CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 maggio 2017
824.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11391 Cominardi: Licenziamenti motivati dalla retrocessione di ramo di azienda negli outlet.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – chiede quali iniziative si intendano intraprendere al fine di tutelare i lavoratori e di impedire l'uso illegittimo di forme contrattuali da parte di alcuni outlet. Infatti, sarebbe invalsa in alcuni proprietari di centri commerciali la prassi di dare in locazione le unità immobiliari mediante la stipula di contratti di affitto di ramo di azienda, imponendo agli affittuari l'obbligo di restituire il locale senza alcun dipendente alla scadenza del contratto (o comunque in caso di risoluzione dello stesso) e prevedendo altresì esose penali per l'affittuario che, al momento della restituzione, non aveva provveduto al licenziamento dei lavoratori.
  Nel caso in esame, in particolare, la società Saldarini srl ha svolto la propria attività di commercio e vendita di abbigliamento presso uno dei locali del Fidenza Village Outlet-Parma, di proprietà della società VR Milan srl.
  Il 10 gennaio 2014, VR Milan srl comunicava la cessazione – a decorrere dal 21 gennaio – degli effetti del contratto stipulato con Saldarini srl, negandone il rinnovo.
  Conseguentemente, il 22 maggio 2014, Saldarini srl citava in giudizio VR Milan srl allo scopo di stabilire la reale natura giuridica del contratto stipulato tra le due società e, più precisamente, per accertare se tale contratto fosse un rapporto di locazione commerciale o piuttosto un contratto di affitto di ramo di azienda.
  In considerazione delle conseguenze di natura previdenziale derivanti dalla corretta qualificazione del contratto, il 17 gennaio 2014, l'INPS si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile che consente per l'appunto l'intervento in giudizio di un soggetto diverso dalle parti originarie allorquando la sua posizione possa subire conseguenze indirette dalla sentenza.
  Con sentenza n. 1115 del 2016, il Tribunale di Parma qualificava il contratto stipulato tra Saldarini srl e VR Milano come contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile condannando Saldarini srl alla restituzione del ramo medesimo e dei locali dove veniva svolta l'attività commerciale. Ne conseguiva la illegittimità dei licenziamenti nel frattempo intimati da Saldarini srl ai propri dipendenti in quanto, ai sensi del predetto articolo 2112 del codice civile, i rapporti di lavoro avrebbero dovuto proseguire in capo a VR Milan.
  Quest'ultima ha tuttavia manifestato l'intenzione di non voler proseguire i rapporti di lavoro non volendo svolgere, né direttamente né indirettamente, alcuna attività imprenditoriale presso il ramo di azienda del quale era rientrata in possesso.
  In siffatto contesto, alcuni lavoratori di Saldarini srl hanno avviato, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, un tentativo di conciliazione presso l'ispettorato territoriale del lavoro di Parma-Reggio Emilia al fine di poter individuare il soggetto con il quale proseguire i loro rapporti di lavoro, ancora in essere alla luce della predetta sentenza. La relativa procedura risulta essere tuttora in corso.Pag. 152
  Inoltre, dagli accertamenti compiuti dal predetto Ufficio è emersa la regolarità dei contratti di lavoro dei dipendenti di Saldarini srl, mentre sono state riscontrate elusioni di natura fiscale delle quali è stata prontamente informato il competente nucleo territoriale della Guardia di Finanza.
  La problematica rappresentata con il presente atto parlamentare è pertanto di particolare complessità investendo la stessa anche aspetti che esulano dalla competenza degli Ispettorati territoriali del lavoro avente ad oggetto, com’è noto, la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.
  Da ultimo, con specifico riferimento ai profili, di interesse dell'interrogante, riguardanti la tutela delle posizioni lavorative del personale già dipendente della Saldarini Srl, in relazione alle obbligazioni scaturenti dal contratto di affitto del ramo di azienda, si ritiene opportuno rinviare a quanto sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in merito alla fattispecie in esame, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.
  In particolare:
   l'applicazione della disciplina dell'articolo 2112 del codice civile in tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda: l'articolo 2112 del codice civile, infatti, nel regolare la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità e, pertanto, sia nel caso dell'affitto iniziale (cessione) sia in caso di restituzione dell'azienda, al termine dell'affitto, da parte del cessionario all'originario cedente per cessazione del rapporto di affitto (retrocessione);
   la conseguente continuità nei rapporti di lavoro tra cedente e cessionario: secondo la Corte di cassazione la sorte dei contratti di lavoro instaurati durante l'affitto del ramo d'azienda deve essere salvaguardata ai sensi dell'articolo 2112, comma 1, del codice civile, in ragione del quale «in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano», con riferimento, evidentemente, ai soli rapporti in corso al momento della cessione;
   la illegittimità del licenziamento irrogato in conseguenza della cessione/retrocessione del ramo d'azienda: il trasferimento d'azienda, comportando un mutamento nella titolarità dell'azienda non costituisce, di per sé, autonomo e legittimo motivo di licenziamento, né per il cedente, né per il cessionario, in quanto lo stesso comporta l'automatica prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell'azienda cessionaria la quale, per altro, risponde in solido con la cedente per tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro stesso. Pertanto, in caso di licenziamento (illegittimo) intimato dal cedente e basato unicamente sul fatto del trasferimento, deve riconoscersi la nullità del recesso per violazione della norma imperativa contenuta nell'articolo 2112, quarto comma, del codice civile. Tale nullità comporta la prosecuzione, ope legis, del rapporto di lavoro con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che aveva verso il cedente;
   la responsabilità solidale tra cedente e cessionario rispetto ai crediti che il lavoratore aveva già maturato al momento del trasferimento, in ragione del rapporto di lavoro con l'impresa cedente. Al riguardo, è d'obbligo precisare che il regime legale della responsabilità solidale tra cedente e cessionario non costituisce una norma inderogabile, in quanto lo stesso comma 2 dell'articolo 2112 del codice civile ne prevede la derogabilità attraverso le procedure di conciliazione di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con le quali il lavoratore interessato può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

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ALLEGATO 2

5-11400 Baruffi: Reiezione di domande di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla legislazione vigente già autorizzati a livello regionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Baruffi, inerente alla reiezione da parte dell'INPS di alcune domande di cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga per l'anno 2017, già decretate dalla Regione Emilia-Romagna, faccio presente che a seguito della lettera inviata il 17 maggio scorso al Ministro Poletti dall'Assessore regionale alle attività produttive dell'Emilia-Romagna, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è tempestivamente attivato per segnalare la questione che è oggetto dell'interrogazione alla competente Direzione centrale dell'INPS, chiedendo di svolgere le opportune verifiche. All'esito dei primi accertamenti, è emerso che le sedi territoriali dell'INPS che avevano erroneamente inviato alle imprese richiedenti comunicazioni di reiezione delle domande di CIG in deroga, riconoscendo l'errore procedurale, hanno provveduto a correggere le comunicazioni stesse dandone contestuale informazione alla Regione Emilia-Romagna.
  Attualmente sono in corso, da parte dell'INPS, le procedure per la verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per poter procedere all'erogazione del trattamento di CIG in deroga. In particolare – in conformità a quanto stabilito nelle note ministeriali nn. 5889 e 7277 del 2017 e dei conseguenti messaggi INPS nn. 1713 e 1957 del 2017 – per verificare il requisito della consecutività degli ammortizzatori in deroga con precedenti interventi ordinari, si rende necessaria una interlocuzione con le aziende interessate per il reperimento di ulteriore documentazione in ordine alla fruizione di ferie programmate per chiusura aziendale e di fruizione di prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) o dai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi.
  L'INPS ha inoltre comunicato che sulla questione la Direzione Regionale dell'istituto è in costante contatto con la Regione Emilia-Romagna.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – consapevole del rilievo della vicenda che riguarda circa 90 imprese e coinvolge oltre 800 lavoratori – continuerà a seguire con attenzione gli ulteriori sviluppi della questione.