CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 maggio 2017
815.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

  La X Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (C. 4444 Governo);
   preliminarmente rammentato che con il provvedimento in esame il Governo ha proceduto, operando una correzione strutturale dei conti pubblici tendenziali dello 0,2 per cento del PIL nel 2017 e di circa lo 0,3 per cento del PIL negli anni successivi, sul solco dell'impegno assunto in sede di Documento di economia e finanza 2017 all'adozione di misure correttive degli andamenti del bilancio pubblico – tanto sul versante della politica fiscale, quanto sul fronte del controllo della spesa – a carattere strutturale e tali da determinare un impatto netto pari allo 0,2 per cento del PIL per il 2017, dello 0,1 per cento del PIL per il 2018, dello 0,4 per cento del PIL per il 2019 e dello 0,5 per cento del PIL per il 2020, e ciò attraverso una composizione degli interventi utile a conciliare l'impulso alla maggiore crescita ed alla maggiore occupazione con la sostenibilità delle finanze pubbliche;
   rammentato ancora che, a fronte di un gap IVA stimato, nel 2014, in 40,5 miliardi di euro (circa il 2,5 per cento del PIL), la riduzione strutturale di tale gap, anche per il concorso dell'introduzione dell'istituto della scissione dei pagamenti, è valutabile nell'ordine di 2,5 miliardi di euro nel 2015 e di 1 miliardo ulteriore nel 2016;
   richiamato l'impegno del Governo di cui alla risoluzione n. 6/00311, approvata dall'Assemblea lo scorso 26 aprile sul Documento di economia e finanza 2017, circa la «ulteriore riduzione della pressione fiscale da perseguire attraverso il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale (IRPEF)»;
   evidenziata, con particolare riferimento alle disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del provvedimento, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA ed a quelle di cui all'articolo 3 in materia di indebite compensazioni di crediti tributari, l'esigenza del compiuto sviluppo degli impegni del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311- in merito alla «semplificazione del sistema tributario, migliorando il rapporto fiduciario con i contribuenti caratterizzati da una maggiore compliance fiscale, puntando sulla riduzione degli adempimenti e sulla crescente qualificazione dei servizi erogati», nonché all’«efficientamento del rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, assicurando, in tale contesto, il rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti Iva derivanti dall'applicazione dello split payment»;Pag. 173
   richiamati al riguardo, i contenuti, tra l'altro, della nota Assonime sul provvedimento in esame del 4 maggio 2017 circa l'ampliamento dell'ambito applicativo dello split payment con la segnalazione di incertezze per le imprese fornitrici, di elevati costi di modifica dei sistemi gestionali e contabili e di considerevole incremento dei crediti IVA, nonché circa la ristrettezza dei nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA;
   sottolineati, all'articolo 4, il riconoscimento del regime della «cedolare secca» con aliquota al 21 per cento per i contratti di locazione di abitazioni per periodi inferiori a 30 giorni stipulati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, anche attraverso la gestione di portali on line, nonché le connesse osservazioni formulate in sede di audizioni da parte della Agenzia delle entrate in merito all'applicazione della disposizione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel contratto ed alla definizione in via normativa di criteri oggettivi circa la sussistenza di una organizzazione di tipo alberghiero; evidenziate ancora le considerazioni della Corte dei conti circa i connessi adempimenti amministrativi, la connessa gestione dell'imposta comunale di soggiorno e la «particolare cura» che «dovrà essere dedicata alla verifica degli adempimenti dei nuovi sostituti di imposta, specialmente nei casi in cui si tratti di soggetti non residenti»;
   evidenziate poi, in riferimento alla rideterminazione della base ACE di cui all'articolo 7, l'assunzione per l'agevolazione di una base mobile in linea con la proposta di direttiva comunitaria in materia di incentivi fiscali per la crescita e gli investimenti, nonché, in riferimento al nuovo regime di tassazione per cassa dei soggetti in contabilità semplificata, l'esigenza di un'integrazione della disciplina al fine di permettere il riporto delle perdite maturate e ancora, in materia di iper-ammortamento, l'opportunità di una proroga del termine di consegna dei beni agevolati;
   evidenziato altresì, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9 recanti l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise, il rilievo dell'impegno del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 – «a disattivare l'incremento delle aliquote IVA e delle accise sugli olii minerali, che scatterebbe nel 2018 per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate»;
   richiamata infine – con particolare riferimento tanto alle disposizioni di cui all'articolo 25 concernenti finanziamento ed attribuzione alle regioni, province e città metropolitane di quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 33 concernenti la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi, nonché ancora in riferimento ai Fondi per le aree colpite da eventi sismici di cui agli articoli 41 e 42 – l'esigenza di accelerazioni procedurali funzionali ad un deciso rilancio degli investimenti pubblici già nel 2017 e ad una tempestiva risposta alle necessità di messa in sicurezza e ricostruzione delle zone terremotate,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di «Regime fiscale delle locazioni brevi», valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
    1) individuare parametri oggettivi per la valutazione dell'eventuale carattere imprenditoriale dell'attività di locazione;
    2) prevedere l'equiparazione delle locazioni brevi in argomento alle strutture ricettive ai fini di adempimenti quali l'applicazione Pag. 174della tassa di soggiorno, l'applicazione dell'imposta municipale unica e della tassa sui rifiuti, la comunicazione degli alloggiati e le rilevazioni statistiche, il canone speciale radiotelevisivo ed i compensi per diritti d'autore e connessi;
    3) prevedere e/o rafforzare misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione delle disposizioni in argomento;
    4) individuare requisiti degli alloggi a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
   b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di «Rimodulazione delle risorse per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno», valuti la Commissione di merito la congruità di tale rimodulazione per l'anno in corso rispetto all'opportunità della cumulabilità di detto credito d'imposta, nel 2017 e nel 2018, con «super» ed «iper-ammortamento»;
   c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 43 recanti «Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi» e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la rateizzazione di tributi sospesi e non riscossi – ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 – non già in un massimo di 9 mesi, ma in un massimo di 18 mesi;
   d) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44 concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2019 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da parte di imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, rappresenti la Commissione di merito al Governo l'esigenza dell'accelerazione dell’iter di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea;
   e) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 46 recante l'istituzione della «Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia», valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale nuove imprese possano avviare l'attività entro la zona franca, beneficiando delle connesse agevolazioni, nonché di prevedere l'applicazione del regime agevolativo per le nuove attività per i due periodi d'imposta successivi all'avvio dell'attività medesima; valuti altresì la Commissione di merito la congruità degli stanziamenti di cui al comma 6 costituenti «limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie»;
   f) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 57 in materia di «Attrazione degli investimenti», valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire investimenti a lungo termine di casse previdenziali e fondi pensione anche in strumenti di debito delle imprese, nonché di intervenire sulla disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine al fine di sostenerne la destinazione anche verso società a minore capitalizzazione.

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ALLEGATO 2

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (C. 4444);
   preliminarmente rammentato che con il provvedimento in esame il Governo ha proceduto, operando una correzione strutturale dei conti pubblici tendenziali dello 0,2 per cento del PIL nel 2017 e di circa lo 0,3 per cento del PIL negli anni successivi, sul solco dell'impegno assunto in sede di Documento di economia e finanza 2017 all'adozione di misure correttive degli andamenti del bilancio pubblico – tanto sul versante della politica fiscale, quanto sul fronte del controllo della spesa – a carattere strutturale e tali da determinare un impatto netto pari allo 0,2 per cento del PIL per il 2017, dello 0,1 per cento del PIL per il 2018, dello 0,4 per cento del PIL per il 2019 e dello 0,5 per cento del PIL per il 2020, e ciò attraverso una composizione degli interventi utile a conciliare l'impulso alla maggiore crescita ed alla maggiore occupazione con la sostenibilità delle finanze pubbliche;
   rammentato ancora che, a fronte di un gap IVA stimato, nel 2014, in 40,5 miliardi di euro (circa il 2,5 per cento del PIL), la riduzione strutturale di tale gap, anche per il concorso dell'introduzione dell'istituto della scissione dei pagamenti, è valutabile nell'ordine di 2,5 miliardi di euro nel 2015 e di 1 miliardo ulteriore nel 2016;
   richiamato l'impegno del Governo di cui alla risoluzione n. 6/00311, approvata dall'Assemblea lo scorso 26 aprile sul Documento di economia e finanza 2017, circa la «ulteriore riduzione della pressione fiscale da perseguire attraverso il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale (IRPEF)»;
   evidenziata, con particolare riferimento alle disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del provvedimento, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA ed a quelle di cui all'articolo 3 in materia di indebite compensazioni di crediti tributari, l'esigenza del compiuto sviluppo degli impegni del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 – in merito alla «semplificazione del sistema tributario, migliorando il rapporto fiduciario con i contribuenti caratterizzati da una maggiore compliance fiscale, puntando sulla riduzione degli adempimenti e sulla crescente qualificazione dei servizi erogati», nonché all’«efficientamento del rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, assicurando, in tale contesto, il rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti Iva derivanti dall'applicazione dello split payment»;Pag. 176
   richiamati al riguardo, i contenuti, tra l'altro, della nota Assonime sul provvedimento in esame del 4 maggio 2017 circa l'ampliamento dell'ambito applicativo dello split payment con la segnalazione di incertezze per le imprese fornitrici, di elevati costi di modifica dei sistemi gestionali e contabili e di considerevole incremento dei crediti IVA, nonché circa la ristrettezza dei nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA;
   sottolineati, all'articolo 4, il riconoscimento del regime della «cedolare secca» con aliquota al 21 per cento per i contratti di locazione di abitazioni per periodi inferiori a 30 giorni stipulati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, anche attraverso la gestione di portali on line, nonché le connesse osservazioni formulate in sede di audizioni da parte della Agenzia delle entrate in merito all'applicazione della disposizione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel contratto ed alla definizione in via normativa di criteri oggettivi circa la sussistenza di una organizzazione di tipo alberghiero; evidenziate ancora le considerazioni della Corte dei conti circa i connessi adempimenti amministrativi, la connessa gestione dell'imposta comunale di soggiorno e la «particolare cura» che «dovrà essere dedicata alla verifica degli adempimenti dei nuovi sostituti di imposta, specialmente nei casi in cui si tratti di soggetti non residenti»;
   evidenziate poi, in riferimento alla rideterminazione della base ACE di cui all'articolo 7, l'assunzione per l'agevolazione di una base mobile in linea con la proposta di direttiva comunitaria in materia di incentivi fiscali per la crescita e gli investimenti, nonché, in riferimento al nuovo regime di tassazione per cassa dei soggetti in contabilità semplificata, l'esigenza di un'integrazione della disciplina al fine di permettere il riporto delle perdite maturate e ancora, in materia di iper-ammortamento, l'opportunità di una proroga del termine di consegna dei beni agevolati;
   evidenziato altresì, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9 recanti l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise, il rilievo dell'impegno del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 – «a disattivare l'incremento delle aliquote IVA e delle accise sugli olii minerali, che scatterebbe nel 2018 per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate»;
   richiamata infine – con particolare riferimento tanto alle disposizioni di cui all'articolo 25 concernenti finanziamento ed attribuzione alle regioni, province e città metropolitane di quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 33 concernenti la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi, nonché ancora in riferimento ai Fondi per le aree colpite da eventi sismici di cui agli articoli 41 e 42 – l'esigenza di accelerazioni procedurali funzionali ad un deciso rilancio degli investimenti pubblici già nel 2017 e ad una tempestiva risposta alle necessità di messa in sicurezza e ricostruzione delle zone terremotate,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di «Regime fiscale delle locazioni brevi», valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
    1) individuare parametri oggettivi per la valutazione dell'eventuale carattere imprenditoriale dell'attività di locazione;
    2) prevedere l'applicazione della tassa di soggiorno alle locazioni brevi e di Pag. 177procedere ad una razionalizzazione del sistema degli adempimenti amministrativi in materia di ricettività;
    3) prevedere e/o rafforzare misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione delle disposizioni in argomento;
    4) individuare requisiti degli alloggi a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
   b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di «Rimodulazione delle risorse per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno», valuti la Commissione di merito la congruità di tale rimodulazione per l'anno in corso rispetto all'opportunità della cumulabilità di detto credito d'imposta, nel 2017 e nel 2018, con «super» ed «iper-ammortamento»;
   c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 43 recanti «Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi» e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la rateizzazione di tributi sospesi e non riscossi – ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 – non già in un massimo di 9 mesi, ma in un massimo di 18 mesi;
   d) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44 concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2019 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da parte di imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, rappresenti la Commissione di merito al Governo l'esigenza dell'accelerazione dell’iter di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea;
   e) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 46 recante l'istituzione della «Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia», valuti la Commissione di merito l’ opportunità di differire dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale nuove imprese possano avviare l'attività entro la zona franca, beneficiando delle connesse agevolazioni, nonché di prevedere l'applicazione del regime agevolativo per le nuove attività per i due periodi d'imposta successivi all'avvio dell'attività medesima; valuti altresì la Commissione di merito la congruità degli stanziamenti di cui al comma 6 costituenti «limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie»;
   f) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 57 in materia di «Attrazione degli investimenti», valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire investimenti a lungo termine di casse previdenziali e fondi pensione anche in strumenti di debito delle imprese, nonché di intervenire sulla disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine al fine di sostenerne la destinazione anche verso società a minore capitalizzazione.