CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 giugno 2017
838.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci.

PROPOSTE EMENDATIVE

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 1. Allasia.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 2. Borghi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 3. Arlotti, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 4. Fantinati.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 5. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, le parole: nei limiti sono sostituite con le seguenti: anche avvalendosi.
*1. 6. Russo.

  Al comma 1, lettera a), al numero 3), capoverso comma 3, dopo le parole: lettera f) aggiungere le seguenti: le azioni di tutela della risorsa termale.
1. 7. Tentori, Donati, Arlotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 3, dopo le parole: triennio 2017-2019 aggiungere le seguenti: destinando 8 milioni di euro annui per favorire la ripresa degli stabilimenti termali che hanno subito danni a causa degli eventi sismici negli anni 2016 e 2017 nelle seguenti regioni: Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria.
1. 8. Galgano.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso comma 3, dopo le parole: con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome,.
*1. 9. Allasia.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso comma 3, dopo le parole: con decreto Pag. 126del Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome,.
*1. 10. Donati, Tentori, Arlotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: competenti Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sentite le regioni,.
1. 11. Donati, Tentori, Arlotti.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1), premettere il seguente: 01) al comma 1, lettera b), le parole: «dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1» sono sostituite con le seguenti: «ai sensi del successivo articolo 4, comma 8»;
   b) al numero 1), sostituire le parole: dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 con le seguenti: ai sensi del successivo articolo 4, comma 8.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.
(Erogazione delle cure termali).

  1. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Le prestazioni di assistenza termale garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e le patologie per le quali tali prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, inclusi gli assicurati INPS e INAIL, nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, sono individuate dagli accordi di cui al comma 8.
  3. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria, di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale e progetti per favorire il cosiddetto «invecchiamento attivo», rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, le aziende termali adottano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata, sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione. Con decreto del Ministro della Salute da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza delle Regioni e province autonome, sono definite le modalità di raccolta e di tenuta dei dati.
  5. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti, oltre i cicli di cure termali come individuati ai sensi della presente legge, anche i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
  6. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione Pag. 127singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 5.
  7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 8 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti volti alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa.
  8. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;
   dopo la lettera c) inserire la seguente:
    c-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I medici in servizio presso i predetti Istituti prescrivono, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, le cure termali alle quali gli stessi assistiti hanno diritto, comprese quelle accessorie, come definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:, lettera c), numero 1) pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, e dall'articolo 1, comma 1, e le parole:, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019,.
1. 12. Benamati, Tentori, Donati, Arlotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   « f-bis) distretti termali: i sistemi economici locali individuati con decreto del Ministro economico ai sensi dell'articolo 3-bis.»; Pag. 128
   1-ter) dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Distretti termali).

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

Art. 3-ter.
(Cabina di regia).

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri dello sviluppo competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
*1. 13. Russo.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   « f-bis) distretti termali: i sistemi economici locali individuati con decreto del Ministro economico ai sensi dell'articolo 3-bis.»;
   1-ter) dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Distretti termali).

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

Pag. 129

Art. 3-ter.
(Cabina di regia).

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri dello sviluppo competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
*1. 14. Arlotti, Patrizia Maestri, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   « f-bis) distretti termali: i sistemi economici locali individuati con decreto del Ministro economico ai sensi dell'articolo 3-bis.»;
   1-ter) dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Distretti termali).

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

Art. 3-ter.
(Cabina di regia).

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri dello sviluppo competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
*1. 15. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   « f-bis) distretti termali: i sistemi economici locali individuati con decreto del Ministro economico ai sensi dell'articolo 3-bis.»; Pag. 130
   1-ter) dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Distretti termali).

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

Art. 3-ter.
(Cabina di regia).

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri dello sviluppo competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
*1. 16. Cenni.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   « f-bis) distretti termali: i sistemi economici locali individuati con decreto del Ministro economico ai sensi dell'articolo 3-bis.»;
   1-ter) dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Distretti termali).

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

Pag. 131

Art. 3-ter.
(Cabina di regia).

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri dello sviluppo competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
*1. 17. Borghi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   « f-bis) distretti termali: i sistemi economici locali individuati con decreto del Ministro economico ai sensi dell'articolo 3-bis.»;
   1-ter) dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Distretti termali).

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

Art. 3-ter.
(Cabina di regia).

  1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri dello sviluppo competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
*1. 18. Allasia.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « c-bis) invecchiamento attivo: protocolli integrati di cure termali, riabilitazione, prevenzione e campagne informative su corretti stili di vita;».
**1. 19. Allasia.

Pag. 132

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) invecchiamento attivo: protocolli integrati di cure termali, riabilitazione, prevenzione e campagne informative su corretti stili di vita».
**1. 21. Arlotti, Patrizia Maestri, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) invecchiamento attivo: protocolli integrati di cure termali, riabilitazione, prevenzione e campagne informative su corretti stili di vita».
**1. 22. Borghi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) invecchiamento attivo: protocolli integrati di cure termali, riabilitazione, prevenzione e campagne informative su corretti stili di vita».
**1. 27. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) invecchiamento attivo: protocolli integrati di cure termali, riabilitazione, prevenzione e campagne informative su corretti stili di vita».
**1. 28. Russo.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire la parola: aziende con la seguente: stabilimenti e le parole: lettera e) con le seguenti: lettera d).
1. 29. Benamati, Tentori, Donati, Arlotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis possono altresì acquisire o mantenere partecipazioni e costituire società:
   a) di produzione di beni e servizi di interesse generale, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
   b) di progettazione, realizzazione e gestione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;
   c) che svolgono servizi di committenza;
   d) di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
   e) aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, oltre che nelle società/aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze siano state trasferite, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali.
1. 31. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.

Pag. 133

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 3:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'autorizzazione regionale di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, consente agli stabilimenti termali di erogare, in appositi e distinti locali e senza necessità di ulteriori autorizzazioni o licenze, purché rispondano ai requisiti minimi individuati dalla normativa vigente e dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 8:
   a) i trattamenti di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modifiche;
   b) i trattamenti di medicina estetica e specialistica, compresa la microchirurgia ambulatoriale a bassa invasività;
   c) i trattamenti di medicina tradizionale e complementare;
   d) i trattamenti di terapia fisica e di riabilitazione, ivi compresa la idrochinesiterapia in acqua termale;
   e) i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153»;
    2) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Alle aziende termali è concessa la facoltà di aprire direttamente dispensari farmaceutici all'interno dei propri locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221, fatto salvo l'obbligo di affidare la responsabilità dei dispensari di cui al presente comma a soggetti abilitati, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 1, quinto comma, anche in deroga ai limiti di popolazione indicati nel medesimo articolo 1 comma 5, e nel rispetto dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati in materia dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Le funzioni di responsabile tecnico per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera d) del comma 2, sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda termale, nominato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, numero e), del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.
  5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b)».
1. 92. Benamati, Tentori, Donati, Arlotti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.
(Erogazione delle cure termali).

  1. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure termali, inclusi quelli per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
  2. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 4 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di Pag. 134assistenza, avente una dotazione annua di 3 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti volti alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, ivi incluso l'invecchiamento attivo, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa.
  4. Al fine di attivare programmi mirati alla dimostrazione di efficacia delle cure termali, anche ai fini del risparmio della spesa sanitaria, è consentito ad un numero definito di utenti inseriti in programmi per l'invecchiamento attivo, effettuare un secondo ciclo di cure termali a carico dell'utente con la possibilità di sgravio del 50 per cento a fini fiscali. I programmi di cui sopra possono essere presentati da singole aziende termali, consorzi di aziende termali o associazioni di categoria al Ministero della salute che ne valuta l'approvazione e le modalità di svolgimento.
  5. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*1. 23. Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.
(Erogazione delle cure termali).

  1. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure termali, inclusi quelli per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
  2. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 4 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, avente una dotazione annua di 3 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti volti alla sperimentazione di nuovi Pag. 135modelli di assistenza, ivi incluso l'invecchiamento attivo, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa.
  4. Al fine di attivare programmi mirati alla dimostrazione di efficacia delle cure termali, anche ai fini del risparmio della spesa sanitaria, è consentito ad un numero definito di utenti inseriti in programmi per l'invecchiamento attivo, effettuare un secondo ciclo di cure termali a carico dell'utente con la possibilità di sgravio del 50 per cento a fini fiscali. I programmi di cui sopra possono essere presentati da singole aziende termali, consorzi di aziende termali o associazioni di categoria al Ministero della salute che ne valuta l'approvazione e le modalità di svolgimento.
  5. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*1. 24. Borghi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.
(Erogazione delle cure termali).

  1. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure termali, inclusi quelli per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
  2. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 4 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, avente una dotazione annua di 3 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti volti alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, ivi incluso l'invecchiamento attivo, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa.
  4. Al fine di attivare programmi mirati alla dimostrazione di efficacia delle cure termali, anche ai fini del risparmio della spesa sanitaria, è consentito ad un numero definito di utenti inseriti in programmi per l'invecchiamento attivo, effettuare un secondo ciclo di cure termali a carico dell'utente con la possibilità di sgravio del 50 Pag. 136per cento a fini fiscali. I programmi di cui sopra possono essere presentati da singole aziende termali, consorzi di aziende termali o associazioni di categoria al Ministero della salute che ne valuta l'approvazione e le modalità di svolgimento.
  5. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*1. 25. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.
(Erogazione delle cure termali).

  1. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure termali, inclusi quelli per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
  2. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 4 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, avente una dotazione annua di 3 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti volti alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, ivi incluso l'invecchiamento attivo, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa.
  4. Al fine di attivare programmi mirati alla dimostrazione di efficacia delle cure termali, anche ai fini del risparmio della spesa sanitaria, è consentito ad un numero definito di utenti inseriti in programmi per l'invecchiamento attivo, effettuare un secondo ciclo di cure termali a carico dell'utente con la possibilità di sgravio del 50 per cento a fini fiscali. I programmi di cui sopra possono essere presentati da singole aziende termali, consorzi di aziende termali o associazioni di categoria al Ministero della salute che ne valuta l'approvazione e le modalità di svolgimento.
  5. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità Pag. 137e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*1. 26. Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.
(Erogazione delle cure termali).

  1. Agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure termali, inclusi quelli per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
  2. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 4 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, avente una dotazione annua di 3 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate sulla base di appositi progetti volti alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, ivi incluso l'invecchiamento attivo, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa.
  4. Al fine di attivare programmi mirati alla dimostrazione di efficacia delle cure termali, anche ai fini del risparmio della spesa sanitaria, è consentito ad un numero definito di utenti inseriti in programmi per l'invecchiamento attivo, effettuare un secondo ciclo di cure termali a carico dell'utente con la possibilità di sgravio del 50 per cento a fini fiscali. I programmi di cui sopra possono essere presentati da singole aziende termali, consorzi di aziende termali o associazioni di categoria al Ministero della salute che ne valuta l'approvazione e le modalità di svolgimento.
  5. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni Pag. 138delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*1. 30. Benamati, Tentori, Donati, Arlotti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «acque minerali» la parola: «e» è soppressa.
1. 20. Tentori, Donati, Arlotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 32. Galgano.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.
  4-ter. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.
1. 33. Arlotti, Tentori, Donati.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali».
1. 39. Benamati, Tentori, Donati, Arlotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque termali, così come definite nell'articolo 2, comma 1, lettera a), destinate all'esercizio dell'azienda termale in quanto azienda sanitaria».
1. 40. Tentori, Donati, Arlotti.

Pag. 139

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge».
1. 41. Donati, Tentori, Arlotti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-bis, sostituire le parole: alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni con le seguenti: al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque termali, così come definite nell'articolo 2 comma 1, lettera a), destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria.
*1. 34. Russo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-bis, sostituire le parole: alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni con le seguenti: al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque termali, così come definite nell'articolo 2 comma 1, lettera a), destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria.
*1. 35. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-bis, sostituire le parole: alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni con le seguenti: al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque termali, così come definite nell'articolo 2 comma 1, lettera a), destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria.
*1. 36. Arlotti, Patrizia Maestri, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-bis, sostituire le parole: alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni con le seguenti: al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque termali, così come definite nell'articolo 2 comma 1, lettera a), destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria.
*1. 37. Borghi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-bis, sostituire le parole: alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni con le seguenti: al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque termali, così come definite nell'articolo 2 comma 1, lettera a), destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria.
*1. 38. Allasia.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 1, alle parole: Sono incentivati premettere le seguenti: Nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza.
1. 42. Galgano.

Pag. 140

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché di enti o fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
1. 43. Arlotti, Donati, Tentori.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È facoltà delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelle a prevalente partecipazione pubblica di cui sopra, stabilire se avvalersi della facoltà di cessione o di rilascio degli stabilimenti termali di proprietà.
1. 44. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 2, sostituire la parola: sentite con le parole: di intesa con.
*1. 45. Donati, Tentori, Arlotti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 2, sostituire la parola: sentite con le parole: di intesa con.
*1. 46. Galgano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 3, sostituire il periodo: I programmi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore., con il seguente: I programmi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo possono prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti pubblici o privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore.
1. 89. Ricciatti, Epifani, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, sopprimere i commi 4 e 5.
1. 90. Ricciatti, Epifani, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Ai fini della realizzazione delle attività dei programmi di cui al comma 1, nelle more dei capitoli di bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. A valere sugli importi di cui al comma precedente nei limiti di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, sono stabilite, altresì, le misure agevolative di carattere fiscale, preventivamente concordate con la Commissione europea al fine di renderle compatibili con il regime degli aiuti di Stato, per incentivare gli investimenti connessi alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1.
1. 91. Ricciatti, Epifani, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico sentite le regioni e le province Pag. 141autonome competenti per territorio individua, con apposito decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli stabilimenti termali che hanno valenza sistemica per i territori e le economie locali in cui sono inseriti.
  5-ter. Nel caso in cui il Ministero dell'economia e delle finanze rigetti uno o più programmi di cui al comma 1, che riguardino stabilimenti termali di cui al comma 5-bis, il Fondo Investimenti per il Turismo può intervenire per l'acquisizione e il rilancio degli stabilimenti stessi, onde evitarne il depauperamento per poi affidarne la gestione a gestori privati o collocare successivamente sul mercato i medesimi.
1. 47. Cenni, Scuvera.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio individua, con apposito decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli stabilimenti termali che hanno valenza sistemica per i territori e le economie locali in cui sono inseriti.
  5-ter. Nel caso in cui il Ministero dell'economia e delle finanze rigetti uno o più programmi di cui al comma 1, che riguardino stabilimenti termali di cui al comma 5-bis, il Fondo Investimenti per il Turismo può intervenire per l'acquisizione e il rilancio degli stabilimenti stessi.
1. 48. Cenni, Scuvera.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.
*1. 49. Galgano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.
*1. 50. Arlotti, Donati, Tentori.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 11, dopo le parole: sono individuate apposite misure finanziarie per favorire aggiungere le seguenti: studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale e.
1. 51. Fanucci, Donati, Tentori, Arlotti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 52. Arlotti, Tentori, Donati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine della valorizzazione del patrimonio termale, nei programmi di intervento di cui al comma 1, possono essere Pag. 142inseriti anche interventi volti ad ampliare i seguenti settori:
   a) la costruzione, manutenzione e gestione di stabilimenti termali e del benessere con tutti i settori ad essi collegati (piscine, sauna, medicina, salute, prevenzione, fitness, sport, dietetica, estetica, gastronomia, babysitting ecc.);
   b) attività di marketing e organizzazione di manifestazioni;
   c) ricerca e studi scientifici nel settore termale;
   d) formazione di personale specializzato nel settore termale e benessere;
   e) commercio al dettaglio di prodotti funzionali alla ottimale gestione delle terme;
   f) ad integrazione dell'offerta termale, la produzione, distribuzione e vendita di propri prodotti curativi e cosmetici;
   g) la costruzione, manutenzione e gestione di parcheggi pubblici.
1. 53. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire le parole: della Fondazione per la ricerca scientifica termale, con le parole: di enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale.
1. 60. Tentori, Donati.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: della Fondazione per la ricerca scientifica termale con le seguenti: di enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, i cui lavori siano stati pubblicati su riviste scientifiche impattate almeno negli ultimi tre anni,.
*1. 55. Allasia.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: della Fondazione per la ricerca scientifica termale con le seguenti: di enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, i cui lavori siano stati pubblicati su riviste scientifiche impattate almeno negli ultimi tre anni,.
*1. 56. Russo.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: della Fondazione per la ricerca scientifica termale con le seguenti: di enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, i cui lavori siano stati pubblicati su riviste scientifiche impattate almeno negli ultimi tre anni,.
*1. 57. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: della Fondazione per la ricerca scientifica termale con le seguenti: di enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, i cui lavori siano stati pubblicati su riviste scientifiche impattate almeno negli ultimi tre anni,.
*1. 58. Fantinati.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: della Fondazione per la ricerca scientifica termale con le seguenti: di enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, i cui lavori siano stati pubblicati su riviste scientifiche impattate almeno negli ultimi tre anni,.
*1. 59. Arlotti, Patrizia Maestri, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: della Fondazione per la ricerca scientifica termale con le seguenti: di enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, i cui lavori siano stati pubblicati su riviste Pag. 143scientifiche impattate almeno negli ultimi tre anni,.
*1. 61. Borghi.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, dopo le parole: Fondazione per la ricerca scientifica termale, aggiungere le seguenti: e di altri enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale.
1. 54. Tentori, Donati.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: I medici aggiungere le seguenti: sia professionisti che operano in regime di libera professione sia.
*1. 62. Russo.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: I medici aggiungere le seguenti: sia professionisti che operano in regime di libera professione sia.
*1. 63. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: I medici aggiungere le seguenti: sia professionisti che operano in regime di libera professione sia.
*1. 64. Arlotti, Patrizia Maestri, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: I medici aggiungere le seguenti: sia professionisti che operano in regime di libera professione sia.
*1. 65. Allasia.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: I medici aggiungere le seguenti: sia professionisti che operano in regime di libera professione sia.
*1. 66. Borghi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 1, dopo le parole: aziende termali esistenti, aggiungere le seguenti: e delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
**1. 67. Donati, Tentori.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 1, dopo le parole: aziende termali esistenti, aggiungere le seguenti: e delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
**1. 68. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 1, dopo le parole: aziende termali esistenti, aggiungere le seguenti: e delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
**1. 69. Russo.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 1, dopo le parole: aziende termali esistenti, aggiungere le seguenti: e delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
**1. 70. Arlotti, Patrizia Maestri, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 1, dopo le parole: aziende termali esistenti, aggiungere le seguenti: e delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
**1. 71. Allasia.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 1, dopo le parole: aziende Pag. 144termali esistenti, aggiungere le seguenti: e delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
**1. 72. Borghi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 4, dopo le parole: spese ammissibili sono stabiliti, aggiungere le seguenti:, previa intesa con le regioni e le province autonome,.
1. 73. Donati, Tentori.

  Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso Art. 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Interpretazione autentica in materia di servizi wellness offerti dalle strutture alberghiere e fruiti dai clienti alloggiati).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 74. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 75. Borghi.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 76. Allasia.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 77. Arlotti, Patrizia Maestri, Montroni, Baruffi, Bargero, Benamati.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 78. Fantinati.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 79. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: sanità transfrontaliera, Pag. 145aggiungere le seguenti: il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e.
*1. 80. Russo.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 12, al comma 1, sostituire le parole: riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, con le seguenti: individua all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017,02018 e 2019, specifiche linee di promozione del termalismo volto sia alla promozione degli effetti terapeutici che alla possibilità di promuovere i territori interessati dalle terme ed i relativi prodotti ed esperienze correlate.
1. 81. Tentori, Donati.

  Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
   i-bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Art. 9.
(Operatore termale).

  1. L'operatore di assistenza termale è l'operatore che, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale resa secondo quanto previsto dal decreto di cui al capoverso successivo svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali di ambito termale, attività indirizzate a promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali, ed assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza delle regioni e province autonome emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le regioni, le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università, le regioni e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
1. 82. Tentori, Donati, Arlotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
    b) al comma 3, lettera c), eliminare le parole da: «di promozione» fino a: «turistica» sono soppresse;
    c) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza».
1. 83. Borghi.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) all'articolo 13:
    1) al comma 1, le parole: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» Pag. 146sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività e del turismo»;
    2) al comma 3, lettera c), le parole: «di promozione turistica», sono soppresse;
    3) al comma 3, la lettera d), è sostituita dalla seguente: « d) l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza.».
1. 84. Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
   l-bis) all'articolo 13, comma 3, lettera c), le parole da: «di promozione» fino a: «turistica» sono soppresse;
   l-ter) all'articolo 13, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza.».
*1. 85. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
   l-bis) all'articolo 13, comma 3, lettera c), le parole da: «di promozione» fino a: «turistica» sono soppresse;
   l-ter) all'articolo 13, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza.».
*1. 86. Russo.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 3, dopo le parole: «centri estetici», aggiungere le parole: «e di centri benessere».
1. 87. Tentori, Arlotti.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 3, sostituire la parola: «multa», con le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria».

  Conseguentemente, alla lettera m), sopprimere il numero 3).
1. 88. Donati, Tentori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interpretazione autentica in materia di servizi wellness offerti dalle strutture alberghiere e fruiti dai clienti alloggiati).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 147

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione dei «Distretti industriali termali»).

  1. Sono istituiti i «Distretti industriali termali».
  2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: pari a 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019, inserire le seguenti: e all'articolo 1-bis, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2017-2019,.
1. 02. Cenni.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione dei «Tavolo tecnico per il settore termale»).

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per il settore termale, di seguito denominato «Tavolo tecnico».
  2. Il Tavolo tecnico è costituito da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle maggiori associazioni del settore termale. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato.
  3. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:
   a) coordina le politiche regionali e nazionali e comunitarie del settore incentivando l'utilizzo delle risorse e dei finanziamenti presenti;
   b) promuove la realizzazione dei programmi di ricerca scientifica e di educazione sanitaria delle cure termali in conformità con le finalità dell'articolo 6 della legge 24 ottobre 2000, n. 232;
   c) incentiva l'utilizzo delle cure termali attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure specifiche di carattere informativo coerentemente con i contenuti dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 232;
   d) cura la tenuta dell'anagrafe delle aziende termali, distinte per regione e provincia autonoma, e delle loro aggregazioni in associazioni e consorzi nazionali, regionali e territoriali;
   e) verifica periodicamente la situazione generale e le condizioni specifiche del termalismo nazionale e può formulare al riguardo pareri, raccomandazioni, indicazioni e proposte;
   f) acquisisce e ordina i dati comunque riferiti e connessi ai patrimoni e alle attività termali, con particolare riguardo: alle concessioni minerarie in atto; agli arrivi annuali dei curandi italiani, europei ed extra-europei;

  5. Le modalità di funzionamento e le attività del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 03. Cenni.

Pag. 148

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.