CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2017
842.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo)

EMENDAMENTI

ART. 5.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
  1) Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «nonché una maggiorazione dello 0,1 per cento delle somme rimborsate per ogni giorno di ritardo successivo al termine di cui al precedente periodo,».
  2) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis».

  Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovessero realizzarsi maggiori oneri dall'attuazione del comma 1-bis si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5. 1. Sibilia, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti.

ART. 7.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di contraddittorio preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuenti per il completo adeguamento all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea).

  1. All'articolo 6, quinto comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le parole: «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,» sono sostituite dalle seguenti: «all'emissione di avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni, nonché ogni altro atto o provvedimento avente natura impositiva o sanzionatoria, fatta eccezione per quelli conseguenti a violazioni di natura meramente formale,».
7. 01. Sibilia, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti.
(Inammissibile)

ART. 8.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Regime fiscale degli oneri fondiari).

  1. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni, Pag. 95rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento di mutui bancari ed alla vendita dei terreni, in tal senso eliminando dall'ordinamento istituti fondiari di origine arcaica, inattuali e non noti in maniera esplicita agli interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766», sono inserite le seguenti: «nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri».
8. 01. Mongiello.
(Inammissibile)

Pag. 96

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4505 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017;
   segnalata, in linea generale, la rilevanza del provvedimento, il quale costituisce uno strumento fondamentale per assicurare il corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, in quanto esso apporta all'ordinamento giuridico italiano le integrazioni e modifiche necessarie a consentire la chiusura di procedure di pre-infrazione e di infrazione avviate dagli organismi dell'Unione europea nei confronti dell'Italia;
   rilevato come il provvedimento intervenga su alcuni aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 5, il quale modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080, l'articolo 6, il quale modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie e l'articolo 7, il quale estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.