CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 giugno 2017
830.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (Atto n. 412).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite I e XI,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare (Atto n. 412);
   rilevato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato dal Governo in attuazione dell'articolo 16, comma 7, della legge 7 aprile 2015, n. 124, che consente l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previste dallo stesso articolo;
   osservato che l'intervento normativo trae essenzialmente origine dalla sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015, nella parte in cui esse, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi non siano adottati sulla base di un'intesa con le Regioni, bensì acquisendo il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   rilevato che, con riferimento all'utilizzo dei decreti legislativi integrativi e correttivi volti a sanare tali profili di illegittimità, il Consiglio di Stato, nel parere n. 83 del 2017, richiamato anche dal parere n. 891 del 2017, riferito al presente schema, ha evidenziato che tali provvedimenti possono rappresentare anche «una modalità attraverso la quale eliminare o modificare norme ritenute in contrasto con la Costituzione svolgendo così una funzione di sanatoria di un asserito vizio dell'atto legislativo già adottato», che può assumere natura sostanziale, formale o, anche, procedimentale., evidenziando che, a tale ultimo fine, il decreto correttivo può svolgere una sanatoria dei vizi procedimentali, attraverso un'intesa che si estenda al decreto nel suo complesso, che può essere interamente confermato nel testo vigente, ovvero modificato o integrato all'esito del procedimento di concertazione;
   constatato che, al fine di scongiurare ogni possibile e futura insorgenza di contenziosi e contestazioni in ordine alla legittimità costituzionale dell’iter di approvazione dei decreti legislativi, il Governo ha deciso di introdurre alcune misure correttive in modo da consentite l'attuazione della delega nel rispetto dell'affermato principio di leale collaborazione;
   preso atto che l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Pag. 6Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stata sancita nella seduta del 16 marzo 2017;
   rilevato che sul provvedimento è stato inoltre acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, anch'esso espresso il 16 marzo 2017, e che, in conformità alle disposizioni della legge delega, sullo schema sono state sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego, che si sono espresse nella riunione svolta il 15 febbraio 2017;
   osservato che l'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, stabilendo che il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, sia modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto in esame, facendo, inoltre, salve le norme contenute nel citato decreto legislativo n. 116 del 2016 non modificate all'esito dell'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   considerato che l'articolo 2 reca una modifica testuale alle premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, inserendo, come espressamente suggerito dal richiamato parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, un capoverso nel quale si richiama l'acquisizione dell'intesa nell'ambito della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
   rilevato che l'articolo 3 incide sulle disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016, con norme di carattere sostanziale, volte a rivedere i termini previsti per le denunce al pubblico ministero e per le segnalazioni alla procura generale della Corte dei conti, in caso di avvio dei procedimenti disciplinari per falsa attestazione della presenza in servizio, nonché i termini per l'avvio dell'azione da parte della procura della Corte dei conti nei casi in cui si proceda per danno all'immagine della pubblica amministrazione;
   preso atto che, come affermato nella relazione illustrativa allegata allo schema, le modifiche sono volte a garantire una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente, che si svolge presso l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, e il conseguente procedimento per danni di immagine alla pubblica amministrazione, che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti;
   considerato che l'articolo 4, recando una novella all'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce l'obbligo di comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica dei provvedimenti di sospensione cautelare per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, di quelli relativi alla contestazione degli addebiti e alla convocazione del dipendente presso l'ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari;
   ricordato che con una specifica osservazione contenuta nel parere approvato dalla XI Commissione sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Atto n. 393), si è invitato il Governo a introdurre un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni concernente la comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica dell'avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinari e del relativo esito, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio in materia;
   preso atto che l'articolo 6, recependo le indicazioni del parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, prevede la salvezza degli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016, Pag. 7
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di inserire le disposizioni dell'articolo 4 nel quadro di un più generale obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica gli atti di avvio e di conclusione dei procedimenti disciplinari e gli eventuali provvedimenti di sospensione cautelare, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio di tutte le misure adottate.