CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2017
842.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
  esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (Atto Camera n. 3012-B);
  richiamato il parere favorevole espresso in occasione della prima lettura del disegno di legge;
  considerato che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica hanno sostanzialmente confermato l'impianto del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati;
  rilevato che, nell'ambito delle disposizioni in materia di fondi pensione, l'articolo 1, comma 38, lettera a), modifica il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al fine di consentire agli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari di stabilire la percentuale minima di trattamento di fine rapporto maturando da destinare alla previdenza complementare, prevedendo, altresì, che, in caso di assenza di tale indicazione, il conferimento sia totale;
  considerato che, in materia di riscatto totale della posizione maturata, la lettera c), numero 1, del medesimo comma 38 prevede che, nei casi di invalidità permanente, la facoltà di riscatto non possa essere esercitata, oltre che nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, come attualmente previsto, anche nel maggior periodo eventualmente stabilito dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare, applicandosi in tali casi quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005 come riformulato dal provvedimento;
  preso atto che, al comma 39 dell'articolo 1, è stata introdotta tra le finalità dei lavori del tavolo di consultazione per l'avvio di un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari anche la promozione dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione (Nuovo testo unificato C. 913 Biondelli e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 913 e delle proposte di legge ad essa abbinate, recante l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione;
   considerato che l'articolo 1 del provvedimento dispone l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   osservato che il comma 1 dell'articolo 1 individua le finalità della medesima Rete nazionale, che ha, tra l'altro, lo scopo di promuovere lo studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento, di favorire la prevenzione primaria e secondaria, nonché lo studio e il monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;
   considerato che il comma 5 del medesimo articolo 1 prevede che i dati raccolti nell'ambito della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza siano trattati, tra l'altro, con la finalità di produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori, di descrivere il rischio della malattia, di effettuare analisi statistico-epidemiologiche, nonché di sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane;
   rilevata l'opportunità di modificare le richiamate disposizioni al fine di prevedere che la Rete nazionale persegua altresì l'obiettivo di favorire il monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso la sua integrazione con altri sistemi informativi operanti in materia, quale, in particolare, quello relativo alla prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 5, al fine di:
    a) introdurre tra le finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza quella di contribuire Pag. 138al monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183;
    b) finalizzare il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della Rete nazionale anche alla valutazione dell'incidenza sulla diffusione di patologie oncologiche di fattori di carattere professionale.