CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 maggio 2017
815.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 50/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4444, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
   preso atto che l'articolo 12 dispone la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), prevedendo che le risorse stanziate per il 2017 siano ridotte di 110 milioni di euro, e che per gli anni 2018 e 2019 le risorse siano aumentate di 55 milioni annui e ricordato che tale credito d'imposta è destinato anche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico (articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015);
   considerato che, al fine di realizzare il concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza per l'anno 2017, l'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per un totale di 460 milioni di euro;
   considerato altresì, che, per quanto attiene al MIPAAF, secondo quanto riportato nella tabella allegata al provvedimento, la riduzione della dotazione ammonta complessivamente a 5,171 milioni di euro;
   preso atto al riguardo che tali misure si giustificano anche alla luce degli indirizzi impressi al Governo dal Parlamento italiano (risoluzione in Assemblea n. 6-00312 del 27 aprile 2017) in occasione del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile scorso, con particolare riferimento agli impegni finalizzati al rilancio economico e sociale dell'Italia, nell'intento di stimolare la competitività ed attrattività del nostro sistema-Paese e di ridurre l'eventuale impatto negativo della Brexit;
   valutati molto positivamente gli ulteriori interventi in favore delle zone terremotate previsti dal Titolo III del decreto-legge, per il finanziamento dei quali l'articolo 41, comma 1, dispone lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
   giudicata con particolare favore l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 Pag. 190(articolo 41, comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4);
   valutate favorevolmente le disposizioni contenute all'articolo 54, che modificano la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di prevedere che ai soggetti che abbiano presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, il DURC sia rilasciato a séguito della presentazione della suddetta domanda, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina – di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 – ai fini del rilascio del DURC, introducendo, dunque, una deroga al principio generale, in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione;
   preso atto che questa misura beneficia il comparto agricolo in quanto il mancato rilascio del DURC determina per l'imprenditore agricolo una serie di conseguenze negative, quali l'impossibilità di accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità nonché di beneficiare dei contributi e dei pagamenti compensativi previsti dai PSR;
   considerata la necessità di prevedere misure volte ad assicurare alle imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, il ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti e causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017, prevedendo lo stanziamento di apposite risorse;
   ritenuto altresì necessario, all'articolo 43, prevedere interventi a favore delle molte imprese agricole che al momento del verificarsi dei recenti eccezionali eventi atmosferici non avevano ancora sottoscritto polizze agevolate a copertura del rischio «neve, gelo e brina», pure inserito nel Piano assicurativo 2017, nei confronti delle quali non sarebbe quindi consentito, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alcun intervento compensativo del Fondo di solidarietà nazionale che consente di attivare tali interventi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo;
   ritenuto inoltre opportuno, all'articolo 57, rafforzare gli strumenti per rilanciare concretamente l'imprenditoria giovanile, prevedendo, per la concessione dei mutui agevolati, l'eliminazione del vigente tetto del 75 per cento della spesa ammissibile, dando così la possibilità alle imprese condotte da giovani agricoltori di accedere ai mutui a tasso zero senza limite di spesa ammissibile, coerentemente con la normativa europea in materia;
   ravvisata la necessità, al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, di prevedere la possibilità di estendere le polizze a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano anche al settore del riso;
   premesso che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, contiene una norma caposaldo per la cooperazione in quanto riconosce alla cooperativa di conferimento prodotti agricoli lo status di imprenditore agricolo e che la stessa norma ha rinvenuto nei caratteri tipici della società cooperativa a mutualità prevalente (lo scopo mutualistico, la parità di trattamento dei soci, il sistema di votazione Pag. 191per teste e non per quote) tutti gli elementi necessari e sufficienti per sostenere che si trattasse di una formazione sociale in cui i soci, imprenditori agricoli, fossero anche i destinatari dell'attività sociale e, pertanto, meritevole di essere investita, al pari dei propri soci, della qualificazione giuridica di imprenditore agricolo ex articolo 2135 del codice civile;
   considerato che, di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22798 del 2016, ha interpretato tale norma tradendo non solo il dato letterale della norma, ma anche lo spirito e le finalità che il legislatore si era prefissato con la emanazione della suddetta disposizione, in quanto ha ritenuto che un'impresa cooperativa costituita da imprenditori agricoli che, ai sensi della predetta disposizione, esegue esclusivamente attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) dei prodotti prevalentemente conferiti dai soci non è imprenditore agricolo ma imprenditore commerciale, e che tale pronuncia possa creare un primo ed unico precedente le cui conseguenze per le cooperative ed i loro soci possono arrecare gravi danni e potrebbe avere risvolti negativi anche dal punto di vista fiscale;
   ravvisata quindi la necessità che il legislatore ripristini la corretta interpretazione della disposizione in commento, attraverso un intervento normativo che chiarisca il fatto che il rinvio all'articolo 2135 del codice civile operato dal comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 è riferito al comma 3 ovvero alle sole attività connesse;
   osservato inoltre che, in materia di trasmissione telematica operazioni IVA e controllo cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, prevede che, a decorrere dal 1o aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici e che tale disposizione coinvolge anche i distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo;
   considerato che le aziende agricole a regime speciale IVA non hanno l'obbligo di certificare nessuna vendita al dettaglio, se non registrare, nel registro dei corrispettivi, l'incasso della giornata; che ai fini dei redditi le aziende agricole sono tassate secondo redditi catastali e non d'impresa; che tutti i distributori di latte delle aziende agricole sono già muniti di un controllo che consiste in un meccanismo che conteggia la quantità di latte che viene erogata e venduta dal distributore stesso, e ritenuto, pertanto, che l'adempimento in questione crei un inutile onere a carico delle aziende che gestiscono uno o più distributori senza recare alcun beneficio allo Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si preveda che, nel rispetto della normativa nazionale e europea vigente, le imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, siano ammesse a beneficiare di interventi volti al ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017;
   2) si preveda una deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, consentendo anche alle imprese che non hanno sottoscritto le polizze agevolate a copertura del rischio «neve, gelo e brina», pure inserito nel Piano assicurativo 2017, di beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del Pag. 192danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte, a tal fine aggiungendo, all'articolo 43, dopo il comma 5, il seguente comma:
  «5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle nevicate, gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.
  6-ter. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
   3) si preveda, per la concessione dei mutui agevolati, l'eliminazione del vigente tetto del 75 per cento della spesa ammissibile, dando così la possibilità alle imprese condotte da giovani agricoltori di accedere ai mutui a tasso zero senza limite di spesa ammissibile, coerentemente con la normativa comunitaria in materia, a tal fine aggiungendo, all'articolo 57, dopo il comma 3, il seguente comma:
  «3-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile» sono soppresse.»;
   4) si chiarisca, attraverso una norma di interpretazione autentica, che il rinvio all'articolo 2135 del codice civile operato dal comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 è riferito al comma 3 ovvero alle sole attività connesse, a tal fine aggiungendo, dopo l'articolo 57, il seguente:
  «Art. 57-bis. (Interpretazione autentica). L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»;
   5) si preveda l'estensione delle polizze a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano anche al settore del riso, a tal fine aggiungendo all'articolo 57, dopo il comma 3, il seguente:
  «3-bis. All'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «nel settore del grano» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori del grano e del riso»;

  e con la seguente osservazione:
   a) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere l'esonero dall'adempimento Pag. 193dell'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le aziende agricole che effettuano cessioni di latte crudo attraverso distributori automatici, nell'ambito delle misure urgenti in tema di riscossione di cui all'articolo 35 del provvedimento all'esame, a tal fine aggiungendo, all'articolo 35, al comma 1, dopo la lettera b), la seguente:
  «b-bis) all'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.».