodecies.
(Adempimento spontaneo).

  Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
  Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.
  Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-terdecies.
(Esecuzione forzata collettiva).

  L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-septies, secondo comma, lettera h), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale. Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-octies, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies.
  Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, secondo comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.
  Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-quaterdecies.
(Accordi di natura transattiva).

  Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti Pag. 162è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
  Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.
  Lo schema è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
  Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
  L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
  L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Art. 840-quinquiesdecies.
(Chiusura della procedura di adesione).

  La procedura di adesione si chiude:
   a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
   b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

  La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies.
  Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-sexiesdecies.
(Azione inibitoria collettiva).

  Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.
  L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività. La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.
  Si applica l'articolo 840-quinquies.Pag. 163
  Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
  Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
  Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
  Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali.».

  2. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

«Titolo V-bis.
DELL'AZIONE DI CLASSE.

Art. 196-bis.
(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

  Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
  Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del Titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione».

Art. 196-ter.
(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

  All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.».

  Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
  Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

  3. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono abrogati.
6. 01. Bonafede, Crippa, Sibilia.
(Inammissibile)

Pag. 164

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis

  1. Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 6 giugno 2017 sulla classificazione degli strumenti di debito non garantiti nelle procedure di insolvenza, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Obbligazioni chirografarie di seconda fascia).

  1. Sono obbligazioni chirografarie di seconda fascia le obbligazioni, emesse da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
   a) la durata originaria delle obbligazioni è almeno pari ad almeno dodici mesi;
   b) le obbligazioni non sono collegate a uno strumento finanziario derivato, come definito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né includono caratteristiche proprie di questi strumenti;
   c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione delle obbligazioni indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis), lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
  3. Una volta emesse, le obbligazioni chirografarie di seconda fascia non possono essere modificate in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.
  4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia.
   2) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) inserire la seguente:
  «c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dovuti ai titolari delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia indicate dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società».
6. 02. Pelillo, Bernardo, Petrini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esclusione degli enti di previdenza obbligatoria dal bail-in)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 3-quater, come introdotto dall'articolo 60-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la parola: «complementare» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 50 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.».
6. 03. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici).

  1. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento Pag. 165autonomo, le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2017, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnate, entro il 31 dicembre 2017, ai rispettivi ministeri ed amministrazioni per essere iscritte in appositi capitoli di bilancio di previsione dello Stato ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
6. 04. Fragomeli.
(Inammissibile)

Pag. 166

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 3. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Sopprimerlo.
*7. 4. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
7. 5. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Sopprimere il comma 1.
7. 6. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: 55 e 56.
7. 7. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: 56-bis.
7. 8. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: 56-bis1
7. 9. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: al soggetto cessionario aggiungere le seguenti: nei limiti del 10 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.
7. 10. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: al soggetto cessionario aggiungere le seguenti: nei limiti del 30 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.
7. 11. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: al soggetto cessionario aggiungere le seguenti: nei limiti del 50 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.
7. 12. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nei medesimi diritti che spettavano.
7. 13. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: nei medesimi diritti inserire le seguenti: e obblighi.
7. 14. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni non è in ogni caso rimborsabile al cessionario.
7. 15. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 10 per cento.
7. 16. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Pag. 167

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 20 per cento.
7. 17. Pesco, Sibilia, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 30 per cento.
7. 18. Ruocco, Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 40 per cento.
7. 19. Villarosa, Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 50 per cento.
7. 20. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono alla formazione del reddito di impresa del cessionario.
7. 21. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per l'80 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.
7. 22. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 70 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.
7. 23. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 60 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.
7. 24. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 50 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.
7. 25. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.
7. 26. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono Pag. 168per l'80 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.
7. 27. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 70 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.
7. 28. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 60 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.
7. 29. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 50 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.
7. 30. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario alle medesime condizioni previste per il cedente.
7. 31. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.
7. 32. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.
7. 33. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è in ogni caso rimborsabile.
7. 34. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 10 per cento del loro ammontare.
7. 35. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto Pag. 169cessionario nei limiti del 20 per cento del loro ammontare.
7. 36. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.
7. 37. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 40 per cento del loro ammontare.
7. 38. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 50 per cento del loro ammontare.
7. 39. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in misura pari al 20 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.
7. 40. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 30 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.
7. 41. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 40 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.
7. 42. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 50 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.
7. 43. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Pag. 170

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.
7. 44. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.
7. 45. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 2.
7. 46. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
7. 47. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che la cessione riguardi il trasferimento del complesso di beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, costituenti il ramo d'azienda e la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi.
7. 48. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che l'insieme dei beni ceduti costituisca un complesso idoneo alla prosecuzione dell'esercizio di un'attività d'impresa da parte del cessionario.
7. 49. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che il trasferimento riguardi un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica da parte del cessionario.
7. 50. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dalla data in cui ha effetto la cessione, il cessionario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi all'assolvimento degli obblighi sull'imposta sul valore aggiunto relativi all'azienda o al ramo d'azienda oggetto della cessione.
7. 51. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma l'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto delle cessioni riguardanti singoli beni del complesso aziendale.
7. 52. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7. 53. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Pag. 171

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: le imposte di registro fino alla fine periodo con le seguenti: aventi ad oggetto più beni o diritti per i quali sono previste aliquote diverse, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano tenuto conto dell'aliquota più bassa.
7. 54. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: nella misura proporzionale del 2 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.
*7. 55. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: nella misura proporzionale del 2 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.
*7. 60. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: nella misura proporzionale dell'1 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.
7. 56. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: con una riduzione dell'1 per cento dell'aliquota ordinaria applicabile. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in ogni caso nella misura fissa di 200 euro ciascuna se l'imposta determinata ai sensi del precedente periodo risulti inferiore alla detta misura fissa.
7. 57. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: con una riduzione del 2 per cento dell'aliquota ordinaria applicabile. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in ogni caso nella misura fissa di 200 euro ciascuna se l'imposta determinata ai sensi del precedente periodo risulti inferiore alla detta misura fissa.
7. 58. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: nella misura proporzionale del 3 per cento indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.
7. 59. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. 61. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cessionario è in ogni caso responsabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
7. 62. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cessionario è responsabile Pag. 172in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, anche senza beneficio della preventiva escussione del cedente.
7. 63. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La responsabilità solidale del cessionario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è estesa al pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei quattro anni precedenti.
7. 64. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La responsabilità solidale del cessionario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è estesa al pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei tre anni precedenti.
7. 65. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Sopprimere il comma 3.
7. 66. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, dopo le parole: dall'articolo 15 inserire le seguenti:, comma 1,.
7. 67. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa in ogni caso la possibilità per il cessionario di portare in diminuzione del reddito le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. 68. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della deduzione delle perdite d'esercizio, alle cessioni di cui all'articolo 3 non si considera in ogni caso applicabile al cessionario la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. 69. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse in deduzione per il cessionario ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, per una quota corrispondente alla differenza tra l'ammontare della perdita e l'ammontare della plusvalenza realizzata dalle cessioni di cui all'articolo 3.
7. 70. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto la cessione in misura non superiore al sessanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
7. 71. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Pag. 173Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto nel limite del 50 per cento della perdita e in ogni caso in misura non superiore al settanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
7. 72. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto nel limite del 50 per cento della perdita.
7. 73. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: La valutazione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale.
7. 74. Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilia.

  Sopprimere il comma 4.
7. 75. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, sostituire le parole: non concorrono, in quanto escluse, con le seguenti: concorrono, nei limiti del 50 per cento del loro ammontare,.
7. 76. Ruocco, Villarosa, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, sostituire le parole: in quanto escluse, con le seguenti: nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.
7. 77. Pisano, Villarosa, Ruocco, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e.
7. 78. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario.
7. 79. Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Sibilia.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di ristrutturazione aziendale inserire le seguenti: , se non.
7. 80. Sibilia, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sono comunque deducibili con le seguenti: non sono comunque deducibili.
7. 81. Fico, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono comunque deducibili aggiungere le seguenti: nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.
7. 82. Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilia.

Pag. 174

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.
7. 83. Sibilia, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7. 84. Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilia.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.P.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni.
7. 85. Busin, Simonetti, Pagano.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. 86. Busin, Simonetti, Pagano.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. 87. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. 88. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. 89. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «8 miliardi di euro» sono inserite le seguenti: «se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 Pag. 175miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati».
  1-bis. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
7. 01. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
7. 02. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
7. 03. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato al livello consolidato».
7. 04. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.
  1-bis. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria Pag. 176o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
7. 05. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  1-bis. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
  1-ter. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
7. 06. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.
  (Inammissibile limitatamente
all'ultimo comma)

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario contabile).

  1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

«Art. 137-bis.
(Delitto bancario contabile).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
  2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
  3. Salve le altre pene accessorie, di cui al Capo III, Titolo II, Libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e Pag. 177l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».
7. 07. Busin, Pagano.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale).

  1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

«Art. 137-bis.
(Delitto bancario patrimoniale).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
  2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
  3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».
7. 08. Busin, Pagano.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni).

  1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 17 marzo 2017 fino alla data di emanazione del presente decreto, avuto anche riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela dei depositanti e dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario nazionale, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dei due istituti e delle società dagli stessi controllate è posta a carico esclusivamente dei predetti istituti e delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa e contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.
  2. La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore, componente di un organo di controllo o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in capo a coloro che, alla data di emanazione del presente decreto, svolgevano tali funzioni presso tali istituti di credito o nelle società dagli stessi controllate.
7. 09. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Pag. 178

ART. 8.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «o a risoluzione» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
8. 1. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.
(Inammissibile)

Pag. 179

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria).

  1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «accertate» è sostituita dalla seguente: «riscosse»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata».

  2. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate» sono soppresse;
   b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale».

  3. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, lettera b), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria.
9. 01. Di Lello, Di Gioia, D'Incecco, Massa, Impegno, Valeria Valente, Dallai.
(Inammissibile)