CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2017
828.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (Atto del Governo n. 412).

RELAZIONE DEL SENATORE ANGIONI

  Lo schema in esame introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 2016, in materia di licenziamento disciplinare, adottato in attuazione della delega conferita dagli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Su tale decreto legislativo la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 7 giugno 2016.
  Anche questo schema interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della citata legge n. 124 del 2015 nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha invece stabilito che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni.
  Sullo schema è stata pertanto sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole.
  Come segnalato nella relazione per l'analisi tecnico-normativa, lo schema, composto di sette articoli, persegue i seguenti obiettivi:
   evitare una eventuale, futura dichiarazione di incostituzionalità del decreto legislativo n. 116 del 2016;
   esplicitare nel testo del decreto originario gli effetti procedimentali sananti il vizio eccepito dalla Corte costituzionale;
   perseguire un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, mediante lo strumento dell'intesa;
   ampliare i termini entro cui viene attivato il procedimento per danni di immagine alla P A. La denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti dovrà avvenire entro venti (e non più 15) giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate dalla nuova fattispecie di illecito. Analogamente, la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (in luogo degli attuali 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo;
   assicurare un'opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente;
   agevolare le amministrazioni pubbliche nella ricerca e nella valutazione degli elementi probatori a carico del dipendente licenziato;Pag. 115
   fornire alla pubblica amministrazione uno strumento utile che permetta il monitoraggio continuo ed efficace della fattispecie disciplinare introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2016.

  Più nel dettaglio, l'articolo l espone l'oggetto e la portata innovativa dell'articolato, disponendo che, per quando da esso non disciplinato, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016.
  L'articolo 2 modifica le premesse del citato decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, introducendovi l'espresso riferimento all'acquisizione dell'intesa nella Conferenza permanente Stato-Regioni.
  L'articolo 3 aumenta la durata dei termini per la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti dell'avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, nonché la durata dei termini entro i quali la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, agisce nei confronti del dipendente licenziato per danno d'immagine.
  L'articolo 4 introduce l'obbligo di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dall'adozione, i provvedimenti di cui ai commi 3-bis (sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) e 3-ter (immediata contestazione per iscritto dell'addebito e convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari), dell'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (commi aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 116/2016), nonché i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al medesimo articolo 55-quater (licenziamento disciplinare).
  L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 6, introdotto sulla base delle indicazioni contenute nel parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato, relativo alle conseguenze della citata sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, è volto a far salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.
  L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore del decreto legislativo nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Lo schema non presenta profili critici per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione. L'articolo 3 interviene sui termini del procedimento relativo alla responsabilità erariale per danno all'immagine della pubblica amministrazione da parte del dipendente fraudolentemente assenteista. Nel parere espresso sul decreto legislativo n. 116 del 2016, la Commissione, condividendo il merito della previsione relativa al danno d'immagine, aveva tuttavia invitato il Governo a valutarne la rispondenza all'ambito dell'intervento delegato come definito dalle disposizioni di delega.