CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 giugno 2017
838.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11204 Colletti: Sui criteri di applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale anche in considerazione della vicenda relativa al soggetto denominato dai media «Igor il russo».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti, dopo aver descritto i fatti avvenuti nel ferrarese il 1 aprile 2017 ed aver delineato il profilo delinquenziale del principale indiziato, tuttora irreperibile nonostante le continue ricerche, ed i suoi trascorsi detentivi, pongono la questione dell'applicazione in passato al soggetto stesso della liberazione anticipata nonché della compatibilità con il sistema e con le esigenze di «prevenzione generale e difesa sociale» dell'istituto medesimo e della sua indiscriminata applicazione.
  Come relazionato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il cittadino serbo Igor Vaclavic – noto alle cronache come «Igor il russo» – non ha mai usufruito della liberazione anticipata speciale prevista dal decreto-legge n. 146 del 2013, ma ha beneficiato della liberazione anticipata ordinaria sia nel corso del primo periodo detentivo presso la Casa circondariale di Rovigo, dal 12 giugno 2007 al 13 settembre 2010, sia nel corso della detenzione presso la Casa circondariale di Ferrara durata dal 12 novembre 2010 al 1o maggio 2015.
  L'istituto in questione, previsto e disciplinato dall'ordinamento penitenziario, determina effettivamente, in questo come in ogni altro caso, una variazione del rapporto di esecuzione penale che si sostanzia nella riduzione della pena per il condannato che abbia dato prova di partecipazione al programma trattamentale previsto.
  In particolare, la norma prevede la detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata da concedere al condannato che abbia partecipato alle attività rieducative proposte e che non sia incorso in infrazioni disciplinari.
  Il beneficio costituisce, dunque, uno strumento di trattamento progressivo risocializzante e consegue al riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione.
  Ferma restando la natura premiale ed incentivante dell'istituto verso l'adesione del detenuto ai programmi di rieducazione, la liberazione rivela la sua efficacia anche sotto il profilo del governo disciplinare delle carceri, passando l'adesione del detenuto alle attività di rieducazione anche attraverso l'osservanza delle norme di convivenza penitenziaria.
  Proprio al fine di scongiurare che la liberazione anticipata venga svuotata dal suo significato più profondo e che la sua applicazione sia indiscriminata, è necessario che gli strumenti di rieducazione predisposti dall'amministrazione penitenziaria, così come l'attività di osservazione degli operatori penitenziari, siano sempre più ricchi e affinati in maniera tale da consentire di fornire alla magistratura di sorveglianza efficaci elementi di misurazione e di vaglio della condotta del detenuto.
  In questo senso si sono caratterizzate le politiche di settore di questi anni, culminate nell'azione legislativa volta alla riforma dell'ordinamento penitenziario.
  Anche con riguardo alle esigenze di prevenzione generale e di difesa sociale, da soddisfare nel quadro costituzionale che attribuisce alla pena una funzione di risocializzazione, non può che osservarsi Pag. 9ancora che la riforma penale e di procedura penale offre, tra le altre cose, strumenti sostanziali e processuali atti ad alleviare il diffuso senso di insicurezza e impunità per coloro che commettono reati di gravissimo allarme sociale e, allo stesso tempo, ad assicurare l'effettività rieducativa della pena.

Pag. 10

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4505 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017».

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.