CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2017
843.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11396 Gnecchi: Applicazione alle università private di agevolazioni contributive riferite a lavoratori dipendenti del settore privato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi e Berretta concernente l'accesso di università private ad agevolazioni riferite a lavoratori dipendenti del settore privato, si fa presente che le Università non statali legalmente riconosciute di seguito Università non statali rientrano tra le istituzioni previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 2 del regio decreto n. 1592 del 1933. Esse sono soggette, oltre alla disciplina generale contenuta nel citato regio decreto, anche alle disposizioni della legge n. 168 del 1989, della legge n. 243 del 1991 e della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta «legge Gelmini»).
  Peraltro la natura giuridica delle università non statali non è definita da alcuna disposizione anche se esse sono state qualificate dalle sezioni consultive e giudiziarie del Consiglio di Stato, enti di diritto pubblico. Tale natura è, spesso, richiamata anche negli Statuti delle università medesime.
  Sulla base del quadro normativo di riferimento – non sussistendo disposizioni che espressamente avevano ricondotto nel novero delle pubbliche amministrazioni le Università libere – l'Inps, in linea con i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, nell'individuare i «dipendenti del settore privato» destinatari dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243 del 2004 (articolo 1, commi da 12 a 17, cosiddetto «bonus Maroni»), aveva escluso i dipendenti delle Università Statali mentre aveva ricompreso i dipendenti delle Università non Statali, qualora i medesimi fossero iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
  Infatti presso le Università Statali oltre ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari – ai quali si applica ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato a condizione che ciò sia espressamente previsto da apposite norme statutarie – opera un'altra tipologia di personale (tecnico ed amministrativo) il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del codice civile e che risulta essere iscritto alle gestioni private.
  Ciò premesso, va, tuttavia, evidenziato che successivamente all'emanazione della citata legge n. 243 del 2004, la giurisprudenza, ha espresso in maniera costante un orientamento – da ritenersi oramai consolidato – circa la natura giuridica di ente pubblico non economico delle Università non statali. L'importante contributo fornito dalla giurisprudenza di legittimità – secondo la quale la sussistenza di profili pubblicistici nella disciplina che regola le Università non statali siano tali da far rientrare le stesse nell'ambito degli enti pubblici non economici di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 1, comma 2) – ha corrispondentemente comportato la necessità di prevedere ai fini previdenziali un assetto delle obbligazioni contributive dovute in linea con l'orientamento unanime espresso dalla giurisprudenza nonché l'adozione di un criterio interpretativo delle norme che disciplinano i benefici previsti dal legislatore a favore dei datori di lavoro del settore privato in linea con il medesimo orientamento.
  In tal senso, il Ministero che rappresento si è pronunciato a favore dell'esclusione Pag. 144dal campo di applicazione del Fondo residuale delle Università non statali in ambito previdenziale.
  Successivamente, in occasione dell'emanazione delle norme che hanno introdotto l'esonero contributivo triennale di cui all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge n. 190 del 2014 – beneficio, come noto, previsto a favore dei datori di lavoro privati – in adesione a tale orientamento, l'INPS ha ritenuto, sempre d'intesa con il Ministero che rappresento, di ritenere gli istituti universitari esclusi dalla portata applicativa della norma.
  Anche per quanto riguarda l'aspetto relativo ai trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Università non statali, si fa presente che sulla base di tale orientamento il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 si applica per espressa disposizioni ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
  Pertanto, tenuto conto di quanto rappresentato, sarà cura del Ministero monitorare gli effetti applicativi delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali per valutarne eventuali futuri interventi al riguardo.

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ALLEGATO 2

5-11491 Ciprini: Mantenimento del ruolo produttivo e dei livelli occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto (PG).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ciprini e altri – inerente alla situazione occupazionale della Nestlé Italiana spa, con specifico riferimento allo stabilimento di San Sisto di Perugia – passo ad illustrare quanto segue.
  L'impresa Nestlé Italiana spa – con sede legale in Assago (MI) e unità locali in Perugia, Benevento e Assago – ha sottoscritto, lo scorso 11 gennaio, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali due verbali di accordo (uno con la FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL e l'altro con UGL) al fine di ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per riorganizzazione aziendale.
  Nell'ambito di tali accordi, la società si è impegnata a effettuare adeguati investimenti a sostegno del piano di riorganizzazione. In particolare, per il sito di Perugia, la società si è impegnata a realizzare un articolato programma di investimenti tecnologici e commerciali per oltre 60 milioni di euro, al fine di valorizzare le attività e le competenze core di Perugina, nonché a fare di Baci Perugina un global brand simbolo del made in Italy e dell'eccellenza italiana nel mondo, prodotto esclusivamente nello stabilimento di San Sisto.
  La società e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno inoltre concordato l'attivazione, per ogni sito produttivo, di apposite commissioni bilaterali volte a favorire una rapida e costante consultazione in merito allo stato di avanzamento del piano di riorganizzazione, alle eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro, ai percorsi di formazione e riconversione professionale idonei a favorire la continuità occupazionale o la ricollocazione dei lavoratori coinvolti.
  Lo scorso 6 aprile, i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno approvato il programma di riorganizzazione aziendale, autorizzando contestualmente la corresponsione – per il periodo da 16 gennaio 2017 al 15 luglio 2018 – del trattamento di CIGS in favore di 819 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di San Sisto.
  Lo scorso 9 maggio, presso Confindustria Umbria, la società ha comunicato l'intenzione di ridurre, al termine del periodo di CIGS, l'organico di circa 340 unità non essendo in grado di riassorbire tutte le unità lavorative. La società si è comunque impegnata a favorire l'uscita volontaria per prepensionamento e colloqui con società di outplacement.
  Successivamente, lo scorso 15 giugno 2017, si è tenuto un ulteriore incontro presso la Regione Umbria, al quale hanno partecipato anche la presidente della Giunta regionale e il sindaco di Perugia, nel corso del quale Nestlé Italiana spa ha confermato il numero degli esuberi mentre i rappresentanti delle istituzioni intervenute hanno assunto l'impegno di attivare un tavolo per scongiurare eventuali licenziamenti.
  In conclusione, posso assicurare che la questione rappresentata con il presente atto parlamentare è all'attenzione del Ministero che rappresento che continuerà a monitorarne i futuri sviluppi, tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati.

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ALLEGATO 3

5-11500 Gnecchi: Inquadramento previdenziale delle aziende speciali degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi e altri, inerente all'inquadramento previdenziale delle aziende speciali degli enti locali, faccio presente che la tematica sollevata riguarda, in particolare, l'individuazione della competente gestione previdenziale IVS per il personale dipendente di alcuni enti strumentali degli enti locali, riconducibili, in particolare, alle aziende speciali non trasformate in società per azioni, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  Innanzitutto, voglio ricordare come l'azienda speciale – che allo stato rappresenta una forma giuridica di diritto pubblico deputata alla gestione di servizi di rilevanza imprenditoriale – sia il risultato dell'evolversi del modello delle «aziende municipalizzate» disciplinate alla legge n. 103 del 1903 e, successivamente dal regio decreto n. 2758 del 1925.
  Infatti, le predette leggi avevano introdotto, in un contesto economico caratterizzato dalla diffusa presenza di gestori privati operanti in regime di monopolio, la gestione diretta di servizi di primaria necessità da parte degli enti locali mediante aziende speciali, in alternativa alla concessione di questi servizi a imprenditori privati.
  Si trattava di organismi privi di personalità giuridica ancorché dotati di ampia autonomia amministrativa, il cui personale secondo le disposizioni contenute nel regio decreto-legge n. 680 del 1938 trovava tutela previdenziale mediante la «Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali».
  Successivamente, l'azienda speciale ha trovato una collocazione sistematica nell'ambito della riforma delle autonomie locali di cui alla legge n. 142 del 1990, che, al riguardo, l'ha definita «ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale».
  Con tale norma, quindi, il legislatore ha dato rilievo all'autonomia decisionale e gestionale delle aziende speciali riconosciuta loro mediante l'espressa attribuzione della personalità giuridica, in precedenza non posseduta, consentendo di ritenere superate le interpretazioni che negavano alle aziende medesime lo status di vero ente pubblico proprio per carenza del requisito della personalità.
  Al riguardo, l'INPS, sulla base del parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva evidenziato come, trattandosi di enti «strumentali» che svolgono un'attività comunque finalizzata alla realizzazione degli interessi pubblici dell'ente di appartenenza, ciò che rileva ai fini dell'inquadramento previdenziale è la natura pubblica di detti organismi con conseguente assoggettamento all'obbligo contributivo presso la gestione INPDAP.
  Ciò nonostante, avendo la giurisprudenza equiparato le aziende speciali di cui alla legge n. 142 del 1990 agli enti pubblici economici, l'INPS aveva evidenziato come detto inquadramento ai fini IVS dovesse poi coordinarsi con le particolarità che caratterizzano la natura giuridica dell'ente pubblico economico con riguardo alle contribuzioni di finanziamento delle altre assicurazioni (disoccupazione, malattia e Pag. 147maternità, ...) dovute secondo le regole generali e secondo il settore merceologico di appartenenza.
  Del resto, il riconoscimento della natura di ente pubblico economico delle aziende speciali, ha trovato conferma nella copiosa giurisprudenza successiva anche alla emanazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  Nel contesto delineato dalla riforma del 2000, l'azienda speciale si caratterizza per essere «ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale».
  Come tali detti organismi aziendali integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente o agli enti da cui promanano, da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici e, quindi, non rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni.
  La giurisprudenza amministrativa ha, altresì, evidenziato come l'azienda speciale, costituendo una struttura autonoma distinta da quella pubblicistica del Comune, possa godere di vita propria ancorché collegata, sia per quanto attiene agli indirizzi sia per l'approvazione degli atti fondamentali, agli enti da cui essa promana.
  Così delineato il regime giuridico delle aziende di cui si tratta, l'INPS nell'individuare i «dipendenti del settore privato» destinatari dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243 del 2004 (cosiddetto «bonus Maroni») ha coerentemente annoverato, tra gli altri, i dipendenti degli enti pubblici economici, riconducendo tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, le aziende speciali costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990 ancorché il personale delle medesime sia iscritto alle gestioni pubbliche per espressa previsione normativa. Peraltro, evidenzio come il Ministero che rappresento, nell'individuare i «dipendenti del settore privato» destinatari del «bonus Maroni» abbia escluso unicamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Sulla base dei citati chiarimenti ministeriali, le disposizioni che nel tempo hanno introdotto benefici contributivi rivolti ai datori di lavoro privati o ai dipendenti del settore privato, sono state correttamente interpretate ritenendo i medesimi benefici fruibili anche dalle aziende speciali, in quanto enti pubblici economici, posto che gli enti pubblici economici, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un'attività economica ex articolo 2082 del codice civile, in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati.
  Sulla base di quanto esposto, si ritiene che possano esservi spunti di riflessione in ordine all'opportunità di prevedere ex nunc un riordino sistematico e unitario delle tutele previdenziali previsti per il personale delle aziende speciali mediante l'iscrizione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  Infine, con riguardo alle osservazioni sollevate in ordine alla mancata definizione dei ricorsi amministrativi avverso il provvedimento di inquadramento previdenziale adottato dall'INPS, faccio presente che l'INPS ha reso noto che i medesimi ricorsi, in considerazione della particolare complessità della materia, sono allo stato in istruttoria e saranno a breve sottoposti alla deliberazione dell'organo competente.