CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 giugno 2017
830.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10738 Vignali: Sulla tutela del diritto d'autore relativa agli spartiti musicali

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Vignali, richiede notizie in merito alla tutela del diritto d'autore relativo agli spartiti musicali.
  A tale proposito, sentita al riguardo la competente Direzione generale Spettacolo, preme evidenziare che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore) sono tutelate «le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».
  Lo spartito musicale – che si sostanzia nella trascrizione dell'opera musicale in forma grafica – è anch'esso tutelato ai sensi della legge n. 633/194. Infatti, gli utilizzatori dell'opera protetta dovranno acquisire in via preventiva l'autorizzazione del titolare dei diritti secondo le forme d'uso previste dalla normativa in questione.
  Nel contempo, la Direttiva 2001/29/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 68/2003, ha introdotto nell'ambito della sezione della legge n. 633/1941 dedicata alle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore due disposizioni che fanno riferimento agli spartiti e alle partiture musicali: la prima, contenuta all'articolo 68, comma 3, della legge sul diritto d'autore, sancisce il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali: pertanto è vietata la riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo per fini personali nei limiti del 15 per cento di ciascun volume o fascicolo, riproduzione invece consentita per altre tipologie di opere presenti, per esempio, nelle biblioteche pubbliche.
  La seconda, contenuta all'articolo 69, comma 1, della legge sul diritto d'autore, esclude gli spartiti e le partiture musicali – ancora protette dal diritto d'autore – dal prestito gratuito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, anche se per fini esclusivi di promozione culturale e studio personale.
  È ammesso, invece, il prestito delle sole edizioni cadute in pubblico dominio, mentre la musica a stampa oggetto di tutela può essere consultata in loco.
  Ciò posto, non si può non tener presente la circostanza che la Direttiva 29/2001/CE si proponeva come finalità, non secondaria, quella di promuovere la cultura e l'apprendimento, proteggendo le opere, ma autorizzando, al tempo stesso, alcune eccezioni o limitazioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e d'insegnamento. Il tutto garantendo un giusto equilibrio fra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari, nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.
  Il Ministero dell'interno, dal canto suo e segnatamente per la parte dell'atto parlamentare connessa al contrasto alla pirateria e alla repressione dei reati, ha riferito che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rapporti di collaborazione con la Federazione Antipirateria Audio Visiva (FAPAV), la Motion Picture Association Americana (MPA), la S.I.A.E. e il C.N.A.C. (Consiglio Nazionale Anticontraffazione) che consentono di avere un quadro aggiornato del fenomeno ed intervenire tempestivamente sulle nuove forme di aggressione, reprimendole efficacemente, secondo la legislazione vigente. Pag. 28
  Nell'ambito di tale intesa, il predetto Dipartimento svolge attività di verifica delle segnalazioni pervenute e, in caso di violazione della normativa sul diritto d'autore, provvede ad interessare la competente Autorità Giudiziaria.
  Oltre che sul fronte della repressione, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni è impegnato in un'intensa attività di prevenzione, consistente nella sensibilizzazione dell'utenza sulla gravità delle condotte integranti la violazione della normativa a tutela della proprietà intellettuale.
  Le Amministrazioni interessate, On.le Vignali, continueranno a seguire la tematica con la massima attenzione al fine di contrastare ogni forma di riproduzione illecita, anche on line, delle edizioni musicali e assicurare adeguata tutela ai diritti di utilizzazione economica spettante agli autori.

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ALLEGATO 2

5-11003 Duranti: Sulle modalità applicative dell'alternanza scuola-lavoro.
5-11011 Piras: Sulle modalità attuative dell'alternanza scuola-lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta alle interrogazioni in oggetto, relative alla cosiddetta alternanza scuola-lavoro, resa obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori con la legge n. 107 del 2015, si rappresenta quanto segue.
  Occorre premettere che la legge n. 107 del 2015 dispone l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei, con l'obiettivo di favorire l'orientamento delle studentesse e degli studenti ed incrementarne l'occupabilità.
  La citata previsione normativa risponde alle indicazioni della Commissione europea per la diffusione di forme di apprendimento basate sul lavoro, facenti parte della strategia «Europa 2020» per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e confermate nella «New skills agenda for Europe» del 2016.
  La legge n. 107 ha previsto l'entrata in vigore dell'obbligo dell'alternanza scuola-lavoro a partire dalle terze classi dall'anno scolastico 2015/2016, nel quale sono stati circa 652.000 gli studenti avviati ai percorsi di alternanza, 5.911 le sedi scolastiche interessate che hanno attivato un totale di 29.437 percorsi nelle sole classi terze, per un numero di 151.200 strutture ospitanti coinvolte.
  Durante l'anno scolastico in corso gli studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro sono cresciuti a più di un milione, con un numero di percorsi attivati raddoppiato rispetto all'anno precedente.
  Nel prossimo anno scolastico, 2017/2018, quando l'alternanza entrerà a pieno regime coinvolgendo le classi terze, quarte e quinte, saranno circa 1,5 milioni gli studenti coinvolti in esperienze di transizione tra scuola e lavoro.
  Per fronteggiare l'impatto della nuova legge e facilitare il compito delle scuole nel realizzare percorsi di alternanza rispondenti a standard di qualità, il MIUR ha adottato una serie di azioni di supporto, tra le quali si segnalano:
   la pubblicazione di una Guida operativa nell'ottobre 2015, riepilogativa delle prassi fino ad allora adottate e di coordinamento tra la vecchia e la nuova normativa di riferimento, a supporto dell'attività delle scuole;
   l'attivazione di un sito web dedicato all'alternanza scuola-lavoro, nel quale, tra l'altro, sono evidenziate le buone prassi adottate dalle scuole in vari settori del mondo produttivo;
   la firma di una serie di Protocolli d'intesa (ad oggi sono 56 a livello nazionale e circa 50 a livello regionale) con associazioni di categoria, imprese di rilevanza nazionale, enti di tipo associativo pubblici e privati e istituzioni, che hanno favorito la collaborazione tra le scuole e il mondo del lavoro, permettendo il dialogo delle stesse con il territorio.

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  Il Ministero ha partecipato e tuttora partecipa ad una serie innumerevole di iniziative di promozione e formazione nelle quali è chiamato ad illustrare a dirigenti scolastici, docenti e personale A.T.A., le caratteristiche dell'alternanza ed il processo da mettere in atto per la realizzazione di percorsi qualitativamente idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
  È stato, inoltre, attivato il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, tenuto dalle Camere di commercio, dal quale i dirigenti scolastici possono individuare i soggetti che manifestino la disponibilità ad accogliere studenti in alternanza, permettendone il controllo dell'adeguatezza organizzativa, strutturale e dimensionale.
  È inoltre imminente la pubblicazione della Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro, che detterà una serie di principi di riferimento da osservare per salvaguardare la sicurezza delle studentesse e degli studenti e la qualità dei percorsi.
  Per favorire la governance del sistema, dall'anno scolastico 2015/2016 è stato predisposto un sistema di monitoraggio quantitativo dei percorsi di alternanza e nel corrente anno è stato avviato un monitoraggio qualitativo dei suddetti percorsi, con l'obiettivo di intercettare le migliori prassi ma anche le criticità che si sono manifestate fino ad oggi, rendendo scalabili e replicabili le prime e operando una serie di misure di aggiustamento per le seconde, al fine di guidare costantemente le scuole verso pratiche virtuose a garanzia delle studentesse e degli studenti che hanno l'opportunità, attraverso i percorsi di alternanza frequentati, di arricchire il proprio bagaglio di competenze.
  Per quanto concerne le specifiche situazioni rappresentate nell'atto a prima firma dell'On. Duranti, l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha comunicato a questo Ministero di aver conferito – non appena appreso dagli organi di stampa del monitoraggio effettuato dal sindacato studentesco UDS dal quale emergevano talune criticità – un incarico ispettivo finalizzato a condurre opportuni accertamenti in merito ed accertare eventuali responsabilità. All'esito di tali verifiche è risultato che:
   il dirigente scolastico dell'Istituto «Pacinotti» di Taranto ha precisato, con propria nota del 27 aprile 2017, che non si è trattato di attività di stage, ma di una visita guidata, in occasione di una giornata scolastica, dalle ore 9.00 alle 13.00, durante la quale gli studenti, in gruppi di 50, hanno potuto incontrare il commissario straordinario ed alcuni dirigenti dell'ILVA;
   l'attività svolta dagli studenti dell'Istituto «Lisippo – Calò» di Taranto sulle barche della Lega navale di Taranto rientra negli accordi presi dalla scuola con il citato ente, ed ha rappresentato soltanto una «parentesi» nell'ambito dell'orario complessivo dello stage;
   da un'indagine condotta fra i tre istituti alberghieri di Bari (nell'interrogazione non è, infatti, precisato il nome della scuola) è risultato che l'episodio di studenti costretti a spillare birra per dodici ore a capodanno sarebbe accaduto nell'anno scolastico 2014/2015, quindi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 107, per iniziativa di una ditta privata per un evento da tenersi in quei giorni presso la Fiera del Levante. Tale attività è stata effettuata dai soci di una cooperativa costituita tra studenti ed ex studenti della scuola, non riconducibile all'alternanza scuola-lavoro non essendo stata stipulata alcuna convenzione al riguardo;
   anche il caso del volantinaggio della studentessa Nadia si è verificato nel medesimo anno scolastico e con la stessa cooperativa di cui sopra. Sia la dirigente scolastica dell'IPPSAR «Perotti» che la D.S.G.A. dell'Istituto «Majorana» di Bari hanno riferito che nel corrente anno scolastico i rispettivi istituti non sono stati coinvolti in simili iniziative.

  L'U.S.R. ha riferito, inoltre, di aver ascoltato in data 10 maggio 2017 i rappresentanti Pag. 31dell'UDS di Bari, promotori del citato dossier sull'alternanza, i quali hanno manifestato le loro riserve in materia, pur rilevando che alcuni episodi sono stati riportati in modo enfatico dagli organi di stampa che, peraltro, non disponevano ancora del dossier completo ma solo delle prime risultanze.
  L'azione del MIUR è, in ogni caso, indirizzata a vigilare affinché le attività di alternanza scuola-lavoro siano condotte con le modalità e per le finalità previste dal nostro ordinamento.
  Con riguardo alle ulteriori misure che si intendono adottare per limitare e minimizzare il rischio che episodi non adeguati si possano ripresentare per effetto della mancata comprensione degli elementi di qualità che imprescindibilmente devono possedere i percorsi di alternanza, ovvero per la carenza di controllo nella fase di esecuzione degli stessi da parte delle scuole, oltre alle azioni di monitoraggio già indicate si realizzerà una continua attività di supporto e di accompagnamento alle scuole nonché di assistenza e consulenza in tutte le fasi di realizzazione dei percorsi, nell'ottica del continuo miglioramento dei processi e della qualità dell'erogazione del servizio istruzione cui risponde l'intero sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche.
  Il Ministero, in data 28 marzo 2017, ha, altresì, fornito agli Uffici scolastici regionali e alle Istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado una serie di chiarimenti interpretativi che rispondono ai più frequenti quesiti che, con la piena operatività dell'alternanza, sono stati formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti ospitanti, dissipando i dubbi più ricorrenti degli operatori coinvolti.
  Concludendo, con le misure suddette si conta di favorire la diffusione di buone prassi e di processi virtuosi che, una volta assimilati da tutto il personale scolastico, possono garantire esperienze di alternanza di qualità, ad esclusivo vantaggio delle studentesse e degli studenti.

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ALLEGATO 3

5-11131 Manzi: Sul mantenimento dell'autonomia negli istituti scolastici nelle zone colpite dal terremoto del 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli On.li interroganti, in riferimento alle misure urgenti previste in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma, sollecitano l'assunzione di iniziative volte a garantire il mantenimento delle autonomie scolastiche nelle zone interessate, anche in caso di decremento degli alunni ed in deroga alla normativa vigente. Ciò in quanto alcuni genitori starebbero procedendo all'iscrizione dei propri figli per il prossimo anno scolastico in scuole ubicate in diversa area geografica, stante la persistente situazione di incertezza relativa alle opere di ricostruzione.
  In primo luogo, si intende rassicurare sul fatto che la problematica rappresentata è all'attenzione del MIUR, che con nota n. 21315 del 15 maggio scorso ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale e le istruzioni operative in materia di organici del personale docente.
  Con la citata nota, inviata a tutti gli Uffici scolastici regionali, si è precisato che «sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed è possibile attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate».
  Pertanto si è già chiarita, anche per il prossimo anno scolastico, la possibilità di non modificare gli organici delle autonomie scolastiche che operano nelle zone colpite dal recente terremoto; ciò sarà possibile a fronte della riconferma della normativa straordinaria approvata recentemente per queste zone. Come è noto, la questione è all'attenzione del Parlamento nell'ambito dell'esame della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017.
  Il mantenimento delle classi attivate e l'attivazione di ulteriori classi laddove sono stati accolti gli studenti provenienti dalle zone colpite dal sisma garantirebbe, quindi, il mantenimento delle attuali autonomie.

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ALLEGATO 4

5-11138 Carocci: Sulla precedenza nell'assegnazione di sede ai vincitori di concorso portatori di handicap per l'accesso alle scuole di specializzazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti chiedono se il Ministero non ritenga necessario considerare di inserire nel bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2017/2018 quanto già previsto dalla legge n. 104 del 1992, in particolare introducendo la precedenza nell'assegnazione di sede delle persone disabili.
  Al riguardo, è opportuno anzitutto ricordare che l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 prevede che «la persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili».
  Tale norma disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella del concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione medica.
  Difatti, l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 concerne esclusivamente il diritto di una persona disabile «assunta presso gli enti pubblici» come vincitrice di concorso o ad altro titolo, e quindi titolare di un rapporto di impiego con l'Ente pubblico di appartenenza, di scegliere in via prioritaria la propria sede fisica di servizio tra quelle disponibili.
  Il concorso in argomento mira, invece, a consentire l'ammissione dei medici ad un corso di studio universitario post-laurea presso una delle Scuole di specializzazione di area sanitaria istituite e attivate presso le varie Amministrazioni universitarie (cosiddette «sedi» universitarie), previo superamento di una selezione pubblica per titoli ed esami.
  Coloro i quali superano il concorso nazionale di ammissione alle Scuole di specializzazione universitaria, in primo luogo, non sono affatto «assunti» presso le Università, ma sono iscritti ad un corso di studi universitario post-laurea al fine di conseguire un titolo di studio universitario quale il Diploma di specializzazione.
  Nel caso del concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione si fa, quindi, riferimento ad una procedura di selezione, coordinata dal MIUR, finalizzata alla scelta e successiva iscrizione di soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo ad un Corso di studio universitario post-laurea ad accesso «contingentato» presso le singole Università che, come noto, sono esse stesse Enti pubblici e privati, distinti dal Ministero stesso.
  Inoltre, va rilevato che l'assegnazione alle diverse Università (ovverosia «sedi» universitarie) da parte del Ministero dei candidati utilmente collocatisi in graduatoria avviene in base al merito soltanto tra le Università che siano esse stesse state preventivamente scelte e indicate dal candidato al momento della domanda di iscrizione al concorso.
  Nel concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, infatti, all'esito della prova concorsuale è formata una graduatoria nazionale per ogni singola tipologia di scuola, Pag. 34all'interno della quale vengono collocati i candidati, sulla base del punteggio ottenuto (e quindi del merito), in relazione alle scelte preventivamente indicate dagli stessi in sede di domanda di iscrizione al concorso. Gli stessi candidati sono, pertanto, chiamati a scegliere prima dello svolgimento delle prove concorsuali le Università, ovvero le «sedi» universitarie presso le quali sono disponibili a svolgere il proprio percorso formativo in caso di superamento del concorso.
  Diversamente dai concorsi pubblici, cui fa riferimento la legge n. 104 del 1992, quindi, nel caso in questione non vi è un'Amministrazione che bandisce un concorso che destina i vincitori presso una o un'altra sede della propria struttura organizzativa sulla base delle disponibilità in pianta organica, ma vi è, invece, un candidato che sceglie liberamente e preventivamente, in sede di iscrizione al concorso nazionale di ammissione a un Corso di studi universitario, la propria potenziale «Amministrazione universitaria» di destinazione.
  Per quanto sopra esposto, concludendo, si ribadisce che l'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 disciplina una fattispecie del tutto diversa da quella in argomento, alla quale, dunque la medesima disposizione non può risultare in alcun modo applicabile.

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ALLEGATO 5

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani

EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA RELATRICE

ART. 1.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: che può avere natura sia pubblica sia privata.
1.4. La Relatrice.

  Al comma 3, dopo le parole presente legge aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e tenendo conto delle necessità di coordinamento con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 18 giugno 2016 n. 106,
1.5. La Relatrice.

ART. 2.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 3, 4 e 6.
2.6. La Relatrice.