CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 maggio 2017
820.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-09483 Rizzo: Su asseriti casi di abuso nell'elargizione del compenso forfettario d'impiego.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nel dare attuazione alla legge n. 86 del 2001, ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2003, l'istituzione del compenso forfettario d'impiego, da corrispondere in misura fissa giornaliera in sostituzione degli istituti connessi con l'orario di lavoro.
  Tale norma, in particolare, statuisce più dettagliatamente che il predetto compenso sia corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.
  Lo Stato Maggiore della Difesa, al fine di fornire indirizzi conformi tra le Forze armate, con circolare del 16 gennaio 2012, ha definito le modalità applicative del compenso forfettario d'impiego.
  Nello specifico, il documento definisce testualmente che: «L'obbligo, previsto dalla norma istitutiva del compenso, di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, deve intendersi quale effettiva presenza del personale. La condizione di “disponibilità” non può essere assimilata alla reperibilità – connessa e regolata dai decreti sullo straordinario – che si pone al di fuori dell'attività di servizio. Conseguentemente, anche le aree individuate per il recupero psicofisico, devono essere comprese nell'area dell'operazione ed opportunamente indicate nell'ordine di operazioni».
  Al riguardo, lo stesso SMD aveva già chiarito che «qualora sia prevista la possibilità di comprendere la casa di civile abitazione nell'area di esercitazione per effettuare il previsto recupero psico-fisico, siano espressamente indicati in modo circostanziato i motivi di carattere eccezionale per i quali è stata prevista una deroga alle disposizioni a carattere generale».
  In armonia con quanto sopra, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha emanato la direttiva SMA, citata dall'interrogante, ove viene previsto, fra l'altro, che l'Ordine di operazioni (da emanare per ciascuna operazione/esercitazione a cura dell'Autorità competente) debba definire analiticamente per ciascuna esigenza l'area dove viene svolta l'attività ed il luogo ove il personale debba effettuare il previsto periodo di recupero psico-fisico.
  In particolare, viene altresì evidenziato che la sistemazione logistica del personale deve essere prioritariamente prevista all'interno di aree protette, siano esse fisse o già esistenti oppure mobili da creare sul posto con appositi equipaggiamenti.
  Da quanto argomentato, pertanto, emerge che le disposizioni di dettaglio emanate dalla Forza armata sono conformi alla normativa vigente e alle linee di indirizzo emanate in materia dallo Stato Maggiore della Difesa, risultando altresì rispettato il vincolo della permanenza nell'area dell'esercitazione ancorché in alloggiamenti diversi.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-11031 Basilio: Sul ritardo nel pagamento dei compensi forfettari relativi al 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A premessa della risposta, va detto che la mancata corresponsione dei compensi è circoscritta alle sole esigenze residue dell'anno 2016 – circa il 15 per cento del totale – atteso che la gran parte delle spettanze dovute agli amministrati è stata regolarmente pagata con i cedolini emessi sino alla data di febbraio di quest'anno.
  Per la parte residuale, al fine di pervenire in tempi rapidi alla soluzione delle criticità segnalate nell'atto, si rappresenta che sono state adottate le necessarie soluzioni organizzative, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per corrispondere i pagamenti al personale militare interessato, con specifico cedolino emesso nella prima decade di maggio.
  Inoltre, per dare massima trasparenza e comunicazione agli interessati, l'elenco analitico del personale destinatario degli emolumenti in parola è stato partecipato ai Centri stipendiali delle tre Forze armate che hanno provveduto a diramare l'informazione alle rispettive componenti amministrative periferiche.
  Per il futuro, sono state individuate modalità operative più funzionali al comparto Difesa atte a scongiurare il ripetersi delle criticità evidenziate. In particolare, è in atto un'azione di monitoraggio da parte dei Ministeri della difesa e dell'economia per individuare, anche attraverso l'attivazione di tavoli tecnici congiunti, nella maniera più celere possibile le soluzioni più adatte al fine di conseguire il progressivo miglioramento della qualità dei servizi erogati.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-11141 Miccoli: Sul possibile utilizzo del Parco di Centocelle al fine di realizzare una struttura con i vertici di tutte le Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riguardo a quanto chiesto dall'Onorevole interrogante, rappresento che il Parco di Centocelle e il sottostante cosiddetto «Tunnel di Mussolini» sono situati su un'area demaniale non in uso alla Difesa.
  Per ciò che attiene, in particolare, ai fatti menzionati nell'atto, essi non possono essere riferiti ad attività svolte dal Dicastero all'interno dei propri sedimi, bensì ad atti compiuti da terzi in aree pubbliche circostanti il Parco in relazione ai quali la competenza è in capo agli Enti locali e tra questi, per quanto attiene alle specifiche attività di bonifica ambientale, all'Amministrazione di Roma Capitale.
  In merito all'utilizzo dell'area del cosiddetto «Pentagono italiano» giova innanzitutto precisare che la struttura insisterà sul sedime già in uso alla Difesa, senza espansioni nelle aree limitrofe.
  Sono previsti, naturalmente, contatti con le amministrazioni per condividere la progettualità, così come prescritto dalle normative in materia.