CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 giugno 2017
838.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (C. 3411 Cancelleri).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminata la proposta di legge Atto Camera n. 3411, recante introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
   considerato che la proposta di legge è volta a integrare la vigente disciplina inerente la compensazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, recata dagli articoli da 28-bis a 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sviluppando il processo avviato con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, volto ad assicurare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche in tempi certi e più contenuti;
   ritenuto, in proposito, che le misure volte a favorire la compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con i debiti delle stesse rappresentino un importante strumento per correggere le disfunzioni che possono crearsi nei rapporti contrattuali tra i privati e le medesime amministrazioni e per garantire una più equa concorrenza tra gli operatori economici, anche in relazione al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva;
   osservato che, in questo contesto, l'articolo 1 della proposta di legge in esame introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-sexies, che, lasciando impregiudicate le vigenti disposizioni e, in particolare, quelle di cui all'articolo 28-quater del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, disciplina una compensazione di carattere «universale», attraverso la quale, su richiesta del soggetto creditore della pubblica amministrazione, possono essere compensati i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi;
   rilevato che tra i debiti compensabili si indicano i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché ulteriori tipologie di entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate Pag. 153con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore;
   osservato che la previsione di estendere la possibilità di compensazione anche a debiti delle pubbliche amministrazioni non ancora iscritti a ruolo appare suscettibile di determinare per le medesime amministrazioni un rallentamento nella riscossione delle somme dovute,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 28-sexies», comma 1, lettera f), si valuti l'esigenza di modificare il richiamo, ivi contenuto, all'articolo 59, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'elaborazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, per quanto attiene alla definizione dei termini e delle modalità di attuazione delle nuove disposizioni in materia di compensazione dei debiti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, anche in relazione al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva;
   verifichi la Commissione di merito se si intenda prevedere l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 28-sexies», comma 1, lettera e) anche ai contributi previdenziali dovuti agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, valutando in tal caso l'esigenza di precisare che per tali enti restino comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2014.