CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 maggio 2017
815.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (C. 4444 Governo);
   rilevato che l'articolo 13, in funzione del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2017, riduce la dotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per circa 41 milioni per l'anno 2017;
   evidenziato che l'articolo 27, nell'intervenire sulla disciplina del trasporto pubblico locale, ridefinisce la dotazione del Fondo nazionale e le modalità della sua ripartizione, riproponendo le disposizioni dello schema di decreto legislativo n. 308, che era stato adottato in attuazione della delega per la riforma dei servizi pubblici locali ma che non era stato poi emanato a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 251 del 2016;
   valutato positivamente il quasi integrale recepimento dei rilievi formulati dalla Commissione sul citato articolato;
   preso atto con favore della stabilizzazione del Fondo trasporto pubblico locale che, tuttavia, subisce una riduzione di 70 milioni per il 2017 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2018;
   evidenziato però che non è stato integralmente riprodotto l'articolo 22, i cui commi da 6 a 10 mitigavano talune rigidità dei parametri adottati in sede di riparto, al fine di venire incontro alla oggettiva difficoltà di assoggettare a un criterio unico ed omogeneo di efficienza situazioni assai differenziate sotto il profilo territoriale e della domanda, con potenziali effetti penalizzante nella ripartizione del Fondo per i territori strutturalmente svantaggiati;
   preso atto che l'articolo 27, comma 2, lettera d), recependo un rilievo espresso dalla Commissione, fissa un termine (al 30 settembre 2017) che era stato a suo tempo suggerito nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016; al contrario, il comma 4 dell'articolo 27 non recepisce l'indicazione espressa dalla Commissione di prevedere, a certe condizioni, che le regioni siano autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente;
   rilevato che il comma 5 del medesimo articolo 27 richiama il ruolo dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale con riferimento all'acquisizione di dati uniformi sul trasporto pubblico locale, senza però precisare che essi devono essere acquisiti e trattati in formato aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei medesimi da parte degli interessati;
   evidenziata l'esigenza che il decreto di cui al comma 6, nell'indicare i criteri in base ai quali le regioni a statuto ordinario Pag. 165determineranno i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale – entro 120 giorni, salvo intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza –, preveda anche uno specifico riferimento legato allo sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (Intelligent Transport Systems), ovvero a guida intelligente, peraltro secondo le indicazioni fornite dall'apposito Piano di Azione Nazionale sui sistemi intelligenti di Trasporto ITS, adottato nel febbraio del 2014 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   segnalato che il limite recato dal comma 9 per la locazione di veicoli da adibire al trasporto pubblico – pari a 12 anni – appare eccessivamente ampio, anche perché non assistito da criteri legati alla classe di inquinamento del mezzo;
   preso atto della necessità di meglio specificare l'ambito e le finalità del fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 per il miglioramento dell'efficienza energetica e il raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale;
   segnalata l'inopportunità di condizionare l'erogazione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico alle circostanze indicate all'articolo 39, considerato che questo meccanismo potrebbe rivelarsi essere un meccanismo inefficace rispetto agli scopi perseguiti e probabilmente eccessivamente rigido;
   richiamati i contenuti dell'articolo 47, con riguardo al trasporto ferroviario e il ruolo significativo attribuito a Rete Ferroviaria Italiana spa come unico soggetto responsabile della realizzazione degli interventi tecnologici necessari all'adeguamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale, sia pure nei limiti delle risorse disponibili;
   preso atto che il comma 8 dell'articolo 47 eroga risorse pubbliche a ristoro di alcuni servizi ferroviari resi da Trenitalia nella regione siciliana, nonché di altri servizi interregionali che sono a carico dello Stato «nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali», senza che sia prevista alcun limite temporale a questa fase transitoria;
   osservato che l'istituzione del fondo per finanziare l'ammodernamento dei carri merci e la relativa modalità di erogazione, di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 47, potrebbe ingenerare dubbi sulla piena coincidenza con i meccanismi definiti dalla normativa europea citata nel testo, fermo restando che viene opportunamente adottato il sistema della «notificazione preventiva» alle competenti autorità sovranazionali;
   richiamate le disposizioni dell'articolo 48, anch'esse riferite al trasporto pubblico locale e formulate in modo identico alla disciplina del citato schema di decreto legislativo – segnatamente con quanto era ivi previsto agli articoli 14, 17 e 26, al punto che il riferimento normativo interno dell'articolo 10 erroneamente non è stato adeguato al nuovo impianto normativo – che comprendono norme di contrasto all'evasione tariffaria mediante l'affidamento di controlli ad agenti accertatori esterni ai gestori del trasporto pubblico o anche a membri della polizia giudiziaria;
   preso atto di quanto stabilito dall'articolo 49 che prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., operazione che tuttavia deve essere condotta salvaguardando il più possibile gli strumenti di vigilanza e controllo pubblico delle principali infrastrutture di trasporto nazionali, assicurandone saldamente nella mano pubblica l'assetto proprietario;
   rilevato che l'articolo 50 intende assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A., come risulta esplicitamente dalla successiva adozione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55;
   citata la previsione dell'articolo 51 che consente all'ENAV di destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di Pag. 166terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza, riscosse e consuntivate per l'anno 2014, pari a 26.000.000 di euro;
   ricordato che l'articolo 52 infine interviene sulla materia della mobilità ciclistica integrando la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione della realizzazione di ulteriori ciclovie turistiche sul territorio nazionale;
   evidenziato che l'articolo 65 interviene sulle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 49, ove si prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., si verifichi l'esigenza di accompagnare tale misura alla scelta irreversibile di non riproporre politiche volte alla privatizzazione e dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane Spa, attesa l'esigenza di salvaguardare il controllo pubblico su di un settore connotato da caratteristiche di monopolio naturale, quale quello delle infrastrutture strategiche nazionali ferroviarie e stradali;
   2) nell'ambito delle misure sul trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27, siano riprodotti i contenuti dell'articolo 22, commi da 6 a 10, dello schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308);
   3) si espunga la condizione posta dall'articolo 39 alla regolare erogazione alle regioni del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico;

  e con le seguenti osservazioni:
  con riguardo all'articolo 27:
   a) al comma 1, abbia cura la Commissione di merito di verificare la possibilità di reintegrare per quanto possibile la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, individuando una diversa modalità di copertura degli interventi recati dagli articoli 14 e 20 del medesimo provvedimento;
   b) al comma 2, lettera d), ove si prevede che la penalizzazione per le regioni i cui servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica non si applica ai contratti vigenti al 30 settembre 2017, si abbia cura di verificare la congruità del termine che la Commissione aveva suggerito nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016;
   c) al comma 4, si aggiunga il seguente periodo «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, all'alinea, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento, ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia pari o superiore a quello dell'anno precedente. Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento di una quota di competenza rideterminata in misura proporzionale alla riduzione del Fondo»;
   d) al comma 5, si venga incontro all'esigenza che il flusso informativo di interesse dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale sia reso in formato aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei dati da parte degli interessati;
   e) al comma 6, dovrebbe valutarsi l'esigenza che il decreto ivi previsto rechi anche uno specifico riferimento legato allo Pag. 167sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (Intelligent Transport Systems), ovvero a guida intelligente;
   f) dovrebbe verificarsi se il limite recato dal comma 9 per la locazione di veicoli da adibire al trasporto pubblico – pari a 12 anni – sia congruo in relazione all'esigenza di ridurre entro i 7 anni la media di anzianità del parco circolante, in ogni caso introducendo anche il criterio legato alle classe di inquinamento del mezzo, non inferiore a «Euro 5»;
   g) dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare l'articolo 27 con una limitata modifica all'articolo 1, comma 866, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, volta a precisare che il Fondo ivi istituito, per assicurare il miglioramento dell'efficienza energetica, è «finalizzato all'acquisto, anche diretto o per il tramite di società specializzate, al noleggio, nonché alla riqualificazione energetica dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale»;

  con riguardo all'articolo 47:
   h) dovrebbe verificarsi se le risorse disponibili siano sufficienti a consentire a Rete Ferroviaria Italiana spa di assolvere compiutamente la funzione, di realizzare gli interventi tecnologici necessari all'adeguamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale;
   i) al comma 8, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fissare una data certa entro cui procedere alla «definizione dei relativi rapporti contrattuali», ivi prevista;
   j) ai commi 10 e 11 dovrebbe verificarsi la loro piena compatibilità con le normative europee citate nel testo, atteso che il regolamento di esecuzione definisce un quadro normativo che consente l'introduzione, e l'applicazione, da parte dei gestori dell'infrastruttura, di un regime sui canoni differenziati per l'accesso alle linee ferroviarie sulla base del rumore prodotto strutturato in forma di programma di sconti minimi obbligatori o di bonus (o anche di «malus»);

  con riguardo all'articolo 48:
   k) dovrebbe infine verificare la Commissione di merito la praticabilità di una integrazione della disposizione, finalizzata ad introdurre norme di agevolazioni fiscali a favore degli utenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ivi compresa la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti collegandola alle procedure telematiche del modello precompilato di dichiarazione dei redditi.