CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 maggio 2017
816.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08668 Ciprini: Attività di ispezione e revisione del Ministero dello sviluppo economico sulle società cooperative.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ho avuto modo di dire anche in altre sedi (Mozione n. 1-01309), il tema delle cooperative è di grande importanza tanto che il legislatore, come peraltro ricordato dallo stesso Interrogante, ne ha previsto un articolo a ciò dedicato nella Costituzione (articolo 45 della Costituzione).
  Infatti, in occasione della discussione relativa alla Mozione citata e abbinate, abbiamo esaminato approfonditamente tutti gli aspetti relativi alla Vigilanza sugli enti cooperativi e sull'indispensabilità e l'urgenza che l'attività di revisione e ispezione delle cooperative sia svolta in modo diverso.
  È evidente che, messa in disparte ogni valutazione, un cambiamento di tale orientamento che vedesse riferita allo Stato l'attività di revisione ordinaria su tutte le cooperative, oltre a quella di ispezione straordinaria già svolta, dovrebbe tenere conto della necessità di ridisegnare l'organizzazione del MiSE nel settore, considerate la numerosità e la distribuzione degli interventi ai quali le istituzioni dovrebbero rispondere, oltre a tutte le attività ad essi collegate.
  Se da un lato, infatti, mi sembra assolutamente condivisibile l'obbiettivo di rafforzare le attività ispettive dello Stato nei confronti del mondo cooperativo al fine di prevenire e punire i comportamenti illeciti, è da ribadire l'opportunità di valutare con ponderazione le finalità che sottendono alla vigilanza ordinaria (cosiddetta revisione) che – oltre ad avere il compito di accertare i requisiti mutualistici della cooperativa – ha anche finalità di supporto e sostegno «per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale» (articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 220 del 2002).
  Ciò premesso, ritengo che un rafforzamento delle attività di competenza del Mise rimane un obiettivo prioritario da realizzare attraverso un intervento normativo da conseguirsi in coerenza con le riforme del settore che sono in corso di approvazione. È infatti in discussione l'approvazione di un decreto legislativo in materia di impresa sociale, che investe anche la regolamentazione delle cooperative sociali.
  All'esito dell'approvazione di tale decreto ed in coerenza con la disciplina dallo stesso dettata si potrà procedere ad una nuova regolamentazione della funzione di vigilanza del Ministero in modo da attuare una disciplina esaustiva e coerente nell'ottica della definizione di un compiuto assetto del settore.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-09098 Pili: Problematiche connesse alla registrazione del marchio internazionale De Nicola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo in merito ai quesiti posti dall'Interrogante riguardo al marchio internazionale n. 1139914 «De Nicola», rivendicato, tra gli altri, per la tipologia di prodotti «cheese, namely, mozzarella, parmesan, romano, gorgonzola, asiago» ricadenti nella classe 29 della classificazione di Nizza, (rubricata «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili») ed esteso in Italia nelle forme previste dal Protocollo di Madrid sulla registrazione dei Marchi Internazionali.
  Preliminarmente faccio presente che il Ministero dello Sviluppo Economico, così come il MiPAAF per le DOP e IGP, ha tra i propri obbiettivi primari la lotta alla contraffazione e la tutela del Made in Italy ed è costantemente impegnato in tutte le sedi nazionali, dell'Unione europea ed internazionali a promuovere e rafforzare la tutela di tutti diritti di proprietà industriale, per quanto di competenza.
  Le perplessità dell'interrogante si fondano sul presupposto che la rivendicazione tra le tipologie dei prodotti o servizi di una denominazione di origine protetta (come nella specie «gorgonzola», «asiago» etc.) in una domanda di registrazione come marchio d'impresa del segno «De Nicola», legittimi in qualche modo il richiedente all'uso dei medesimi segni, in pregiudizio dei rispettivi titolari.
  Al riguardo, si fa presente che i diritti conferiti dalla registrazione consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio (nella specie «De Nicola») per le tipologie di prodotti e servizi rivendicati, così come previsto all'articolo 20 del codice della proprietà industriale.
  Ne consegue che maggiore è il livello di dettaglio del prodotto rivendicato e minore sarà l'ambito del diritto di esclusiva riconosciuto.
  Nel caso di specie il richiedente ha rivendicato il genere «formaggi» indicandone descrittivamente alcune tipologie. Pertanto, qualora il titolare del marchio «De Nicola» non fosse anche legittimato all'uso delle denominazioni di origine protette (Asiago, Gorgonzola, Parmesan etc.) nelle forme previste dalla normativa comunitaria, non potrà in nessun caso farne uso, ad esempio, sui formaggi contraddistinti dal marchio registrato «De Nicola».
  La classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 è funzionale a raggruppare in ciascuna delle 45 classi di cui si compone, i prodotti o servizi per i quali il richiedente rivendica una registrazione, al fine di demarcare il perimetro di estensione del diritto di privativa e, su di essa, parametrare l'importo delle tasse di registrazione dovute (che aumenta proporzionalmente in funzione del numero di classi interessate dai prodotti e servizi rivendicati).
  Alcun obbligo è imposto ai Paesi, ovvero ai richiedenti, circa l'utilizzo esclusivo della terminologia dei prodotti e servizi proposta nella Classificazione di Nizza. Il competente Ufficio del Mise è pertanto tenuto a verificare che il prodotto o servizio rivendicato dal richiedente (nel caso Pag. 174di specie il prodotto «cheese, namely, mozzarella, parmesan, romano, gorgonzola, asiago») sia compreso merceologicamente nella Classe corretta (nella specie la n. 29)
  Peraltro, nell'ambito della procedura di esame dei marchi internazionali, che segue la disciplina applicabile a quella de marchi nazionali, la richiesta di parere al Ministero delle politiche agricole, peraltro non vincolante, di cui all'articolo 170, comma 2 del codice della proprietà industriale, è prevista «per i marchi [...] che utilizzano denominazioni geografiche». Va da se che, nel caso di specie, il marchio «De Nicola», ancorché relativo a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, non comprenda alcuna indicazione geografica e, conseguentemente, non ha trovato applicazione la norma appena richiamata o altri motivi di illegittimità.
  Nel caso di specie, Il Ministero dello Sviluppo Economico, così come l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) per la porzione comunitaria del marchio internazionale, ha dunque ritenuto che il marchio «Di Nicola», in relazione ai prodotti caseari, non sia idoneo ad indurre il consumatore in errore circa la provenienza geografica e le qualità del prodotto e che non sussistano profili di interferenza con i diritti di terzi su denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette.
  Tuttavia, l'uso non autorizzato, anche da parte del titolare del marchio «DiNicola», di una DOP o IGP rimane perseguibile nelle forme di legge, anche penalmente, ai sensi degli artt. 517-quater e ss. del codice penale.
  In ogni caso, i soggetti legittimati alla tutela delle DOP ed IGP, ed in specie i Consorzi incaricati dal MiPAAF nelle forme di legge, qualora si vedessero pregiudicati dall'esistenza del marchio in discorso, possono chiedere l'annullamento della porzione europea del marchio internazionale, presso l'EUIPO, ai sensi del regolamento (UE) 207/2009, o l'annullamento della porzione italiana del marchio internazionale presso l'Autorità giudiziaria, ai sensi degli articolo 120 e ss. del codice della proprietà industriale.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-09484 De Maria: Continuità produttiva dell'azienda Selcom.
Interrogazione n. 5-09848 Fabbri: Continuità produttiva dell'azienda Selcom.

TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA

  Si risponde congiuntamente agli atti in parola, avendo gli stessi analogo argomento, rappresentando quanto segue.
  Numerosi incontri si sono tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico per una verifica delle condizioni economiche e produttive nonché delle prospettive occupazionali (sono oltre 900 gli addetti) del Gruppo Selcom, maggiore azienda italiana di tecnologia elettronica per i settori automotive, elettrodomestici e automazione.
  Nel corso degli incontri era stata evidenziata, a fronte di un importante recupero di efficienza, il permanere di una criticità finanziaria.
   Il Ministero dello sviluppo economico unitamente, alle istituzioni regionali presenti e a tutti i partecipanti coinvolti dalla problematica, avevano ribadito la necessità di salvaguardare la presenza industriale italiana nel settore della componentistica elettronica.
  Successivamente, come peraltro noto agli interroganti, il Tribunale di Bologna ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo e al conseguente bando di gara.
   Il Commissario giudiziale della società Selcom Elettronica S.p.a. comunicò che il citato Tribunale con proprio decreto del 17 marzo 2017, aveva disposto – l'avvio di un procedimento competitivo di cui all'articolo ex 163-bis della legge fallimentare, finalizzato all'individuazione di eventuali interessati all'acquisto dell'azienda di proprietà di Selcom Elettronica S.p.a. e costituita dal complesso aziendale esercente l'attività di progettazione, produzione e vendita di prodotti elettronici ed elettromeccanici ed in particolare di schede elettroniche, inclusa la partecipazione totalitaria nella società Selcom Electronics (Shanghai) Co. Ltd, con sede in Shanghai-China.
  Il procedimento competitivo si è concluso con l'aggiudicazione, al prezzo di Euro 30.700.000, del suddetto complesso produttivo alla società Eiso1 S.r.l., società partecipata dal Gruppo Avenue Capital – uno dei maggiori operatori mondiali nel settore degli investimenti, con sede principale in New York e uffici in Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco e in Asia – e da Europa Investimenti S.p.a.
  La predetta cessione d'azienda interesserà l'intero organico composto da 317 lavoratori dipendenti occupati presso gli stabilimenti di Castel Maggiore (BO).
  L'atto notarile di compravendita dell'azienda è fissato per il giorno 1o giugno 2017.
  Sarà cura del Ministero dello sviluppo economico continuare a monitorare la vicenda e aggiornare tale nota informativa qualora intervenissero elementi di novità.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-10993 Rocchi: Convocazione di un tavolo nazionale sulla crisi del gruppo Grandi Molini Italiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, relative alla crisi occupazionale che ha colpito i lavoratori della Società Promolog, partecipata del Gruppo Grandi Molini Italiani (GMI), dello stabilimento di Livorno.
  In data 1o febbraio 2017, come noto, è stata attivata una procedura di mobilità ex legge n. 223 del 1991 dalle due società GMI e Promolog per 30 addetti su 45 complessivi, adibiti nel predetto stabilimento molitore.
  Il 20 aprile 2017 si è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico al quale hanno partecipato i rappresentanti delle due società del Gruppo, GMI S.p.A. e Promolog S.r.l., della Regione Toscana e delle Organizzazioni Sindacali.
  In tale sede sono stati sottoscritti dalle parti gli impegni reciproci, in base ai quali le Società Grandi Molini Italiani e Promolog si impegnavano a ridurre il numero degli esuberi rispettivamente: per GMI da 17 a 9 unità, a fronte di un accordo per l'utilizzo di Contratti di Solidarietà (CdS) nella misura del 50 per cento dell'orario di lavoro; per Promolog da 13 a 8 unità, a fronte di un accordo per l'utilizzo di Contratti di Solidarietà nella misura del 40 per cento dell'orario di lavoro.
  Per i restanti esuberi, la Società si impegnava, inoltre, ad erogare un incentivo ai lavoratori che avrebbero accettato la risoluzione del rapporto di lavoro.
  Gli impegni presi al tavolo tecnico tenutosi presso il MiSe sono stati successivamente ratificati in un accordo sottoscritto dal Gruppo GMI e dalle Organizzazioni Sindacali il 28 aprile 2017, presso la Regione Toscana.
  Il Ministero dello sviluppo economico continuerà, comunque, a monitorare gli sviluppi della vicenda, di interesse anche delle Autorità locali nelle rispettive competenze.