CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2017
839.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente a tale data e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, purché siano conformi alla normativa previgente.
9. 1. Fiorio.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.
9. 1. (Nuova formulazione) Fiorio.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.
9. 2. Fiorio.
(Approvato)

  Al comma 10, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2.500.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 11, sostituire le parole:
da euro 250 a euro 2.500 con le seguenti: da euro 250 a euro 1.250;
   al comma 12, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 2.500.
9. 3. Fiorio.
(Ritirato)

ART. 11.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti Pag. 135azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
11. 1. Mongiello.
(Approvato)

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Procedure specifiche per la richiesta di modifiche dei disciplinari delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Protette).

  1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «19-bis. In caso di richiesta di approvazione di modifiche al disciplinare di produzione di una Denominazione di origine protetta o di una Indicazione geografica protetta che prevedano ulteriori tipologie del prodotto, nuove o differenti, rispetto a quella per il quale inizialmente è stata conseguita la registrazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. Ove tale modifiche introducono, per un prodotto che altrimenti il disciplinare registrato prevede sia commercializzato fresco, tecniche di condizionamento quali la surgelazione o che ad ogni modo determinano il superamento della predetta freschezza, oltre al rispetto della procedura di cui al periodo precedente, alla richiesta di modifica del disciplinare deve essere annesso anche un parere delle autorità sanitarie locali competenti che attesti che il condizionamento non pregiudichi le originarie caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto designato.».
12. 01. Mongiello.
(Ritirato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4505 Governo, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»;
   premesso che:
    il disegno di legge europea 2017 contiene le norme, diverse da quelle che conferiscono deleghe al Governo, volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot;
    in tali circostanze, il provvedimento provvede a sanare alcuni contrasti provocati da norme nazionali rispetto alle corrispondenti norme europee, tra le quali si segnalano le seguenti, riguardanti materie di competenza della XIII Commissione e in ogni caso di interesse per il comparto primario:
     l'articolo 9, il quale reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, al fine di adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011, e a dare attuazione alla direttiva 2015/2203, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa previsto, a tal fine intervenendo in materia di etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e prevedendo attività di controllo sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti e controlli sul rispetto dei tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203 (in base ai quali, il tenore massimo di umidità della caseina aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto al 2 per cento);
     l'articolo 10, il quale, al fine di superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI, integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del così detto Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, garantendo l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali;
     l'articolo 11, che modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano, Pag. 137al fine di garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, rispondendo così ad una contestazione solo informale della Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate sulle acque reflue urbane (2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059);
   considerato, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 10, che esso appare volto a superare solo una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU pilot 7304/15/ENVI relativo alla non corretta applicazione, a livello nazionale, della direttiva 2009/90/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che, nell'ambito di tale procedura di precontenzioso, la Commissione ha chiesto di ricevere chiarimenti e informazioni anche in merito ad altre questioni, alcune delle quali di interesse per il settore primario e connesse all'uso e ai prezzi dell'acqua in agricoltura ed al tema dell'inquinamento delle acque dovuto ad azoto, fosforo e inquinanti organici nonché a fitofarmaci;
   vista pertanto l'opportunità di rispondere anche ad altre delle ulteriori contestazioni mosse sul medesimo caso EU pilot 7304/15/ENVI;
   considerato in particolare che la Commissione contesta l'assenza, nel nostro Paese, di meccanismi che assicurino un uso efficiente dell'acqua in agricoltura e richiede che siano introdotte misurazioni dei volumi di acqua prelevati da parte degli agricoltori;
   ritenuta, in proposito, l'opportunità di introdurre – anche in considerazione della sempre minore disponibilità di acque – misure che consentano di assicurare forme di riduzione del consumo dell'acqua in agricoltura, al tal fine favorendo la diffusione di meccanica e tecnologia di precisione che consenta di monitorare l'uso di acque reflue e di irrigazione;
   ritenuto al riguardo necessario procedere altresì alla definizione di un quadro orientato a quantificare costi e benefici, sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, derivanti dall'impiego della risorsa idrica in agricoltura, nonché i volumi delle restituzioni e dei rilasci;
   considerato altresì che la Commissione europea chiede chiarimenti sull'eventuale introduzione di nuove misure vincolanti nei Programmi di Misure nel secondo ciclo dei Piani di gestione, relative, in particolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento diffuso dovuto a azoto, fosforo e inquinanti organici, fitofarmaci;
   ricordato, a tale proposito, che la Commissione Agricoltura, il 27 novembre 2014 ha approvato la risoluzione 8-00088 Zanin, Caon, Gagnarli, Franco Bordo ed altri «Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati» con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro, a promuovere e sostenere il processo di revisione della «direttiva Nitrati» n. 91/676/CEE sulla base dei dati scientifici oggi disponibili e dei monitoraggi effettuati puntualmente negli ultimi dieci anni, distinguendo i limiti in funzione delle macro regioni agricole europee in ragione anche dei fattori climatici e favorendo lo stoccaggio in armonizzazione con la gestione dell'attività produttiva; ad assicurare rapidamente, tramite lo studio condotto dall'ISPRA al fine di accertare – previo monitoraggio completo del territorio italiano – le fonti di inquinamento da nitrati, una chiara analisi delle fonti di inquinamento da nitrati, distinguendo la responsabilità del sistema agricolo rispetto a quelle dei sistemi civili ed industriali e per conseguenza a provvedere ad una revisione delle modalità di calcolo degli apporti di azoto di derivazione agricola, definendo le riduzioni percentuali da applicare in caso di accertata concorrenza di altri fattori inquinanti; ad assumere ogni iniziativa di competenza per la tempestiva revisione delle aree vulnerabili basata su dati scientifici aggiornati, promuovendo una modifica normativa in modo da inserire, tra i criteri di riferimento per la perimetrazione delle zone vulnerabili, l'obbligo Pag. 138di valutazione, da parte delle regioni, delle concorrenti fonti di inquinamento; a sostenere una mediazione con la Commissione europea per il superamento del regime delle deroghe individuali per la definizione di una deroga a validità generale per gli allevatori che presentano ed attuano un Piano di Utilizzazione Agronomica che dimostri di adottare le buone pratiche per innalzare l'efficienza dell'azoto e di somministrare quantitativi di azoto efficiente commisurati al fabbisogno delle colture, consentendo loro di andare oltre i 170 kg di azoto/ha;
   ricordato, tuttavia, che, alla revisione delle «zone cosiddette vulnerabili» non si è potuti addivenire né in sede di attuazione dell'articolo 36, comma 7-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, né a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 (recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'articolo 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134) che, all'articolo 46, comma 3, stabilisce che i criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili devono «essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione» e, al medesimo articolo, stabilisce che tale definizione debba essere oggetto di apposito decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto interministeriale e preso atto che tale ulteriore decreto interministeriale non è stato ancora adottato;
   ritenuta pertanto l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni normative da ultimo citate nonché di assumere iniziative nel senso indicato nella richiamata risoluzione 8-00088 Zanin, Caon, Gagnarli, Franco Bordo ed altri,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  formulando la seguente condizione:
   provveda la Commissione – al fine di rispondere più compiutamente alle contestazioni mosse nel caso EU pilot 7304/15/ENVI – ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 10, inserendovi il seguente comma:
    2 – Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del supporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e sentite le organizzazioni del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale, pubblica uno studio di settore che consenta la quantificazione di costi e benefici, sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, derivanti dall'impiego della risorsa idrica in agricoltura, nonché la valutazione dei volumi delle restituzioni e dei rilasci idrici conseguenti all'attività agricola. Nel suddetto studio sono individuati, altresì, congrui criteri per la valutazione delle indicate esternalità a livello territoriale. Nella fase di eventuale aggiornamento dei canoni e delle tariffe idriche, le Regioni e le Province autonome tengono conto dei risultati dello studio di cui al presente comma e delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche conseguenti all'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE»;

  e le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione – nell'ambito delle questioni affrontate nel caso EU – Pilot 7304/15/ENVI – l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 10, in modo da specificare le diverse fonti di pressione considerate nell'articolo Pag. 13992, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai fini dell'individuazione delle zone vulnerabili, introducendo ulteriori misure di contenimento dell'apporto di nitrati derivanti dallo svolgimento di attività non agricole e di bilanciamento del carico di nitrati che consegue da attività agricole;
   valuti la Commissione – sempre al fine di rispondere più compiutamente alle contestazioni mosse nel caso EU pilot 7304/15/ENVI – l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 10, al fine di introdurre misure che consentano di assicurare forme di riduzione del consumo dell'acqua in agricoltura, a tal fine favorendo la diffusione di meccanica e tecnologia di precisione che consenta di monitorare l'uso di acque reflue e di irrigazione.