CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 giugno 2017
837.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (Atto n. 412).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 7 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare;
   premesso che:
    la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;
    in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;
    in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le Regioni;
    il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;
    lo schema di decreto correttivo in oggetto è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 116 del 2016;
    l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riguarda esplicitamente il citato decreto legislativo n. 116 nel suo complesso, posto che l'articolo 1 dello schema ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 7 fa salvi gli effetti già prodotti dal medesimo decreto legislativo; Pag. 66
   preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017;
   considerato che:
    il decreto legislativo n. 116 del 2016, sul quale la Commissione parlamentare per la semplificazione ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 7 giugno 2016, ha inteso sanzionare, con maggiore gravità, la condotta illecita dei pubblici dipendenti che attestano falsamente la presenza in servizio, allargandone l'ambito di applicazione, in quanto condotta lesiva del processo di riqualificazione dell'amministrazione dello Stato perseguito in particolare con la legge n. 124 del 2015 e con l'attuazione delle deleghe ivi previste;
    l'articolo 3 dello schema in esame interviene sui termini del procedimento relativo alla responsabilità erariale per danno all'immagine della pubblica amministrazione da parte del dipendente fraudolentemente assenteista. Nel parere espresso sul decreto legislativo n. 116 del 2016, la Commissione, condividendo il merito della previsione relativa al danno d'immagine, aveva tuttavia invitato il Governo a valutarne la rispondenza all'ambito dell'intervento delegato come definito dalla legge n. 124 del 2015, rilevando che quest'ultima fa esclusivo riferimento alla responsabilità disciplinare;
    nel presupposto che la valutazione circa la rispondenza alla delega delle previsioni in materia di danno all'immagine è stata effettuata con esito positivo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.