CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2017
822.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VI e X,
   premesso che:
    l'efficienza energetica negli usi finali ha un ruolo essenziale nelle politiche energetiche, così come ribadito dalla Commissione europea nella recente proposta di modifica della direttiva 2012/27/UE;
    la Direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nel suo complesso ha aggiornato il quadro normativo comune sull'efficienza energetica, promuovendo obiettivi e azioni di risparmio energetico condivisi all'interno dell'Unione europea;
    per quanto riguarda l'energia elettrica, la norma europea prevede che almeno l'80 per cento dei consumatori, entro il 2020, sia dotato di sistemi intelligenti di misurazione qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia reputata efficiente in termini di costi;
    l'obiettivo dichiarato è la possibilità, per i consumatori, di ottenere informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo reale;
    l'Italia, su iniziativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la delibera n. 292 del 2006, già dal 2007 ha reso obbligatoria, per tutti i distributori di elettricità operanti sul territorio nazionale, l'installazione di contatori elettronici di energia elettrica presso tutte le famiglie piccole imprese anticipando di molto le scadenze europee;
    la relazione della Commissione europea del 17 giugno 2014 COM(2014) 356, «Analisi comparativa dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti nell'UE-27 in particolare nel settore dell'elettricità» inserisce il nostro Paese tra quelli che già hanno provveduto ad adempiere alla sostituzione dei contatori;
    lo stesso documento, però, riporta anche che l'Italia non ha provveduto a fornire i dati di stima sui benefici derivanti dall'installazione dei nuovi contatori;
    i dati di performance, registrati, relativi al processo end-to-end – ovvero dalla rilevazione del dato di misura presso il cliente all'invio alle controparti commerciali (venditori, sistema informativo integrato e altro) – si attestano su valori superiori al 95 per cento medio mensile a livello nazionale, così come comunicato anche in occasione della recente indagine conoscitiva sulla misura;
    l'introduzione del contatore elettronico, definito 1G, si è svolta in contemporanea all'adozione della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 sugli strumenti di misura, che al suo allegato MI-003 regola i contatori di energia elettrica attiva, stabilendo i requisiti generali a cui devono corrispondere gli strumenti di misura e quelli specifici;
    il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della citata direttiva 2004/22/CE, articolo 19, prevede che con uno o più decreti «il Ministro dello sviluppo economico stabilisce i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio», che sono Pag. 28stati successivamente definiti per quanto riguarda i controlli metrologici sui contatori di energia elettrica attiva soltanto nel 2015 con il decreto ministeriale 24 marzo 2015, n. 60, e previsti, per i contatori domestici, ogni 15 anni;
    il citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce «strumento di misura» ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura concernente i contatori dell'acqua, i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, i contatori di energia elettrica attiva, i contatori di energia termica, i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, i tassametri, le misure materializzate, gli strumenti di misura della dimensione e gli analizzatori dei gas di scarico;
    la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 22 ottobre 2008, n. 3620, volta a chiarire alcuni punti del decreto, pur non definendo espressamente il sistema, introduce la definizione di «catena di misura» quale successione di elementi di un apparecchio di misura o di un sistema di misura che costituisce il percorso del segnale di misura dall'inizio alla fine;
    con il decreto legislativo n. 102 del 2014 il legislatore ha nuovamente anticipato il mercato e la razione tecnica, introducendo all'articolo 9, comma 3, l'obbligo per l'Autorità di predisporre le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, cui le imprese distributrici sono tenute ad uniformarsi ma senza fissare una data di decorrenza dell'obbligo di messa in servizio;
    l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la deliberazione n. 646 del 2016, ha definito, per il triennio 2017-2019, il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e altre disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione;
    il piano di sostituzione dei contatori da parte del principale soggetto distributore di energia elettrica in Italia si inserisce nuovamente in un contesto normativo e regolatorio ancora in via di definizione che, ad esempio, ha visto la stessa AEEGSI dare mandato al Comitato Elettrotecnico Italiano per l'implementazione di un protocollo che consenta l'interfacciamento del contatore con eventuali dispositivi di proprietà del cliente;
    l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nel documento che riporta gli Esiti delle attività del Gruppo di Lavoro per l'analisi delle tecnologie di comunicazione dei dati nei sistemi di smart metering evidenzia che «non sono ancora emersi sistemi e applicazioni per la messa a disposizione e presentazione dei dati all'utente finale. In altri termini il cosiddetto «ecosistema» non risulta diffuso a livello massivo: allo stato non è quindi possibile prevedere l'effettiva applicabilità di tale soluzione»,

impegnano il Governo

   1) a ribadire il principio per cui i dati di misura sono di esclusiva proprietà del consumatore di energia e devono essere assicurati requisiti di terzietà nelle attività di telelettura e di telegestione;
   2) a rendere trasparenti, tracciabili e a disposizione dei consumatori tutti gli interventi effettuati da remoto in lettura e scrittura sul contatore, riguardanti sia i dati di misura che i parametri contrattuali.
(8-00241) «Crippa, Pesco, Sibilia».