CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 maggio 2017
816.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il disegno di legge C. 4444, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
   sottolineata la rilevanza del provvedimento, che interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze soprattutto con riferimento ai Capi I e II del Titolo I, composti dagli articoli da 1 a 11;
   condiviso l'obiettivo strategico del provvedimento di coniugare il rispetto dei vincoli europei in materia di Patto di stabilità con l'esigenza di proseguire nel processo di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e di rafforzare gli strumenti di sostegno alla ripresa economica già messi in campo dal Governo nel corso di questa Legislatura;
   segnalata in tale prospettiva l'esigenza di apportare alcuni correttivi a talune disposizioni del provvedimento, al fine di assicurare il massimo equilibrio alle misure in esso contenute e di salvaguardare soprattutto le esigenze delle piccole imprese e dei professionisti, che hanno subito in modo particolare le conseguenze negative della crisi economica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la lettera c) del comma 2, la quale assoggetta i compensi dei professionisti al meccanismo di split payment ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
   b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, il quale prevede che la detrazione IVA potrà essere esercitata entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione stessa è sorto e non più, come attualmente previsto, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare che la previsione abbia effetto anche sulle operazioni per le quali l'imposta era divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, ma per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non è ancora stato esercitato il diritto alla detrazione, in quanto, in tal caso, il nuovo termine potrebbe essere già decorso, rendendo così impossibile effettuare la detrazione: in tale prospettiva valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una norma di carattere transitorio che, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, escluda l'introduzione della nuova previsione in via retroattiva e superi quindi il rischio di vanificare la detraibilità IVA sulle operazioni effettuate, ma non ancora registrate, negli anni 2015 e 2016, nonché di modificare il termine previsto dalla disposizione, fissandolo nel Pag. 134termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;
   c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), e 2, i quali abbassano da 15.000 a 5.000 euro annui il valore oltre il quale è necessario acquisire il visto di conformità necessario per la compensazione di crediti e debiti fiscali in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IVA, nonché con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione dei crediti IVA, eliminando il previgente limite di 5.000 euro oltre il quale l'utilizzo dei servizi telematici diveniva obbligatorio a tali fini, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere l'impostazione delle predette previsioni;
   d) con riferimento all'articolo 6, il quale incrementa per un ammontare di 500 milioni annui la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripartire tale incremento, oltre che sui giochi fisici, anche sui giochi on line, al fine di assicurare una più equilibrata distribuzione di tale aggravio di prelievo su tutti soggetti del comparto dei giochi pubblici, nonché evitando sperequazioni del carico fiscale tra sale giochi, gioco on-line regolare e service e provider esteri che forniscono piattaforme di gioco con base all'estero: in tale contesto valuti in particolare la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento ai cosiddetti casinò on-line, i quali non posseggono una licenza né dispongono di un dominio internet italiano, che gli intermediari finanziari operino una ritenuta sui flussi dei conti di gioco delle piattaforme di gioco on-line, tassando direttamente alla fonte le vincite realizzate su tali piattaforme;
   e) con riferimento all'articolo 11, il quale consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, valuti la Commissione di merito l'opportunità di differenziare il beneficio, in ragione del fatto che il contribuente interessato abbia ottenuto ragione in occasione dei gradi di giudizio già celebrati;
   f) ancora con riferimento all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 3, il quale prevede di definire le controversie per le quali la costituzione in giudizio in primo grado è avvenuta entro il 31 dicembre 2016, stabilendo invece che tale possibilità di definizione si applichi alle controversie per le quali la costituzione in giudizio in primo grado è avvenuta entro la data di entrata in vigore del decreto-legge;
   g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire sul settore dell'economia digitale, prevedendo una forma di «cooperative compliance» nei confronti delle web companies, che permetta all'Agenzia delle entrate di avviare una serie di interlocuzioni con le imprese digitali, al fine di raggiungere un accordo preventivo con il fisco italiano, sulla base di un modello già sperimentato e che ha già funzionato in altri settori, consentendo con gli introiti realizzati di ridurre la pressione fiscale in altri ambiti.

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ALLEGATO 2

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    in ambito europeo sono stati messi in atto numerosi interventi volti a sanare una condizione di precarietà del sistema finanziario dovuta agli effetti di lungo periodo della crisi iniziata nel 2007, attraverso i quali è stata anzitutto definita una disciplina più rigorosa per quanto concerne i requisiti patrimoniali richiesti alle banche, in modo da garantirne la solvibilità;
    l'Unione bancaria, finalizzata ad accompagnare all'Unione economica e monetaria una disciplina comune anche in materia di supervisione prudenziale e di gestione delle crisi bancarie, costituisce il quadro più organico degli interventi messi in atto per rafforzare il sistema finanziario europeo e ridurre il legame tra banche e rischio sovrano;
    in tale contesto, le banche italiane hanno aumentato significativamente le loro dotazioni di capitale, peraltro senza avvalersi, a differenza di quanto è avvenuto nei principali Paesi europei, di risorse provenienti dal bilancio pubblico;
    in generale, i coefficienti patrimoniali e di liquidità delle banche dell'Unione europea sono migliorati costantemente negli ultimi anni, tuttavia i rischi per la stabilità finanziaria e le difficili condizioni di finanziamento dell'economia reale persistono;
    come evidenziato, tra l'altro, dal Fondo monetario internazionale nella relazione 2016 sulla stabilità finanziaria mondiale, in un quadro di ripresa ciclica, in Europa continuerà a esservi una cospicua quota di banche deboli e in difficoltà, situazione che trova una spiegazione, tra le altre cose, nello stock di crediti deteriorati, nel contesto dei tassi di interesse e nelle possibili problematiche sul versante della domanda;
    secondo dati recenti – quinta relazione indipendente sull'analisi annuale della crescita 2017 – i crediti deteriorati nella zona euro hanno un valore stimato pari a 1.132 miliardi di euro, nonostante gli sforzi già intrapresi in alcuni Stati membri per ridurne il livello;
    una soluzione europea, che pare necessaria, come anche sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria, deve tenere conto della fonte dei crediti deteriorati, dell'impatto sulla capacità di prestito delle banche nei confronti dell'economia reale e della necessità di sviluppare un mercato primario e secondario dei crediti deteriorati, eventualmente sotto forma di una cartolarizzazione sicura e trasparente, con un coinvolgimento a livello sia unionale sia nazionale;
    il Parlamento europeo, inoltre, ribadisce la necessità di garantire una maggiore trasparenza relativamente alla totalità delle pratiche di supervisione proprie del Meccanismo di vigilanza unico (SSM), le cui modalità di valutazione influenzano la stabilità sostanziale del sistema finanziario; nella risoluzione citata viene richiesto alla Banca centrale europea (BCE) di pubblicare indicatori e misurazioni della Pag. 136performance per dimostrare l'efficacia della vigilanza e migliorarne la responsabilità verso l'esterno;
    nonostante gli sforzi messi in campo dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dalla BCE per apportare miglioramenti, in particolare, al quadro delle prove di stress, l'attuale metodologia presenta dei limiti che pare necessario superare, per riflettere in maniera migliore la possibilità e la realtà di situazioni di crisi effettive; fino ad oggi l'attenzione è stata concentrata attorno alla mole di crediti in sofferenza posseduti dalle banche europee, senza tenere in debita considerazione i rischi derivanti dalla detenzione di attività di Livello 3, come anche sottolineato nella citata risoluzione del Parlamento europeo;
    i titoli di Livello 3, costituiti da derivati, in gran parte, o da titoli strutturati come Collateralized debt obligation (CDO) – obbligazioni che hanno come garanzia collaterale un debito – o Asset-backed security (ABS) – obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, garantite dagli attivi sottostanti – sono stati fra le cause prime dello scoppio della crisi del 2007-2008;
    già nel corso dell’Asset quality review del 2014 era stato posto il tema dell'approfondimento degli attivi di Livello 3, al fine di verificare la bontà dei modelli interni che le banche usano per valutare questa categoria di titoli per definizione unici e molto eterogenei;
    è infatti difficoltoso utilizzare modelli standard per una corretta valutazione di tali titoli illiquidi, in termini di prezzo congruo, deprezzamento, diversificazione e copertura (hedging); in occasione delle prossime verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei da parte del SSM, previste nel 2018, sarebbe opportuno esplorare concretamente la praticabilità di uno stress test ampliato su questa particolare tipologia di titoli «tossici», al fine di ridurre i rischi correlati con le consistenze di tali attività nei bilanci delle banche europee;
    attualmente, secondo i dati dell'Associazione bancaria italiana, il peso tra attività di Livello 3 e capitale è pari al 15,1 per cento per le banche italiane, al 20,5 per cento per quelle francesi, al 25,4 per cento per quelle britanniche e sale al 35,5 per quelle tedesche;
    la mancanza di trasparenza che caratterizza le prove di stress della BCE implica un'incertezza nelle pratiche di vigilanza e la pubblicazione dei risultati delle prove di stress sarebbe in grado di rafforzare la fiducia del mercato; inoltre le verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei previste dal SSM devono essere in grado di cogliere il grado di rischio effettivo a livello europeo, non solo correlato alla detenzione di una mole significativa di crediti in sofferenza, ma anche all'esposizione al rischio sistemico aumentata da una elevata percentuale sul capitale di asset illiquidi;
    al fine di contrastare la persistente instabilità del contesto bancario in Europa è necessario promuovere cambiamenti profondi sia nei modelli economici delle banche sia nella struttura del sistema di vigilanza unico, per garantire un sistema bancario sano, con migliori capacità di finanziare l'economia reale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proporre, nelle sedi negoziali europee, una revisione delle regole di vigilanza bancaria volta a migliorare le metodologie degli stress test e rendere più efficaci i metodi di valutazione per garantire una maggiore trasparenza e riflettere meglio i rischi effettivi e, in tale contesto, a dare priorità all'esame di attivi di Livello 3 detenuti dalle banche, inclusi i derivati, organizzando un'apposita prova di stress test.
(8-00239) «Barbanti, Pelillo, Fregolent, Marco Di Maio, De Maria, Lodolini, Fanucci, Boccadutri, Petrini, Ribaudo, Carella, Fragomeli, Moretto, Gitti».