CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 giugno 2017
836.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (C. 3537).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 3537, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007;
   rilevato che la Convenzione entrerà in vigore il 16 novembre 2017, in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 2, della medesima Convenzione, quando saranno trascorsi dodici mesi dal momento in cui le ratifiche di dieci Membri, di cui otto Stati costieri, sono state registrate dal Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
   osservato che nell'ambito dell'Unione europea è stata recentemente adottata la direttiva del Consiglio 19 dicembre 2016, n. 2017/159, che attua l'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012 tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
   considerato che le misure previste nell'ambito di tale direttiva individuano un livello minimo comune di tutela dei lavoratori, essendo espressamente previsto che gli Stati membri possano mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori nel settore della pesca marittima rispetto a quelle stabilite nella medesima direttiva;
   evidenziato che il termine per il recepimento della direttiva n. 2017/159, che entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, scade il 15 novembre 2019;
   ricordato che, nel corso della presente legislatura, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della novantaquattresima sessione della Conferenza generale della medesima organizzazione;
   osservato che nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge si sottolinea la necessità di proteggere e di promuovere i diritti dei pescatori in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge n. 689 del 1984, alla Dichiarazione dell'OIL sui princìpi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e ai diritti enunciati da numerose convenzioni internazionali del lavoro, evidenziandosi che l'Italia non può restare indietro in una materia tanto rilevante che riguarda anche la protezione dei minori impiegati nel settore della pesca;
   preso atto dell'orientamento delle principali organizzazioni sindacali del settore, che hanno rivolto un appello al Parlamento al fine di sostenere la ratifica Pag. 65della Convenzione, evidenziando, in particolare, che il livello dei diritti previsti dalla medesima Convenzione è ampiamente garantito in Italia dai contratti collettivi e dalla legislazione vigente, salvo che per la sicurezza sociale, rispetto alla quale la Convenzione prevede che gli Stati assicurino che i pescatori residenti abitualmente sul proprio territorio e le persone a loro carico beneficino, nella misura prevista dalla legislazione nazionale, della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle che si applicano agli altri lavoratori che risiedano abitualmente sul proprio territorio, ivi compresi i lavoratori dipendenti o autonomi;
   osservato che la Convenzione intende aggiornare le disposizioni contenute nelle vigenti Convenzioni adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro, anche al fine di rafforzare le tutele dei pescatori che lavorano a bordo delle navi più piccole, assicurando che i pescatori beneficino di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo, le condizioni di servizio, l'alloggio e l'alimentazione, la protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, le cure mediche e la sicurezza sociale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4505, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017;
   preso atto che l'articolo 8, allo scopo di chiudere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, dispone l'incremento di 8,7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico»;
   considerato che tali risorse sono destinate al cofinanziamento di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, adottati in conformità a uno schema tipo predisposto con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
   rilevato che attraverso tali contratti si dovrà definire in modo uniforme a livello nazionale l'applicazione di quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con le sentenze del 26 giugno 2001 (causa C-212/99) e del 18 luglio 2006 (causa C-119/04), le quali hanno previsto che i lettori avessero diritto a un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato all'impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a cinquecento ore;
   considerato che la relazione illustrativa evidenzia che il trattamento che dovrà essere erogato risulta in linea con quello spettante in base alle disposizioni vigenti, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza, e che, pertanto, le disposizioni dovrebbero permettere di chiudere i contenziosi in essere, con conseguente risparmio delle spese legali, nonché di scongiurare o, comunque, limitare eventuali ulteriori contenziosi che in futuro potrebbero instaurarsi con le università italiane;
   rilevato che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa a iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea, adeguando la normativa alla nuova disciplina in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, introdotta dalla legge n. 145 del 2016,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 3

5-10061 Ciprini: Tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Italiaonline Spa collocati in cassa integrazione guadagni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ciprini e altri – inerente alla tutela, sul piano occupazionale, dei dipendenti della società Italiaonline Spa, collocati in cassa integrazione guadagni – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare che il 20 giugno 2016 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Italiaonline in Seat Pagine Gialle Spa che ha contestualmente modificato la propria ragione sociale in Italiaonline Spa, stabilendo la propria sede legale in Assago (MI).
  In relazione a tale modifica societaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con decreto del 19 settembre 2016 – ha prorogato solo fino al 19 giugno 2016 la concessione, in favore dei lavoratori ex Seat Pagine Gialle Spa, del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), in precedenza autorizzato per il periodo dal 12 febbraio 2015 all'11 febbraio 2016.
  Al fine di mantenere la propria competitività sul mercato, la nuova Italiaonline Spa – derivante dalla fusione di due realtà diverse ma complementari nel business – ha ravvisato la necessità di trasformare rapidamente il proprio modello organizzativo e le competenze del proprio personale.
  In siffatto contesto, nei mesi di ottobre e novembre 2016, presso il Ministero dello sviluppo economico, si sono tenuti alcuni incontri – cui hanno partecipato anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso dei quali è stata esaminata la situazione aziendale con particolare riguardo al nuovo piano di riorganizzazione aziendale presentato dalla società.
  Tale piano, in particolare, avente durata biennale (fino al 19 giugno 2018), ha previsto una nuova organizzazione del lavoro in un'ottica di efficienza e di innovazione tecnologica e un articolato programma formativo volto all'acquisizione di competenze professionali coerenti con le continue evoluzioni del contesto aziendale e di mercato.
  Conseguentemente, il 14 dicembre 2016, presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un nuovo incontro tra Italiaonline Spa e le rappresentanze sindacali dei lavoratori all'esito del quale le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo che ha previsto – per il periodo dal 20 giugno 2016 al 19 luglio 2018 – il ricorso al trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale, al fine di favorire una gestione per quanto possibile non traumatica delle potenziali eccedenze occupazionali conseguenti al piano di riorganizzazione. Nello specifico, le parti hanno convenuto la sospensione a zero ore, senza rotazione, per un numero massimo di 306 lavoratori e la sospensione ad orario ridotto (4 giorni medi su base mensile) per un numero massimo di 420 lavoratori, unitamente a percorsi di esodo incentivato, di formazione e di riqualificazione.
  L'accordo ha altresì previsto la sospensione a zero ore di ulteriori lavoratori che nel corso del trattamento di CIGS avrebbero potuto conseguire i requisiti necessari per il prepensionamento (ai sensi della legge n. 416 del 1981), nonché due meccanismi Pag. 68di incentivazione all'esodo nei confronti di un massimo di 100 lavoratori.
  Conseguentemente, lo scorso 18 gennaio, il Ministero che rappresento ha emanato un primo decreto direttoriale con il quale ha provveduto all'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale presentato dalla Società, autorizzando nel contempo – per il periodo dal 20 giugno al 19 dicembre 2016 – la corresponsione del trattamento di CIGS per un massimo di 700 lavoratori. Successivamente, lo scorso 11 maggio, il predetto Ministero ha adottato un secondo decreto con il quale ha autorizzato la corresponsione – per il periodo dal 20 dicembre 2016 al 19 giugno 2017 – del trattamento di CIGS per il medesimo numero di unità lavorative.
  Ciò posto, faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che il prossimo 23 giugno, presso i propri uffici, tornerà a riunirsi il tavolo di confronto convocato il 14 dicembre 2016, nell'ambito del quale verranno monitorati gli impegni assunti dalle parti e verrà verificata l'evoluzione del Piano industriale presentato dalla Società per il triennio 2016-2018.
  Da ultimo, nel rilevare che, ad oggi, la società non ha effettuato alcun licenziamento, posso comunque assicurare che il Ministero del lavoro delle politiche sociali continuerà a seguire con la massima attenzione gli ulteriori sviluppi della vicenda, tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati.

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ALLEGATO 4

5-10622 Patrizia Maestri: Introduzione di strumenti di integrazione del reddito per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Maestri e altri concernente l'introduzione di strumenti di integrazione del reddito in caso di disoccupazione involontaria per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo, faccio presente innanzitutto che sulla questione oggetto del presente atto è già stata avviata da questo Ministero un'attenta riflessione e sono attualmente in corso specifici approfondimenti.
  L'INPS espressamente interpellata, ha riferito che ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato – ivi compresi i lavoratori di imprese cooperative e loro consorzi esercenti attività di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici – si applica, in caso di disoccupazione involontaria la normativa in materia di trattamenti di disoccupazione agricola.
  In particolare, l'Istituto richiama l'articolo 32, comma 1, lettera a), della legge n. 264 del 1949, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 che ha esteso l'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria «ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali. [...] agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, [...]».
  L'Inps poi ricorda l'articolo 12 del decreto legislativo n. 375 del 1993 che ridefinisce le categorie dei lavoratori agricoli stabilendo, al comma 1, che «Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminati ed operai a tempo determinato».
  Per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola, già a partire dalle prestazioni riferite al 1982, l'attestazione del numero di giornate di occupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato non è più fornita dagli elenchi nominativi ma direttamente dall'Inps.
  Per quanto riguarda la misura della prestazione di disoccupazione, agli operai agricoli a tempo indeterminato, secondo l'Inps, spetta l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola essendo esclusi dai trattamenti speciali agricoli di cui all'articolo 25 della n. 457 del 1972, e all'articolo 7 della legge n. 37 del 1977, riferiti esclusivamente agli operai agricoli a tempo determinato.
  L'Inps riferisce che la misura del trattamento di disoccupazione ordinaria agricola prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato è, pertanto, quella stabilita dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 86 del 1988, e corrisponde al 30 per cento della retribuzione di riferimento.
  Il Ministero del lavoro, preso atto di quanto segnalato nel presente atto parlamentare, Pag. 70tenuto conto di quanto rappresentato dall'Inps e alla luce di quanto previsto dalla legge n. 240 del 1984 (recante norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici) riconosce che la problematica inerente alla specifica categoria dei lavoratori sussiste e per questo motivo, ha intenzione, attraverso gli uffici tecnici di individuare una soluzione in via interpretativa volto a superare le problematiche evidenziate e, laddove non fosse possibile, valutare l'opportunità di promuovere o sostenere iniziative anche normative finalizzate all'introduzione di strumenti di integrazione del reddito in caso di disoccupazione involontaria per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricola.

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ALLEGATO 5

5-11399 Taricco: Attuazione della decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali.
5-11442 Simonetti: Attuazione della decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli atti parlamentari degli onorevoli Taricco e Simonetti vertono entrambi sul medesimo argomento: l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. Per essi, pertanto, fornirò una trattazione congiunta sulla base degli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.
  Preliminarmente è opportuno evidenziare che la vicenda in esame trae origine dalla legge n. 350 del 2003 che, al comma 90 dell'articolo 4, ha esteso alle imprese piemontesi alluvionate del 1994 il regime agevolativo previsto per le imprese terremotate della Sicilia del 1990. Tale regime consisteva, in particolare, nella possibilità di regolarizzare la propria posizione – relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 – versando, entro il 31 luglio 2004, solo il 10 per cento di quanto dovuto, al netto di interessi e sanzioni.
  Successivamente, l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006 – convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007 – ha differito al 31 luglio 2007 il termine per proporre domanda di regolarizzazione, nonché la richiesta di restituzione di quanto versato per quelle aziende che avevano già pagato gli importi dovuti.
  In ordine alla natura del termine del 31 luglio 2007, si è sviluppato, nel corso degli anni, un notevole contenzioso. Al riguardo, se, in un primo momento, i giudici avevano negato che il suddetto termine fosse perentorio, successivamente la Cassazione, con diverse sentenze, (da ultimo con sentenza n. 12603/2016) ha attribuito allo stesso la natura di termine di decadenza con la conseguente non accoglibilità delle domande presentate in violazione di esso.
  Pertanto, l'INPS, sentito al riguardo, ha reso noto di essersi attivato – mediante l'invio di diffide – per il recupero delle agevolazioni nei confronti di quelle imprese che avevano presentato domanda oltre il 31 luglio 2007. Analogamente, l'istituto ha proceduto all'invio di diffide nei casi in cui l'autorità giudiziaria non ha riconosciuto al contribuente lo status di soggetto alluvionato per assenza di prova degli asseriti danni subiti.
  L'Istituto ha altresì evidenziato che, prima del nuovo orientamento giurisprudenziale, la Commissione europea, chiamata ad esprimersi sulla natura di aiuti di Stato delle agevolazioni in parola, ha adottato – il 14 agosto 2015 – la decisione C(2015) 5549 final. Con tale decisione, in particolare, la Commissione ha stabilito che gli interventi normativi che istituiscono le agevolazioni in parola costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno fatti salvi i casi in cui l'aiuto rientri nei limiti del regolamento cosiddetto de minimis applicabile ovvero quando il beneficio venga concesso in conformità di un regime di aiuto approvato Pag. 72o ad un regolamento di esenzione. La Commissione ha altresì stabilito che l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto dalla data di adozione della decisione, e che – ai sensi della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – gli aiuti già versati prima della decisione stessa avrebbero dovuto essere considerati compatibili con il mercato interno a condizione che gli stessi siano commisurati ai danni subiti dalla singola impresa. La Commissione ha infine esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, ad eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell'area colpita.
  In conclusione, nel rassicurare gli interroganti in ordine all'attenzione che l'Amministrazione ha posto nella vicenda in esame, faccio presente che l'istituto si è attivato per il recupero dei benefici indebitamente riconosciuti sulla base delle sentenze della Corte di Cassazione le quali – tenendo conto della decisione della Commissione europea – hanno sancito l'illegittima fruizione delle agevolazioni da parte di alcune imprese che avevano presentato tardivamente (cioè oltre il termine perentorio del 31 luglio 2007) la relativa domanda.
  Per le imprese che invece avevano presentato domanda di agevolazione nei termini di legge, l'istituto ha fatto presente che il giudice di legittimità ha disposto – sulla base dei princìpi contenuti nella decisione della Commissione – la riassunzione del giudizio innanzi al giudice di appello per la decisione in merito alla quantificazione del beneficio in parola (sentenza n. 13461 del 2016).