CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2017
841.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1, comma 1
(Ex Art. 1.)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo».
  1-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata «Rc auto», di aumentare la concorrenza e di diminuire la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Rc auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.
  1-quater. La disposizione del comma 1-ter si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1. Colletti, Vallascas, Sibilia, Crippa, Cancelleri, Della Valle, Fantinati, Da Villa.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via Pag. 11non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.
  1-ter. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al presente codice è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.
1. 2. Colletti, Pesco, Vallascas.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.
  1-ter. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base regionale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino a euro 150.000.».
1. 3. Colletti, Vallascas, Crippa, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Fantinati.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  «2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.».
1. 4. Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  «2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni avvalersi. Questa facoltà deve essere chiarita nelle condizioni generali di polizza e indicata all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente Pag. 12norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.».
1. 5. Colletti, Vallascas, Da Villa, Cancelleri, Crippa, Fantinati, Della Valle.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.».
1. 6. Colletti, Pesco, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Crippa.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 2-5
(Ex Art. 2.)

  Al comma 2, capoverso comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 7. Bargero.

  Al comma 2, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: al potenziale contraente aggiungere le seguenti: che abbia reiterato la precedente proposta, se dispongono, tramite banche dati, delle informazioni aggiornate, necessarie e sufficienti per poter accettare la proposta assicurativa.
*1. 8. Polidori.

  Al comma 2, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: al potenziale contraente aggiungere le seguenti: che abbia reiterato la precedente proposta, se dispongono, tramite banche dati, delle informazioni aggiornate, necessarie e sufficienti per poter accettare la proposta assicurativa.
*1. 9. Sottanelli.

  Al comma 2, dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:

  1-quater. In caso di accettazione delle proposte di cui al comma 1-bis, le imprese di assicurazione sono tenute a risarcire i danni assicurati anche quando le informazioni fornite dal contraente, verificabili a norma del comma 1-ter, non siano corrette o veritiere, salvo il dolo del proponente.
1. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 6-11
(Ex Art. 3.)

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 1, premettere le parole: Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,.
1. 11. Colletti, Pesco, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter» sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8.

Pag. 13

  Conseguentemente aggiungere il seguente comma:
  2. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al primo periodo è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
1. 12. Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi cinque anni ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari alla differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 13. Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi cinque anni ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari alla differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 14. Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo triennio ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari a tre quinti della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 15. Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

Pag. 14

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo triennio ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari a tre quinti della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 16. Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo anno ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari ad un quinto della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio in aree omogenee.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 17. Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo anno e in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari ad un quinto della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.
  3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.
1. 18. Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

  Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne monitora e verifica la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio.
1. 19. Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter» comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio.
1. 20. Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso articolo 132-ter, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sconto significativo con le seguenti: sconto minimo del 20 per cento.
1. 21. Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

Pag. 15

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alla clientela inserire le seguenti:, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'IVASS stesso sulla base dei prezzo della polizza altrimenti applicato,.
1. 22. Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alla clientela inserire le seguenti: , non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,.
1. 23. Paglia, Civati.

  Al comma 6 , capoverso Art. 132-ter, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a maggiore tasso di sinistrosità e.

  Conseguentemente, sostituire il capoverso comma 4 con il seguente: 4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 24. Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, capoverso 3, sopprimere le parole: a maggiore tasso di sinistrosità e.
1. 25. Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 26. Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, sostituire le parole: e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno, con le seguenti: definisce una percentuale minima di.
1. 27. Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, dopo le parole: e collocati nella medesima classe di merito, inserire le seguenti: a parità di condizioni del territorio,.
1. 28. Allasia, Busin.

Pag. 16

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sopprimere le parole: «e significativo»;
   b) al comma 7 sopprimere le parole: «significativo e»;
1. 29. Allasia, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, al comma 4, dopo le parole: praticato ai sensi del comma 2, inserire le seguenti: e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'IVASS stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,.
1. 30. Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4 inserire infine, i seguenti periodi: Lo sconto, di cui al presente comma, deve portare all'equiparazione del premio, per coloro che abbiano le medesime caratteristiche soggettive e siano collocati nelle medesime classe di merito, tra gli assicurati di cui al comma 3 e quelli delle regioni a più bassa sinistrosità, e dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.
1. 31. Impegno, Bruno Bossio, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori oneri sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle province a minore tasso di sinistrosità.
1. 32. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 6, capoverso 132-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui al comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche oggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 38. Bruno Bossio, Impegno.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, al comma 5, lettera b), sostituire le parole: da specifiche evidenze sui differenziali di rischio, con le seguenti: da responsabilità individuali del singolo conducente.
1. 33. Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, al capoverso 5, lettera b), dopo le parole: da specifiche evidenze sui differenziali di rischio inserire le seguenti: connesse con responsabilità individuali del singolo conducente.
1. 34. Paglia, Civati.

Pag. 17

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 8, dopo le parole: l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 aggiungere le seguenti: nonché le eventuali sanzioni all'impresa ai sensi del punto 11.
1. 35. Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, al comma 12 sopprimere la parola: funzionamento.
1. 36. Sottanelli.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 12, dopo la parola: funzionamento, aggiungere le seguenti: e di richiamo periodico della vettura sulla quale è stata installata la scatola nera al fine di testarne l'integrità e la perfetta efficienza di rilevazione,.
1. 37. Paglia, Civati.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
1. 39. Busin, Allasia.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 12-13
(Ex articolo 4)

  Sopprimere i commi 12 e 13.
1. 40. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 12, sostituire le parole: all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, con le seguenti: nell'ipotesi di invarianza della tariffa applicata, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,.
1. 41. Polidori, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 13.
*1. 42. Polidori, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 13.
*1. 43. Abrignani.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000».
  13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono Pag. 18garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».
  13-ter. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale».
1. 44. Colletti, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Fantinati, Crippa, Cancelleri.

  Al comma 13, capoverso 1-bis, inserire, in fine, il seguente periodo: Le imprese di assicurazione, a parità di condizioni di rischio territoriale provinciale, tra aree omogenee, sono tenute a garantire in sede di prima stipula o di rinnovo contrattuale identiche offerte tariffarie. Le compagnie di assicurazione, a parità di condizioni di rischio territoriale provinciale, tra aree omogenee, sono tenute a garantire in sede di prima stipula o di rinnovo contrattuale identiche offerte tariffarie.
1. 45. Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo».
1. 46. Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Cancelleri.

ART. 1, comma 15
(Ex Art. 6)

  Sopprimere il comma 15.
1. 47. Laffranco.

  Al comma 15, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.
1. 48. Laffranco.
(Irricevibile)

  Al comma 15 capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita.
1. 49. Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

ART. 1, comma 16
(Ex Art. 7)

  Dopo il comma 16 inserire il seguente:
  16-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della Pag. 19presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 50. Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

  Dopo il comma 16 inserire il seguente:
  16-bis. Per i contraenti residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo cosiddetto «scatola nera» o similari, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province, omogenee per parametri territoriali con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
1. 51. Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

ART. 1, commi 17-19
(Ex Art. 8)

  Dopo il comma 19 inserire il seguente:
  19-bis. Al capo III del titolo X del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.
  2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-quinquies.
(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo).

  1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di Pag. 20comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.
  3. Entro sessanta giorni dalla, riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.
  4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-sexies.
(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie).

  1. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

Art. 142-septies.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-octies.
(Risarcimento integrale dei danni subiti).

  1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del Pag. 21veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo».
1. 52. Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 19 inserire il seguente:
  19-bis. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 141.
(Risarcimento del terzo trasportato).

  1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
  2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.
  3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
  4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».
1. 53. Colletti, Vallascas, Crippa, Della Valle, Da Villa, Cancelleri, Fantinati.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 21-23
(Ex Art. 10)

  Sopprimere il comma 22.
1. 54. Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
1. 55. Colletti, Pesco, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, Pag. 22n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
   c) al comma 10, dopo la parola: «interessi», sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».
1. 56. Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Cancelleri.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
   b) al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia formulata alcuna offerta,»;
   c) è aggiunto in fine il seguente comma:
  «12. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto».
1. 57. Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.

  Al comma 22, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
1. 58. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti commi:
  «11-bis. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  11-ter. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Pag. 23decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».
1. 59. Allasia, Busin.
(Irricevibile)

  Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il comma 11, è inserito il seguente:
  «11-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
1. 60. Allasia, Busin.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:
  22-bis. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dare comunicazione all'altra compagnia»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141».
1. 61. Colletti, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Cancelleri, Crippa.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:
  22-bis. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qual siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di dare comunicazione all'altra compagnia».
1. 62. Colletti, Pesco, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Crippa, Della Valle, Da Villa.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:
  22-bis. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «veicolo utilizzato», sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».
1. 63. Colletti, Pesco, Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:
  22-bis. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al Pag. 24decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono».
1. 64. Colletti, Vallascas, Crippa, Della Valle, Da Villa, Cancelleri, Fantinati.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:
  22-bis. Dopo l'articolo 150-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 150-bis.1.
(Risarcimento in forma specifica).

  1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.».
1. 65. Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Della Valle, Fantinati.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 24
(Ex articolo 11)

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 la parola: «direttamente» è soppressa e dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente Pag. 25attraverso l'opera di periti iscritti nel albo di cui all'articolo 157».
  24-ter. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è aggiunto il seguente:

Art. 156-bis.

  1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 codice delle assicurazioni.».
1. 66. Colletti, Pesco, Vallascas, Crippa, Della Valle, Da Villa, Fantinati, Cancelleri.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 25
(Ex articolo 12)

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
*1. 67. Bargero.

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
*1. 68. Pelillo, Benamati.

  Al comma 25, sopprimere la lettera a).
1. 69. Pelillo, Benamati.

  Al comma 25, sopprimere le parole da: , sono apportate fino a: tacitamente; b).
*1. 70. Polidori.

  Al comma 25, sopprimere le parole da: , sono apportate fino a: tacitamente; b).
*1. 71. Sottanelli.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di assicurazione si risolvono automaticamente alla sua scadenza naturale o alla stipulazione di un nuovo contratto con un'altra compagnia e non possono essere tacitamente rinnovati.
1. 73. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Pag. 26

ART. 1, comma 26
(Ex articolo 13)

  Al comma 26 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è integralmente sostituita dal seguente testo: «e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzidette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».
1. 72. Polidori, Sandra Savino.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 33-37
(Ex articolo 15)

  Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
  
 35-bis. Le sanzioni di cui al comma 35 del presente articolo, erogate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.
1. 74. Impegno, Bruno Bossio.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 38-39
(Ex articolo 16)

  Al comma 38, lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   «f) sottoscrizione o acquisizione, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse, fermi restando i divieti ed i limiti d'investimento definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 6, comma 5-bis;
   g) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di Pag. 27cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio;»
1. 75. Paglia, Civati.
(Irricevibile)

  Al comma 38, lettera a), sopprimere le parole: . In assenza di tale indicazione il conferimento è totale.
1. 76. Pesco, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 38, lettera a), sostituire le parole: In assenza di tale indicazione il conferimento è totale con le seguenti: In ogni caso, il conferimento in misura superiore al 30 per cento del TFR maturando è ammesso solo previo accordo individuale del lavoratore.
1. 77. Pesco, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  «39-bis. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento, ove esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio TFR alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa e/o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
  39-ter. I fondi negoziali territoriali adeguano il proprio ordinamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del comma 1. Decorsi sei mesi, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro».
1. 78. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale di cui al comma 3, lettera a), prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale, con accordi territoriali o aziendali può essere prevista la possibilità degli stessi di aderire ad un altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.».
1. 79. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 41-44
(Ex articolo 18).

  Al comma 41, sopprimere la lettera a).
1. 80. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Pag. 28Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: ovvero ai con le seguenti: ivi inclusi i.
*1. 81. Giammanco, Polidori.

  Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: ovvero ai con le seguenti: ivi inclusi i.
*1. 82. Bargero.

  Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: ovvero ai con le seguenti: ivi inclusi i.
*1. 83. Boccadutri.

  Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: ovvero ai con le seguenti: ivi inclusi i.
*1. 84. Oliverio.

  Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: ovvero ai con le seguenti: ivi inclusi i.
*1. 85. Abrignani.

  Al comma 41, comma 1, lettera a) sostituire la parola: comunicate, con le seguenti: approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto dell'effettiva giustificazione economica, previa comunicazione.
1. 86. Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 41, lettera a), dopo le parole: giustificazione economica aggiungere il seguente periodo: È comunque fatto divieto di applicare penali che non siano giustificate dai costi sostenuti dagli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche in conseguenza del recesso del consumatore. Ogni clausola contrattuale difforme è nulla di pieno diritto.
1. 87. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 41, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: devono consentire la possibilità con le seguenti: devono favorire, ove possibile, la facoltà.
1. 88. Boccadutri.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, attraverso un apposito modulo predisposto in una sezione dedicata sul proprio sito web.
1. 89. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 41, lettera b) capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche su richiesta del consumatore o dell'utente interessato sono tenuti a fornire fin dal momento della conclusione del contratto per via telefonica copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.
1. 90. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
(Irricevibile)

  Al comma 41, lettera b) capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In Pag. 29ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori e utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore.
1. 91. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni con le seguenti: aventi ad oggetto la fornitura di beni abbinati al servizio.
1. 92. Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: aventi ad oggetto sostituire le parole: sia la fornitura di servizi che di beni con le seguenti: la fornitura di servizi.
*1. 93. Giammanco, Polidori.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: aventi ad oggetto sostituire le parole: sia la fornitura di servizi che di beni con le seguenti: la fornitura di servizi.
*1. 94. Boccadutri.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: aventi ad oggetto sostituire le parole: sia la fornitura di servizi che di beni con le seguenti: la fornitura di servizi.
*1. 95. Abrignani.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: aventi ad oggetto sostituire le parole: sia la fornitura di servizi che di beni con le seguenti: la fornitura di servizi.
*1. 96. Falcone.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: aventi ad oggetto sostituire le parole: sia la fornitura di servizi che di beni con le seguenti: la fornitura di servizi.
*1. 97. Bargero.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-quater dopo le parole: la prova del previo consenso espresso del medesimo, aggiungere le seguenti: Per l'attivazione di servizi telefonici aggiuntivi che comportano un sovraprezzo nell'abbonamento telefonico è obbligatorio per il cliente esprimere il proprio consenso mediante invio della fotocopia del documento d'identità sottoscritto dal medesimo.
1. 98. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 41, capoverso comma 3-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto e, in ogni caso, in ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.
1. 99. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente: 3-quinquies. È fatto altresì obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, di rendere Pag. 30espressamente noto al consumatore, al momento della sottoscrizione del contratto, l'eventuale pre-abilitazione della sim card alla ricezione di servizi a pagamento, nonché la possibilità per il consumatore o per l'utente di attivare il servizio gratuito di blocco selettivo delle chiamate verso determinate numerazioni per servizi a sovrapprezzo.
1. 100. Spessotto, De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
(Irricevibile)

  Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente: 3-quinquies. I soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, al momento della sottoscrizione del contratto di telefonia fissa, informano gli utenti dei costi correlati alla consegna degli elenchi telefonici cartacei e attivano suddetto servizio solo previo espresso consenso dell'utente intestatario della linea telefonica fissa.
1. 101. Spessotto, De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
(Irricevibile)

  Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente: 3-quinquies. È in ogni caso fatto divieto agli operatori di telefonia di disattivare carte prepagate in caso di non utilizzo delle stesse nell'ultimo anno solare.
1. 102. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
(Irricevibile)

  Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente: 3-quinquies. Gli operatori di telefonia non possono imporre tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità tethering/hotspot Wi-Fi rispetto a quelle applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete internet.
1. 103. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
(Irricevibile)

  Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
  «3-quinquies. Per gli effetti dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, relativamente alla tariffa e delle disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche non si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione».

  Conseguentemente, dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. L'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 è abrogato.
  41-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o Pag. 31socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 350 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  41-quater. Le maggiori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 41-bis, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinate a compensare il minore gettito fiscale conseguente all'applicazione della disposizione di cui alla lettera c-bis, di cui al comma 1.
1. 104. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 42 inserire il seguente:
  42-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
  «1-bis. La cadenza della fatturazione dei servizi di telefonia mobile voce e/o dati ricaricabile e in abbonamento nonché le offerte in abbonamento di servizi di telefonia fissa non può essere inferiore al mese.».
1. 105. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
(Irricevibile)

  Sopprimere il comma 44.
1. 106. Benamati, Pelillo, Scuvera.

  Sostituire il comma 44 con il seguente:
  44. L'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» è sostituito dal seguente:

Art. 130.
(Comunicazioni indesiderate).

  1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
  3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
  4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità Pag. 32di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
  5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
  6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
1. 107. Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Sostituire il comma 44 con il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione espressa del consenso da parte dell'abbonato. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.
1. 108. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Sostituire il comma 44 con il seguente:
  44. Al fine di rafforzare le misure a sostegno della tutela dei dati personali e per favorire l'iscrizione da parte degli utenti al registro pubblico delle opposizioni possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento. Nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche finalizzate all'attuazione del presente comma.
1. 109. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

Pag. 33

  Al comma 44 sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:
  4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilità al comma 4-bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso.
1. 110. Paglia, Civati, Gregori.

  Al comma 44 sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:
  4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilite dal comma 4-bis.
1. 111. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 44, capoverso comma 4-bis alle parole: Gli operatori e i soggetti terzi premettere le seguenti: Fatto salvo quante previsto dai commi 1 e 2.
1. 112. Liuzzi, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

ART. 1, comma 47
(Ex articolo 21).

  Sopprimere il comma 47.
*1. 113. Giammanco.
(Irricevibile)

  Sopprimere il comma 47.
*1. 114. Boccadutri.
(Irricevibile)

  Sopprimere il comma 47.
*1. 115. Abrignani.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 48
(Ex articolo 22).

  Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
  1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata.
1. 116. Boccadutri.
(Irricevibile)

Pag. 34

  Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
  1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366.
1. 117. Boccadutri.
(Irricevibile)

  Al comma 49, dopo le parole: è messo nelle condizioni di conoscere sopprimere le seguenti: durante l'operazione di acquisto.
1. 118. Boccadutri.

ART. 1, commi 58-59
(Ex articolo 25).

  Al comma 58, ovunque ricorra, sostituire la parola: settembre con la seguente: ottobre.
1. 119. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 58 sopprimere la lettera b).
1. 120. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 60
(Ex articolo 26).

  Sopprimere il comma 60.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 67 a 69.
1. 121. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Sostituire i commi da 60 a 65 con i seguenti:
  60. Entro il 30 settembre 2018 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emana un rapporto a cadenza semestrale inerente il funzionamento del mercato libero di energia al fine di certificare:
   a) il rispetto da parte degli operatori del mercato energetico delle tempistiche di switching imposte dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/Ce e di quelle inerenti la fatturazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
   b) la piena funzionalità del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A ai sensi dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010 e successive norme modificative e attuative;
   c) l'entrata in operatività di idonei strumenti per la confrontabilità dei prezzi del mercato energetico sia per clienti domestici che non domestici, così come definito dal successivo comma 65;
   d) il numero dei reclami registrati sul mercato libero, e le relative cause, negli ultimi tre anni.

  61. Qualora il rapporto di cui al comma 60 certifichi, sulla base di specifici parametri di misurazione, l'integrale rispetto di tutte le condizioni poste al comma 1, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011 e l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono soppressi con decorrenza dal 1o giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del rapporto di cui al comma 1.
  62. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire la pluralità di offerta e la gradualità nel passaggio a prezzi di libero mercato nella fase successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi.
  63. A partire dal 1o giugno 2019, con cadenza semestrale, gli esercenti la tutela sono tenuti a riportare nelle fatture specifici obblighi di natura informativa, definiti sulla base degli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, finalizzati a rendere più consapevole Pag. 35l'utente finale, sia esso domestico o non domestico, sui propri diritti e sulle opportunità del mercato libero e sull'esistenza di strumenti di confrontabilità delle offerte.
  64. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico provvede, entro il 30 giugno 2019, affinché gli operatori della vendita di energia elettrica e del gas, in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione contrattuale e nei casi in cui le fatture contengano importi anomali, non possano attivare le procedure di messa in mora e siano tenuti a concedere la rateizzazione senza interessi di mora. La fattura riporta un importo anomalo quando il totale fatturato in una bolletta di energia elettrica, o di gas, o di dual fuel, è superiore al 150 per cento dell'addebito medio delle medesime tipologie di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
  65. A partire dal 1o giugno 2019 gli operatori della vendita di energia elettrica e/o gas sul mercato italiano con più di 100.000 clienti sono tenuti ad inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, e contestualmente a pubblicare sul proprio sito, almeno una proposta di offerta di somministrazione di energia elettrica e gas a prezzo indicizzato e tensione. L'obbligo viene esteso, a partire dal 1 o gennaio 2020 agli operatori con più di 10.000 clienti in fornitura.
  65-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ai fini di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica costituisce, entro il 1o gennaio 2018, un apposito portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas e con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese per le forniture alimentate in bassa tensione. Ai fini della gestione del portale e della relativa attività di comunicazione e pubblicazione, con l'obiettivo di valorizzare l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti, viene costituito in seno all'Autorità, un apposito comitato tecnico che prevede la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e 4 rappresentanti per le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici.
  65-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 65 e 65-bis avendo cura di stabilire l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  65-quater. Ai fini dell'attuazione del comma 65-ter l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria rispetto ad altre leggi le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio.
1. 122. Polidori, Squeri.
(Irricevibile)

  Al comma 60, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2022.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 68.
1. 123. Pesco, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 60, sostituire le parole: a decorrere dal 1o luglio 2019, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2020.
1. 124. Paglia, Civati, Pellegrino.

ART. 1, comma 61
(Ex articolo 27).

  Sopprimere il comma 61.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 67 a 69.
1. 125. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Sopprimere il comma 61.
1. 126. Paglia, Civati, Pellegrino.
(Irricevibile)

Pag. 36

  Al comma 61 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: luglio 2019 con le seguenti: luglio 2020;
   b) al secondo periodo sostituire le parole: adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero con le seguenti: adotta, entro la medesima data, disposizioni improntate alla promozione della concorrenza nella vendita al dettaglio per assicurare il servizio universale a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro temporaneamente senza fornitore di energia elettrica e il servizio per chi non abbia ancora scelto, entro la suddetta data, il proprio fornitore adottando altresì condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
1. 127. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 61, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2022.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 68.
1. 128. Pesco, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 61, secondo periodo, sostituire le parole da: adotta fino alla fine del comma con le seguenti: disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.
1. 129. Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.
*1. 130. Benamati, Pelillo, Scuvera.

  Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.
*1. 131. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.
*1. 132. Allasia, Busin, Caparini.

  Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.
*1. 133. Brunetta, Polidori, Squeri, Sandra Savino, Laffranco.

ART. 1, commi 62-65
(Ex articolo 28).

  Al comma 62, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione per il mercato elettrico e con consumi inferiori ai 50.000 metri/cubi Pag. 37anno per il mercato del gas naturale e sopprimere terzo e quarto periodo.
1. 134. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
(Irricevibile)

  Al comma 62, primo periodo, dopo le parole: non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc) aggiungere il seguente: Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.
1. 135. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 62, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tutte le offerte di cui al precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 63.
1. 136. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 62, terzo periodo, dopo le parole: comitato tecnico consultivo aggiungere le seguenti: garante dell'indipendenza e dell'imparzialità dei contenuti inseriti.
1. 137. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 63, primo periodo, sostituire le parole: Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 138. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 63, ultimo periodo, dopo le parole: Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica aggiungere le seguenti: anche ai fini del controllo della veridicità delle stesse da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,.
*1. 139. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 63, ultimo periodo, dopo le parole: Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica aggiungere le seguenti: anche ai fini del controllo della veridicità delle stesse da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,.
*1. 140. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 63, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal 1o gennaio 2018 è istituito un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. A decorrere da tale data l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L'elenco è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio provvedimento fissa i criteri e requisiti, di natura tecnica, finanziaria e reputazionale, per l'iscrizione al registro, al fine di garantire la stabilità del sistema elettrico.
1. 141. Polidori, Sandra Savino.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 67-71
(Ex articolo 30).

  Sostituire il comma 67 con il seguente:
  67. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure competitive Pag. 38per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:
   a) l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;
   b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;
   c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;
   d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;
   e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso.
1. 142. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.
(Irricevibile)

  Al comma 67 lettera b), sopprimere le parole da: il completamento fino a: garantire; alla lettera c) sopprimere le parole da: il completamento fino a: garantire; alla lettera e) sopprimere le parole da: il completamento fino a: in materia di.
1. 143. Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 67 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera b), sostituire le parole da: «il completamento» fino a: «di switching» con le seguenti: «il rispetto delle tempistiche di switching, nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire tali tempistiche»;
   2) alla lettera c), sostituire le parole da: «il completamento» fino a «e conguaglio» con le seguenti: «il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti volti a garantire tali tempistiche».
1. 144. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 67 lettera b), sostituire le parole da: il completamento fino a: di switching con le seguenti: il rispetto delle tempistiche di switching, nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire tali tempistiche.
1. 145. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 67 lettera f), dopo le parole: a tutela dei consumatori aggiungere le seguenti: nonché il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori,.
1. 146. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 67, lettera f), aggiungere in fine le parole: formulando anche proposte per dirimere le problematiche riscontrate.
1. 147. Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 67, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   g) la quota percentuale di clienti domestici che, uscendo dal mercato vincolato, Pag. 39siano rimasti clienti di una società collegata all'esercente la maggior tutela sia inferiore al 50 per cento.
1. 148. Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 68, ultimo periodo, sostituire le parole da: il Ministero dello sviluppo economico fino alla fine del comma con le seguenti: con il medesimo decreto, le scadenze di cui ai commi 60 e 61 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento.
1. 149. Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 68, all'ultimo periodo, dopo le parole: di cui al comma 67, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 150. Paglia, Civati, Pellegrino.

ART. 1, commi 73-74 (Ex articolo. 32.)

  Al comma 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa Autorità stabilisce altresì le modalità per garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas.
1. 151. Allasia, Busin.

ART. 1, comma 75.

  Al comma 75, dopo le parole: almeno una volta l'anno aggiungere le seguenti: a pena di nullità,.
1. 152. Paglia, Civati, Pellegrino.

ART. 1, commi 79-80.

  Al comma 79, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 153. Allasia, Busin.

  Al comma 79, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 154. Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  All'articolo 1, sostituire il comma 79 con i seguenti:
  79. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  79-bis. Nei contratti di cui al comma 79, l'inserimento dell'intimazione di pagamento immediato, con minaccia del distacco dell'utenza, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera c), e 26, comma 1, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  79-ter. Nei contratti di cui al comma 79, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'utente ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità del condotta dell'operatore.Pag. 40
  79-quater. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti lesi da tali comportamenti non sono obbligati al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.
  79-quinquies. Nei contratti di cui al comma 79, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.
  79-sexies. È in ogni caso diritto dell'utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all'esito della verifica di cui al comma 79-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 79-quinquies.
  79-septies. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma 79-quinquies.
  79-octies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
  79-novies. Le disposizioni ai commi da 79 a 79-octies si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  79-decies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 79-ter, 79-quater e 79-sexies, relativi a fatture emesse a decorrere dal 1o gennaio 2016.
1. 368. Baldelli.

  Al comma 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito di verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico circa eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) o comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge è avviata una moratoria su tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli superiori a due anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.
1. 155. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 79, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di autolettura, ovvero tali dati siano stai teleletti. Qualora il cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.
1. 156. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 79, aggiungere in fine, le parole: tale disposizione non si applica nel caso in cui il cliente sia passato da una situazione economica normale ad uno stato di cliente economicamente svantaggiato.
1. 157. Paglia, Civati, Pellegrino.

Pag. 41

  Al comma 79, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alla previsione di indennizzi automatici verso venditori e clienti finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura.
1. 158. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. Il decreto di cui al comma 76 definisce per i soggetti aventi diritto, procedure semplificate di accesso all'applicazione delle tariffe agevolate, prevedendo in particolare meccanismi di attivazione e rinnovo automatico dei bonus. Dall'attuazione della presente disposizione o non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 159. Crippa, Sibilia, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Sostituire il comma 80, con il seguente:
  80. Nei casi in cui, in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di auto lettura, ovvero tali dati siano stati teleletti. Qualora il cliente finale abbia già provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.
1. 160. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 80, dopo le parole: adeguate misure per responsabilizzare i distributori aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla previsione di indennizzi automatici verso venditori e clienti a finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura.
1. 161. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 80, sostituire le parole: l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori con le seguenti: l'accessibilità ai clienti finali dei gruppi di misura da parte dei distributori, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti.
1. 162. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 80, dopo le parole: l'accessibilità inserire le seguenti: ai clienti finali e aggiungere, in fine, le parole:, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti.
1. 163. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare Pag. 42l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi.
1. 164. Allasia, Busin.

  Al comma 80, inserire in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che l'avvenuta consegna sia certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.
1. 165. Allasia, Busin.

  Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che le medesime fatture rechino la data in cui è avvenuta la consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.
1. 166. Allasia, Busin.

  Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che l'avvenuta consegna sia certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
1. 167. Allasia, Busin.

  Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che le medesime fatture rechino la data in cui è avvenuta la consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
1. 168. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. All'articolo 1, comma 149, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
   b) dopo le parole: «in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n.28, aggiungere le seguenti: «o in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,».

  80-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole: «6 per cento» con le Pag. 43seguenti: «6,2 per cento a decorrere dall'anno 2017».
1. 169. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. All'articolo 1, comma 149, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
  80-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «6,2 per cento a decorrere dall'anno 2017».
1. 170. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 81-89
(Ex articolo 39).

  Al comma 81, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 171. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 86.
1. 172. Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

ART. 1, commi 90-91

  Al comma 90, sopprimere il capoverso comma 3-quater.
1. 173. Allasia, Busin.

  Al comma 90, capoverso 3-quater, sostituire le parole da: agli impianti di potenza fino a: 30 per cento con le seguenti: agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento e aggiungere, in fine, le parole: a condizione che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.
1. 174. Crippa, Vallascas, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 90, capoverso comma 3-quater sostituire le parole: compresa tra 1 e 3 kw con le seguenti: superiore a 20 kw.
1. 175. Allasia, Busin.

  Al comma 90, capoverso 3-quater, sostituire le parole: tra 1 e 3 kw con le seguenti: tra 1 e 6 kw.
1. 176. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 90, capoverso comma 3-quater sostituire le parole: sin dalla data di decorrenza della convenzione con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 177. Allasia, Busin.

  Al comma 91, sostituire le parole da: calcolata al 30 settembre 2017 fino alla fine del comma, con le seguenti: calcolata al 1o gennaio 2017, dilazionandola uniformemente Pag. 44nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sei anni a partire dal 1o gennaio 2017.
1. 178. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 91, aggiungere i seguenti:
  91-bis. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
  91-ter. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
  91-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione».
1. 179. Cristian Iannuzzi.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 93

  Sopprimere il comma 93.
1. 180. Allasia, Busin.

  Al comma 93, lettera a), capoverso comma 2-ter, dopo le parole: previsto dal comma 2-bis, aggiungere le seguenti: al fine di promuovere e garantire una effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti e all'attività, di misura, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore,.
1. 181. Polidori, Squeri.

  Al comma 93, sopprimere la lettera b).
1. 182. Allasia, Busin.

ART. 1, commi 94-98

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
  All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012 dopo le parole: corrispettivo per il trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».
1. 183. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
(Irricevibile)

Pag. 45

  Al comma 96, dopo le parole: uno solo dei partecipanti inserire le seguenti: a condizione che l'impegno finanziario dello stesso rappresenti almeno il 75 per cento dell'investimento complessivo.
1. 184. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 96, dopo le parole: uno solo dei partecipanti inserire le seguenti: a condizione che l'impegno finanziario dello stesso sia la parte maggioritaria dell'investimento complessivo.
1. 185. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 96, in fine, sostituire le parole: cumulativamente dai partecipanti con le seguenti: ove si tratti di raggruppamento temporaneo di impresa, da ognuno dei partecipanti.
1. 186. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
  98-bis. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
  98-ter. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
  98-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione».
1. 187. Pellegrino, Paglia, Civati, Marcon.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
  98-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta le necessarie disposizioni per favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid anche attraverso la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.
  98-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 98-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016.
1. 188. Crippa, Sibilia, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Pag. 46convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluso il metano» aggiungere: «e la ricarica elettrica veloce, ovvero ricarica trifase ad almeno 43 kW in corrente alternata oppure ricarica in corrente continua maggiore di 50 kW» e dopo le parole finalità dell'obbligo. Aggiungere «le disposizioni relative ai sistemi di ricarica elettrica veloce possono essere estese anche agli impianti esistenti quando interessati da ristrutturazione totale o da aggiunta di nuovo prodotto».
1. 189. Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  98-bis. Per le attività di cui all'articolo 23 comma 3, all'articolo 38, comma 2 e all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, non è previsto alcun riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale.
1. 190. Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 101-120
(Ex articolo 36).

  Al comma 118, dopo le parole: 12 febbraio 2015, n. 31 aggiungere le seguenti: e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

  Conseguentemente, sopprimere, in fine, le parole: alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
* 1. 191. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 118, dopo le parole: 12 febbraio 2015, n. 31 aggiungere le seguenti: e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

  Conseguentemente, sopprimere, in fine, le parole: alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
* 1. 192. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 118, sopprimere, in fine, le parole: in caso di accertata contaminazione.
1. 193. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
  120-bis. I comuni istituiscono, in favore dei proprietari di veicoli totalmente elettrici e nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, aree a parcheggio nei centri storici da destinare, su richiesta degli interessati, a locazione agevolata e comunque con un canone annuo non superiore a 300 euro. I comuni, altresì, stipulano convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica al fine di installare, in tali aree adibite a parcheggio, colonnine di ricarica elettrica, senza oneri per la finanza pubblica. Ai titolari della locazione agevolata l'uso delle colonnine di ricarica elettrica viene concesso a titolo gratuito.
  120-ter. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con Pag. 47decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
  120-quater. Le Province individuano e realizzano, nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e senza oneri per la finanza pubblica, aree per la ricarica dei veicoli elettrici stipulando convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica nelle intersezioni delle strade provinciali con le piste ciclabili e lungo le strade provinciali, con un intervallo massimo di 30 Km.
1. 194. Mannino, Di Vita, Nuti.
(Irricevibile)

ART. 1.
(commi 123-125).

  Al comma 123 sostituire le parole: anche nelle more, con le seguenti: nel rispetto.
1. 195. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 124, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta,.
1. 196. Allasia, Busin.

  Al comma 124, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1. 197. Allasia, Busin.

ART. 1.
(commi 126-130).

  Al comma 126, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per ciascuna erogazione sono pubblicati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma devono rimanere comunque disponibili e accessibili pubblicamente anche negli anni successivi all'erogazione.
1. 198. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 128, sostituire la parola: 10.000, con la seguente: 1.000.
1. 199. Cristian Iannuzzi.

ART. 1.
(commi 133-135 «Ex articolo 39»).

  Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
  135-bis. All'articolo 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «3-bis. L'articolo 2 non si applica alle intese restrittive della libertà di concorrenza tra imprese di piccole o medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, in forma di società cooperativa, se tali intese non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri dell'Unione europea, si realizzano mediante la costituzione di una comune cooperativa a mutualità prevalente, migliorano la competitività delle predette imprese e consentono ai consumatori dei beni o servizi offerti dalle stesse imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tali intese.».
1. 200. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.
(Irricevibile)

Pag. 48

ART. 1.
(comma 136 «Ex articolo 40»).

  Al comma 136 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
al comma 1:
    1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito,»;
    2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse.
1. 201. Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 136, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale e devono essere sottoscritte dal cliente.
1. 202. Villarosa.

  Al comma 136, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere in fine il seguente periodo: Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale.
1. 203. Villarosa.

ART. 1.
(commi 137-141).

  Sopprimere il comma 138.
1. 204. Paglia, Civati.

  Al comma 138 sostituire le parole: sei canoni mensili o due canoni trimestrali con le seguenti: dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali.
1. 205. Paglia, Civati.

  Al comma 138, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: sei con la seguente: quindici, la parola: due con la seguente: cinque e la parola: quattro con la seguente: quindici;
   b) sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: anche non.
1. 206. Busin, Allasia.

  Al comma 138, sostituire la parola: sei con la seguente: quindici, la parola: due con la seguente: cinque e la parola: quattro con la seguente: quindici;.
1. 207. Busin, Allasia.

  Al comma 138, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: anche non.
*1. 208. Busin, Allasia.

  Al comma 138, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: anche non.
*1. 209. Civati, Paglia, Pellegrino.

  Al comma 139 sopprimere le parole: nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
1. 210. Paglia, Civati, Pellegrino.

Pag. 49

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
  141-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 141 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:
   a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;
   b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data di domanda di residenza;
   c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro.
1. 211. Civati, Paglia, Pellegrino.

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:
   «Art. 117-bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
   2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
   3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
   4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
1. 212. Busin, Allasia, Guidesi.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:
   «Art. 117-ter. – (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
   2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
   3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
1. 213. Busin, Allasia, Guidesi.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:
  «1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima Pag. 50rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
    a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
    b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

   2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.».
1. 214. Busin, Allasia, Guidesi.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
1. 215. Busin, Allasia, Guidesi.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 141, inserire il seguente:
  141-bis. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.
1. 216. Busin, Allasia, Guidesi.
(Irricevibile)

ART. 1.
(comma 142 «Ex articolo 41»).

  Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, inserire il seguente periodo:
  «Ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore o nell'interesse del socio non professionista, nonché di società dallo stesso controllate o allo stesso collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o comunque dallo stesso, anche per interposta persona, partecipate. Il socio non professionista deve avere altresì i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo degli avvocati, non deve aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a un anno di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non deve essere stato radiato o cancellato da un ordine o collegio professionale per motivi disciplinari. La violazione di tali previsioni comporta di diritto l'esclusione del socio e costituisce illecito disciplinare per la società.».
1. 217. Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, lettera c), dopo le parole: i soci professionisti possono rivestire la cariba amministratori aggiungere il seguente Pag. 51periodo: I redditi prodotti dalla società tra avvocati sono parificati e considerati redditi di lavoro autonomo, anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1. 218. Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 3, sostituire le parole da:, i quali assicurano fino alla fine del comma, con le seguenti: È vietata alla società l'assunzione di incarico quando tale Incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico. Al socio non professionista è vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperti dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di Interesse o incompatibilità. La violazione di tali obblighi comporta di diritto l'esclusione del socio e rappresenta illecito disciplinare sia per la società sia per il singolo professionista.».
1. 219. Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 143-148
(Ex articolo 42).

  Sopprimere il comma 143 e la lettera e) del comma 145.
*1. 220. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Zoggia.
(Irricevibile)

  Sopprimere il comma 143 e la lettera e) del comma 145.
*1. 221. Pagano.
(Irricevibile)

  Sopprimere il comma 143 e la lettera e) del comma 145.
*1. 222. Ruocco, Bonafede.
(Irricevibile)

  Al comma 145, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: della popolazione inserire le seguenti: della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti e autenticati dai notai.
**1. 223. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Zoggia.
(Irricevibile)

  Al comma 145, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: della popolazione inserire le seguenti: della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti e autenticati dai notai.
**1. 224. Ruocco, Bonafede.
(Irricevibile)

  Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 225. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Zoggia.

Pag. 52

  Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 226. Ruocco, Bonafede.

  Al comma 145, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.
1. 227. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 145, sopprimere le lettere c) e d).
*1. 228. Laffranco.

  Al comma 145, sopprimere le lettere c) e d).
*1. 229. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 145, sopprimere le lettere d).
**1. 230. Laffranco.

  Al comma 145, sopprimere le lettere d).
**1. 231. Polidori, Sandra Savino.

  Sopprimere i commi 146, 147 e 148.
1. 232. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
  147-bis. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 la lettera b-bis è soppressa.
1. 233. Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 148, inserire i seguenti:
  148-bis. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
  148-ter. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive Pag. 53modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.
  148-quater. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere alla rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.
  148-quinquies. L'atto di rappresentanza di cui al comma 148-quater può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  148-sexies. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 148-quinquies i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.
  148-septies. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.
  148-octies. Per i contratti di cui al comma 148-bis redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.
  148-novies. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili Pag. 54a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 234. Paglia, Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti
  148-bis. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
  148-ter. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.
  148-quater. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.
  148-quinquies. L'atto di rappresentanza di cui al comma 148-quater può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  148-sexies. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 148-quinquies i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, i soggetti che si servono dell'agenzia Pag. 55per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.
  6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.
  148-septies. Per i contratti di cui al comma 148-bis del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.
  148-octies. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 235. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Dopo il comma 148 aggiungere i seguenti:
  148-bis. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:
   a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;
   b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

  148-ter. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera a), sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi.
  148-quater. Al termine della pratica notarile di cui al comma 6-bis e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34o anno di età.
  148-quinquies. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 6-bis ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso Pag. 56per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.
  148-sexies. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente, costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre, n. 2395».
1. 236. Paglia, Civati, Andrea Maestri.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 148, inserire i seguenti:
  148-bis. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al presente comma, può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al comma 148-quinquies, primo periodo.
  148-ter. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.
  148-quater. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 148-bis, secondo periodo.
  148-quinquies. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in Pag. 57un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato.
1. 237. Colletti, Fantinati, Vallascas, Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 148, inserire i seguenti:
  148-bis. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

  «Art. 52. – Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
  Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti è delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura di cui al primo comma, escluso ogni onere per lo Stato».

  148-ter. L'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

  «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati».

  148-quater. L'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.
1. 238. Paglia, Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina.

Pag. 58

  Dopo il comma 148, inserire i seguenti:
  148-bis. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».

  148-ter. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.
1. 239. Paglia, Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:
  148-bis. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma, 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
  4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
  5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
1. 240. Paglia, Civati, Andrea Maestri.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
  148-bis. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera b-bis) è soppressa.
  148-ter. All'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», aggiungere le parole: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
1. 241. Paglia, Civati, Andrea Maestri.

Pag. 59

  Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:
  148-bis. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».

  2. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.
1. 242. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:
  148-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica le parole «reti di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di rete»;
   b) al comma 4-ter dopo le parole: «di rete più imprenditori» sono aggiunte le seguenti: «e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   c) al comma 4-ter le parole: «all'esercizio delle proprie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio delle proprie attività»;
   d) al comma 4-ter dopo le parole: «nell'oggetto della propria impresa» sono aggiunte le seguenti: «e/o professione»;
   e) al comma 4-ter dopo le parole: «legale rappresentante delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   f) al comma 4-ter dopo le parole: «di adesione di altri imprenditori» sono aggiunte le seguenti: «e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   g) al comma 4-ter dopo le parole: «anche individuali,» sono aggiunte le seguenti: «e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
   h) al comma 4-quinquies le parole: «Alle reti delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi»;
1. 243. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Al comma 152, sopprimere le parole: sia urbani che.
1. 244. Laffranco, Sandra Savino.

  Dopo il comma 153, inserire il seguente:
  153-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui Pag. 60alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e i Revisori Legali iscritti nel registro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, c1 lettera g) del decreto legislativo n. 39 del 2010 come modificato dal successivo decreto legislativo n. 135 del 2016 e dall'articolo 2, c1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012 n. 144, qualificati e abilitati professionalmente anche ai sensi del decreto Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2016 n. 63 nonché in diretta applicazione dell'articolo 5 c1 lettera a) punto vi) del Regolamento U.E. n. 537/2014 quando il Revisore Legale non svolge per il cliente servizi di revisione contabile.
1. 245. Capezzone.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 153, inserire il seguente:
  153-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i Revisori Legali iscritti nel registro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 39 del 2010 come modificato dal successivo decreto legislativo n. 135 del 2016 e dall'articolo 2, del decreto MEF 20 giugno 2012 n. 144, qualificati e abilitati professionalmente anche ai sensi del decreto MEF 19/01/2016 n.63 nonché in diretta applicazione dell'articolo 5 comma 1 lettera a) punto vi) del Regolamento U.E. n. 537/2014 quando il Revisore Legale non svolge per il cliente servizi di revisione contabile.
1. 246. Bonafede.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 153, inserire il seguente:
  153-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
1. 247. Rizzetto.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 153, inserire il seguente comma:
  153-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP» e «l'IRES», sono inserite le seguenti: «i Revisori Legali iscritti nel registro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 39 del 2010 come modificato dal successivo decreto legislativo n. 135 del 2016 e dall'articolo 2, comma 1 del decreto MEF 20 giugno 2012 n. 144, qualificati e abilitati professionalmente anche ai sensi del decreto MEF 19/01/2016 n. 63 nonché in diretta applicazione dell'articolo 5 comma 1 lettera g) punto iii) del Regolamento U.E. n. 537 del 2014 quando il Revisore Legale non svolge per il cliente servizi di revisione contabile.
1. 248. Bonafede.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 153, inserire il seguente:
  153-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP» e «l'IRES», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza e i Revisori Legali iscritti nel registro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 39 del 2010 come modificato dal successivo decreto legislativo n. 135 del 2016 e dall'articolo 2, comma 1 del decreto MEF 20 giugno 2012 n. 144, qualificati e abilitati professionalmente anche ai sensi del decreto Pag. 61MEF 19/01/2016 n.63 nonché in diretta applicazione dell'articolo 5 comma 1 lettera g) punto iii) del Regolamento U.E. n. 537 del 2014 quando il Revisore Legale non svolge per il cliente servizi di revisione contabile.
1. 249. Capezzone.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 153, inserire il seguente:
  153-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP» e «l'IRES», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza.
1. 250. Rizzetto.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
  153-bis. Nell'ambito dell'amministrazione e della direzione tecnica delle società di cui al comma 149 della presente legge, allo scopo di garantire una maggiore tutela della committenza, i soggetti, anche eventualmente delegati, che in nome e per conto della società sono chiamati a trattare e sottoscrivere contratti che prevedono prestazioni di ingegneria e architettura, devono essere professionisti iscritti agli albi delle professioni tecniche.
1. 251. Brandolin.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
  153-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto sono aggiunte le seguenti: obbligatoriamente in forma scritta o digitale e dopo le parole: la misura del compenso è previamente resa nota al cliente sono aggiunte le seguenti: obbligatoriamente in forma scritta o digitale.
1. 252. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Sopprimere i commi da 154 a 157.
1. 253. Allasia, Busin.

  Sostituire il comma 154 con i seguenti:
  154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.
  154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.
  154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina Pag. 62il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.
  154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 1. 254. Pagano.

  Sostituire il comma 154 con i seguenti:
  154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.
  154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.
  154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.
  154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 1. 255. Rizzetto.

Pag. 63

  Sostituire il comma 154 con i seguenti:
  154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.
  154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.
  154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.
  154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 1. 256. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Sostituire il comma 154 con i seguenti:
  154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.
  154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.
  154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine Pag. 64al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.
  154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 1. 257. Abrignani.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 154 con il seguente:
  «154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.»;
   b) al comma 156, sostituire le parole: può svolgere con la seguente: svolge.
1. 258. Benamati, Pelillo, Scuvera.

  Al comma 154, sostituire le parole da: il direttore sanitario fino alla fine del comma con le seguenti: i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario siano iscritti all'Albo degli odontoiatri.
1. 259. Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 154 dopo le parole: , ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri aggiungere le seguenti: e l'attività sia esercitata esclusivamente da soggetti in possesso dei titoli abilitanti alla professione odontoiatrica.
1. 260. Paglia, Civati, Brignone.

  Al comma 154, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da almeno cinque anni.
1. 261. Mantero, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 154, aggiungere in fine le parole: e nelle quali le prestazioni erogate siano effettuate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti alla professione odontoiatrica.
1. 262. Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Vallascas, Sibilia, Crippa.

Pag. 65

  Al comma 154, aggiungere, in fine, le parole: e i cui soci siano iscritti all'Albo degli odontoiatri per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto.
1. 263. Paglia, Civati, Brignone.

  Dopo il comma 157, aggiungere i seguenti:
  157-bis. La nomina degli amministratori di condominio avviene a maggioranza semplice dei partecipanti all'Assemblea.
  157-ter. È fatto obbligo all'amministratore di condominio di inviare annualmente ai condomini il certificato casellario giudiziario uso riabilitazione e carichi pendenti.
  15-quater. È fatto obbligo agli amministratori di condominio di inviare annualmente ai condomini copia della polizza obbligatoria per responsabilità professionale degli stessi.
1. 264. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
  157-bis. La nomina degli amministratori di condominio avviene a maggioranza semplice dei partecipanti all'assemblea.
1. 265. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:
  157-bis. È fatto obbligo all'amministratore di condominio di inviare annualmente ai condomini il certificato casellario giudiziario uso riabilitazione e carichi pendenti.
1. 266. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
  157-bis. È fatto obbligo agli amministratori di condominio di inviare annualmente ai condomini copia della polizza obbligatoria per responsabilità professionale degli stessi.
1. 267. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 158-164
(Ex Art. 48).

  Sostituire i commi da 158 a 165 con il seguente:
  158. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni».
1. 268. Paglia, Civati, Brignone.
(Irricevibile)

  Al comma 158, sostituire la lettera d), con la seguente: al comma 4, dopo le parole: dall'articolo 11 della presente legge, inserire le seguenti: in caso di assenza di soci,.
1. 269. Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:
  158-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: «3.300 abitanti», con le seguenti: «2.000 abitanti».
1. 270. Paglia, Civati, Brignone.
(Irricevibile)

Pag. 66

  Dopo il comma 158 aggiungere il seguente:
  158-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.
1. 271. Paglia, Civati, Brignone.
(Irricevibile)

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 272. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 273. Paglia, Civati, Brignone.

  Al comma 159, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: cinque per cento.
**1. 274. Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 159, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: cinque per cento.
**1. 275. Civati, Paglia, Brignone.

  Al comma 159, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: cinque per cento.
**1. 276. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*1. 277. Polidori, Centemero.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*1. 278. Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*1. 279. Civati, Paglia, Brignone.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
**1. 280. Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
**1. 281. Polidori, Centemero.

  Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Elenco istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio Pag. 67dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Elenco, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.
1. 282. Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   Il 3 per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
1. 283. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 159 dopo le parole: nel territorio della medesima regione o provincia autonoma aggiungere il seguente periodo: Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società.
1. 284. Civati, Paglia, Brignone.

  Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:
  159-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.
1. 285. Civati, Paglia, Brignone.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:
  159-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.».
1. 286. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:
  159-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: «3.300 abitanti», con le seguenti: «2.000 abitanti».
1. 287. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 161 aggiungere il seguente:
  161-bis. I servizi di teleprenotazione ed auto analisi sono garantiti in regime di libera scelta da parte del cittadino e consentiti dalle Regioni e Provincie autonome agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio Pag. 682006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006.
1. 288. Paglia, Civati, Brignone.
(Irricevibile)

  Al comma 163, aggiungere in fine, i seguenti periodi:
  All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni». Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al periodo precedente non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al periodo precedente.».
1. 289. Nesci, Colonnese, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.
(Irricevibile)

  Al comma 163, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, apportare le seguenti modificazioni e integrazioni:
   al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, limitatamente alle preparazioni equivalenti di cui agli elenchi redatti dall'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

  Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-bis. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano l'attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono essere in numero superiore a uno ogni 5.000 abitanti. In ogni caso gli esercizi commerciali aderenti ad una catena commerciale a carattere nazionale possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci equivalenti in esercizi commerciali solo in un numero non superiore a 2 ogni 50.000 abitanti.
1. 290. Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Baroni, Vallascas, Sibilia.
(Irricevibile)

  Al comma 163, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8 comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. La vendita al pubblico è vietata agli gli esercizi commerciali la cui titolarità, eccedente il numero Pag. 69di quattro esercizi, è in capo ad un unico soggetto. Non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la vendita dei farmaci in oggetto. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata a monitoraggio e valutazione dell'attuale sistema di esercizi commerciali da parte del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni. La concessione di nuovi esercizi commerciali è riservata a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia».
1. 291. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibilia.
(Irricevibile)

  Al comma 163, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 4-bis, dopo le parole: «previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)» sono aggiunte le seguenti: «e sentito il Consiglio Superiore di Sanità»;
   b)  al comma 4-bis, dopo le parole: «In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «La valutazione del medicinale non autorizzato da parte di AIFA ed il parere del Consiglio superiore di sanità di cui al presente comma, deve essere effettuata per tutte le patologie, per cui il medicinale è stato inserito nell'elenco di cui al comma A, ovvero in caso di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS».
   c)  dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
  4-ter. Quando la via di somministrazione del medicinale avente indicazione autorizzata e di quello non avente l'indicazione autorizzata sia la stessa, l'utilizzo dei medicinali per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata di cui al comma 4-bis è consentito in tutte le strutture nelle quali sia permessa la somministrazione del medicinale per l'indicazione terapeutica autorizzata.
1. 292. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Baroni, Vallascas, Sibilia.
(Irricevibile)

  Al comma 164, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: otto anni.
1. 293. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro importante funzione di presidio sanitario unico e indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale.
  164-ter. Agli oneri derivanti dal comma 164-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante modifica del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituendo le parole: «6 per cento» con le parole: «6,05 per cento per l'anno 2017 e 6,1 per cento a decorrere dall'anno 2018».
1. 294. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono Pag. 70sostituite dalle seguenti: «non superiore a 510.000 euro»;
   b) al quinto periodo, le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 360.000 euro».

  164-ter. Agli oneri derivanti dal comma 164-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante modifica del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sostituendo le parole: «6 per cento» con le parole: «6,05 per cento per l'anno 2017 e 6,1 per cento a decorrere dall'anno 2018».
1. 295. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 165

  Dopo il comma 165, inserire il seguente:
  165-bis. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché assoggettati ad altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal sesto mese dell'entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione in forma telematica.
1. 296. Colletti, Gagnarli, Vallascas, Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Cancelleri.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 165, inserire il seguente:
  165-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni le parole: «, in regime sospensivo,» sono soppresse. 
1. 297. Colletti.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 165, inserire il seguente:
  165-bis. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.
1. 298. Paglia, Civati, Brignone.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 166
(Ex Art. 49)

  Dopo il comma 166 aggiungere i seguenti:
  166-bis. Il numero 6) della lettera a) e il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, sono abrogati.
  166-ter. La coltivazione della cannabis con un contenuto di principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 per cento può essere effettuata soltanto da maggiorenni o minorenni emancipati, secondo le disposizioni del presente comma. Il coltivatore di cannabis è tenuto a comunicare all'ufficio dell'assessorato regionale competente e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente l'intenzione di coltivare professionalmente la cannabis e Pag. 71il luogo dove intende impiantare la coltivazione. Nella comunicazione devono essere indicati:
   a) il nome della varietà di cannabis utilizzata;
   b) la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione delle particelle catastali e i relativi mappali;
   c) il nome, l'indirizzo e l'eventuale recapito telefonico del produttore;
   d) la data prevista per l'inizio della coltivazione.

  La comunicazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno antecedente la data prevista per l'inizio della coltivazione. Il coltivatore di cannabis ha l'obbligo, altresì, di conservare, nella documentazione relativa alla coltivazione della cannabis, il disciplinare per il campionamento della coltura. In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente comma, il coltivatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies. La coltivazione della cannabis può essere effettuata esclusivamente secondo i princìpi dell'attività agricola biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010. Nel caso di violazione delle norme sull'attività agricola biologica, al coltivatore di cannabis si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro nonché l'interdizione dall'attività di produzione di cannabis per un periodo da un anno a cinque anni. Nel caso in cui siano omesse tutte le comunicazioni alle competenti autorità e nel caso in cui il numero delle piante coltivate e detenute ecceda il numero di tre, ma non il numero di dieci, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro. Chiunque coltiva un numero di piante superiore a dieci è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da un milione di euro a 50 milioni di euro. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies. Sono consentite alle persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile, nel limite massimo di tre, e del prodotto da esse ottenuto, non destinati al commercio e alla vendita autorizzati secondo le disposizioni del comma 166-quater. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente deve inviare all'ufficio dell'assessorato regionale competente una comunicazione recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione; alla comunicazione è allegata la copia di un documento di identità valido dell'interessato. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Nel caso in cui il numero delle piante coltivate e detenute ecceda il numero di tre ma non il numero di dieci, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies. È comunque vietata l'importazione di cannabis. Chiunque violi la disposizione del periodo precedente è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 10 milioni di euro a 100 milioni di euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies.
  166-quater. Il commercio all'ingrosso e la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati sono legali e possono essere esercitati da maggiorenni o da minorenni emancipati. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di Pag. 72entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni al commercio e alla vendita della cannabis e dei suoi derivati, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio. Sulle confezioni di cannabis e dei suoi derivati destinate alla vendita al minuto devono essere specificati il livello di principio attivo THC presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e l'avvertimento che il fumo della sostanza della cannabis e dei suoi derivati produce effetti negativi per la salute. È vietata la cessione della cannabis e dei suoi derivati ai minori di anni diciotto. In caso di violazione il contravventore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro e con la revoca dell'autorizzazione al commercio e alla vendita della cannabis e dei suoi derivati. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies.
  166-quinquies. Chiunque ceda, fuori degli esercizi commerciali autorizzati, cannabis a un minore di anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-novies.
  166-sexies. Le persone fisiche, gli enti e le imprese che producono e trasformano a scopo commerciale cannabis e suoi derivati devono trasmettere trimestralmente al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un rapporto sulla natura e sulla quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la trasformazione della cannabis, indicando la quantità e la qualità delle sostanze ricavate e di quelle vendute nel corso del trimestre precedente. Per il fine di cui al primo periodo, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedono, d'intesa tra loro, all'istituzione dell'Anagrafe pubblica della cannabis e dei suoi derivati prodotti a scopo commerciale in Italia, consultabile in formato libero e aperto nei siti internet istituzionali dei medesimi Ministeri. Nell'anagrafe di cui al periodo precedente devono sempre essere indicate chiaramente le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita, con particolare riguardo alla quantità e alla qualità del principio attivo contenuto in ogni prodotto. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto devono essere specificati il livello di principio attivo presente nel prodotto, la sua provenienza, l'indicazione delle malattie che possono essere curate e di quelle che possono essere prevenute mediante il consumo e l'avvertimento degli effetti nocivi per la salute. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati è svolto dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute.
  166-septies. Gli enti locali, nel rispetto di quanto previsto al comma 166-quater, individuano luoghi nei quali è consentito l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati.
  I suddetti luoghi devono distare almeno 500 metri da edifici scolastici, ospedalieri e di culto, da caserme e stazioni dei mezzi di trasporto pubblici, da impianti sportivi e da luoghi di ritrovo di giovani. Con le modalità di cui al primo periodo possono altresì essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Pag. 73
  166-octies. La cannabis e i derivati di essa sono assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 39-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per l'applicazione dell'accisa e delle relative sanzioni.
  166-novies. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il lavoro, la cui dotazione è costituita dal gettito derivante dall'imposizione fiscale sull'attività di produzione e di vendita della cannabis e dei suoi derivati nonché dalle sanzioni irrogate ai sensi della presente legge. Il Fondo è destinato al finanziamento della riduzione delle imposte sui redditi di lavoro mediante l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di una quota, pari a 1.000 euro, del reddito mensile imponibile. I dati relativi all'applicazione dell'esenzione di cui al periodo precedente sono divulgati mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  166-decies. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
   a) all'andamento delle vendite al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati in ciascuna regione, con specifico riguardo alle aree metropolitane, nonché all'importo dei proventi fiscali ottenuti e versati al Fondo per il lavoro di cui al comma 166-novies nonché all'utilizzazione specifica degli stessi proventi per ogni provvedimento adottato nell'ambito delle finalità del medesimo Fondo;
   b) alle fasce di età dei consumatori della cannabis e dei suoi derivati;
   c) agli accordi internazionali conclusi dal Governo italiano con gli Stati che producono cannabis e suoi derivati e all'incidenza degli accordi stessi sull'economia di tali Stati;
   d) all'eventuale persistenza del mercato clandestino della cannabis e dei suoi derivati e alle relative caratteristiche;
   e) all'andamento delle tossicodipendenze in Italia;
   f) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati.
1. 299. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 168

  Al comma 168, sostituire le parole: dal 31 dicembre 2017 con le seguenti: dall'entrata in vigore del presente decreto.
1. 301. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 168, dopo la parola: attraverso inserire le seguenti: applicazioni mobile, servizi on line e.
1. 302. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 168, inserire il seguente:
  168-bis. Dopo l'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente: «Art. 14-bis. (Servizi tecnologici per la mobilità). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, Pag. 74a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
  3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
  5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono altresì svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
  6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità:
   a) si dotano di un'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per la copertura dei danni del soggetto trasportato;
   b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda del servizio;
   c) verificano annualmente l'efficienza del veicolo e la validità della patente di guida del conducente;
   d) verificano annualmente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7;
   e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
   f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;
   g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano un'apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
   h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
   i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.
   l) rendono identificabile la vettura con un'apposita targhetta secondo le indicazioni fornite dalle regioni.

  7. Ai fini della sicurezza del soggetto trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
   a) aver compiuto ventuno anni e possedere la patente di guida da almeno tre anni;
   b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente di guida;
   c) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 120 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   d) essere in possesso di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli;
   e) esercitare il servizio con un veicolo immatricolato da non più di sei anni.

  8. Sull'osservanza dei requisiti di cui al presente articolo vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.
1. 303. Cristian Iannuzzi.
(Irricevibile)

Pag. 75

  Dopo il comma 168 aggiungere il seguente:
  168-bis., Per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea effettuato mediante taxi non è necessario il rilascio di licenza.
1. 304. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 171
(Ex Art. 52)

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo la parola: «motocarrozzetta,» è aggiunta la seguente: «velocipede,»;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. I conducenti che esercitano il servizio esclusivamente con velocipedi sono esentati, ai fini di cui al presente articolo, dal possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 2»;
   c) all'articolo 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di vendita privata della licenza di cui al comma 1. La licenza è rimessa al sindaco con un'adeguata compensazione a favore del titolare della licenza o, in caso di morte, a un suo erede.
  4-ter. I comuni possono altresì rilasciare, al fine di favorire la mobilità urbana, previa deliberazione motivatamente assunta, titoli di autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio di taxi di durata pari all'esigenza indicata nella relativa motivazione.».
1. 305. Cristian Iannuzzi.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 172

  Al comma 172, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 3-bis, sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:
    «1) la riproduzione di beni culturali, compresi i beni bibliografici e archivistici, attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;
    2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.»
1. 306. Bossa, Nicchi, Scotto, Zoggia, Ricciatti.

ART. 1, comma 175

  Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:
  175-bis. All'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione della proposta» sono soppresse;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 90 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2».
1. 307. Abrignani.
(Irricevibile)

Pag. 76

ART. 1, commi 176-177

  Sopprimere i commi 176 e 177.
*1. 308. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Sopprimere i commi 176 e 177.
*1. 309. Allasia, Busin.

  Sopprimere il comma 176.
**1. 310. Nicchi, Ricciatti, Zoggia, Bossa, Scotto.

  Sopprimere il comma 176.
**1. 311. Paglia, Civati.

  Al comma 176, sopprimere le lettere a), b), c), e), g) e l).
1. 312. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera a).
*1. 313. Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera a).
*1. 314. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, alla lettera a), sopprimere il numero 1.
1. 315. Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera a), sopprimere il numero 2.
1. 316. Allasia, Busin.

  Al comma 176, ovunque ricorra, sostituire la parola: settanta con la parola: quaranta.
1. 317. Nicchi, Ricciatti, Zoggia, Bossa, Scotto.

  Al comma 176, ovunque ricorra, sostituire la parola: settanta con la seguente: quarantacinque.
1. 318. Paglia, Civati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera b).
*1. 319. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera b).
*1. 320. Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera c).
**1. 321. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera c).
**1. 322. Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera d).
1. 323. Allasia, Busin.

Pag. 77

  Al comma 176, sopprimere la lettera e).
*1. 324. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera e).
*1. 325. Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera e), sopprimere il numero 1).
1. 326. Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera e), sopprimere il numero 2).
1. 327. Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera f).
1. 328. Allasia.

  Al comma 176, sopprimere la lettera g).
*1. 329. Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera g).
*1. 330. Nicchi, Ricciatti, Zoggia, Bossa, Scotto.

  Al comma 176, sopprimere la lettera g).
*1. 331. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 1).
1. 332. Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 2).
1. 333. Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 3).
1. 334. Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera h).
1. 335. Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera h), sopprimere il numero 1).
1. 336. Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera h), sopprimere il numero 2.
1. 337. Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera i).
1. 338. Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera l).
*1. 339. Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera l).
*1. 340. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 177, sopprimere la lettera a).
1. 341. Allasia, Busin.

  Al comma 177, sopprimere la lettera b).
1. 342. Allasia, Busin.

Pag. 78

ART. 1, comma 178

  Al comma 178, sostituire la cifra quattrocentonovantadue con la seguente: duecentocinquanta.
1. 343. Paglia, Civati.

ART. 1, comma 179

  Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:
  179-bis. Nel rispetto degli articoli 1, 10, 35, 41 e 117 della Costituzione, la Repubblica promuove la tutela dell'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica, anche in deroga ai trattati internazionali che ne vincolino il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriali in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economica.
  179-ter. Ai sensi dell'articolo 1, della presente legge, considerata la grave crisi economica del settore del commercio sulle aree pubbliche, in deroga ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/123/UE, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    f-bis) al commercio sulle aree pubbliche.
   b) all'articolo 16:
    1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
   c) l'articolo 70 è abrogato;
  179-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza Unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU.
1. 344. Allasia, Busin.
(Irricevibile)

ART. 1, commi 180-183

  Sostituire il comma 180 con il seguente:
  180. Dopo l'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:
  Art.14-bis. (Servizi tecnologici per la mobilità). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
  3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
  5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono altresì svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei Pag. 79limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
  6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità:
   a) si dotano di un'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per la copertura dei danni del soggetto trasportato;
   b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda del servizio;
   c) verificano annualmente l'efficienza del veicolo e la validità della patente di guida del conducente;
   d) verificano annualmente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7;
   e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
   f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;
   g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano un'apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
   h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
   i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.
   l) rendono identificabile la vettura con un'apposita targhetta secondo le indicazioni fornite dalle regioni.
  7. Ai fini della sicurezza del soggetto trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
   a) aver compiuto ventuno anni e possedere la patente di guida da almeno tre anni;
   b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente di guida;
   c) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 120 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   d) essere in possesso di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli;
   e) esercitare il servizio con un veicolo immatricolato da non più di sei anni.
  8. Sull'osservanza dei requisiti di cui al presente articolo vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.
1. 345. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 180, sostituire la parola: dodici con la seguente: tre.
1. 346. Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 180, sopprimere la lettera b).
1. 347. Allasia, Saltamartini, Busin.

  Al comma 180, sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, favorendo altresì l'ingresso nel mercato delle suddette piattaforme;».
1. 348. Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 180, sostituire la lettera c) con la seguente: regolare la concorrenza e promuovere più elevati standard qualitativi.
1. 349. Paglia, Civati, Gregori.

Pag. 80

  Al comma 180, lettera c), dopo le parole: la concorrenza, inserire le seguenti: tutelando altresì i diritti dei lavoratori, attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, nonché evitando possibili ricadute sui livelli salariali,.
1. 350. Paglia, Civati, Gregori, Airaudo, Placido.

  Al comma 180, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  d-bis) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;.
1. 351. Paglia, Civati, Gregori, Airaudo, Placido.

  Al comma 180, lettera f), dopo la parola: abusivismo, inserire le seguenti: nonché a un uso improprio di dati personali sensibili.
1. 352. Paglia, Civati, Gregori.

  Al comma 180, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere una disciplina per lo sviluppo del car pooling, definito come:
    1) una modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;
    2) prevedere che per il car pooling siano ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condiviso tra gli utenti, il cui importo debba essere preventivamente concordato e non possa essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sull'itinerario in oggetto e non possa determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico dei passeggeri che condividono il viaggio all'interno di uno stesso veicolo non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti;
    3) un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile che non si configuri come attività d'impresa di trasporto di persone.
1. 353. Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 180, inserire il seguente:
  180-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è fatto divieto a chiunque sia sprovvisto di regolare licenza di qualsiasi tipologia di servizio retribuito di trasporto passeggeri con autovetture private.
1. 354. Saltamartini, Allasia, Busin.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:
  180-bis. Per il trasporto pubblico non di linea è fatto obbligo ai conducenti di taxi di rilasciare la ricevuta di pagamento al cliente al termine della corsa.
1. 300. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 181, inserire il seguente:
  18-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, il comma 3 è soppresso.
1. 355. Allasia, Saltamartini, Busin.
(Irricevibile)

Pag. 81

  Dopo il comma 183, aggiungere il seguente:
  183-bis. All'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «adibito a uso proprio.» sono inserite le seguenti: «Si intende uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a giorni trenta di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati».
1. 356. De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
(Irricevibile)

ART. 1, comma 184

  Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:
  184-bis. Dopo l'articolo 706 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente:
  «Art. 706-bis (Gare per l'assegnazione di aree non aviation all'interno del sedime aeroportuale).
  1. Il concessionario affida a soggetti terzi la gestione delle attività non aviation nell'ambito della concessione di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Parte III, Contratti di concessione.
  2. L'affidamento di cui al comma 1 avviene con procedure a evidenza pubblica.
  3. Le procedure per l'affidamento delle aree di cui al comma 1 sono organizzate in modo da assicurare la partecipazione di una pluralità di operatori diversi. Laddove ciò non sia possibile, il concessionario dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dell'intenzione di procedere all'affidamento di specifiche attività in via esclusiva, giustificando tale scelta. L'Autorità ha sessanta giorni di tempo per chiedere la riformulazione dell'affidamento, qualora le ragioni addotte non siano tali da giustificare una restrizione della concorrenza.
  4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate in modo tale da assicurare la parità di trattamento dei soggetti partecipanti, inclusi i soggetti il cui capitale societario sia partecipato dal concessionario.
  5. Al fine di garantire terzietà e trasparenza nella gestione delle attività affidate in sub-concessione, il concessionario non può partecipare direttamente alle procedure di cui ai commi 1 e 2, se non attraverso soggetti in regime di separazione societaria, con organi direttivi, personale, ragione sociale e bilanci societari distinti da quelli dal concessionario.
  6. Gli affidamenti diretti relativi alle sub-concessioni delle attività non aviation di cui al comma 1 cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».
1. 357. De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.
(Irricevibile)

  Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:
  184-bis. Nei contratti di noleggio il costo dei dispositivi di sicurezza opzionali non possono essere superiori al cinquanta per cento della tariffa di nolo giornaliera concordata.
1. 358. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

ART. 1, commi 185-188

  Al comma 185, alinea dopo le parole: sviluppo urbano integrato multidisciplinare, Pag. 82inserire le seguenti: fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,.
1. 359. Paglia, Civati, Gregori.

  Al comma 185, lettera a), dopo le parole: persone o cose, inserire le seguenti: con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma.
*1. 360. Polidori.

  Al comma 185, lettera a), dopo le parole: persone o cose, inserire le seguenti: con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma.
*1. 361. Sottanelli.

  Al comma 185, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, assicurando che i costi relativi alle «scatole nere» quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti;.
1. 362. Paglia, Civati, Pellegrino.

  Al comma 185, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, vigilare al fine di assicurare che i costi relativi all'installazione dei dispositivi non siano scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative, attraverso ingiustificati aumenti di prezzo;.
1. 363. Paglia, Civati, Gregori.

  Al comma 185, lettera c), sostituire le parole: disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, con le seguenti: garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter comma 1, lettera b), e dall'articolo 9, della presente legge, disciplinare.
1. 364. Allasia, Busin.

  Al comma 185, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui al comma 20 e al presente comma;

  Conseguentemente al comma 2, capoverso articolo 145-bis, comma 1, sostituire la parola: civili con le parole: amministrativi e giudiziari.
1. 365. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
  185-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, comma 1, lettera c) dopo le parole: «, estorsione» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle lesioni lievi di cui all'articolo 590 comma 1 del codice penale».
1. 366. Rizzetto.
(Irricevibile)

  Al comma 186, primo periodo, dopo le parole: sentito l'IVASS inserire le seguenti: e le principali associazioni di tutela dei consumatori.
1. 367. Paglia, Civati, Gregori.