CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 giugno 2017
830.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (Testo unificato C. 2352 e abb.)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato C. 2352 ed abb. recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali», approvato come testo base dalla Commissione di merito nella seduta del 23 maggio 2017;
   rilevato che il sistema elettorale introdotto dal testo unificato prevede l'assegnazione di metà dei seggi nel territorio nazionale in collegi uninominali, in cui vince il candidato più votato, e di metà dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali di limitate dimensioni;
   considerato che il sistema elettorale mantiene, sia per la Camera che per il Senato, la disciplina speciale per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige prevista dal sistema attualmente vigente;
   rilevato che la disciplina introdotta per la promozione della parità di genere risulta meno incisiva rispetto alla disciplina di principio dettata dal legislatore statale per le leggi elettorali regionali, prevista dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20;
   considerato inoltre che la disciplina speciale per il Trentino-Alto Adige non prevede alcuna forma di tutela della rappresentanza di genere;
   sottolineata l'esigenza di una coerenza delle norme per la promozione della parità di genere nei diversi sistemi elettorali, in quanto tutte volte a dare attuazione all'articolo 51, primo comma, della Costituzione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) al fine di garantire una uniforme attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, all'articolo 1, comma 7, lettera c) – che modifica l'articolo 18, comma 3, del testo unico delle legge per l'elezione della Camera dei deputati – la norma sulla parità di genere sia resa coerente con i principi dettati per le leggi elettorali regionali dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, prevedendo che le liste rispettino l'alternanza tra candidati di sesso diverso e che nei collegi uninominali i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;Pag. 97
   2) sia assicurata l'attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nel sistema di elezione della Camera e del Senato vigente in Trentino-Alto Adige, introducendo una disciplina per la promozione della parità di genere che riproduca quella vigente nel restante territorio nazionale.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (S. 2810 e abb., approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato disegno di legge S. 2810, recante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri», approvato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 4 aprile 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   considerato che:
    il disegno di legge interviene in materia di beni e attività culturali;
    l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo include la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni; l'articolo 118, terzo comma, Cost., ha inoltre devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e Regioni;
    la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;
   preso atto che:
    è stata recepita, nel corso dell'esame presso la Camera, la condizione contenuta nel parere espresso da questa Commissione, volta ad assicurare la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito dei tre Comitati nazionali istituiti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;
    detta condizione è stata recepita aggiungendo, all'articolo 3, comma 2, un periodo in cui si prevede che un componente di ciascun Comitato nazionale sia designato dalla Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Trasparenza partiti politici (S. 2439, approvato in un testo unificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2439, recante «Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica», approvato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 25 maggio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il disegno di legge in esame risulta riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «legge elettorale di organi dello Stato», ascritte alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere l) e f), della Costituzione);
   preso atto che l'articolo 6 reca una disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti, pari o superiori a 5.000 euro, in favore di partiti, movimenti, gruppi politici organizzati o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, titolari di cariche elettive nazionali, regionali e locali, candidati a tali cariche elettive e titolari di cariche di livello nazionale, regionale e locale in partiti politici;
   ritenuto che le medesime esigenze di trasparenza valgano anche per i componenti degli organi di governo regionali e locali, ai quali è necessario estendere la richiamata disciplina,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

  si estenda la disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro, recata dall'articolo 6, ai titolari di cariche di governo regionali e locali.