CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2017
822.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (Atto n. 411);
   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione in data 11 maggio 2017;
   visto il parere favorevole espresso dalla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) in data 10 maggio 2017;
   preso altresì atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 20 aprile 2017, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto subordinatamente all'accoglimento di quattro proposte di modifica;
   considerato che lo schema di decreto dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 5 della Legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) volta all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
   rammentato che l'approvazione della succitata norma di delega rappresenta il punto di arrivo di un percorso svolto in sede parlamentare –presso la Camera dei deputati – che ha visto l'esame e l'approvazione di numerosi atti di indirizzo e che, in particolare, nella seduta del 5 agosto del 2015, è stata approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) la risoluzione 8-00132 Oliverio ed altri che impegnava tra l'altro il Governo «ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della normativa europea al fine di reintrodurre il vincolo per le aziende produttrici di scrivere sulle etichette lo stabilimento di produzione e di confezionamento dei prodotti alimentari allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza alimentare dei consumatori» e che, sul medesimo tema, sono stati presentati e discussi numerosi atti di sindacato ispettivo, tra i quali, l'interpellanza urgente a firma del deputato Parentela e altri n. 2-00743, e l'interpellanza urgente a firma della deputata Gagnarli n. 2-00818;
   ricordato, in particolare, che, tra i principi e i criteri direttivi di delega contenuti al comma 3 del summenzionato articolo 5, figurano: la previsione dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, «al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e Pag. 224una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute», e, fatte salve le fattispecie di reato vigenti, l'adeguamento «del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
   considerato, che, in attuazione dei summenzionati principi e criteri specifici di delega, lo schema di decreto legislativo prevede:
    agli articoli 3 e 4, l'indicazione obbligatoria, sull'imballaggio o in etichetta, dei prodotti alimentari preimballati provenienti dall'Italia, della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
    agli articoli 5 e 6, le disposizioni sanzionatorie per il mancato rispetto del predetto obbligo, individuando l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
    all'articolo 7, la clausola di mutuo riconoscimento, che fa salvi i prodotti preimballati provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, dalla Turchia, o da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);
   preso inoltre atto che l'articolo 1, comma 2 – nel prevedere che restino ferme le disposizioni di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, del medesimo regolamento – esclude dall'obbligo dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, i prodotti vitivinicoli di cui alla succitata normativa europea, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione;
   considerato altresì che, per il vino aromatizzato, per gli aceti e per le grappe, sussistono specifiche disposizioni in materia di etichettatura, contenute, rispettivamente, nel regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 55, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e all'articolo 31 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che dovrebbero essere fatte salve;
   considerato con favore che il Governo ha ritenuto, in relazione alla concreta attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 3, lettera a), che l'obbligo di indicazione della stabilimento di produzione o di confezionamento debba avvenire per esteso e non tramite diciture, marchi o codici equivalenti;
   apprezzato, altresì, che l'articolo 8 prevede che gli effetti del decreto siano differiti di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore e che gli alimenti immessi sul mercato entro tale termine possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti stessi al fine di consentire alle imprese di adeguarsi alle nuove disposizioni;
   ritenuto congruo tale differimento con la predetta finalità;
   ricordato che l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento era già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 109 del 1992, che recava Pag. 225altresì disposizioni specifiche sullo stabilimento all'articolo 11 nonché norme sanzionatorie all'articolo 18;
   ricordato, altresì, che il predetto articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede quali Autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni sia le Regioni che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», individuando le relative competenze in modo generico e determinando situazioni di incertezza nell'applicazione delle sanzioni oltre che numerosi contenziosi;
   preso atto che l'individuazione di un'unica autorità competente, oltre a consentire l'applicazione di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e la sua applicazione uniforme a livello nazionale, comporta risparmi di spesa e maggiore efficienza;
   preso atto altresì che conoscere la sede dello stabilimento di un prodotto alimentare consente alle autorità di controllo di attivare più facilmente le azioni correttive necessarie per ridurre il rischio per la salute pubblica e, al tempo stesso, le spese economiche per il loro espletamento;
   ricordato che le attività di controllo vengono espletate ai sensi del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio – relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali – che annovera, tra i controlli ufficiali in campo alimentare da effettuarsi a cura degli Stati membri, anche quelli volti a verificare la conformità alla normativa alimentare in genere, con specifico riferimento alle ispezioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti;
   preso atto dell'accresciuta sensibilità dei cittadini verso questo tipo di informazione, emersa anche dagli esiti della consultazione pubblica on line in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, avviata il 7 novembre 2014 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e promossa in vista della piena applicabilità di gran parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014;
   rammentato che:
    l'obbligo di indicazione della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento in etichetta è stato vigente nell'ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, che aveva concesso agli Stati membri la facoltà di mantenere questa indicazione con riguardo ai soli prodotti preimballati, con l'esclusione dei prodotti a base di carne e di quelli lattiero caseari;
    il 31 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento (UE) n.1169/2011/CE che ha abrogato la citata direttiva 2000/13/CE, determinando l'inefficacia delle disposizioni indicate;
   rammentato altresì che:
    la reintroduzione dell'obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento è tuttavia possibile in quanto l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, al paragrafo 4, che uno Stato membro possa richiedere di mantenere proprie norme nazionali nonostante sulla materia sia intervenuta una regolamentazione armonizzata, qualora tale richiesta sia giustificata sulla base di alcune esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute e dell'ambiente;
    in tali casi, la direttiva 2015/1535 prevede che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito nazionale debba essere comunicata alla Commissione europea;
   preso atto che, come riportato nella relazione illustrativa, la prescritta comunicazione è stata effettuata; Pag. 226
   ritenuta, pertanto, del tutto opportuna la reintroduzione dell'obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento dei prodotti alimentari realizzati in Italia, per le finalità, indicate all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo all'esame, di garantire una corretta informazione al consumatore e di assicurare una più efficace e celere tutela della salute, mediante una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE