CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 giugno 2017
835.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE

Capo I

PRINCÌPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Princìpi generali).

  1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all'aria aperta in attuazione degli articoli 117 e seguenti della Costituzione.
  2. Lo Stato, le regioni, e gli enti locali cooperano al fine di:
   a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese;
   b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del made in Italy;
   c) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi tra arte, natura, ambiente, cultura ed enogastronomia;
   d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
   e) promuovere processi di riqualificazione urbanistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo nonché di potenziamento delle reti infrastrutturali nelle aree di particolare sviluppo turistico e di valorizzazione del patrimonio storico di elevato interesse culturale;
   f) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, in linea con i princìpi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
   a) le caratteristiche delle strutture ricettive all'aperto quali strutture aperte al Pag. 77pubblico, a gestione unitaria, in aree recintate, con la necessaria distinzione tra villaggi turistici e campeggi sulla base della capacità ricettiva prevalente, rispettivamente in unità abitative o in allestimenti mobili, inclusi i posti acquei di ormeggio delimitati, che offrono ai turisti alloggio e altri servizi accessori per favorire il soggiorno tra cui un numero di parcheggi adeguato alla capacità ricettiva, servizi adibiti a infermeria e a pronto soccorso, accettazione dei clienti, eventuali servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar, nonché impianti e attrezzature sportive e ricreative riservati ai clienti soggiornanti e a loro eventuali ospiti;
   b) le forme dell'ospitalità diffusa intesa come l'articolazione su aree diverse, separate tra loro, delle strutture ricettive all'aperto;
   c) le caratteristiche delle aree di sosta dei camper quali strutture ricettive all'aria aperta destinate ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento;
   d) le caratteristiche degli agricampeggio quali le strutture agrituristiche con spazi riservati ad area di sosta di camper o a campeggio;
   e) le caratteristiche dei camping village quali i campeggi che possiedono adeguati criteri tecnici e requisiti di sicurezza;
   f) le caratteristiche del campeggio municipale multifunzionale quali i campeggi di rapido allestimento realizzati nei comuni dotati di un piano di protezione civile comunale.

  2. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono escluse le aree attrezzate per la sosta temporanea regolamentate dall'articolo 185, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, nelle strutture ricettive all'aperto sono definiti i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi:
   a) sorveglianza continua durante i periodi di apertura;
   b) relazioni con il pubblico o assistenza dei clienti attraverso la presenza di ufficio o di una postazione con un responsabile della struttura o di un delegato preposto;
   c) copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti;
   d) accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Art. 3.
(Classificazione e denominazione delle strutture ricettive all'aperto e requisiti comuni).

  1. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 2, comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata» sono aggiornati i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale, nonché le procedure e i tempi per il rilascio, la modifica e il rinnovo della classificazione delle stesse, prevedendo il ricorso all'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 2, comma 1 sono stabiliti i criteri e i requisiti per la denominazione delle strutture ricettive all'aperto.
  3. La classificazione dei campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

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Art. 4.
(Piazzole, allestimenti mobili, unità abitative).

  1. Il titolare o gestore della struttura ricettiva all'aperto e i relativi clienti possono installare, senza necessità di titolo abilitativo, accessori degli allestimenti mobili ed elementi di arredo delle piazzole, a condizione che siano provvisori e rimovibili in ogni momento. Le tipologie di elementi di cui al periodo precedente nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La natura mobile degli allestimenti organizzati dal gestore della struttura ricettiva all'aperto è asseverata da un professionista o dal produttore, distributore o venditore dell'allestimento, anche a mezzo di un proprio tecnico specializzato. A tale fine si considerano le modalità di allacciamento e di rimozione agli impianti e alle reti di servizi tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto e le caratteristiche tecniche dell'allestimento.
  3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la natura mobile dell'allestimento può essere certificata dal produttore direttamente nel libretto di fabbricazione, nel manuale di utilizzazione o in un altro documento, con specificazione delle modalità per il collegamento, rimovibile, agli impianti e alle reti di servizio tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto.

Art. 5.
(Compatibilità urbanistica).

  1. Le strutture ricettive all'aperto sono consentite unicamente all'interno dell'apposita zona individuata ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti. L'area deve essere delimitata in ossequio alle normative edilizie e paesaggistiche con recinzioni, accessi e varchi chiudibili, ovvero con demarcazioni od ostacoli non facilmente superabili.
  2. I comuni disciplinano l'utilizzazione della zona nel rispetto della pianificazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello comunale del settore possono richiedere l'accesso agli atti e la partecipazione ai procedimenti comunali di approvazione delle disposizioni relative alla disciplina della zona destinata al turismo in strutture ricettive all'aperto.

Art. 6.
(Realizzazione e modifica della struttura ricettiva all'aperto).

  1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni regolano la realizzazione delle opere edilizie all'interno del perimetro della struttura ricettiva all'aperto. Per il regime di autorizzazione si applicano le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  2. Nel caso di aree vincolate, per la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto, comprese le unità abitative fisse, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con l'autorizzazione paesaggistica si intendono autorizzati anche gli allestimenti mobili previsti nel progetto unitario.
  3. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, le modifiche delle opere edilizie, comprese le unità abitative, sono attuate secondo il regime ordinario previsto dalla normativa urbanistica in relazione alla rilevanza e all'entità delle modifiche e, qualora l'area sia soggetta a vincolo, necessitano del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, anche con regime semplificato. Pag. 79
  4. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, la sostituzione, la modifica, lo spostamento, la rimozione e il deposito degli allestimenti mobili all'interno della stessa non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 7.
(Dotazioni, impianti e gestione dei rifiuti).

  1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva all'aperto deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire un'agevole percorribilità a piedi o con veicoli.
  2. La struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di un idoneo sistema di illuminazione, in particolare nelle strade di viabilità interna, in modo da garantire la sicurezza e la fruibilità notturne. Gli impianti tecnologici, realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere conformi alla specifica normativa di settore.
  3. La struttura ricettiva all'aperto deve essere allacciata alla rete fognaria comunale. Ove ciò non sia possibile, la struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di idoneo sistema e della prescritta autorizzazione allo scarico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli, nonché per la realizzazione e per la gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento e di stoccaggio, i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni dell'articolo 66 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996, n. 610, relative all'installazione dei pozzetti attinenti al servizio di scarico di residui organici e delle acque chiare e luride.
  4. Nelle strutture ricettive all'aperto deve essere previsto un sistema di raccolta dei rifiuti. A tale fine i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni in materia di suddivisione dei rifiuti in base all'origine del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8.
(Concessione di aree demaniali ai fini turistico-ricettivi e realizzazione della struttura ricettiva all'aperto).

  1. Le strutture ricettive all'aperto possono essere realizzate in aree demaniali previo conseguimento di concessione ai sensi delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  2. I comuni individuano nel proprio territorio le aree demaniali idonee per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva, al fine di consentirne l'eventuale utilizzazione ai sensi del presente articolo.
  3. Sono fatte salve le altre norme vigenti applicabili in materia demaniale.
  4. Qualora la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto sia prevista in tutto o in parte in un'area demaniale, la relativa concessione è rilasciata unitamente al permesso di costruire applicando la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
  5. Per il rilascio della concessione da parte del comune, nonché per la sua durata, si applica la normativa dell'Unione europea in materia a seguito di procedura comparativa.
  6. Nel caso in cui vi siano aree demaniali confinanti con aree private nelle quali esista o sia prevista la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, il comune deve valutare in via prioritaria l'eventuale richiesta del privato confinante di utilizzo di tali aree demaniali per la fruizione turistica dei suoi clienti.
  7. Qualora l'area demaniale sia adiacente a un'area demaniale ove già insista una struttura ricettiva all'aperto, l'eventuale richiesta di concessione da parte del Pag. 80titolare di quest'ultima per la fruizione turistica dei suoi clienti deve essere valutata in via prioritaria dal comune.

Art. 9.
(Disciplina dei complessi esistenti).

  1. Al fine di rendere possibile il recupero e l'utilizzazione delle strutture ricettive all'aperto, già autorizzate e ricadenti in zona con diversa destinazione, i comuni, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'accordo con la regione interessata, adottano una variante allo strumento urbanistico generale vigente per destinare le aree già in uso a zone per complessi ricettivi all'aperto, motivando singolarmente le ragioni delle eventuali esclusioni. In sede di adozione di tale variante, alle aree già in uso dei complessi ricettivi all'aperto possono altresì essere aggiunte altre aree a esse adiacenti, allo scopo di consentire l'adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalla classificazione di cui alla presente legge.
  2. Nello stesso termine di cui al comma 1 i comuni provvedono a individuare tutte le strutture ricettive all'aperto già autorizzate e in esercizio nel proprio territorio.
  3. Per le strutture individuate ai sensi del comma 2 può essere richiesta la regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico, ove ricadenti in una zona vincolata e realizzate successivamente all'imposizione del vincolo.

Art. 10.
(Delega al Governo per la semplificazione normativa per la realizzazione di strutture ricettive all'aperto).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri burocratici volti all'avvio, al mantenimento, all'ampliamento e alla ristrutturazione delle strutture ricettive all'aperto.
  2. Il Governo, nella redazione del decreto legislativo di cui al comma 1, deve attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi di delega, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:
   a) prevedere che lo sportello disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sia responsabile dei procedimenti di cui alle lettere b), c) e d);
   b) garantire che i procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di concessioni, di autorizzazioni, di licenze e di nulla osta per l'esercizio di attività e di professioni turistiche siano predisposti e attuati in conformità ai criteri della massima semplificazione, della certezza dei tempi, della tempestività e della trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro completa digitalizzazione;
   c) semplificare o, se possibile, eliminare gli eccessivi oneri burocratici relativi all'installazione di manufatti leggeri e di strutture con temporaneo ancoraggio al suolo, nonché di roulotte, camper, case mobili e tende per la sosta e per il soggiorno di turisti all'interno di strutture ricettive all'aperto, ferme restando le competenze regionali in materia;
   d) introdurre la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Pag. 81di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Capo III

MISURE DI SOSTEGNO E PIANO DI SVILUPPO DEL SETTORE

Art. 11.
(Incentivi e agevolazioni fiscali).

  1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le strutture ricettive all'aria aperta, come definite dalla legislazione vigente».
  2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni prevedono forme e modalità di riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno per gli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali.

Art. 12.
(Promozione del comparto dei veicoli ricreazionali).

  1. Al fine di sostenere la promozione del territorio a livello locale e di migliorare la ricettività delle aree di sosta di camper, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di sviluppo del sistema delle aree di sosta di camper multi-funzionali, integrate con il paesaggio naturale circostante e a basso impatto ambientale, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2.
  2. Per consentire la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate ad uso privato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, introduce la patente B, volta a consentire la guida di veicoli ricreazionali a solo uso privato. I possessori della patente B da almeno dieci anni possono ottenere direttamente la nuova patente B senza dover sostenere una nuova prova pratica o teorica.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite di uno stanziamento complessivo annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 16.
  4. Al fine di incentivare la sostituzione degli autocaravan di categoria euro 0, euro 1 o euro 2 con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a euro 5 e dotati dei più recenti dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale, è concesso un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato. Le disposizioni del periodo precedente hanno validità per gli autocaravan nuovi acquistati a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e immatricolati entro il 31 marzo 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 5, comprese quelle per usufruire del contributo, nonché i requisiti tecnici dei dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale necessari per accedere all'agevolazione.

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Art. 13.
(Gruppo di lavoro per la promozione del turismo all'aria aperta).

  1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese del settore e di sfruttare le potenzialità del comparto in termini di attrazione di flussi turistici internazionali, presso il Comitato permanente per la promozione del turismo istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è costituito un gruppo di lavoro per la promozione del turismo all'aria aperta, con la partecipazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore del turismo all'aria aperta.
  2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'attività del gruppo di lavoro di cui al comma 1 sono assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.
(Relazione alle Camere).

  1. L'Osservatorio nazionale del turismo, istituito ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, sulla base dei dati raccolti dall'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, invia alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 16.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e seguenti, escluso il comma 5 dell'articolo 12, stimati in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede come segue:
   a) per 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.