CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzione 7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VI e X,
   premesso che:
    la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e dal permanere di una congiuntura economica sfavorevole, intende dare risposte alla crescente aspettativa sul potenziale sviluppo dell'efficienza energetica, prevedendo tra l'altro anche la standardizzazione e la semplificazione delle procedure di fatturazione e lettura dei consumi energetici;
    in particolare, la citata direttiva intende promuovere la massima facilità di accesso, da parte dei clienti finali, alle informazioni relative agli effettivi consumi di energia, interrompendo la prassi dei consumi presunti attraverso l'utilizzo di contatori «intelligenti» sia per l'elettricità sia per il gas;
    per quanto riguarda l'energia elettrica, e conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che giudica positivamente l'introduzione dei contatori «intelligenti», almeno l'80 per cento dei consumatori dovrebbe essere dotato di sistemi «intelligenti» di misurazione entro il 2020. Per quanto riguarda il gas, e conformemente alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che giudica positivamente l'introduzione dei sistemi di misurazione «intelligenti», gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, dovrebbero elaborare un calendario per l'attuazione di sistemi di misurazione «intelligenti»;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481, attribuisce all'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori, armonizzando tali scopi con gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti;
    il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, assegna all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) il compito di promuovere l'installazione di contatori elettronici, «garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura»;
    l'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016, recepisce le disposizioni relative alla misurazione dei consumi energetici, alla fatturazione prevedendo che l'AEEGSI, predisponga le specifiche sui contatori intelligenti, a cui gli esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi;
    in tema di smart metering le direttive della citata Autorità, in osservanza di quanto previsto dall'Unione europea, prescrivono Pag. 16l'implementazione di un metodo di rilevamento a distanza per via telematica dei consumi di gas, luce, acqua e altre utenze;
    con deliberazione 393/2013/R/gas, l'AEEGSI ha introdotto disposizioni speciali per l'attivazione ed il finanziamento di progetti pilota per la verifica in campo di soluzioni di telegestione dei gruppi di misura (contatori) di gas naturale, congiuntamente alla telegestione di misuratori di energia elettrica o di acqua e/o alla gestione remota di sensori di stato di altri servizi di pubblica utilità;
    l'AEEGSI segnala l'esigenza di arrivare, con la seconda generazione di contatore elettrici, a una maggiore interoperabilità del contatore elettrico con applicazioni di parti terze, grazie all'introduzione di un doppio canale PLC (Power Line Communication);
    la telelettura dei nuovi contatori permetterà una contabilizzazione dei consumi più aderente al loro andamento effettivo nel tempo, riducendo l'impiego di stime per la fatturazione dei consumi e la necessità di conguagli;
    la razionalizzazione dell'uso dei contatori attraverso un sistema di scambio dei dati codificato, che permetta alle varie utenze di sfruttare i medesimi concentratori, consentirebbe da una parte la possibilità di sfruttare le economie di scala per la riduzione dei costi di implementazione e, dall'altra, una semplificazione per gli utenti all'accesso dei dati che comporterebbe una maggiore attenzione ai consumi, una maggiore sicurezza nella gestione del rischio di perdite degli impianti e una maggiore attenzione al rispetto ambientale,

impegnano il Governo:

   1) a valutare la promozione e lo sviluppo di sistemi informativi scalabili e interoperabili relativi alla telelettura delle utenze in modalità multiutility, favorendo l'implementazione di una tecnologia che eviti la duplicazione degli apparecchi di acquisizione ed elaborazione dei dati, anche attivando, se necessario, tavoli di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico; in questa sede sarà valutata anche la necessità di eventuali forme di copertura finanziaria degli investimenti che non ricadano, anche solo in parte, sugli utenti in termini di maggiori oneri;
   2) a valutare l'opportunità di un intervento normativo atto a permettere al Sistema Informativo Integrato (SII) di acquisire le informazioni sui mercati relativi al sistema idrico al fine di completare le banche dati relative alle utenze domestiche;
   3) a farsi promotore di un'iniziativa che preveda la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di Acquirente unico Spa e dell'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di sviluppare una piattaforma telematica gestita dalla medesima Autorità, sulla base dei dati forniti dal Sistema Informativo Integrato, per consentire agli utenti, attraverso un portale web, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) di conoscere i consumi giornalieri e in termini di frazione di ora, il consumo medio mensile, quello medio annuale e gli eventuali scostamenti dalla media di periodo, anche al fine di ricevere la segnalazione di guasto dovuto a perdite dell'impianto o malfunzionamento della rete, entro 24 ore dall'avvenuto scostamento; al fine di sostenere l'implementazione della suddetta piattaforma telematica sarà possibile individuare forme di agevolazione o incentivazione che non comportino nuovi e ulteriori impegni a carico del bilancio statale, da definire una volta delineato il modello realizzativo
   4) a garantire che l'informazione dettagliata del profilo di ciascun consumatore sia tutelata sia in termini di terzietà dei dati, sia in termini di salvaguardia della sicurezza informatica e sia sotto il profilo della tutela della privacy.
(8-00240) «Fragomeli, Pelillo, Senaldi».

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ALLEGATO 2

7-01188 Crippa: Iniziative in merito ai sistemi di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

TESTO ULTERIORMENTE RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

  Le Commissioni VI e X,
   premesso che:
    l'efficienza energetica negli usi finali ha un ruolo essenziale nelle politiche energetiche, così come ribadito dalla Commissione europea nella recente proposta di modifica della direttiva 2012/27/UE;
    la Direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nel suo complesso ha aggiornato il quadro normativo comune sull'efficienza energetica, promuovendo obiettivi e azioni di risparmio energetico condivisi all'interno dell'Unione europea;
    per quanto riguarda l'energia elettrica, la norma europea prevede che almeno l'80 per cento dei consumatori, entro il 2020, sia dotato di sistemi intelligenti di misurazione qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia reputata efficiente in termini di costi;
    l'obiettivo dichiarato è la possibilità, per i consumatori, di ottenere informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo reale;
    l'Italia, su iniziativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la delibera n. 292 del 2006, già dal 2007 ha reso obbligatoria, per tutti i distributori di elettricità operanti sul territorio nazionale, l'installazione di contatori elettronici di energia elettrica presso tutte le famiglie piccole imprese anticipando di molto le scadenze europee;
    la relazione della Commissione europea del 17 giugno 2014 COM(2014) 356, «Analisi comparativa dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti nell'UE-27 in particolare nel settore dell'elettricità» inserisce il nostro Paese tra quelli che già hanno provveduto ad adempiere alla sostituzione dei contatori;
    lo stesso documento, però, riporta anche che l'Italia non ha provveduto a fornire i dati di stima sui benefici derivanti dall'installazione dei nuovi contatori;
    i dati di performance, registrati, relativi al processo end-to-end – ovvero dalla rilevazione del dato di misura presso il cliente all'invio alle controparti commerciali (venditori, sistema informativo integrato e altro) – si attestano su valori superiori al 95 per cento medio mensile a livello nazionale, così come comunicato anche in occasione della recente indagine conoscitiva sulla misura;
    l'introduzione del contatore elettronico, definito 1G, si è svolta in contemporanea all'adozione della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 sugli strumenti di misura, che al suo allegato MI-003 regola i contatori di energia elettrica attiva, stabilendo i requisiti generali a cui devono corrispondere gli strumenti di misura e quelli specifici;
    il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della citata direttiva 2004/22/CE, articolo 19, prevede che con uno o più decreti «il Ministro dello sviluppo economico stabilisce i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio», che sono Pag. 18stati successivamente definiti per quanto riguarda i controlli metrologici sui contatori di energia elettrica attiva soltanto nel 2015 con il decreto ministeriale 24 marzo 2015, n. 60, e previsti, per i contatori domestici, ogni 15 anni;
    il citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce «strumento di misura» ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura concernente i contatori dell'acqua, i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, i contatori di energia elettrica attiva, i contatori di energia termica, i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, i tassametri, le misure materializzate, gli strumenti di misura della dimensione e gli analizzatori dei gas di scarico;
    la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 22 ottobre 2008, n. 3620, volta a chiarire alcuni punti del decreto, pur non definendo espressamente il sistema, introduce la definizione di «catena di misura» quale successione di elementi di un apparecchio di misura o di un sistema di misura che costituisce il percorso del segnale di misura dall'inizio alla fine;
    con il decreto legislativo n. 102 del 2014 il legislatore ha nuovamente anticipato il mercato e la razione tecnica, introducendo all'articolo 9, comma 3, l'obbligo per l'Autorità di predisporre le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, cui le imprese distributrici sono tenute ad uniformarsi ma senza fissare una data di decorrenza dell'obbligo di messa in servizio;
    l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la deliberazione n. 646 del 2016, ha definito, per il triennio 2017-2019, il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e altre disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione;
    il piano di sostituzione dei contatori da parte del principale soggetto distributore di energia elettrica in Italia si inserisce nuovamente in un contesto normativo e regolatorio ancora in via di definizione che, ad esempio, ha visto la stessa AEEGSI dare mandato al Comitato Elettrotecnico Italiano per l'implementazione di un protocollo che consenta l'interfacciamento del contatore con eventuali dispositivi di proprietà del cliente;
    l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nel documento che riporta gli Esiti delle attività del Gruppo di Lavoro per l'analisi delle tecnologie di comunicazione dei dati nei sistemi di smart metering evidenzia che «non sono ancora emersi sistemi e applicazioni per la messa a disposizione e presentazione dei dati all'utente finale. In altri termini il cosiddetto «ecosistema» non risulta diffuso a livello massivo: allo stato non è quindi possibile prevedere l'effettiva applicabilità di tale soluzione»,

impegnano il Governo:

   1) ad assumere iniziative normative al fine di definire se un sistema costituito da uno strumento di misura e da un network di comunicazione bidirezionale possa essere considerato un sistema di misurazione dal punto di vista della metrologia legale;
   2) a ribadire il principio per cui i dati di misura sono di esclusiva proprietà del consumatore di energia e devono essere assicurati requisiti di terzietà nelle attività di telelettura e di telegestione;
   3) a promuovere iniziative normative volte ad assicurare un'attenta analisi dei costi e dei benefici associati alle diverse categorie di utenti del servizio elettrico prima di procedere all'approvazione di piani per la messa in servizio di nuovi sistemi di smart metering;
   4) ad assumere iniziative di competenza per rinviare il previsto processo di sostituzione degli attuali contatori con Pag. 19quelli di nuova generazione, in attesa del definitivo assetto del quadro normativo e regolatorio;
   5) ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, affinché si effettui un'analisi costi/benefici dei misuratori intelligenti al fine di evitare l'erogazione di agevolazioni e incentivi fiscali ingiustificati a favore delle società di distribuzione;
   6) ad assumere iniziative di competenza per rinviare il previsto processo di sostituzione degli attuali contatori con quelli di nuova generazione, in attesa del definitivo assetto del quadro normativo e di quello regolatorio, in particolare della definizione dello standard nazionale di comunicazione in banda C, che potrà essere impiegata per le comunicazioni tra smart meter e dispositivo di utenza (c.d. Chain 2) da parte del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);
   7) a rendere trasparenti, tracciabili e a disposizione dei consumatori tutti gli interventi effettuati da remoto in lettura e scrittura sul contatore, riguardanti sia i dati di misura che i parametri contrattuali.
(7-01188) «Crippa, Pesco, Sibilia».