CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno (S. 2860 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2860, di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
   rilevato che:
    il provvedimento reca – ai Capi I, II e III – misure volte a sostenere la crescita delle imprese delle Regioni del Mezzogiorno. Tali misure sono riconducibili in via prioritaria alle materie «perequazione delle risorse finanziarie» (articolo 117, secondo comma, lettere e), e – con specifico riferimento alla perequazione con finalità di coesione – articolo 119, quinto comma, Cost.) e «ordinamento civile» (articolo 117, lettera l), Cost.), di competenza legislativa esclusiva dello Stato, per quanto sia rilevabile una loro incidenza anche sulle materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni ambientali», di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.), e sulle materie «agricoltura», «industria» e «artigianato», di competenza legislativa residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
    il Capo IV del provvedimento introduce ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale, i quali risultano anch'essi riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia perequazione delle risorse finanziarie, nonché nelle altre seguenti materie: «immigrazione», «organizzazione amministrativa dello Stato», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere b), g) ed m)); è tuttavia rilevabile una incidenza degli interventi in questione anche sulle materie di competenza legislativa concorrente «tutela (...) del lavoro» e «istruzione», nonché sulle materie «formazione professionale» e «servizi sociali», ascrivibili alla competenza legislativa residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   rilevato altresì che l'articolo 1 introduce e disciplina la misura denominata «Resto al Sud», consistente nel finanziamento di progetti imprenditoriali presentati da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ovvero che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse Regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento;
   ritenuto che, in considerazione della caratterizzazione regionale che assumono i progetti imprenditoriali oggetto di finanziamento, sia necessario assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, nonché delle modalità di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi (articolo 1, comma 15);
   preso atto che l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per istituire, in alcune aree del Paese, zone economiche Pag. 185speciali (ZES) geograficamente delimitate e chiaramente identificate, costituite da aree che presentino un nesso economico funzionale, caratterizzate dall'attribuzione di benefici – in termini economici, finanziari e amministrativi – alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;
   considerato che:
    in ragione del ruolo riservato alle Regioni quali proponenti dell'istituzione delle ZES, appare opportuno prevedere una piena condivisione dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione delle modalità di istituzione e della disciplina delle ZES da parte della Conferenza unificata (articolo 4, comma 3). Questa potrebbe essere assicurata prevedendo un'intesa sul citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di Conferenza unificata, in luogo del mero parere della Conferenza medesima;
    appare necessario assicurare, visti gli ambiti di competenza della ZES anche in termini di sviluppo economico del territorio, una rappresentanza degli enti di area vasta, oltre a quella regionale già prevista, nel Comitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della ZES (articolo 4, comma 6); a tali enti la legge n. 56 del 2014 di riordino delle Province e istituzione delle Città metropolitane affida infatti funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e governo dell'area vasta;
   rilevato che l'articolo 11 consente a reti di istituzioni scolastiche, in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, di attivare interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;
   ritenuto opportuno, alla luce delle competenze delle Regioni sulla formazione e del coinvolgimento degli enti locali nelle proposizione degli interventi educativi, un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i suddetti progetti educativi (articolo 11, comma 1);
   preso atto che l'articolo 15 conferisce agli enti locali delle Regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture; tale supporto va ad affiancarsi all'attività di assistenza ai Comuni che la legge n. 56 del 2014 affida alle Province e alle Città metropolitane;
   ravvisata la necessità, al fine di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di assistenza ai Comuni prestate dalle Città metropolitane, di richiamare – al comma 2 dell'articolo 15 – anche l'articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56 del 2014;
   rilevato che:
    l'articolo 16 introduce misure «premiali» per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti tramite l'incremento di 150 milioni per il 2018 del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 193 del 2016;
    risulta opportuno che l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui si definiscono le modalità di ripartizione delle predette risorse tra i Comuni interessati, sia subordinata alla previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 16, comma 4);
   ritenuto infine che:
    risulta centrale per il successo della strategia di sviluppo delle aree del Mezzogiorno, di cui il decreto-legge in esame rappresenta un importante tassello, che Pag. 186sia garantito un fattivo confronto fra Stato e Regioni, ancorato al principio di leale collaborazione;
    tale confronto dovrebbe svolgersi sia in sede attuativa delle disposizioni in esame, attraverso un ampio coinvolgimento del sistema delle Conferenze, sia, più in generale, nell'ambito dell'attività parlamentare, al fine di poter consentire al legislatore di apprezzare gli elementi di forza e le eventuali criticità delle misure adottate;
    a tale scopo sarebbe opportuno attribuire esplicitamente alla Commissione per le questioni regionali il potere di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 15, sia assicurato il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata l'individuazione dei criteri per l'ammissibilità alla misura denominata «Resto al Sud», nonché delle modalità di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi;
   2) all'articolo 4, comma 3, si preveda il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata – in luogo del mero parere – sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione delle modalità di istituzione e della disciplina delle ZES (articolo 4, comma 3);
   3) all'articolo 4, comma 6, sia prevista la rappresentanza degli enti di area vasta competenti per territorio – oltre che della Regione – nel Comitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della zona economica speciale (ZES);
   4) all'articolo 11, comma 1, sia assicurato il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i progetti di contrasto alla povertà educativa minorile;
   5) all'articolo 16, comma 4, sia prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse destinate ai Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti;
   6) nel testo del decreto-legge sia inserita una disposizione che attribuisca esplicitamente alla Commissione per le questioni regionali il potere di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di operare un richiamo anche all'articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56 del 2014, in materia di funzioni di assistenza ai Comuni esercitate dalle Città metropolitane.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 23 febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso informato costituisce «un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale» (sentenze n. 438/2008 e n. 253/2009);
   considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la sentenza n. 262 del 2016, secondo la quale «l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (ex multis, sentenze n. 438 del 2008; n. 282 del 2002; n. 185 del 1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell’«ordinamento civile», attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost. D'altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione»;
   rilevato che:
    l'articolo 4, comma 6, demanda agli enti territoriali ampia discrezionalità nell'acquisire le DAT redatte in forma privata stabilendo che ciò è possibile presso l'ufficio dello stato civile del Comune qualora istituito, ovvero presso le strutture sanitarie, qualora le Regioni prevedano tale possibilità ai sensi del comma 7 dello stesso disegno di legge;
    l'articolo 4, comma 7, prevede che le Regioni che adottino modalità informatiche di gestione dei dati sanitari possano, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili;
    sulla base della richiamata pronuncia della Corte costituzionale (n. 262/2016), appare necessaria una disciplina uniforme a livello nazionale sia delle modalità con cui gli enti territoriali prendono in carico le DAT redatte per scrittura privata non autenticata, sia delle banche dati regionali in cui sono raccolte le copie delle DAT,Pag. 188
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, commi 6, sia prevista una disciplina uniforme a livello nazionale sulle modalità con cui gli enti territoriali sono chiamati a prendere in carico le DAT redatte per scrittura privata non autenticata;
   2) all'articolo 4, comma 7, sia prevista una disciplina uniforme a livello nazionale della banca dati cui esso fa riferimento, per la quale appare necessario un coordinamento a livello nazionale.