CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali (C. 3960, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 60 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».
01. 01. Borghesi, Guidesi.

Pag. 130

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 45 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».
01. 02. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal Pag. 131primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 30 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».
01. 03. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica Pag. 132certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 20 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».
01. 04. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 15 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».
01. 05. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli Pag. 133organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali».
01. 06. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;Pag. 134
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.
  Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 90 giorni.
  In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 90 giorni per adempiere.
  Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto».
01. 07. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi Pag. 135entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.
  Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 60 giorni.
  In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 60 giorni per adempiere.
  Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto».
01. 08. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.
  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.
  Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 30 giorni.
  In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 30 giorni per adempiere.
  Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto».
01. 09. Borghesi, Guidesi.

Pag. 136

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.
  Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 15 giorni.
  In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 15 giorni per adempiere.
  Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto».
01. 010. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Pag. 137

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio».
01. 011. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.

  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi Pag. 138entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio».
01. 012. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 15 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio».
01. 013. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Pag. 139Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida;
   vi) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge».
01. 014. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute;
   v) emanare i provvedimenti di diffida».
01. 015. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere Pag. 140negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   iv) esaminare le segnalazioni pervenute».
01. 016. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   i) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   ii) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa».
01. 017. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Gli organi del Coni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l'equilibrio di genere attraverso la casella di posta elettronica certificata PEC.Pag. 141
  Gli organi sono, dunque, richiesti di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione.
  Chiunque abbia interesse può segnalare sempre alla casella di posta elettronica certificata la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi del Coni».
01. 018. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Gli organi del Coni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l'equilibrio di genere attraverso PEC.
  Gli organi sono, dunque, richiesti di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione».
01. 019. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere».
01. 020. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro Pag. 142sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo a tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge».
01. 021. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo a due anni dalla data di entrata in vigore della Legge».
01. 022. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge.
01. 023. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.Pag. 143
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
01. 024. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.
  Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.
  Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto dei componenti (un sesto in sede di prima applicazione)».
01. 025. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere Pag. 144negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.
  Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.
  Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quarto dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione)».
01. 026. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.
  Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.
  Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione)».
01. 027. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere Pag. 145negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un sesto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati».
01. 028. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati».
01. 029. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quarto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati».
01. 030. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, Pag. 146del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un terzo del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati».
01. 031. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un sesto nei successivi due mandati».
01. 032. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal Pag. 147primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un quinto nei successivi due mandati».
01. 033. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un quarto nei successivi due mandati».
01. 034. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere.
  La sostituzione di uno o più membri dell'organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei tre mandati di durata fissato dalla normativa, a meno che si verifichi la decadenza dell'intero organo».
01. 035. Borghesi, Guidesi.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Principi e finalità).

  1. La presente legge è ispirata alla tutela della sana e corretta gestione degli Pag. 148organismi pubblici nell'ottica del ricambio delle cariche apicali a garanzia della trasparenza, del buon andamento e dell'efficienza dei medesimi organismi.
  2. Al fine di promuovere l'uguaglianza formale dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso, l'elezione degli organi del Coni è ispirata al principio delle pari opportunità nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione.

Art. 01-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere.
  La sostituzione di uno o più membri dell'organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei due mandati di durata fissato dalla normativa, a meno che si verifichi la decadenza dell'intero organo».
01. 036. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni sostituire le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», con le seguenti parole: «Autorità di Governo competente in materia di sport».
01. 075. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e adotta azioni positive volte a sostenere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport sia a livello nazionale che negli organi di gestione delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive»;
   b) alla fine del comma 4-bis è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine lo statuto prevede, inoltre, l'adozione di criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi».
01. 038. Centemero.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni sostituire le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», con le seguenti parole: «Autorità di Governo competente in materia di sport».
01. 076. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di Pag. 149genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.
  Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 90 giorni.
  In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 90 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto».
01. 039. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.
  Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite Pag. 150dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 60 giorni.
  In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 60 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto».
01. 040. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.
  Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 30 giorni.
  In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 30 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto».
01. 041. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge. Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;Pag. 151
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio.
  Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi del Coni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà quest'ultimo a ripristinare l'equilibrio di genere entro 15 giorni.
  In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 15 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, ove il Coni non provveda, i componenti dell'organo interessato decadranno per legge e bisognerà provvedere alla loro ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto».
01. 042. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 60 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».
01. 043. Borghesi, Guidesi.

Pag. 152

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 45 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».
01. 044. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

Pag. 153

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 30 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».
01. 045. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 20 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».
01. 046. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;Pag. 154
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali.

  Il Coni deve effettuare la comunicazione entro 15 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato».
01. 047. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  La comunicazione della composizione degli organi sociali del Coni al Dipartimento per le pari opportunità deve avvenire attraverso la casella di posta elettronica certificata, allegando almeno la seguente documentazione:
   1) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato;
   2) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali».
01. 048. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di Pag. 155genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio».
01. 049. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio».
01. 050. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.Pag. 156
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge.

  In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità avvia il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida, da emanarsi entro 15 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio».
01. 051. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;
   5) emanare i provvedimenti di diffida;
   6) verificare l'ottemperanza alle diffide trasmesse;
   7) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge».
01. 052. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute;Pag. 157
   5) emanare i provvedimenti di diffida».
01. 053. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
   4) esaminare le segnalazioni pervenute».
01. 054. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il controllo dell'equilibrio di genere compete al Dipartimento per le pari opportunità Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri e si sostanzia nel:
   1) controllare la corretta applicazione delle normative sulla parità di genere da parte del Coni;
   2) curare l'aggiornamento della composizione degli organi societari;
   3) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa».
01. 055. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.
  Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.
  Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quarto dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione)».
01. 056. Borghesi, Guidesi.

Pag. 158

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.
  Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.
  Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto dei componenti (un sesto in sede di prima applicazione)».
01. 057. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati.
  Nel caso in cui dall'applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all'unità superiore.
  Il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione)».
01. 058. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri dei genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nel successivi due mandati».
01. 059. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di Pag. 159genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quarto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati».
01. 060. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un terzo del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati».
01. 061. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un sesto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati».
01. 062. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un sesto nei successivi due mandati».
01. 063. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto Pag. 160all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un quinto nei successivi due mandati».
01. 064. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  I membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all'applicazione della disciplina sulle quote di genere e almeno pari a un quarto nei successivi due mandati».
01. 065. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo a tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge».
01. 066. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano riequilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo a due anni dalla data di entrata in vigore della Legge».
01. 067. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge».
01. 068. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge».
01. 069. Borghesi, Guidesi.

Pag. 161

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere».
01. 070. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere.
  La sostituzione di uno o più membri dell'organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei tre mandati di durata fissato dalla normativa, a meno che si verifichi la decadenza dell'intero organo.
01. 071. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla venga disposto al riguardo, il consiglio nazionale dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere.
  La sostituzione di uno o più membri dell'organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei due mandati di durata fissato dalla normativa, a meno che si verifichi la decadenza dell'intero organo».
01. 072. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Gli organi del Coni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l'equilibrio di genere attraverso la casella di posta elettronica certificata PEC.
  Gli organi sono, dunque, richiesti di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione.Pag. 162
  Chiunque abbia interesse può segnalare sempre alla casella di posta elettronica certificata la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi del Coni.
01. 073. Borghesi, Guidesi.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1 All'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-ter. Lo statuto deve prevedere disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di cui all'articolo 3, dal primo rinnovo successivo dalla data di entrata in vigore della Legge.
  Gli organi del Coni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l'equilibrio di genere attraverso PEC.
  Gli organi sono, dunque, richiesti di effettuare un'attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione».
01. 074. Borghesi, Guidesi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, aggiungere il seguente: «Art. 2-bis. – (Atto di indirizzo). – 1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, aggiungere il seguente: “Art. 2-bis. – (Atto di indirizzo). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'autorità di Governo con delega allo Sport, emana un ‘Atto di indirizzo’ che, con cadenza biennale, indica obiettivi e priorità che il Governo intende raggiungere e le principali azioni che intende perseguire, per la diffusione dell'attività sportiva e lo sviluppo del suo impatto sociale nel Paese, a cui l'azione del Coni si deve attenere, nei limiti delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
  2. Il CONI trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una Relazione sulle iniziative promosse per corrispondere agli indirizzi dettati dal governo di cui al precedente comma.
  3. Al fine di assicurare la conduzione di azioni, attività ed eventi sportivi, in particolare di dimensione internazionale, coerenti con gli Indirizzi del governo di cui al comma 1 del presente articolo, che rendano auspicabile una continuità nella rappresentanza e nella direzione dell'Ente, al Presidente del CONI, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 comma 2, del presente decreto, è consentito un ulteriore mandato. Su tale eventuale candidatura esprime un nulla osta l'autorità di Governo vigilante. In tale caso il quorum per l'elezione viene stabilito nel cinquantacinque per cento della base elettorale”».

  Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo, con i seguenti: Il Presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di due mandati. Per il Presidente, valgono comunque le previsioni di cui all'articolo 01, comma 3.
01. 037. Fossati, Nicchi, Scotto, Bossa.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Borghesi, Guidesi.

Pag. 163

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri organi, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono restare in carica oltre due mandati».
1. 3. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: restano con la seguente: durano.
1. 4. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno.
1. 5. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
1. 7. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
1. 6. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, al capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: quattro anni aggiungere in fine le seguenti: e sono costituiti secondo modalità e procedure che assicurino l'equilibrio tra i generi.
1. 8. Centemero.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: componenti con la seguente: membri.
1. 9. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nel corso del con le seguenti: durante il.
1. 10. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: restano con la seguente: durano.
1. 11. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: componenti con la seguente: membri.
1. 12. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: un mandato.
1. 13. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non possono svolgere più di tre mandati con le seguenti: non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
1. 88. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: più di tre Pag. 164mandati, con le seguenti: più di due mandati.
*1. 14. Nicchi, Scotto, Bossa.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
*1. 15. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: ai membri degli organi con le seguenti: ai componenti degli organi.
1. 16. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati Pag. 165i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative all’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, Pag. 166di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
   a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
   c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;
   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

  4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
  5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, nonché individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.
  6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 43. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione Pag. 167motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La Pag. 168seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
   a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
   c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;
   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;Pag. 169
   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

  4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
  5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 44. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù.

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.Pag. 170
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno Pag. 171della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
   a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
   c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;
   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

  4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 45. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla Pag. 172scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria Pag. 173ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso Pag. 174l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 46. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

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Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Pag. 176

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 47. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto Pag. 177alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della Pag. 178scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
   a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
   c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;
   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

  4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
  5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, nonché individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.
  6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 63. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, Pag. 179nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni Pag. 180organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
   a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
   c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;
   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

Pag. 181

  4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
  5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 64. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della Pag. 182ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei commi maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, Pag. 183con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1 e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
   a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
   c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;
   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

  4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 65. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.Pag. 184
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù.

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento Pag. 185dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 66. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante Pag. 186del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla Pag. 187pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
   a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
   c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;Pag. 188
   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

  4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
  5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1, nonché individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 75. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni Pag. 189e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Pag. 190

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
   a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
   c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;
   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

  4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 76. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. Pag. 191A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La Pag. 192seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
  3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
   a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
   b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
   c) le tappe del percorso formativo degli studenti ed i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
   d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;
   e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;Pag. 193
   f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
   g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti non a scopo di lucro alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 77. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati Pag. 194i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. Pag. 195
  2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1, e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 78. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù.

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati Pag. 196i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-sexies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

Pag. 197

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 79. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù.

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto Pag. 198alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
  6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 39. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante Pag. 199del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù.

Art. 12-quater.
  (Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quater.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Pag. 200Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 12-quinquies.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi).

  1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
  2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 67. Borghesi, Guidesi.

Pag. 201

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito Pag. 202denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 40. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», Pag. 203promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione Pag. 204del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, in fine aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 41. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.Pag. 205
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 42. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).Pag. 206
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per Pag. 207la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 87. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto Pag. 208alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
  6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 58. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante Pag. 209del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.Pag. 210
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 59. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento Pag. 211e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui Pag. 212all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 60. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, Pag. 213presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 61. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Pag. 214regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 62. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante Pag. 215del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle Pag. 216classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.
  5. Il CONI provvede ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 70. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, Pag. 217delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

Pag. 218

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 71. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto Pag. 219alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.
  3. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 72. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli Pag. 220studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 73. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere Pag. 221il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 12-quinquies.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 74. Borghesi, Guidesi.

Pag. 222

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 17. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento Pag. 223e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 18. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 19. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», Pag. 224promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).
  9. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  10. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 31. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla Pag. 225scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 32. Borghesi, Guidesi.

Pag. 226

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  8. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere daranno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Pag. 227

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 33. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero A dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre Pag. 2282004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 34. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù.

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 35. Borghesi, Guidesi.

Pag. 229

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 36. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, Pag. 230nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.
  3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 37. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù.

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre Pag. 2312004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 38. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  3. Un rappresentante della Commissione di cui al comma 1, partecipa all'elezione del presidente del Coni e del CIP.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 49. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante Pag. 232del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).
  9. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  10. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 50. Borghesi, Guidesi.

Pag. 233

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione Pag. 234del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 51. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum, formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per Pag. 235lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  8. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 52. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello, di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.Pag. 236
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 53. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  6. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 54. Borghesi, Guidesi.

Pag. 237

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 55. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.Pag. 238
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado.
  3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 56. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione Pag. 239del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 57. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù.

Art. 12-quater.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  3. Un rappresentante della Commissione di cui al comma 1, partecipa all'elezione del presidente del CONI e del CIP.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  5. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 69. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante Pag. 240del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Organizzazione dei giochi).

  1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.
  2. La Commissione ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
  3. Un rappresentante della Commissione di cui al comma 1, partecipa all'elezione del presidente del CONI e del CIP.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 81. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli Pag. 241studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 82. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la Pag. 242partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione defila pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 83. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni Pag. 243e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 84. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 85. Borghesi, Guidesi.

Pag. 244

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

Art. 12-quater.
(Istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

  1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi ed organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
  3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
  4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento del Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
  6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi ed i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
  7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
  8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione devia pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 86. Borghesi, Guidesi.

Pag. 245

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».
  3. Nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato in via sperimentale un progetto pilota dei Giochi della gioventù, da svolgersi in una provincia per ciascuna regione.
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il CONI, individua le province interessate al progetto di cui al comma 3.
  5. I dati relativi alla partecipazione degli studenti al progetto di cui al comma 3, nonché i risultati conseguiti, sono pubblicati in un'apposita relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il CONI, da trasmettere, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Commissioni parlamentari competenti.
  6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 48. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, Pag. 246nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».
  3. Nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato in via sperimentale un progetto pilota dei Giochi della gioventù, da svolgersi in una provincia per ciascuna regione.
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il CONI, individua le province interessate al progetto di cui al comma 3.
  5. I dati relativi alla partecipazione degli studenti al progetto di cui al comma 3, nonché i risultati conseguiti, sono pubblicati in un'apposita relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il CONI, da trasmettere, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Commissioni parlamentari competenti.
  6. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  7. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungerete in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 68. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».
  3. Nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato in via sperimentale un progetto pilota dei Giochi della gioventù, da svolgersi in una provincia per ciascuna regione.
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il CONI, individua le province interessate al progetto di cui al comma 3.
  5. I dati relativi alla partecipazione degli studenti al progetto di cui al comma 3, nonché i risultati conseguiti, sono pubblicati in un'apposita relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il CONI, da trasmettere, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Commissioni parlamentari competenti.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 80. Borghesi, Guidesi.

Pag. 247

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».
  3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 20. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».
  3. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 21. Borghesi, Guidesi.

Pag. 248

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù».

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 22. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017-2019.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 23. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere Pag. 249il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
  2. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2017- 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 24. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Promozione dello sport nelle scuole).

  1. Il CONI si impegna a promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso l'istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù.
1. 25. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», sono sostituite con le seguenti: «Autorità di Governo competente in materia di sport».
1. 26. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera h-bis), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», sono sostituite con le seguenti: «Autorità di Governo competente in materia di sport».
1. 27. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», sono sostituite con le seguenti: «Autorità di Governo competente in materia di sport».
1. 28. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», Pag. 250sono sostituite con le seguenti: «Autorità di Governo competente in materia di sport».
1. 29. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali», sono sostituite con le seguenti: «Autorità di Governo competente in materia di sport».
1. 30. Borghesi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, i commi 3 e 3-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e dopo che questi abbia effettuato invito pubblico a manifestare interesse per l'incarico di Presidente del Coni.
  3-ter. Il presidente, che resta in carica quattro anni, è individuato tra tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate ovvero che abbiano ricoperto incarichi sportivi di livello nazionale o internazionale per almeno 10 anni ovvero in possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
   b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
   c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo».
1. 02. Borghesi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  All'articolo 11 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. I componenti del collegio dei revisori dei conti non possono essere rieletti al termine del proprio mandato.
1. 01. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Borghesi, Guidesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi Pag. 251direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne in via definitiva. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».

  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.».
2. 2. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne in via definitiva. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.».
2. 3. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Pag. 252

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.».
2. 4. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultano superati i nuovi limiti previsti per i mandati.».
2. 5. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

Pag. 253

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.»
2. 6. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.
2. 7. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate Pag. 254prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è soppresso.
2. 8. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne in via definitiva. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è soppresso.
2. 9. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un Pag. 255quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne in via definitiva. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è soppresso.
2. 10. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono restare in carica oltre due mandati. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 5, il comma 4 è soppresso.
2. 11. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: eccetto l'Aero Club d'Italia (AeCI),.
2. 12. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto l'Automobile Club d'Italia (ACI),.
2. 13. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL),.
2. 14. Borghesi, Guidesi.

Pag. 256

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Badminton (FIBa),.
2. 15. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS),.
2. 16. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS),.
2. 17. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC).
2. 18. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),.
2. 19. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Bocce (FIB),.
2. 20. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK),.
2. 21. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Canottaggio (FIC),.
2. 22. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Ciclistica italiana (FCI),.
2. 23. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Cronometristi (FICr),.
2. 24. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Ginnastica d'Italia (FGdI),.
2. 25. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Golf (FIG),.
2. 26. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive Pag. 257nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH),.
2. 27. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS),.
2. 28. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Hockey (FIH),.
2. 29. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP),.
2. 30. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM),.
2. 31. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: , eccetto la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI),.
2. 32. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Motociclistica Italiana (FMI),.
2. 33. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Motonautica (FIM),.
2. 34. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Nuoto (FIN),.
2. 35. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),.
2. 36. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV),.
2. 37. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM),.
2. 38. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Pag. 258Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS),.
2. 39. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Pesistica (FIPE),.
2. 40. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Pugilistica Italiana (FPI),.
2. 41. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Rugby (FIR),.
2. 42. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Scherma (FIS),.
2. 43. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW),.
2. 44. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG),.
2. 45. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la federazione Italiana Sport Equestri (FISE),.
2. 46. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la federazione Italiana Sport Invernali (FISI),.
2. 47. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la federazione Italiana Taekwondo (FITA),.
2. 48. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la federazione Italiana Tennis (FIT),.
2. 49. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la federazione Italiana Tennistavolo (FITET),.
2. 50. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto l'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS),.
2. 51. Borghesi, Guidesi.

Pag. 259

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV),.
2. 52. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Tiro con l'arco (FITARCO),.
2. 53. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione italiana Triathlon (FITRI),.
2. 54. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Vela (FIV),.
2. 55. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI),.
2. 56. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS),.
2. 57. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Sport Bowling (FISB),.
2. 58. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB),.
2. 59. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS),.
2. 60. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Cricket Italiana (FCrI),.
2. 61. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Dama (FID),.
2. 62. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST),.
2. 63. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO),.
2. 64. Borghesi, Guidesi.

Pag. 260

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT),.
2. 65. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP),.
2. 66. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Scacchistica Italiana (FSI),.
2. 67. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF),.
2. 68. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK),.
2. 69. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe (FIKBMS),.
2. 70. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole:, discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Twirling (FITw),.
2. 71. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole:, discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante (FITETREC-ANTE),.
2. 72. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole:, discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Rafting (FIRaft),.
2. 73. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole:, discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana di American Football (FIDAF),.
2. 74. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: la cui elezione dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni prima della data fissata per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale del Coni, ovvero entro 60 giorni dalla data fissata per reiezione del Presidente del Coni, fatta salva la norma transitoria di cui all'articolo 5.
2. 77. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: la cui elezione dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni prima della data fissata per la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale del Coni.
2. 79. Borghesi, Guidesi.

Pag. 261

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto del principio della parità di genere
2. 78. Centemero.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati.
2. 91. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1 capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: membri degli organi direttivi con le seguenti: componenti degli organi direttivi.
2. 75. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1 capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: membri degli organi direttivi" con: componenti degli organi direttivi.
2. 76. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: un.
2. 80. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
2. 81. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
2. 82. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: un mandato.
2. 83. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: più di tre mandati con le seguenti: più di due mandati.
*2. 84. Nicchi, Scotto, Bossa.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: più di tre mandati con le seguenti: più di due mandati.
*2. 85. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: più di tre mandati con le seguenti: più di due mandati.
*2. 86. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1 capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a cinque con le seguenti: non superiore ad una.
2. 87. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1 capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a cinque con le seguenti: non superiore a due.
2. 88. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1 capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a cinque con le seguenti: non superiore a tre.
2. 89. Borghesi, Guidesi.

Pag. 262

  Al comma 1 capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a cinque con le seguenti: non superiore a quattro.
2. 90. Borghesi, Guidesi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Fossati, Nicchi, Bossa.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: discipline sportive associate, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Pesistica (FIPE),.
3. 3. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
3. 4. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 1 e 3.
3. 5. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 1 e 4.
3. 6. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 1.
3. 7. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: e sono costituiti nel rispetto del principio della parità di genere.
3. 13. Centemero.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: più di tre mandati, con le parole: più di due mandati,.
3. 14. Nicchi, Scotto, Bossa.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire le parole: più di tre mandati, con le parole: più di due mandati.
3. 15. Nicchi, Scotto, Bossa.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Sport Sordi Italia (FSSI),.
3. 16. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti: eccetto la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP),.
3. 17. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina (FIPIC),.
3. 18. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale (FISDIR),.
3. 19. Borghesi, Guidesi.

Pag. 263

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Sport invernali Paralimpici (FISIP),.
3. 20. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC),.
3. 21. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES),.
3. 22. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Scherma (FIS),.
3. 23. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Bocce (FIB),.
3. 24. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti:, eccetto la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV),.
3. 25. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione italiana Cronometristi (FICr),.
3. 26. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE),.
3. 27. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV),.
3. 28. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Tennistavolo (FITET),.
3. 29. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto l'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS),.
3. 30. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Canottaggio (FIC),.
3. 31. Borghesi, Guidesi.

Pag. 264

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Ciclistica Italiana (FCI),.
3. 32. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Tennis (FIT),.
3. 33. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Vela (FIV),.
3. 34. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG),.
3. 35. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK),.
3. 36. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Wheelchair Hockey (FIWH),.
3. 37. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS),.
3. 38. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW),.
3. 39. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Triathlon (FITRI),.
3. 40. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO),.
3. 41. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS),.
3. 42. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Hockey (FIH),.
3. 43. Borghesi, Guidesi.

Pag. 265

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS),.
3. 44. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB),.
3. 45. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Arrampicata Sportiva italiana (FASI),.
3. 46. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (FISAPS),.
3. 47. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: federazioni sportive nazionali paralimpiche, aggiungere le seguenti parole: , eccetto la Federazione Italiana Golf (FIG),.
3. 48. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
3. 8. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 2 e 4.
3. 9. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 2.
3. 10. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
3. 11. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 3.
3. 12. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati.
3. 51. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

  Sopprimere il comma 4.
3. 49. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 4, sostituire le parole: possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati, con le parole: possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
*3. 50. Nicchi, Scotto, Bossa.

  Al comma 4, sostituire le parole: possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati, con le parole: possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
*3. 52. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Borghesi, Guidesi.

Pag. 266

  Sopprimere il comma 1.
4. 2. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 2.
4. 3. Borghesi, Guidesi.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
5. 2. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 1 e 3.
5. 3. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 1 e 4.
5. 4. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 1.
5. 5. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Entro aggiungere le seguenti: un termine non superiore a.
5. 6. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
5. 7. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 2 e 4.
5. 8. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 2.
5. 9. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: Entro aggiungere le seguenti: un termine non superiore a.
5. 10. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
5. 11. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 3.
5. 12. Borghesi, Guidesi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso in cui non è prevista la figura del Ministro delegato allo Sport, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara caduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.
5. 19. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

  Sopprimere il comma 4.
*5. 13. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 4.
*5. 14. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, Pag. 267delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva decadono se alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati.
5. 15. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 4, sostituire le parole: se eletti, ulteriori due mandati, con le parole: se eletti, un ulteriore mandato.
*5. 16. Nicchi, Scotto, Fossati, Bossa.

  Al comma 4, sostituire le parole: se eletti, ulteriori due mandati, con le parole: se eletti, un ulteriore mandato.
*5. 20. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: a meno che essi non abbiano già completato il quadriennio olimpico del loro primo mandato.
5. 17. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5.
5. 18. Borghesi, Guidesi.