CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 maggio 2017
816.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11159 Di Salvo: Dati relativi alla fruizione dei congedi di paternità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'On. Di Salvo, passo ad illustrare i dati forniti dall'INPS relativi alla effettiva fruizione dei congedi di paternità obbligatori e facoltativi negli anni di sperimentazione ormai maturati:
   nel 2014 i beneficiari padri che hanno usufruito del congedo obbligatorio sono stati 67.664 mentre quelli che hanno usufruito del congedo facoltativo sono stati 8.131;
   nel 2015 i beneficiari padri che hanno usufruito del congedo obbligatorio sono stati 72.630 mentre quelli che hanno usufruito del congedo facoltativo sono stati 9.582;
   infine, nel 2016 i beneficiari padri che hanno usufruito del congedo obbligatorio sono stati 91.136 mentre quelli che hanno usufruito del congedo facoltativo sono stati 9.381.

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ALLEGATO 2

5-11193 Tripiedi: Misure volte a garantire la salute, la sicurezza e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nel terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, a seguito dell'incendio del 7 maggio 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Tripiedi e altri, inerente alle misure volte a garantire la salute, la sicurezza e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nel Terminal T3 dell'aeroporto di Fiumicino, a seguito dell'incendio del 7 maggio 2015, in via preliminare, occorre precisare che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene svolta dai servizi ispettivi delle ASL competenti per territorio, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, mentre solo in alcune attività – essenzialmente nel settore dell'edilizia – tale vigilanza può essere esercitata anche dai servizi ispettivi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
  Con riferimento al caso in esame, faccio presente che l'11 maggio 2015 – a seguito dell'incendio occorso presso il Terminal T3 dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino – gli operatori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Pre.S.A.L) della ASL Roma 3 hanno effettuato un sopralluogo nelle aree interessate.
  Nel corso degli accertamenti, in particolare, è emerso che la società Aeroporti di Roma (AdR) – che ha la gestione degli spazi aeroportuali – aveva incaricato altra società per l'effettuazione di campionamenti volti alla ricerca di inquinanti aerodispersi. In ogni caso, gli operatori del Servizio Prevenzione e Sicurezza della predetta ASL – al fine di ottenere il campionamento da parte di un soggetto terzo – hanno inviato una richiesta di intervento urgente alla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della regione Lazio (ARPA Lazio) che ha subito iniziato i campionamenti in varie aree adiacenti a quella in cui si è prodotto l'incendio.
  Al fine di effettuare una valutazione sui possibili rischi per la salute, il 18 maggio 2015, il servizio prevenzione e sicurezza della ASL Roma 3 ha altresì interessato l'istituto superiore di sanità (ISS), al quale sono stati prontamente inviati i risultati prodotti dall'ARPA Lazio.
  Sulla base delle relazioni prodotte dall'istituto superiore di sanità, il Dipartimento di prevenzione dell'ASL Roma 3 ha adottato – a tutela della salute dei lavoratori e dei passeggeri – alcune misure precauzionali che hanno previsto, in alcune fasi, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la riduzione dell'orario di lavoro per il personale operante nelle aree adiacenti a quella dell'incendio.
  L'attività svolta dal Servizio prevenzione e Sicurezza dell'ASL Roma 3 ha avuto come esito la contestazione, in vari casi, di violazioni ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, con conseguente redazione di verbali di violazioni e prescrizioni inviati alla Procura di Civitavecchia. Pertanto, l'adozione di eventuali misure di carattere risarcitorio nei confronti dei soggetti danneggiati sarà valutata dalla competente Autorità giudiziaria.
  Per quanto riguarda la problematica dei lavoratori che hanno richiesto un intervento sanitario a seguito dell'evento, faccio presente che il Dipartimento di prevenzione della ASL Roma 3 ha chiesto al Pronto soccorso della società Aeroporti di Roma e alle altre strutture sanitarie Pag. 185limitrofe di fornire eventuale documentazione sanitaria relativa a quei lavoratori e passeggeri che – a decorrere dal 7 maggio 2015 – si erano rivolti ad essi e nei cui confronti era stata effettuata una diagnosi correlabile all'evento occorso in aeroporto.
  Faccio, infine, presente che il 3 agosto 2015 il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL Roma 3 ha richiesto all'INAIL di conoscere i casi dei lavoratori per i quali fosse stata redatta la certificazione di infortunio sul lavoro in relazione all'evento occorso, nonché l'eventuale riconoscimento e la prognosi complessiva. Al riguardo, dalle comunicazioni inviate dall'INAIL risultano 174 infortuni relativi all'evento in parola (di cui nessuno con il riconoscimento di postumi permanenti) e di questi solo 20 riguardano soggetti con sintomatologia presumibilmente correlata all'evento in esame.

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ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4444, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
   considerato che nel suo complesso il provvedimento determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per un ammontare pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, che garantisce il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017;
   osservato che a tale finalità è funzionale anche la riduzione, disposta dall'articolo 13, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa, riferite all'anno 2017, degli stati di previsione dei diversi Ministeri, per un ammontare complessivo di circa 460 milioni di euro, dei quali 6,429 milioni di euro riguardano lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   apprezzate le disposizioni dell'articolo 22 del decreto, in materia di personale degli enti territoriali, nonché quelle finalizzate a valorizzare i luoghi e gli istituti di cultura consentendo il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di nove mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
   preso atto della modifica, recata dall'articolo 38, comma 1, della tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS, ai sensi della quale i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengono sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dall'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   apprezzato che l'articolo 38, comma 2, introduce modifiche alla disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, allo scopo di accelerare l'azione di valorizzazione e cessione del medesimo patrimonio;
   considerato che l'articolo 53, ai commi 1 e 2, reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge di bilancio 2017, volte a meglio definire i requisiti lavorativi richiesti ai fini dell'accesso al cosiddetto APE sociale e dell'applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci, nel senso di considerare svolte in via continuativa le attività, che, se esercitate per almeno sei anni, danno titolo a tali benefici, quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;Pag. 187
   richiamati i pareri n. 960 e n. 961, espressi il 29 aprile 2017 dal Consiglio di Stato con riferimento agli schemi di regolamento attuativi delle disposizioni della legge di bilancio 2017, riferite, rispettivamente, all'APE sociale e all'accesso al pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori precoci;
   apprezzata la deroga alla disciplina generale riguardante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), prevista dall'articolo 54 del decreto, al fine di permettere il rilascio di tale documento anche nelle more del perfezionamento della procedura per la definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, posta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016;
   preso atto della modifica, introdotta dall'articolo 55 del decreto-legge, della disciplina volta a favorire la diffusione dei premi di produttività, che prevede, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, oltre che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento su una quota fino a 3.000 euro dei premi di produttività, come previsto dalla normativa vigente per la generalità delle imprese, anche la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'esonero totale della contribuzione a carico dei lavoratori su una quota dei premi di produttività fino a 800 euro, con la conseguente riduzione dell'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici su tale quota di erogazioni;
   ritenuto che, su un piano sistematico, debbano valutarsi con particolare attenzione disposizioni che, come il richiamato articolo 55, introducano una divaricazione tra i redditi da lavoro e quelli assoggettati a contribuzione, in considerazione degli effetti che tali norme possono determinare nel tempo sulle prestazioni previdenziali, per effetto dell'applicazione del sistema di calcolo contributivo;
   condivisa le finalità dell'articolo 64, che intende assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei salari esistenti grazie alla prosecuzione fino al 31 agosto 2017, da parte delle istituzioni scolastiche, dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, in attesa dello svolgimento da parte della CONSIP della procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di pulizia;
   apprezzato che il medesimo articolo 64 impone ai soggetti aggiudicatari dell'appalto, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, l'impegno ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   con riferimento alle disposizioni dell'articolo 53, commi 1 e 2, in materia di APE sociale e di riduzione dei requisiti per l'accesso al pensionamento per i cosiddetti lavoratori precoci, valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
    a) precisare che le disposizioni dell'articolo 1, comma 179, lettera a), e comma 199, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si intendono applicabili anche ai lavoratori che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, nonché agli operai agricoli che si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione;
    b) considerare applicabili le disposizioni dell'articolo 1, comma 179, lettera d), e comma 199, lettera d), della legge 11 Pag. 188dicembre 2016, n. 232, anche ai casi nei quali le attività lavorative ivi richiamate abbiano subìto interruzioni nei sei anni precedenti per un periodo complessivamente non superiore a ventiquattro mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo e nell'ottavo anno precedenti per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
    c) ridurre a 30 anni il requisito di anzianità contributiva richiesto dall'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici e per i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, in possesso degli altri requisiti indicati dalla medesima disposizione, come interpretata dal comma 1 dell'articolo 53, al fine di considerare adeguatamente il carattere di discontinuità delle attività da essi svolte;

   con riferimento a ulteriori interventi da introdurre nel provvedimento in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
    a) prevedere un rifinanziamento per l'anno 2017 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di assicurare sufficienti margini di gestione del medesimo Fondo nell'esercizio in corso;
    b) prevedere un rifinanziamento per l'anno 2017 del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, teso a reintegrare le disponibilità del medesimo Fondo a seguito degli interventi che, nel tempo, ne hanno previsto la riduzione;
    c) incrementare il contributo annuale all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), in considerazione dell'impatto sul medesimo Istituto delle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
    d) individuare misure tese a consentire l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per mansioni dirigenziali del personale già regolarmente assunto e appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il quale abbia svolto funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine, con particolare riferimento a quello delle Agenzie fiscali;
    e) prevedere che i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che siano stati trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1o gennaio 2005, ai quali siano stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, siano inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico;
    f) individuare misure per consentire il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISEE presso i centri di assistenza fiscale, che sarà sospeso a tempo indeterminato a partire dal prossimo 15 maggio.