CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 maggio 2017
821.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
1. 60. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.
*1. 36. (Nuova formulazione) Marco Di Maio.
  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.
*1. 58. (Nuova formulazione) Cenni.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di attuazione del presente articolo con le seguenti: le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.
**1. 22. (Nuova formulazione) Marchi, Cenni, Rubinato, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo Pag. 2478 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di attuazione del presente articolo con le seguenti: le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.
**1. 37. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di attuazione del presente articolo con le seguenti: le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.
**1. 18. (Nuova formulazione) Palese, Latronico.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di attuazione del presente articolo con le seguenti: le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.
**1. 3. (Nuova formulazione) Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Oliaro, Galgano, Mucci, Menorello, Quintarelli, Catalano, Librandi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri, in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
1. 25. Marroni.

Pag. 25

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata).

  1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente sul territorio dello Stato.
  2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
  3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
  4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla metà.
  7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni Pag. 26amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.
  8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7.
  10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
  11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le società e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo del presente comma è stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo comma 1.
  12. Resta ferma la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.
  15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 05. (Nuova formulazione) Boccia, Pelillo, Marchi, Alberto Giorgetti, Palese, Cinzia Maria Fontana, Melilla, Dell'Aringa, Pastorino, Rubinato, Cenni, Altieri, Latronico, Terrosi, Librandi, Quintarelli, Carra, Albini, Misiani, Paola Bragantini, Rampelli, Antezza, Zanetti, Tancredi.

Pag. 27

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina della voluntary disclousure).

  1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»;
   b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
   c) alla lettera g):
    1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera f)»;
    2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera»;
    3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera».

  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
1. 016. Marroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi).

  1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
  2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione. Pag. 28
  3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
1. 018. Ginefra.

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 19. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 12. Sottanelli, Galati, Misiani, Zanetti, Giampaolo Galli, Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 3. Alberti, Villarosa, Sibilia, Pesco, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis
(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomìni)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. La cessione è consentita purché le condizioni di cui al periodo precedente sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
   b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
  «2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante Pag. 29l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:
   a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
   c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
*4. 023. (Nuova formulazione) Mucci, Galgano, Menorello, Librandi, Cinzia Maria Fontana, Albini, Tancredi, Cenni, Rubinato, Alberto Giorgetti, Palese, Latronico, Guidesi, Prataviera, Alberti.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomìni)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, Pag. 30dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. La cessione è consentita purché le condizioni di cui al periodo precedente sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
   b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
  «2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.»

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:
   a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per Pag. 31l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
   c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
*4. 025. Misiani, Marchi, Tino Iannuzzi (ex 47.03).

ART. 5.

Art. 5-bis.
(Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50 sono aggiunti i seguenti:
  «50-bis. Con le medesime modalità stabilite in attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti:
   a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
   b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) e di cui al comma 50;
   c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.

  50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web senza riconoscimento di alcun indennizzo.».
5. 07. Sanga, Rubinato, Ginato.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
   «1-ter. Se la mancanza in atto del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero la mancanza dell'allegazione dell'attestazione Pag. 32di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga le menzioni omesse. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.».
8. 13. Braga, Paola Bragantini, Boccadutri, Tancredi, Palese, Latronico.

ART. 10.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Dalla mediazione restano esclusi i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione n. 2014/335/EU/EURATOM, del Consiglio del 26 maggio 2014.».
10. 4. Sanga, Rubinato, Ginato.

Pag. 33

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO PELILLO 9.010 PROPOSTA DAL RELATORE

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Indici sintetici di affidabilità fiscale).

  1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 10.
  2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione, al massimo, ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero ne deve essere effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Guardia di finanza, nonché da altre fonti.
  4. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 3, nonché Pag. 34gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.
  5. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
   a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
   b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione o revisione.

  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.
  8. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 10. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui al precedente periodo si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
  9. La dichiarazione degli importi di cui al comma 8 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi con facoltà di effettuare i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  10. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 8, sono riconosciuti i seguenti benefìci:
   a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a cinquantamila euro annui e alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a ventimila euro annui;
   b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta Pag. 35sul valore aggiunto per un importo non superiore a cinquantamila euro annui;
   c) l'esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;
   d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

  11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 10; i termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

  12. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 10, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 10, lettere c), d, e) ed f).
  13. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  14. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146, dopo le parole «studi di settore,» sono aggiunte le parole «degli indici sintetici di affidabilità fiscale,». La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per il contrasto alla sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e ad individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui al precedente periodo ed assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo, la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, saranno adottate esclusivamente per le finalità stabilite dal Pag. 36presente comma, ovvero da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto alla sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate per le rispettive aree di competenza, con le Agenzie fiscali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità ai princìpi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  15. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'IVA ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  17. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto nel presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore s'intendono riferite anche agli indici sintetici di affidabilità. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
  18. I contribuenti, cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale, dichiarano, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione di cui al primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti Pag. 37dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 il provvedimento di cui al secondo periodo è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.
  19. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 010. (Nuova formulazione) Pelillo, Bernardo, Causi, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Sanga.