CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11667 Gribaudo: Modifiche della disciplina in materia di tirocini.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gribaudo – inerente la nuova disciplina dei tirocini extracurriculari dettata dalle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 25 maggio 2017 – faccio presente quanto segue.
  Le Linee guida approvate con l'accordo Stato-Regioni dei 24 gennaio 2013 hanno definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le regioni e province autonome in materia dei tirocini extracurriculari. Successivamente, tutte le regioni e province autonome hanno adottato propri provvedimenti per disciplinare tale materia che, com’è noto, rientra tra le competenza esclusive attribuite alle regioni e province autonome dalla Carta costituzionale.
  Al fine di superare le difficoltà emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e durante l'implementazione del programma Garanzia giovani la Conferenza Stato-Regioni, con l'intesa del 25 maggio scorso, ha voluto rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013.   Tengo a precisare che il testo di queste nuove Linee guida è il risultato di un lavoro coordinato e sinergico con le amministrazioni regionali volto a garantire un nucleo minimo di modalità omogenee su tutto il territorio nazionale. Questo testo, pertanto, non stravolge l'impianto originario ma cerca di risolvere alcune problematiche di carattere pratico che le amministrazioni regionali hanno condiviso e per le quali si è ritenuto doveroso intervenire.
  Partendo, quindi, dall'utilizzo pratico dei tirocini extracurriculari, si è ritenuto opportuno allineare le fattispecie precedentemente previste (tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento lavorativo) garantendo, al contempo, per tutti una durata massima di 12 mesi comprensivi anche di eventuali proroghe e rinnovi. Tengo a precisare che nel testo precedente i rinnovi non erano previsti determinando, perciò, possibili comportamenti elusivi sul punto.
  La diversa durata, sei mesi per i tirocini formativi e dodici mesi per quelli di inserimento, prevista dalle precedenti linee guida ha talvolta determinato la possibilità di un cumulo delle durate, arrivando anche a diciotto mesi complessivi. Con il nuovo testo che introduce anche il divieto della reiterazione del tirocinio, tale pericolo è decisamente scongiurato.
  Sull'indennità di tirocinio non vi sono elementi di novità rispetto al passato, fermo restando che le regioni nella loro regolamentazione possono aumentarne l'importo.
  Nessuna novità anche per i tirocini curriculari che, come nel vecchio testo, sono esclusi dall'ambito di applicazione delle linee guida in quanto espressamente non ricompresi nella norma di delega (articolo 1, commi da 34 a 36, della legge n. 92 del 2012).
  Con il nuovo testo si cerca di superare anche il problema della «concorrenzialità» tra tirocini e apprendistato, ampliando la portata e fornendo chiarimenti circa i profili sanzionatori da adottare in caso di tirocini attivati in maniera non conforme a quanto previsto dalle linee guida.
  È stato, inoltre, previsto un meccanismo di premialità che consente ai soggetti Pag. 135ospitanti di attivare un numero maggiore di tirocini rispetto ai limiti stabiliti dalle medesime linee guida nel caso in cui i medesimi soggetti ospitanti assumono con contratto di lavoro subordinato un determinato numero di tirocinanti.
  Da ultimo, nel precisare che l'ANPAL ha avviato una specifica attività di monitoraggio dedicata ai tirocini che sarà sviluppata nei prossimi mesi, rappresento che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – nella sezione studi e statistiche – è disponibile un report annuale delle Comunicazioni obbligatorie – a cui anche i tirocini sono soggetti – dal quale si possono estrapolare alcuni rilevati dati sui tirocini.

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ALLEGATO 2

5-11668 Mottola: Attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2017 relative all'estensione del cumulo dei periodi assicurativi agli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Mottola, preliminarmente voglio ricordare che la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto nel sistema pensionistico italiano misure per la cosiddetta flessibilità in uscita estendendo ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la facoltà di cumulo per periodi assicurativi anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti privati di previdenza obbligatoria costitutivi ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
  Le disposizioni introdotte con la legge di bilancio per la loro completa ed effettiva operatività richiedono un adeguamento delle procedure amministrative gestite dall'INPS e dalle singole Casse nei loro rispettivi ordinamenti, al fine di consentire al nuovo istituto del cumulo gratuito, piena operatività.
  All'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2017 l'INPS ha emanato una circolare esplicativa (circolare n. 60/2017) in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In particolare, la circolare modifica le indicazioni rese precedentemente dall'istituto con la circolare 120/2013 in materia di cumulo tra gestioni pubbliche.
  In tale circolare l'INPS ha specificato che «Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse di previdenza.».
  Dunque la questione, che è particolarmente complessa in quanto coinvolge altri enti, è all'esame del Ministero e dell'INPS che adotterà nel più breve tempo possibile la preannunciata circolare.

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ALLEGATO 3

5-11670 Simonetti: Applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro alle microimprese artigiane che operano all'interno di cantieri edili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Simonetti concernente i controlli in materia di sicurezza svolti nei cantieri edili, faccio presente che con circolare n. 16 del 4 luglio 2012, la ex Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle proprie competenze di coordinamento, ha fornito al proprio personale ispettivo indicazioni di carattere prettamente operativo circa l'attività in cantiere dei lavoratori autonomi.
  Tali istruzioni attengono principalmente all'attività ispettiva nell'ambito del settore edile nel quale, sempre più di frequente, si rinvengono lavoratori autonomi che, di fatto, operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavoro, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.
  A tal fine, la circolare precisa che in astratto non sussiste inconciliabilità, in capo allo stesso lavoratore autonomo, dello status di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'imprenditore tout court ovvero l'imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (Cassazione civile Sezioni Unite n. 3240/2012).
  Tale astratta compatibilità deve, pertanto, essere oggetto di verifica nel singolo caso, dal momento che l'esatta qualificazione nell'affidamento del lavoro da svolgere in cantiere può correttamente essere determinata in fase contrattuale, con la natura dell'opera da realizzare, con i relativi tempi di realizzazione e le attrezzature necessarie, per definire in concreto se si renda necessario un contratto d'opera oppure un contratto d'appalto/sub-appalto.
  Pertanto, in tali circostanze, la citata circolare indica quali elementi significativi, ai fini della discriminazione, il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire, dovendosi constatare, dall'esame della documentazione, se risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e se la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante da registro dei beni ammortizzabili.
  Oltre a tali elementi legati alla specifica situazione oggetto di accertamento, la circolare evidenzia una serie di indici presuntivi per verificare la genuinità o meno del rapporto autonomo nel quadro della ricostruzione operata in sede di vigilanza, sempre che non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale – rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature Pag. 138e dotazioni strumentali, e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommittenza.
  Nelle casistiche specificamente elencate nella citata circolare, oltre che nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera a lavoratori autonomi sia pure iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, per i quali si riscontra la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il personale ispettivo è tenuto a riqualificare in lavoro subordinato le prestazioni di lavoro autonomo.
  Dal disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni deriva, conseguentemente, la contestazione, nei confronti del soggetto utilizzatore, anche degli illeciti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione e informazione dei lavoratori, mediante apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994.
  Da ultimo, segnalo che l'ASL di Biella, espressamente interpellata al riguardo, ha reso noto che in relazione alle problematiche sollevate nel presente atto, partecipa a un Tavolo interassociativo in collaborazione con i rappresentanti sindacali e con la partecipazione dell'ispettorato del lavoro di Biella che ha prodotto un documento contenente le indicazioni del coordinamento tecnico delle Regioni, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. L'ASL di Biella ha manifestato, inoltre, la disponibilità alla condivisione di ulteriori linee interpretative univoche come utile strumento di lavoro per un'interpretazione univoca della vigente normativa di riferimento.

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ALLEGATO 4

5-11671 Dall'Osso: Salvaguardia dei posti di lavoro negli stabilimenti dell'Industria Italiana Autobus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Dall'Osso relativa alla situazione occupazionale della società Industria Italiana Autobus, il più importante costruttore di autobus italiano, faccio presente che tale società progetta, costruisce e commercializza un'ampia gamma di veicoli, e come noto è nata a gennaio 2015, da un'iniziativa del gruppo Del Rosso e di Finmeccanica S.p.A.
  Al riguardo, posso assicurare che la questione è all'attenzione del Governo e delle istituzioni locali.
  Voglio ricordare che il 27 luglio 2016 è stato raggiunto un accordo sulla base del contenuto del piano industriale proposto dall'azienda che prevede l'acquisto dell'area del sito produttivo di Bologna con l'impegno ad investire circa 4 milioni di euro entro il 2020 per raggiungere una capacità produttiva stimata in almeno 300 autobus assemblati l'anno.
  Inoltre segnalo che a seguito del citato accordo, si sono tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico alcuni incontri istituzionali per verificare lo stato di attuazione del piano industriale e il rispetto delle garanzie per i livelli occupazionali.
  Preciso, inoltre, che l'accordo del 27 luglio 2016 prevedeva entro gennaio 2017 l'inizio dei lavori di ristrutturazione delle linee produttive e dell'immobile di Bologna, a fronte della divisione dello stabilimento da parte di Leonardo (ex Finmeccanica). Nel frattempo, tuttavia, sono sorti alcuni contrattempi che hanno fatto slittare l'avvio dei lavori di circa tre mesi.
  A tal proposito, informo che rappresentanti della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna si sono recati nei giorni scorsi in visita agli stabilimenti bolognesi dell'ex Bredamenarini per verificare l'effettivo inizio dei lavori di ristrutturazione interna, uno dei fattori che hanno determinato i ritardi all'attuazione del piano industriale. La Regione ha espresso il proprio impegno alla salvaguardia del sito di Bologna sia per la produzione che per la tutela dei lavoratori.
  Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico che sta seguendo la vicenda che investe anche aspetti di politica industriale, ha chiesto all'azienda di confermare il mantenimento dei due stabilimenti produttivi di Flumeri e Bologna, assicurando per quest'ultimo oltre alla produzione anche l'attività di progettazione di autobus. A tal proposito il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto di aver ricevuto rassicurazioni da parte della Società.
  Evidenzio, altresì, che con decreto direttoriale del 14 dicembre 2016 il Ministero del lavoro ha concesso, per il periodo dal 12 settembre 2016 al 31 agosto 2017, il trattamento CIGS per riorganizzazione aziendale, per un massimo di 180 lavoratori dipendenti presso il sito di Bologna.
  Anche per il sito di Flumeri, con decreto direttoriale del 15 maggio 2017 è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale presentato e contestualmente concesso, per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 24 settembre 2017 il trattamento CIGS, per un massimo di 293 unità lavorative dipendenti.
  Inoltre, faccio presente che – per l'unità di Flumeri – la Società ha presentato Pag. 140istanza per il prolungamento della CIGS ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che consente al Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di autorizzare interventi di CIGS oltre i limiti di utilizzo previsti dalla riforma in favore di imprese con forte impatto occupazionale.
  Infine, nell'informare che, ad oggi, non risulta pervenuta presso il Ministero che rappresento alcuna richiesta di valutazione della situazione aziendale all'attenzione, non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori e favorire una composizione della vertenza.

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ALLEGATO 5

5-11672 Auci: Applicazione nella provincia di Teramo della disciplina in materia di cassa integrazioni guadagni in deroga per il settore della pesca alle imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Auci concernente la concessione dell'intervento di integrazione salariale in deroga per il settore della pesca a beneficio degli armatori.
  Al riguardo preciso che il trattamento di cassa integrazione guadagni non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari armatori imbracati sulla nave dai medesimi gestita in quanto non è configurabile, nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato. Infatti, la legge n. 413 del 1984 recante «Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi» all'articolo 7 impone all'armatore di versare i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie per il personale impiegato, riferendosi, quindi, ad un rapporto di lavoro subordinato. L'articolo 12, invece, estende la medesima copertura contributiva all'armatore che lavori a bordo della nave da lui stesso gestito. È pertanto lo stesso armatore a versare i contributi per l'attività lavorativa da lui svolta a bordo della nave così come avviene, per esempio, per i commercianti o gli artigiani.
  Tale interpretazione relativa all'annualità 2015 è stata confermata per l'annualità 2016 – come citato dall'onorevole Auci – sia in sede di accordo governativo dell'11 luglio 2016 sia dal relativo decreto interministeriale del 5 agosto 2016.
  Per quanto riguarda lo specifico caso delle imprese di pesca della Provincia di Teramo, l'INPS ha precisato che la locale sede ha applicato le disposizioni normative citate. Pertanto, non ha potuto liquidare il trattamento in parola nei confronti dei soggetti che la stessa azienda ha indicato – nelle denunce UNIEMENS – come armatori utilizzando il codice «tipo contribuzione 73».
  Da ultimo, rappresento, che con il messaggio INPS n. 4731 del 22 novembre 2016 – anch'esso citato nel presente atto – l'INPS si è pronunciato sulla diversa fattispecie del socio proprietario – quindi non armatore/proprietario armatore – che risulti anche dipendente imbarcato presso imbarcazioni di proprietà di una società di persone o di una società a responsabilità limitata. Esclusivamente per questa fattispecie, è stato chiarito che a fronte dell'allegazione da parte del richiedente dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria dell'imbarcazione, l'INPS, qualora intende disconoscere tale rapporto, ha l'onere di dimostrare la mancanza del vincolo della subordinazione. Spetta dunque al richiedente documentare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre ricade sull'INPS, in via esclusiva, l'onere di disconoscerne, eventualmente, l'esistenza sulla base dell'inquadramento in suo possesso.

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ALLEGATO 6

5-11673 Martelli: Trasmissione alla Presidenza della Repubblica di un appunto esplicativo delle disposizioni in materia di lavoro occasionale introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 50 del 2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Martelli sulla base delle informazioni ricevute dai competenti uffici, faccio presente quanto segue.
  Si conferma che – in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nella quale in sede di esame parlamentare è stata inserita la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale – la Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire alla Presidenza della Repubblica un appunto che, anche in relazione agli ordini del giorno approvati in ordine a questa tematica dalla Camera dei deputati, illustrava le misure e le iniziative che saranno adottate per garantire la piena tracciabilità dei rapporti di lavoro al fine di prevenire possibili abusi, in particolare attraverso le modalità di funzionamento della piattaforma telematica che sarà approntata dall'INPS.
  La nota rientra nella prassi di fornire alla Presidenza della Repubblica elementi di informazione e di valutazione circa i provvedimenti sottoposti alla firma del Capo dello Stato per la promulgazione.
  Ne è stata data comunicazione da parte dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio in modo da rendere note l'imminente emanazione della circolare INPS attuativa della nuova disciplina e l'attivazione – fin dal 10 luglio 2017 – della piattaforma telematica che gestirà tutti i rapporti di lavoro occasionali con le modalità integralmente tracciabili idonee a scongiurare l'insorgenza di abusi o di rapporti lavorativi irregolari.

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ALLEGATO 7

5-11669 Polverini: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto (PG).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Polverini e Laffranco, inerente alla situazione occupazionale della Nestlé Italiana Spa, con specifico riferimento allo stabilimento di San Sisto di Perugia – passo ad illustrare quanto segue.
  L'impresa Nestlé Italiana Spa – con sede legale in Assago (MI) e unità locali in Perugia, Benevento e Assago – ha sottoscritto, lo scorso 11 gennaio, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali due verbali di accordo (uno con la FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL e l'altro con UGL) al fine di ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per riorganizzazione aziendale.
  Lo scorso 6 aprile, i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno approvato il programma di riorganizzazione aziendale, autorizzando contestualmente la corresponsione – per il periodo da 16 gennaio 2017 al 15 luglio 2018 – del trattamento di CIGS in favore di 819 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di San Sisto.
  Lo scorso 9 maggio, presso Confindustria Umbria, la società ha comunicato l'intenzione di ridurre, al termine del periodo di CIGS, l'organico di circa 340 unità non essendo in grado di riassorbire tutte le unità lavorative. La Società si è comunque impegnata a favorire l'uscita volontaria per prepensionamento e colloqui con società di outplacement.
  Successivamente, le organizzazioni sindacali hanno richiesto alla Regione Umbria la convocazione di un incontro istituzionale, che si è svolto il giorno 15 giugno, con la presenza della società, del Comune di Perugia e delle organizzazioni sindacali.
  Nel corso dell'incontro la Nestlé ha confermato che nel quadro della ristrutturazione e dell'efficientamento del sito di Perugia, alla scadenza della CIGS – giugno 2018 –, permane una situazione di squilibrio occupazionale su 340 posizioni equivalenti a 216 unità lavorative full time. Al contempo, la società ha annunciato di voler affrontare la situazione da una parte attraverso la mobilità interna al gruppo – attualmente ci sono 86 posizioni libere da ricoprire – e dall'altra attraverso la ricerca di soluzioni sul territorio da accompagnare con incentivi e programmi di prepensionamento.
  Regione Umbria e Comune di Perugia hanno preannunciato l'intenzione di chiedere la convocazione del «tavolo nazionale» istituito presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di definire un accordo che – al di là dell'efficientemente in termini tecnologici e di economie di scala della fabbrica – possa mettere in campo strumenti per investimenti in ricerca e sviluppo, nuove politiche industriali che siano in grado di offrire una prospettiva di nuova occupazione, traducendo in sostanza in nuovi posti di lavoro quelli che attualmente vengono rappresentati come esuberi.
  Per le Istituzioni, nell'ambito della strategia industriale di Nestlé, rimane irrinunciabile la centralità del sito produttivo di Perugia nell'interesse prima di tutto dei lavoratori, delle loro famiglie, ma anche di Pag. 144tutta l'Umbria e della città di Perugia in un settore, quello dell'agro-food, che sia dal punto di vista dell'immagine che dal punto di vista della matrice produttiva rappresenta uno degli assi portati per la tenuta occupazionale e lo sviluppo della Regione.
  In conclusione, posso assicurare che la questione rappresentata con il presente atto parlamentare è all'attenzione del Governo che rappresento che continuerà a monitorarne i futuri sviluppi, tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati.