CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2017
823.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 MAGGIO 2017

ALLEGATO

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 18.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

*18. 6. (Nuova formulazione) Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra, Antezza, Mongiello, Mariano.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

*18. 10. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

*18. 13. (Nuova formulazione) Senaldi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

*18. 15. (Nuova formulazione) Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

Pag. 98

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

*18. 18. (Nuova formulazione) Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

*18. 22. (Nuova formulazione) Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

*18. 31. (Nuova formulazione) Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

*18. 34. (Nuova formulazione) Cirielli.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

*18. 39. (Nuova formulazione) Cominelli.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

*18. 42. (Nuova formulazione) De Mita.

Pag. 99

ART. 21.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in favore delle fusioni di comuni.
21. 6. (Nuova formulazione) Fanucci.

ART. 22.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.».

*22.51 (Nuova formulazione) D'Incà, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.».

*22.120 (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.».

*22.228 (Nuova formulazione) Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del Pag. 100calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

22.116 (Nuova formulazione) Guidesi, Grimoldi, Saltamartini.

  Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 99. (Nuova formulazione) Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 129. (Nuova formulazione) Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 185. (Nuova formulazione) Costantino, Marcon, Pastorino, Airaudo.

  Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 178. (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon, Costantino, Palese, Latronico.

  Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 209. (Nuova formulazione) Cirielli.

  Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 214. (Nuova formulazione) Cominelli.

  Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22.223. (Nuova formulazione) De Mita.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.».
  5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

22.31. (Nuova formulazione) Marchi, Palese, Latronico, Alberto Giorgetti, Rampelli.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: il buon andamento degli istituti con le seguenti: il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo Pag. 101 con le seguenti: per ciascun istituto o luogo della cultura, con le risorse disponibili nel bilancio dell'istituto o luogo della cultura medesimo.
22. 197. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonché di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

22.143. (Nuova formulazione) Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ghizzoni, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22. 141. Manzi, Narduolo, Rampi.