CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2017
842.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 73/2017 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (S. 2856 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;
   rilevato che:
    il provvedimento amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a sedici anni, conferma il carattere obbligatorio delle vaccinazioni stesse e rafforza l'apparato sanzionatorio per l'inadempimento agli obblighi vaccinali;
    la disciplina delle vaccinazioni investe il diritto alla salute sancito all'articolo 32 della Costituzione. Come evidenziato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 1994), esso postula «il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sentenza n.218 del 1994) e con la salute della collettività (sentenza n. 307 del 1990)», nonché, nel caso in particolare di vaccinazioni obbligatorie, «con l'interesse del bambino», che esige «tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore» (sentenza n. 132 del 1992);
   con specifico riferimento al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, il provvedimento:
    risulta nel complesso riconducibile prevalentemente alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
    reca una disciplina di principio che – individuando le vaccinazioni obbligatorie e graduando gli effetti dell'inadempimento ai suddetti obblighi in ragione del grado di rischio del contagio (maggiore nella scuola dell'infanzia) – opera un bilanciamento degli interessi coinvolti al fine di assicurare la tutela della salute in modo uniforme a livello territoriale;
    investe altresì la competenza esclusiva dello Stato relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, Cost.), come conferma l'inserimento dei vaccini nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (si veda da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);
    concerne per alcuni profili la materia «profilassi internazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera q), Cost.), che si ricollega alle iniziative assunte dall'Organizzazione mondiale della sanità e, nello specifico, al Piano d'azione europeo per le vaccinazioni 2015-2020;
   considerato che:
    il 19 gennaio scorso in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l'intesa sul Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019;Pag. 200
    in tale Piano si evidenzia il progressivo calo, specie dal 2013, della copertura vaccinale, la ricomparsa nel Paese di malattie da tempo non più circolanti e si prospettano strategie vaccinali da attuare in maniera uniforme in tutto il Paese,
   ritenuto necessario esplicitare il soggetto competente ad irrogare la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi vaccinali e riformulare in tale senso l'articolo 1, comma 4;
   valutata altresì l'opportunità di attribuire alle Regioni apposite risorse in considerazione dell'attività di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi vaccinali attribuito alle aziende sanitarie locali. Ciò potrebbe essere perseguito con uno stanziamento aggiuntivo ovvero destinando alle stesse eventualmente una parte dei proventi delle sanzioni e una quota delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 4, si specifichi che la sanzione amministrativa ivi richiamata è irrogata dagli organi competenti secondo la disciplina regionale;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti la possibilità di destinare risorse aggiuntive alle Regioni in considerazione dell'attività di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi vaccinali in capo alle aziende sanitarie locali.

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ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3012-B, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
   richiamati i propri pareri espressi in data 17 settembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   considerato che:
    i commi da 180 a 183 dell'articolo unico delegano il Governo ad adottare, previo parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, intervenendo, oltre che in materia di «tutela della concorrenza», nella materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale»;
    risulta al riguardo opportuno un maggiore coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione del decreto legislativo, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   ai commi da 180 a 183 dell'articolo unico, si valuti l'opportunità di un maggiore coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione del decreto legislativo in materia di autoservizi pubblici non di linea, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere, in considerazione dell'incidenza dello stesso sulla materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale».

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ALLEGATO 3

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione (Nuovo testo unificato C. 913 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 913 ed abb., recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 117, secondo comma, lett. l), m) ed r), Cost.);
   considerato che l'articolo 1, comma 2, prevede che il regolamento governativo relativo alla rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni, laddove il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie» è stato adottato, sulla base della procedura prevista dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
   rilevato infine che l'articolo 3, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede il mero parere della Conferenza Stato-Regioni, in luogo dell'intesa attualmente prevista, ai fini dell'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 2, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione del regolamento governativo relativo alla rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, in coerenza con quanto attualmente previsto dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012;
   2) all'articolo 3, sia mantenuto l'attuale livello di coinvolgimento delle Regioni ai fini dell'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, anziché il parere della stessa.

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ALLEGATO 4

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (C. 3411 Cancelleri).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 3411 Cancelleri recante «Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni»;
   considerato che il provvedimento in esame estende l'ambito di operatività delle norme sulla compensazione dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione con i debiti nei confronti delle stesse, consentendo, in particolare, di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.), e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   sottolineato infine che risulta necessario verificare l'impatto del provvedimento sul fabbisogno di cassa di Regioni ed enti locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si invita la Commissione di merito a verificare l'impatto del provvedimento in esame sul fabbisogno di cassa di Regioni ed enti locali, assicurando, nel caso in cui dalla verifica risulti un impatto negativo, la neutralità finanziaria dello stesso.