CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e abb.).

PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
  richiamato il proprio parere espresso in data 7 aprile 2016;
  valutato favorevolmente il recepimento di quattro condizioni contenute nel predetto parere;
  ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 213 del 2006):
   la «pesca» costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.;
   su di essa, tuttavia, «per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme»;
   per «quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi»;
   l'analisi «dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale»;
  rilevato che:
    l'articolo 6 sostituisce la vigente disciplina dei distretti di pesca (articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2001), che prevede che le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su «proposta della regione o delle regioni interessate»; la nuova disciplina si limita a prevedere, al comma 1, il mero parere delle regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;
    la Corte costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 213 del 2006, ha Pag. 326ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione di una legge regionale delle Marche, che indica tra i contenuti del Piano regionale l'articolazione territoriale dei distretti di pesca «intesi non come confine ma come regolamentazione dell'attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano»;
   considerato infine che l'articolo 8 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adegua la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, sulla base di una nutrita e dettagliata serie di indirizzi e definizioni, senza specificare la tipologia di atto da adottare e senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni nella procedura di adozione di tale atto, che incide sulle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di «pesca» e di «turismo»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 6, comma 1, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Regione o le Regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;
   2) all'articolo 8, sia specificata la natura dell'atto – presumibilmente di natura regolamentare – da adottare per la disciplina dell'attività di pesca-turismo, prevedendo, alla luce delle competenze delle Regioni costituzionalmente garantite in materia di «pesca» e di «turismo», la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione di tale atto ed evitando di prevedere indirizzi dettagliati.

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ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
  richiamato il proprio parere espresso in data 7 aprile 2016;
  valutato favorevolmente il recepimento di quattro condizioni contenute nel predetto parere;
  ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 213 del 2006):
   la «pesca» costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.;
   su di essa, tuttavia, «per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme»;
   per «quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi»;
   l'analisi «dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale»;
   considerato che l'articolo 2-bis reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, prevedendo genericamente l'utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), senza specificare se si tratti di risorse di pertinenza statale o regionale;
  rilevato che:
   l'articolo 6 sostituisce la vigente disciplina dei distretti di pesca (articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2001), che prevede che le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su Pag. 328«proposta della regione o delle regioni interessate»; la nuova disciplina si limita a prevedere, al comma 1, il mero parere delle regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;
   la Corte costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 213 del 2006, ha ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione di una legge regionale delle Marche, che indica tra i contenuti del Piano regionale l'articolazione territoriale dei distretti di pesca «intesi non come confine ma come regolamentazione dell'attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano;
   considerato infine che l'articolo 8 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adegua la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, sulla base di una nutrita e dettagliata serie di indirizzi e definizioni, senza specificare la tipologia di atto da adottare e senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni nella procedura di adozione di tale atto, che incide sulle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia di «pesca» e di «turismo»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 6, comma 1, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Regione o le Regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;
   2) all'articolo 8, sia specificata la natura dell'atto – presumibilmente di natura regolamentare – da adottare per la disciplina dell'attività di pesca-turismo, prevedendo, alla luce delle competenze delle Regioni costituzionalmente garantite in materia di «pesca» e di «turismo», la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione di tale atto ed evitando di prevedere indirizzi dettagliati;
  e con la seguente osservazione:
   a) all'articolo 2-bis, si valuti l'opportunità di specificare se le risorse da utilizzare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) siano di pertinenza statale o di pertinenza regionale.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (S. 2272, approvato in un testo unificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato il disegno di legge S. 2272, recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale», già approvato dalla Camera;
  richiamato il proprio parere espresso in data 2 marzo 2016 nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
  rilevato che:
   il testo unificato interviene in materia di cooperazione allo sviluppo, riconducibile all'ambito dei «rapporti internazionali dello Stato», e nelle materie della protezione dei consumatori e della tutela del marchio, ricomprese nell'ambito della «tutela della concorrenza», materie ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e), Cost.);
   esso incide altresì significativamente sulla materia del «commercio», attribuita alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   la disciplina interviene inoltre sulle materie «ordinamento civile», di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.), e «commercio con l'estero», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
  rilevato, altresì, che:

   all'articolo 7, comma 2, in materia di composizione della Commissione per il commercio equo e solidale è prevista la presenza di un rappresentante delle Regioni, senza alcuna specificazione in ordine alla previa designazione da parte della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   all'articolo 11, comma 2, è stata demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del rimborso alle imprese aggiudicatrici degli appalti per la fornitura di prodotti di consumo alle strutture delle pubbliche amministrazioni, rimborso da corrispondersi fino al 15 per cento dei maggiori costi sostenuti dalle imprese aggiudicatrici in conseguenza dell'indicazione di prodotti del commercio equo e solidale nel bando di gara, nonché nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per il commercio equo e solidale, di cui all'articolo 15;
   considerato che ai fini dell'adozione di tale decreto non è previsto alcun coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni; Pag. 330
   preso atto con favore che sono state recepite le condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 7, comma 2, sia specificato che il rappresentante delle Regioni è nominato previa designazione da parte della Conferenza Stato-Regioni;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 11, comma 2, sia valutata la possibilità di assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto interministeriale ivi previsto.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di operazioni elettorali (S. 2708, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S.2708, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione», già approvato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 9 febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
    rilevato che il provvedimento interviene principalmente sulla materia della cosiddetta legislazione elettorale «di contorno», attinente cioè ai profili preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale;
    ricordato che la predetta materia è disciplinata dal testo unico per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e dal testo unico per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960) e che le leggi elettorali relative alle altre elezioni fanno prevalentemente rinvio a questi due testi unici; per le elezioni regionali, in particolare, si applica il testo unico per le elezioni comunali (ai sensi dell'articolo 1, sesto comma, della legge n. 108 del 1968);
    rilevato che la materia elettorale è ascritta alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), per le elezioni nazionali, e lettera p), per le elezioni locali;
    preso atto che, nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera, è stato uniformato a 65 anni il limite di età per gli scrutatori e il segretario dell'ufficio elettorale, mantenendo un diverso limite (70 anni) esclusivamente per i presidenti di seggio;
    rilevato che il provvedimento introduce il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale, senza specificare se tale divieto si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi;
   preso atto che l'articolo 6 introduce un divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati;
    considerato, al riguardo, che il riferimento alle «società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo», potrebbe generare incertezze in sede interpretativa in quanto non viene specificato il tipo di controllo esercitato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 332

  con la seguente condizione:
   all'articolo 6, sia chiarito il riferimento alle «società a partecipazione pubblica [...] totale o di controllo», ad esempio facendo richiamo alle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di chiarire se il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi.