CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 338 e abbinate, recante interventi per il settore ittico;
   ricordato di aver espresso, in data 6 aprile 2016, un parere favorevole con osservazioni sul precedente testo unificato delle proposte di legge;
   preso atto con favore che la Commissione di merito, in sede di elaborazione del nuovo testo unificato, abbia tenuto in considerazione le osservazioni formulate in tale parere;
   condivise le finalità del provvedimento, che, secondo quanto esplicitato dall'articolo 1, mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura;
   apprezzati gli intenti sottesi alle disposizioni dell'articolo 2-bis, che promuove una riforma strutturale del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca marittima al fine di sostenerne il reddito in tutti i casi di sospensione dell'attività, attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa al Governo;
   osservato che, nel corso degli ultimi anni, il sistema di ammortizzatori sociali per il settore della pesca è stato incentrato sui trattamenti di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, annualmente rifinanziati nell'ambito delle manovre finanziarie;
   rilevato che, nel quadro del più generale processo di superamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, il finanziamento di tali trattamenti è cessato il 31 dicembre 2016;
   considerato che le disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, con cui il Governo ha inteso estendere a una più ampia platea di lavoratori lo strumento degli ammortizzatori sociali, non assicura un'adeguata copertura ai lavoratori del settore pesca professionale, in quanto oltre il 90 per cento degli addetti sono occupati in imprese al di sotto di cinque dipendenti e, quindi, esclusi dalle misure di tutela previste nell'ambito di tale provvedimento;
   osservato che l'articolo 1, commi 346 e 347, della legge di bilancio 2017 prevede che «al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro», affidando a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Pag. 291politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità relative al pagamento di tale indennità;
   evidenziato che l'articolo 1, commi 244, 245, 246, 247 e 248, della medesima legge di bilancio prevede l'istituzione presso l'INPS del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), ai fini dell'erogazione di prestazioni e coperture figurative ai dipendenti e a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   osservato che tale Fondo è costituito da una dotazione iniziale di 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da una contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio;
   rilevato che, nonostante l'articolo 1, comma 244, della legge di bilancio 2017 prevedesse l'istituzione del Fondo entro il 31 marzo 2017, esso non è stato ancora attivato;
   considerato che, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 2-bis, le misure che saranno introdotte dovranno sostenere il reddito degli operatori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di sospensione connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;
   preso atto che all'attuazione della delega di cui all'articolo 2-bis dovrà provvedersi nell'ambito delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché delle eventuali ulteriori risorse stanziate a tal fine da successivi provvedimenti legislativi;
   segnalata l'esigenza che l'erogazione ai lavoratori dei trattamenti di cui all'articolo 2-bis sia assicurata anche nei casi di inammissibilità delle domande di accesso ai sostegni del FEAMP di cui all'articolo 10 del Regolamento (CE) 15 maggio 2014 n. 508/2014/UE, riferiti a infrazioni o violazioni commesse dall'armatore;
   rilevato che l'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, volto, tra l'altro, al finanziamento di programmi di formazione professionale e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli imbarcati, la cui opportunità era stata segnalata nel parere espresso sul precedente testo unificato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali con le seguenti: dalle Pag. 292organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca;
   conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: , delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca con le seguenti: e delle imprese di acquacoltura.

  e con la seguente osservazione:
   con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2-bis:
    a) valuti la Commissione di merito la possibilità di definire già nell'ambito del provvedimento in esame una misura di carattere strutturale per il sostegno del reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività, con il concorso della contribuzione dei datori di lavoro e dei lavoratori, considerando, in tale ambito, l'opportunità di limitare l'intervento delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ai casi di sospensione dell'attività lavorativa causata da fermi biologici;
    b) si valuti, in tale contesto, l'opportunità di coordinare l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega, individuati dal comma 2, con la disciplina del Fondo di solidarietà per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, commi 244, 245, 246, 247 e 248, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di evitare sovrapposizioni tra le prestazioni assicurate dalle due diverse normative.