CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 maggio 2017
815.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
  esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 50/2017, C. 4444 Governo, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
  considerato che:
   il provvedimento reca una serie di misure che danno risposta alle problematiche e alle istanze già emerse in occasione dell'esame del decreto-legge n. 8 del 2017;
   appare opportuno incrementare le risorse destinate ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali svolte dalle province, con particolare riguardo alla manutenzione delle strade, all'esercizio di funzioni in materia scolastica e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza;
   all'articolo 43, comma 3, si prevede per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti di attività agricole la restituzione in nove rate delle somme dei tributi non versati per effetto della sospensione; si tratterebbe di una disposizione con effetti gravosi anche considerato che il numero di rate è inferiore al numero di mensilità di applicazione della busta paga;
   per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, andrebbe assunto come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015, al fine di determinare il tributo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti relativamente al periodo dal quarto trimestre 2016 al quarto trimestre 2017, in considerazione del fatto che per il 2016 lo stesso valore della raccolta differenziata sarebbe alterato dall'ingente quantità di macerie;
   l'articolo 62 detta disposizioni in materia di impianti sportivi senza prevedere un adeguato coordinamento con la disciplina dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014;
   l'articolo 20 bis del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, che le risorse accertate siano rese disponibili con un coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile nella stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti;
   andrebbe reintrodotto il previgente comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo al potere di raccomandazione vincolante dell'ANAC, qualora la stessa ANAC ritenga Pag. 132sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento alle disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 20 e 25, si incrementino in misura congrua e sufficiente le risorse destinate ad assicurare l'esercizio puntuale e costante delle funzioni fondamentali di competenza delle province, con particolare riguardo alla manutenzione delle strade, alla materia dell'edilizia scolastica e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza, al fine di garantire l'erogazione di servizi essenziali e prioritari per i cittadini e la salvaguardia del personale di tali enti;
   2) si incrementino le risorse destinate a promuovere nuovi investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese da parte delle regioni, nei settori di spesa previsti dal comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017;
   3) all'articolo 41, comma 2, si preveda che l'attuazione degli interventi richiamati al successivo comma 3, lettere b) e c) avvenga d'intesa con il Dipartimento della protezione civile;
   4) all'articolo 41, comma 4, si preveda che le modalità di impiego e ripartizione delle risorse per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, previa richiesta delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile;
   5) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, comma 3, in materia di restituzione dei tributi sospesi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si incrementi fino a 18 le rate mensili previste per la restituzione delle somme non versate da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti di attività agricole;
   6) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, in materia di «busta paga pesante», si modifichi l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel senso di prevedere in via generale che il versamento delle ritenute, non operate ai sensi del comma 1-bis, avvenga mediante rateizzazione in 18 quote mensili di pari importo, in coerenza con quanto già previsto dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000;
   7) con riferimento alla proroga degli incentivi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si chiarisca che l'indennità di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da eventi sismici (di cui al comma 1 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016) è concessa anche ai soci dipendenti delle società a responsabilità limitata e ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel caso che le fonti normative ed istitutive dei suddetti fondi già non prevedano come causale di intervento gli eventi sismici;
   8) sia novellato il comma 2 dell'articolo 46 – che istituisce la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia – valutando un'ipotesi di abbassamento della percentuale di riduzione del fatturato richiesta alle imprese aventi sede nella zona franca, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste;
   9) sia consentito – in deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, di assumere come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015, al fine di determinare il tributo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti relativamente al periodo dal quarto trimestre 2016 al quarto trimestre 2017;Pag. 133
   10) all'articolo 61 relativo alla realizzazione, in vista della Coppa del mondo di sci alpino a Cortina nel 2020, di interventi di potenziamento degli impianti sportivi, delle capacità ricettive e delle infrastrutture viaria, si preveda espressamente che tali interventi sono effettuati nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
   11) siano coordinate le disposizioni dell'articolo 62 in materia di costruzione di impianti sportivi con la disciplina dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014; con particolare riferimento allo studio di fattibilità per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, presentato dalla società o l'associazione sportiva interessata, si precisi che la possibilità di ricomprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto, non riguardi comunque la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale;
   12) si reintroduca il previgente comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo al potere di raccomandazione vincolante dell'ANAC, qualora la stessa ANAC ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disciplina generale in materia di eco-bonus e di sisma-bonus, prevedendo: la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; la detrazione fiscale del 50 per cento per le spese relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi tipo già esistenti, riguardanti la sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari; la detrazione del 50 per cento delle spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi; la possibilità per gli interessati di cedere anche a istituti di credito ed intermediari finanziari il credito di imposta riguardante la riqualificazione energetica e l'adozione di misure antisismiche; l'estensione del sisma bonus anche agli immobili rientranti nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'Autorità Nazionale AntiCorruzione provvede a definire compiutamente l'ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità, nell'ambito del processo di integrazione tra il gruppo Ferrovie dello Stato e la società ANAS spa, di effettuare un'attenta ricognizione in merito alla deflazione del contenzioso ANAS, al trasferimento del patrimonio di ANAS, alla disapplicazione della norma sul contenimento delle spese e alle norme interpretative sui corrispettivi concessori sorti prima del trasferimento da ANAS al Ministero per le infrastrutture e i trasporti delle funzioni di concedente;
   d) valuti la Commissione l'opportunità di assicurare a tutti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 le misure di incentivo ad investimenti, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche provvedendo ad un'integrazione della stessa disciplina.

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ALLEGATO 2

D.L. n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (C. 4444 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione
   premesso che:
    appare evidente che il provvedimento risulta disomogeneo in quanto il decreto-legge in esame si compone di disposizioni che intervengono in settori eterogenei quali la finanza, l'ambiente, finanziari, la sanità, l'agricoltura, i trasporti e le attività produttive;
    si tratta non solo dell'ennesimo abuso dello strumento della decretazione d'urgenza ad opera del Governo e della contestuale violazione dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 Cost.;
    da tale premessa discende la difficoltà di esprimere una valutazione complessiva sull'intero provvedimento;
    infatti, a fronte di disposizioni complessivamente condivisibili in ordine ad interventi urgenti per la ricostruzione e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si ravvisano in questa sede le seguenti specifiche criticità, segnatamente in ordine alla disciplina della costruzione degli impianti sportivi;
    l'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi prevedendo al comma 1 che lo studio di fattibilità possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto e possa, altresì, prevedere, la demolizione e ricostruzione dell'impianto, anche con diversa volumetria e sagoma. Si stabilisce, inoltre, al comma 2, che il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria possa costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale;
    il comma 3 prevede specifiche disposizioni che interessano gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, consentendo l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali esclusivamente in capo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio;
    il comma 4 impone alla società o associazione sportiva il necessario possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel codice degli appalti in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti;
    il comma 5, infine, dispone l'applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, relativo alle infrastrutture strategiche alle controversie relative al verbale conclusivo della conferenza dei servizi e all'aggiudicazione della concessione.
  Considerato che:
   in relazione al predetto comma 1, si stigmatizza la previsione secondo cui sono consentite destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto, che di fatto significa Pag. 135permettere qualunque tipologia di intervento anche con destinazioni avulse da quelle strettamente attinenti alla fruizione dell'impianto;
   tale previsione appare in netto contrasto con quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 in materia di impianti sportivi, disposizione peraltro già oggetto di critiche da parte del mondo ambientalista;
   al fine di garantire la «tenuta finanziaria» dell'intervento, l'articolo in esame consente, attraverso una dubbia formulazione della norma, una deroga implicita alla norma che esplicitamente vieta la realizzazione di nuovi insediamenti ad uso residenziale, come peraltro rilevato anche dal servizio studi della Camera;
   Inoltre, si consente la variazione della volumetria e sagoma in caso di ristrutturazione di un impianto esistente mediante demolizione e ricostruzione, in contrasto con la definizione di ristrutturazione del testo unico dell'edilizia senza considerare la presenza di immobili vincolati;
   Ai sensi del comma 2, va stigmatizzata la disposizione che stabilisce che l'approvazione del verbale della conferenza dei servizi, con l'assenso della regione, diventi variante automatica allo strumento urbanistico, bypassando completamente l'ente locale competente per territorio, che si limiterà ad una ratifica dell'atto, senza poter entrare nel merito, evidenziandosi, pertanto, una chiara compressione del principio di sussidiarietà;
   Ulteriore elemento di preoccupazione va individuato nel meccanismo attraverso il quale le società sportive possano beneficiare di una sorta di monopolio del suolo pubblico nel raggio di 300 metri dagli impianti sportivi per un periodo che va dalle cinque ore prima alle tre ore successive all'evento sportivo, senza operare alcuna distinzione tra le attività commerciali assegnate in modo esclusivo alla associazione o società sportiva che utilizza lo stadio,
  esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. (Atto n. 401).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, 114. (Atto n. 401);
  premesso che:
   si esprime apprezzamento per l'intendimento del Governo di adottare, entro la scadenza dei termini, come previsto dall'articolo 14 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, novella la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla procedura medesima di VIA;
   lo schema di decreto è volto a promuovere l'obiettivo, fortemente condiviso dalla Commissione, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure amministrative, introducendo significative modifiche sia relativamente all'ambito di applicazione della disciplina sia relativamente alle modalità di espletamento delle procedure;
   la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) prevede, tra i principi e criteri direttivi da seguire nell'attuazione della delega ivi prevista al recepimento della direttiva europea, la semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure a carattere ambientale; il rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni e al fine di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali;
   il nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50), recentemente modificato dal decreto legislativo correttivo persegue in via prioritaria gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e certezza dei tempi nelle procedure, di centralità della fase progettuale al fine di evitare il ricorso a continue varianti e all'aumento dei costi delle opere, promuove la qualificazione dei soggetti coinvolti nell'intero ciclo delle opere pubbliche Pag. 137(stazione appaltante, impresa appaltatrice e progettisti), introducendo importanti novità, quali la partecipazione e il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, nonché il definitivo superamento della legge obiettivo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche;
  considerato che:
   la procedura di valutazione di impatto ambientale ha importanti ricadute sullo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e rappresenta il principale strumento normativo per valutare gli effetti significativi e negativi determinati dalla realizzazione di un'opera e garantire la tutela, costituzionalmente riconosciuta, dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio naturale e paesaggistico, nonché della salute umana;
   la direttiva 2014/52/UE prevede un'ampia fase di partecipazione del pubblico anche tramite il ricorso a fasi di consultazione, quali l'inchiesta pubblica; sarebbe pertanto necessario definire nello schema di decreto le modalità, le procedure e le tempistiche, al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico, nelle valutazioni di merito delle soluzioni progettuali sui progetti di competenza statale e locale, garantendo che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione circa l'accoglimento o il diniego delle osservazioni pervenute;
   sarebbe necessario prevedere la partecipazione del pubblico sia nella fase di verifica di assoggettabilità che in quella di valutazione di impatto ambientale, in coerenza con le modalità previste dal decreto sul dibattito pubblico, da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   per le modifiche e le estensioni dei progetti che rientrano nelle categorie sottoposte a verifica di assoggettabilità e, successivamente, a procedura di valutazione, nonché per quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale e regionale, non è prevista nello schema di decreto la consultazione dei cittadini interessati; sarebbe pertanto necessario che anche tali modifiche o estensioni di progetti siano sottoposte a procedura di valutazione di impatto con le adeguate forme di pubblicità e partecipazione del pubblico previste dalla procedura ordinaria;
   al fine di migliorare l'efficacia della valutazione di impatto ambientale, di ridurre la complessità amministrativa e di aumentare l'efficienza economica del sistema produttivo e infrastrutturale, allineando tale procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali, è necessario prevedere il coordinamento preliminare, in fase di predisposizione del progetto e dei relativi studi ed analisi, nonché la verifica di ottemperanza alle disposizioni relative agli altri procedimenti afferenti valutazioni e analisi su questioni ambientali, di sicurezza e incolumità pubblica, di salute, di vulnerabilità e di prevenzione dei rischi naturali e antropici, di mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla direttiva 2010/75/CE, i procedimenti di cui alla direttiva Seveso III (2012/18/UE), alla direttiva Habitat e conservazione uccelli selvatici (2009/147/CE), alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE), nonché l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
   pur condividendo l'introduzione di termini perentori per lo svolgimento delle fasi della procedura di VIA, i quali garantiscono certezza del diritto e dell'azione della pubblica amministrazione, risulta opportuno prevedere per situazioni specifiche e ben definite la possibilità di richiede, per una sola volta, la sospensione Pag. 138dei termini da parte del soggetto proponente, dandone adeguata motivazione e fissando termini certi di scadenza;
   sarebbe necessario promuovere l'innalzamento della qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale, al fine di garantire realizzazioni di interventi migliori e più sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre che di consentire lo snellimento della fase di predisposizione tecnica e di istruttoria da parte delle autorità competenti, definendo il livello di approfondimento degli elaborati progettuali e del contenuto dello studio degli impatti ambientali, per determinate tipologie di opere e di impianti, da sottoporre a procedura di assoggettabilità ovvero a valutazione di impatto; tali approfondimenti non potranno essere soggetti a scelte discrezionali derivanti dal confronto con il soggetto proponente, ma dovranno essere effettuati sulla base di criteri certi e oggettivi, utilizzando linee guida e normative tecniche, predisposte avvalendosi dell'ISPRA e del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'Istituto Superiore della Sanità (ISS) e dell'ENEA, e da approvare con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernenti i «contenuti per gli studi di impatto ambientale e del livello di approfondimento per le diverse tipologie sottoposte a verifica di assoggettabilità e a procedura di VIA»;
   particolare attenzione deve essere posta alle «attività di monitoraggio e verifica delle misure mitigative e compensative» nonché alle verifiche di attuazione del Piano di monitoraggio sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio dell'opera; si ritiene quindi necessario predisporre, tramite apposite linee guida e normativa tecnica, avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, approvate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare adeguate procedure di valutazione, verifica, monitoraggio e attuazione delle attività di vigilanza;
   per migliorare la fase di partecipazione pubblica, la valutazione e il successivo monitoraggio degli impatti e delle eventuali misure mitigative e compensative si deve garantire la messa a disposizione da parte dei soggetti istituzionali competenti di tutte le informazioni ambientali, di vulnerabilità, di rischio e di mitigazione, di valutazione degli impatti sanitari ed epidemiologici ai soggetti proponenti e ai professionisti che predispongono gli studi di impatto ambientale nonché ai cittadini interessati, al fine di rendere disponibile l'informazione ambientale, in particolare per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la digitalizzazione e la condivisione delle banche dati e dei sistemi territoriali informativi di livello statale e locale, facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione informatiche pubbliche, da aggiornare annualmente come prevede la normativa vigente;
   l'efficienza e la trasparenza della procedura, la riduzione dei tempi procedimentali e lo snellimento dell'iter burocratico per la verifica di assoggettabilità e per la valutazione di impatto dipendono anche dal buon andamento e dall'efficacia dell'attività amministrativa e tecnica dell'autorità competente e della «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS», come indicata all'articolo 6 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; sarebbe pertanto necessario rafforzare il ruolo istituzionale e la dotazione organica degli uffici competenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), senza ricorrere alla creazione di un ulteriore organismo denominato «Comitato tecnico istruttorio», posto alle dipendenze funzionali del Ministero, come previsto al comma 3 dello stesso articolo 6;
   i compiti della «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS» nell'ambito della procedura di VIA e VAS sono particolarmente delicati e impegnativi; i componenti nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente, devono Pag. 139garantire la terzietà, l'indipendenza e la professionalità, oltre che la moralità e l'imparzialità, che sono caratteristiche proprie di un organismo di alta specializzazione e competenza, istituito per supportare con pareri tecnici il decisore politico in scelte strategiche per il governo del Paese; pertanto la selezione dei candidati non può che avvenire con la massima trasparenza e pubblicità degli atti, mediante una valutazione comparativa dei requisiti, delle competenze e delle professionalità delle candidature alla luce dei profili definiti dall'avviso pubblico e determinati con decreto ministeriale;
   sono previste, in modo innovativo rispetto alle norme vigenti, in caso di inadempienze o violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di assoggettabilità e di valutazione di impatto anche relativo a eventuali modifiche dei progetti, una serie di azioni che l'autorità competente può esercitare a secondo della gravità delle infrazioni; viene inoltre introdotta l'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi in cui il soggetto proponente realizzi un progetto o parte di esso senza valutazione di impatto o verifica di assoggettabilità o non ottemperi alle prescrizioni ambientali del provvedimento di VIA o di assoggettabilità; si ritiene che tali sanzioni pecuniarie debbano essere coerenti e congruenti con quanto disposto dalla normativa in materia di delitti contro l'ambiente;
   lo schema di decreto in oggetto modifica gli Allegati alla Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, riguardante l'elenco degli interventi da sottoporre a valutazione di impatto ambientale statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con tecnologia air gun, che attualmente sono sottoposte a VIA, vengano ricomprese nell'Allegato II bis che prevede la verifica di assoggettabilità e non direttamente la procedura di VIA; tale verifica preventiva risulta non necessaria viste le evidenze scientifiche che rilevano come la tecnologia con air gun utilizzata per i rilievi sismici in mare per la ricerca di idrocarburi sia una fonte di elevatissimo impatto acustico e determini gravissimi danni all'apparato uditivo delle specie marine, in particolare dei cetacei, oltre che risalite repentine dalla profondità di immersione che risultano dannose per l'intero organismo dei cetacei. Sarebbe pertanto, visto anche il rapporto dell'ISPRA inerente la valutazione e la mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani, necessario sottoporre a procedura di valutazione ambientale tali interventi;
   risulta necessario, per la valutazione ambientale dei fattori di pressione antropica per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, inserire tra i criteri di valutazione, la definizione di un fattore di pressione antropica che indichi nello studio di impatto ambientale e negli strumenti normativi di settore, in modo univoco ed omogeneo sul territorio nazionale, le caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, previste dall'articolo 195, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  rilevato che:
   l'articolo 2, relativo alle definizioni, prevede che la procedura di assoggettabilità e la valutazione di impatto si applichi ai progetti che possono avere «impatti ambientali negativi» mentre la direttiva fa riferimento a «impatti significativi e negativi, diretti e indiretti,»; pertanto si ritiene necessario introdurre nel testo del decreto la corretta definizione che prevede la valutazione degli «impatti significativi e negativi»;
   nella definizione relativa al progetto contenuta alla lettera g) dell'articolo 2, si dispone che gli elaborati progettuali sono predisposti «con un livello di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di Pag. 140cui all'articolo 20»; la possibilità di avere un livello di dettaglio non meglio definito potrebbe generare un'indeterminatezza applicativa, rafforzata da una procedura discrezionale prevista al successivo articolo 20, nel confronto tra proponente e autorità competente. Si ritiene pertanto necessario introdurre una disciplina di dettaglio, tramite l'adozione di un decreto ministeriale che, oltre a specificare con chiarezza i contenuti dello studio di impatto ambientale, definisca i casi relativamente alle tipologie di opere, alle caratteristiche dimensionali o tecnologiche per le quali sia necessario presentare elaborati progettuali di livello definitivo, come previsti all'articolo 23, comma 7, del nuovo codice degli appalti;
   l'articolo 3, relativo all'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale, prevede al comma 11 che il Ministero dell'ambiente, sentito il MIBACT, possa esentare «in tutto o in parte un progetto specifico» dalla procedura di VIA; pur essendo previsto dalla direttiva (articolo 2, paragrafo 4), si ritiene che sia necessario limitare i casi di non applicazione della direttiva medesima ai casi di «progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi», come disposto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2014/52/UE;
   l'articolo 3, al comma 7, indica le tipologie di progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e in particolare, alla lettera d), le modifiche e le estensioni dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale e regionale o a verifica di assoggettabilità seguita da valutazione di impatto ambientale; tali modifiche o estensioni, devono essere sottoposte esclusivamente a procedura di valutazione di impatto con le adeguate forme di pubblicità e partecipazione del pubblico previste dalla procedura ordinaria;
   l'articolo 6, relativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, prevede che la Commissione sia nominata dal Ministro dell'ambiente e «posta alle dipendenze funzionali» del Ministero; si ritiene opportuno modificare sia la locuzione sia le modalità di selezione dei componenti della stessa Commissione procedendo con la nomina di soggetti, previa valutazione comparativa delle competenze, dei requisiti e delle professionalità, secondo i profili tecnici e professionali determinati con apposito decreto del Ministro;
   lo stesso articolo prevede, per garantire il supporto tecnico e giuridico alla Commissione tecnica di verifica, l'istituzione di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituito da trenta unità dipendenti pubblici; si ritiene che, al fine di garantire il necessario supporto istruttorio alla Commissione tecnica di verifica, nonché di valorizzare il ruolo e le competenze presenti nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), così come prevede la legge 28 giugno 2016, n. 132, tale Comitato tecnico istruttorio dovrebbe essere costituito presso l'ISPRA, avvalendosi anche di personale di altri enti di ricerca e organismi pubblici qualificati in materia;
   l'articolo 8, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, prevede, al comma 2, che lo studio preliminare ambientale venga pubblicato sul sito web dell'autorità competente, ad esclusione dei dati coperti da segreto industriale; si ritiene che l'esclusione per i dati coperti da segreto industriale, su richiesta del soggetto proponente, anche per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale, come previsto all'articolo 10, debba essere adeguatamente motivata dall'autorità competente a seguito di una valutazione ponderata che bilanci l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse privato alla riservatezza dei processi e delle tecniche utilizzate, tenuto conto che se il Pag. 141dato ambientale riguarda le emissioni nell'ambiente circostante deve essere consentito il diritto di accesso all'informazione ambientale pur salvaguardando la riservatezza del processo produttivo;
   l'articolo 8, al comma 5, prevede che l'autorità competente possa richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, entro trenta giorni, dal ricevimento dello studio preliminare ambientale in formato elettronico: il proponente ha la possibilità di integrare la documentazione e fornire i dovuti chiarimenti nei successivi quarantacinque giorni. Sarebbe necessario, al fine di garantire la più ampia pubblicità e il coinvolgimento del pubblico, garantire sempre e comunque la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente di tutta la documentazione afferente lo studio preliminare di impatto per un periodo pari a trenta giorni, anche al fine di consentire la formulazione e il deposito di eventuali osservazioni da parte del pubblico;
   l'articolo 9, relativo alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, prevede una fase di interlocuzione tra il soggetto proponente e l'autorità competente per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali; si ritiene che, seppur proficua per garantire qualità e certezza dei tempi del procedimento, l'interlocuzione istituzionale debba essere condotta con l'obiettivo della totale trasparenza, imparzialità e oggettività, utilizzando linee guida predisposte dall'ISPRA, approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   l'articolo 11, relativo alle procedure e alle modalità di predisposizione dello studio di impatto ambientale, prevede, al comma 6, che il proponente, per garantire la qualità dello studio e delle valutazioni ambientali, si avvalga di documentazione attestata da professionisti iscritti ai relativi albi professionali; pertanto si ritiene che i professionisti che sottoscrivono la documentazione debbano avere adeguate e specifiche competenze professionali attinenti le materie in oggetto;
   l'articolo 13, relativo alle consultazioni del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere, prevede la contestuale pubblicazione sul sito web dell'autorità competente dell'istanza e della documentazione inerente la procedura di VIA. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle notizie e la partecipazione del pubblico, si ritiene necessario consentire la pubblicazione nell'Albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali coinvolte territorialmente dalla realizzazione dell'opera;
   lo stesso articolo 13, al comma 4, prevede che l'autorità proponente possa disporre la consultazione tramite l'inchiesta pubblica, da concludere entro novanta giorni; si ritiene necessario, al fine di garantire la massima partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, stabilire processi partecipativi con adeguate regole e garanzie, definendo, con apposito decreto ministeriale, le modalità, le procedure e le tempistiche, al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico nelle valutazioni di merito sui progetti di competenza statale e locale e di garantire che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione di accoglimento o diniego delle osservazioni. Andrebbero inoltre coordinate le modalità di partecipazione del pubblico sia nella fase di verifica di assoggettabilità che in quella di valutazione di impatto ambientale con le modalità previste dal decreto sul dibattito pubblico, da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione della progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   l'articolo 17, relativo alle attività di monitoraggio, prevede che l'autorità competente svolga il monitoraggio circa l'ottemperanza alle misure mitigative e compensative previste nel parere di assoggettabilità o nel provvedimento di VIA e la verifica di eventuali impatti ambientali negativi e significativi imprevisti, anche in fase di realizzazione e di esercizio, che Pag. 142possono determinare gravi ripercussioni sulla salute umana o sull'ambiente. Si ritiene opportuno specificare che tali attività vengano svolte periodicamente, a supporto dell'autorità competente, statale e regionale, avvalendosi del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) attraverso la stipula di specifici accordi e il riconoscimento dei relativi oneri con adeguata compensazione;
   l'articolo 22 modifica gli Allegati della Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, riguardante l'elenco degli interventi da sottoporre a valutazione di impatto ambientale statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con tecnologia air gun, che attualmente sono sottoposte a VIA, vengano ricomprese nell'Allegato II-bis, che prevede la verifica di assoggettabilità e non direttamente la procedura di VIA. Tale modifica non si ritiene opportuna e pertanto si propone di includere nell'allegato II la prospezione con tecnologia con air gun ed esplosivi per la ricerca di idrocarburi in modo da sottoporre tali interventi a procedura di VIA di competenza statale;
   l'articolo 23, che introduce le disposizioni transitorie e finali, prevede che l'autorità competente, su istanza del soggetto proponente, possa richiedere l'applicazione della disciplina del nuovo decreto su una procedura in itinere. Pur valutando positiva la previsione della vigenza di un periodo transitorio per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, si ritiene necessario prevedere nel dettaglio le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche e le procedure utili a considerare e valutare le attività espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, nonché le attività da svolgere per la conclusione delle diverse procedure;
   l'articolo 25 prevede le disposizioni attuative connesse alle previsioni recate dalla novella della parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, consistenti in sette decreti ministeriali. In particolare, al comma 6, viene prevista la predisposizione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'emanazione delle linee guida nazionali per la dismissione mineraria o destinazione ad altri usi delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse. A tal proposito si ritiene coerente con la politica energetica del Paese e della lotta ai cambiamenti climatici, imporre l'incentivazione di fonti di energia rinnovabili, quali ad esempio l'eolico e il moto ondoso, limitando l'uso esclusivo delle suddette piattaforme alla riconversione in produzione di energie da fonti rinnovabili; al contempo, tenuto conto degli orientamenti europei sul repowering, per la riconversione di parchi eolici esistenti e ormai tecnologicamente obsoleti, nonché dell'esigenza di rinnovare i sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale il solare, si ritiene opportuno proporre l'introduzione di una procedura semplificata per la loro ricostruzione e riconversione.
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20» con le seguenti: «e a quanto stabilito dalle linee guida predisposte dall'ISPRA con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e Pag. 143del mare, che definisca per quali tipologie di opere e impianti, sia necessario un livello di approfondimento degli elaborati progettuali corrispondente a quello del progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    b) al comma 1, lettera a), dopo le parole «di seguito VIA: il procedimento» aggiungere le seguenti «mediante il quale vengono preventivamente individuati e valutati gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana di un progetto»;
   2) all'articolo 3, che modifica i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo all'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, capoverso «5, dopo le parole: «impatti ambientali negativi» aggiungere le seguenti: «così come definiti all'articolo 4, comma 4, lettera b)».
    b) al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le parole « e per i siti ricadenti nella Rete Natura 2000»;
    c) al comma 7 lettera d), sostituire le parole: «alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi» con le seguenti: e III alla parte seconda del presente decreto, che possono avere impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente, ,» ;
    d) al comma 1, capoverso 9, secondo periodo, le parole: «di natura non vincolante» sono sostituite con le seguenti: «con parere vincolante»;
    e) sopprimere il comma 11;
   3) all'articolo 6, che sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire le parole: «posta alle dipendenze funzionali del» con le seguenti: « istituita presso il»;
    b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «2. I componenti della Commissione sono scelti, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, tra le professionalità indicate al successivo comma, e sono nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, previa selezione pubblica da espletare con valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti e delle competenze professionali e tecniche nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale.»;
    c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale dell'ISPRA e del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA); al fine di garantire l'espletamento delle attività amministrative e tecniche di supporto alla Commissione può essere reclutato personale aggiuntivo, fino ad un massimo di trenta unità di personale pubblico, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati con apposito provvedimento, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale assegnato per il supporto tecnico alla Commissione di cui al comma 1, è individuato tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, al Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), all'ENEA e ad altri Enti di ricerca; per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sono designate, sino al numero massimo di sei unità, individuate nei ruoli Pag. 144di competenza del Ministero della salute o dell'Istituto superiore di sanità. Il personale designato può essere rinominato per una sola volta».
    d) al comma 4, dopo le parole «profili di rispettiva competenza» aggiungere le seguenti «, i requisiti e i criteri per la suddivisione delle competenze professionali e tecniche per la composizione dell'organismo al fine di comprendere i diversi settori e tematiche di competenza della Commissione, i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la selezione per la nomina dei componenti, nonché; conseguentemente all'articolo 23 comma 4 sostituire le parole «i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all'articolo 8, comma 4» con le seguenti « ,per garantire l'espletamento delle attività amministrative e tecniche di supporto alla Commissione, il personale aggiuntivo, fino ad un massimo di trenta unità di personale pubblico, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, come previsto all'articolo 8, comma 3,»;
    e) al medesimo comma 4, aggiungere in fine le parole: «fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici ed escludendo i soggetti che hanno ricoperto la carica nella Commissione VIA nei precedenti mandati per due volte.»;
    f) al comma 6 dopo le parole «con effetto dalla data di accertamento.» sostituire le parole «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione», con le seguenti: « Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'Autorità competente»;
   4) all'articolo 8, che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, sostituire le parole: «esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente.» con le seguenti: « con modalità tali da garantire anche la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale, indicata dal proponente. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall'autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni ambientali.»
    b) al comma 5, dopo le parole «quarantacinque giorni, non prorogabili» aggiungere le seguenti « ; la documentazione integrativa pervenuta viene immediatamente pubblicata sul sito web dell'autorità competente.»;
    c) al comma 6, dopo le parole «provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA» aggiungere le seguenti « dopo trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, tenendo conto delle eventuali osservazioni, delle quali deve essere fornita adeguata motivazione di accoglimento o esclusione nel provvedimento medesimo,» ;
   5) all'articolo 9, che sostituisce l'articolo 21 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 dopo le parole: «svolgimento della procedura di VIA» aggiungere il seguente periodo «, sulla base di quanto disposto dalle linee guida sui contenuti dello studio di impatto ambientale, predisposte dall'ISPRA e approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   6) all'articolo 10, che sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:Pag. 145
    a) al comma 2, sopprimere le parole «esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente,» e aggiungere infine le parole: «con modalità tali da garantire anche la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale, indicata dal proponente. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall'autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni ambientali.»;
   7) all'articolo 11, che sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure e alle modalità di predisposizione dello studio di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «ovvero da esperti» con le seguenti: «con competenze specifiche e professionalità in materia di valutazioni e diritto ambientale,»;
   8) all'articolo 13, che sostituisce l'articolo 24 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle consultazioni del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «, nonché a propria cura, all'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente competenti»;
    b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. L'autorità competente dispone la consultazione pubblica e garantisce la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini interessati in tutte le fasi della procedura di assoggettabilità e di valutazione di impatto. Con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le modalità, le procedure e le tempistiche del dibattito pubblico, anche al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico, nelle valutazioni di merito delle soluzioni progettuali sui progetti di competenza statale e locale, garantendo che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione di accoglimento o diniego sulle osservazioni pervenute.
  Il procedimento di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini interessati, da concludere entro novanta giorni, tiene conto di quanto previsto dal decreto sul dibattito pubblico, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, che prevede tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.»;
   9) all'articolo 14, che sostituisce l'articolo 25 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle valutazioni degli impatti ambientali e al provvedimento di VIA, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6 sostituire le parole «comunque non inferiore a tre anni» con le seguenti «comunque non inferiore a cinque anni»
   10) all'articolo 16, che sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, concernente il Provvedimento unico in materia ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera h), dopo le parole «autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» aggiungere le seguenti: «da perfezionare come verifica di ottemperanza in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori. Per le sole infrastrutture viarie statali o comunque di interesse statale, laddove il proponente si avvalga della procedura di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, dovrà procedere al deposito del progetto, oltre che presso l'Autorità competente individuata nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assolve ai propri obblighi nei passaggi autorizzativi di competenza, Pag. 146anche presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.»;
   11) all'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle attività di monitoraggio, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi» con le seguenti: «tramite appositi protocolli di intesa e riconoscimento degli oneri previsti per l'espletamento delle attività»;
    b) sopprimere il comma 4;
    c) al comma 8, sopprimere le parole: «, ove prescritti,»;
   12) all'articolo 18, che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del provvedimento di VIA», aggiungere le seguenti parole: «e del provvedimento unico di cui all'articolo 27».
   13) all'articolo 22, che modifica gli Allegati della Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera c), dopo il punto 7.2 aggiungere il seguente: «7.3) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o esplosivo;»;
    b) al comma 2, punto 2), sopprimere le lettere h) e i);
   14) all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere «prevedendo nel dettaglio le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche e le procedure utili a valutare le attività espletate e, al fine di evitare la duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, le attività da svolgere per la conclusione delle diverse procedure»;
   15) all'articolo 25, che prevede le disposizioni attuative connesse alle previsioni recate dalla novella della parte seconda decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 consistenti in sette decreti ministeriali, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, dopo le parole: «le regioni e le provincie autonome,» aggiungere le seguenti: «avvalendosi del supporto tecnico del SNPA,»;
    b) al comma 6, sopprimere le parole: «o destinazione ad altri usi» e aggiungere, infine, le seguenti parole: «destinate ad uso esclusivo per la produzione di energie rinnovabili, in particolare da fonti eoliche e dal moto ondoso, nonché per la ricostruzione e riconversione di parchi solari ed eolici esistenti, in stato di grave obsolescenza, a condizione che non vi sia ulteriore complessivo consumo di suolo e di parziale riutilizzo delle infrastrutture e opere esistenti»;
   16) all'articolo 26, che prevede le abrogazioni al fine di coordinare la disciplina introdotta con l'attuale quadro normativo vigente, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sopprimere la lettera b);
   17) aggiungere, infine, il seguente articolo:

Art. 28.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione»,
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di predisporre, avvalendosi del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), un Sistema informativo per l'informazione ambientale completo, coerente e omogeneo, facilmente accessibile al Pag. 147pubblico tramite reti di telecomunicazione informatiche pubbliche, con la digitalizzazione e la condivisione delle banche dati e dei sistemi territoriali informativi di livello statale e locale, da aggiornare annualmente come prevede la normativa vigente, per rendere disponibili, da parte dei soggetti istituzionali competenti, tutte le informazioni ambientali, di vulnerabilità, di rischio e di mitigazione, di valutazione degli impatti sanitari ed epidemiologici ai soggetti proponenti e ai professionisti che predispongono gli studi di impatto ambientale nonché ai cittadini interessati, al fine di avere informazioni, analisi e dati comparabili, validati e certificati;
    b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, a cura dell'autorità competente, apposita modulistica unificata e il ricorso a procedure telematiche, che consenta in modo fattivo e coerente il coordinamento preliminare, in fase di predisposizione del progetto e dei relativi studi ed analisi, nonché la verifica di ottemperanza di tali disposizioni con gli altri procedimenti afferenti valutazioni e analisi su questioni ambientali, di sicurezza e incolumità pubblica, di salute, di vulnerabilità e di prevenzione dei rischi naturali e antropici, di mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare con la valutazione ambientale strategica (VAS), con la procedura per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con la procedura di cui alla direttiva 2010/75/CE, alla direttiva Seveso III (2012/18/UE), alla direttiva Habitat e conservazione uccelli selvatici (2009/147/CE), alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE), nonché con l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
   c) valuti il Governo l'opportunità di inserire un'apposita disposizione circa il periodo transitorio, per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, prevedendo una dettagliata procedura che indichi le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche utili a considerare e a valutare le attività già espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, nonché le attività da svolgere per la conclusione dei diversi procedimenti;
   d) valuti il Governo l'opportunità di modificare la lettera p) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di integrare le competenze dello Stato in materia di definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, comprendendovi anche il criterio di uno specifico fattore di pressione, inteso quale massima concentrazione di aree e di volume di rifiuti conferibili su unità di superficie territoriale.
   e) valuti il Governo l'opportunità di razionalizzare e coordinare le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 del nuovo articolo 28 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di prevedere le medesime misure correttive, da parte dell'autorità competente, per tutti i casi in cui dalle attività di verifica delle condizioni ambientali risultino impatti negativi imprevisti, ulteriori o diversi, oppure in un momento successivo si accertino comunque gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull'ambiente.
   f) valuti il Governo la necessità di rendere coerenti e congruenti le sanzioni pecuniarie, introdotte nei casi in cui il soggetto proponente realizzi un progetto o parte di esso senza valutazione di impatto o verifica di assoggettabilità o non ottemperi alle prescrizioni ambientali del provvedimento di VIA o di assoggettabilità, con quanto disposto dalla normativa in materia di delitti contro l'ambiente;
   g) valuti il Governo l'opportunità di allineare la previsione transitoria del comma 4 dell'articolo 23 alla circostanza che il mandato degli attuali componenti della Commissione VIA risulta già scaduto, prevedendo quindi la permanenza in carica degli attuali componenti fino all'entrata in vigore del decreto di nomina della nuova Commissione e comunque entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del presente decreto.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. (Atto n. 401).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PILI

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (401);
  premesso che:
   la direttiva 2014/52/UE – che modifica la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (c.d. direttiva VIA) e a cui gli Stati membri devono conformarsi entro il 16 maggio 2017 – è entrata in vigore il 15 maggio 2014 e risulta composta da cinque articoli e da un allegato;
   lo scopo principale delle modifiche recate dalla direttiva 2014/52/UE è rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza statale;
  Le principali questioni poste dal decreto riguardano:
   la possibilità di fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale;
   l'obbligo per il committente di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative europee diverse dalla direttiva 2014/52/UE;
   la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d'interesse;
   le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
   le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico;
   per la Direttiva (articolo 3), la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/UEE e della direttiva 2009/147/UE; territorio, suolo, acqua, aria e clima beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d). Fra gli effetti su tali fattori rientrano poi gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità pertinenti al progetto in questione;
   tale parere alternativo parte dall'esigenza chiara e netta di una riforma sostanziale Pag. 149del sistema che avrebbe necessitato di un impianto del provvedimento radicalmente diverso e che, ora, risulta difficilmente emendabile proprio per l'impostazione di fondo perseguita dal Governo;
   in questa direzione si sottolineano le sostanziali criticità del provvedimento proposto e che lo rendono sostanzialmente immodificabile se non attraverso una totale riscrittura dello stesso con presupposti radicalmente diversi che pure questo parere alternativo avanzerà;
   tale parere rileva le seguenti rilevanti divergenze sostanziali tra il provvedimento proposto e le ragioni di una radicale riforma del sistema:

1) VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE – ATTO TECNICO AMMINISTRATIVO E NON POLITICO
   la valutazione d'impatto ambientale, come proposto dal provvedimento in esame, si conferma atto politico e non, invece, come sarebbe stato corretto, un atto amministrativo;
   l'elemento predominante di questo decreto legislativo è la conferma, anzi il rafforzamento della procedura di un atto politico, piuttosto che di un atto amministrativo;
   la riforma di uno dei settori chiave della governance ambientale ed economica, la Valutazione dell'impatto ambientale, avrebbe dovuto invertire radicalmente l'impostazione delle procedure che risultano ancora e forse di più totalmente incentrate sul ruolo politico, estromettendo o peggio assoggettando il sistema tecnico amministrativo;
   la filosofia di fondo che anima il provvedimento è incentrata tutt'attorno al ruolo politico, sia sul piano procedimentale che sostanziale;
   la stessa pletorica Commissione della valutazione di impatto ambientale non può nemmeno minimamente essere inquadrata nell'alveo di una procedura tecnico-amministrativa per due elementari considerazioni: è nominata discrezionalmente dall'organo politico e non assume in alcun modo la funzione della responsabilità del procedimento amministrativo;
   sostanzialmente non si può in alcun modo parlare di organo tecnico amministrativo ma di un organo strettamente politico che di fatto priva la procedura di quel presupposto di indipendenza e astrattezza della valutazione;
   in quest'ottica emerge, proprio per questa degenerazione di fondo, un provvedimento confuso, non lineare e a tratti intricato e ulteriormente appesantito;
   il mal riuscito tentativo di implementare la valutazione tecnica con il potere decisionale finale in capo al soggetto politico ha finito per appesantire le procedure proposte, che si fondano esclusivamente su aleatorie e non sanzionate tempistiche, solo apparentemente più ristrettive e su sempre meno stringenti valutazioni d'impatto considerata la deregulation progettuale che viene avanzata;
   la determinazione di lasciare esclusivamente in capo al soggetto politico, il Ministro, il potere decisionale su una materia strettamente amministrativa rende improponibile una modifica anche solo parziale del provvedimento;
   tale impostazione di fondo si pone in contrasto sostanziale con l'ordinamento statale che dalle legge 142/90 in poi ha sostanzialmente ripartito il potere di indirizzo affidandolo al soggetto politico, e affidando ai dirigenti e dunque alla parte amministrativa l'adozione degli atti;
   in questo caso non solo non si attua questa riforma sostanziale ma si ribadisce quella anacronistica e decisamente poco qualificante impostazione che lascia in capo alla parte politica la regolazione della procedura, con la stessa nomina discrezionale dei componenti della commissione e dello stesso organico tecnico di supporto, oltre che alla firma degli atti finali;Pag. 150
   con questo provvedimento viene di fatto abrogata per la VIA la visione legislativa di fondo che aveva affidato in via esclusiva ai funzionari l'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
   con questo decreto si deroga ad un vero e proprio principio di civiltà giuridica per applicarne uno desueto, anacronistico e pervicacemente invasivo che mantiene il controllo politico di un atto amministrativo;
   appare davvero inspiegabile qualsivoglia ragione politica in una valutazione tecnico amministrativa oggettiva come la Valutazione d'Impatto Ambientale;
   è stato lo stesso Consiglio di Stato, in una recente sentenza, ad esprimere rilevanti perplessità sulla natura di atto di indirizzo politico-amministrativo della VIA, facendo rilevare la grave discrezionalità dell'intera procedura;

2) LA VALUTAZIONE IMPATTI AMBIENTALE DEVE ESSERE PARTE INTEGRANTE DELLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA DELL'OPERA
   è, dunque, indispensabile riformare il sistema della Valutazione d'impatto ambientale sancendo il primato amministrativo e tecnico su quello politico. E in questa direzione andava indicata in modo esplicito e sostanziale una procedura unitaria autorizzativa dell'intervento proposto dove la valutazione d'impatto ambientale fosse una componente di tale autorizzazione. Tale processo teso realmente a snellire e uniformare le procedure avrebbe certamente consentito una Valutazione oggettiva e unitaria finalizzata ad un'autorizzazione unica;

3) CERTEZZA DEL DIRITTO – NORME CHIARE E UNIVOCHE
   tale provvedimento appare, invece, involuto e ridondante rispetto alla garanzia dei pubblici interessi che risultano difficilmente perseguibili;
   con il decreto in esame, invece, si aprono vere e proprie deregulation normative a favore di particolari settori, a partire da quello energetico, non funzionali alla tutela ambientale ma protesa al sostegno di rilevanti interessi economici non sempre legittimi e trasparenti;
   più volte nel dispositivo del decreto legislativo si percepisce l'aleatorietà delle terminologie valutative, che lasciano intravvedere discrezionalità a scapito di quella necessaria oggettività della valutazione tecnico – amministrativa;

4) ABROGAZIONE COMMISSIONE PLETORICA E INCARDINAMENTO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE IN CAPO A RESPONSABILE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
   una riforma sostanziale del sistema della Valutazione d'impatto ambientale avrebbe dovuto obbligatoriamente partire dall'abrogazione della Commissione VIA proprio per le considerazioni svolte al punto 1;
   si configura, invece, ancora una volta, un organismo pletorico di 40 componenti, tutti indicati dal Ministro, organo politico, senza nessuna selezione concorsuale ma con un irrisorio e sostanzialmente inutile ricorso ad un generico e non oggettivo curriculum. Si tratta di una designazione di un organismo, di fatto non terzo, del tutto discrezionale, senza regole e che finisce per essere a totale appannaggio del Ministro competente;
   risulta del tutto evidente che un organismo di tale portata non assume, e non può assumerla, alcuna responsabilità del procedimento amministrativo e risulta un mero passaggio politico di un'autorizzazione che sarebbe dovuta essere incardinata in una stringente e ben codificata procedura tecnica e amministrativa;

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5) PROCEDURE DI VALUTAZIONE CHE NON ABBIANO RILEVANZA EXTRA REGIONALE DEVONO ESSERE INTEGRALMENTE IN CAPO ALLE REGIONI
   in un processo di snellimento era auspicabile un processo federalista tendente a trasferire la Valutazione d'impatto ambientale, attraverso norme codificate, riaffermando la certezza del diritto, alle Regioni ordinarie e speciali, qualora i progetti oggetto di valutazione ricadessero in un ambito esclusivamente regionale;
   in tal senso la valutazione doveva restare in capo allo Stato solo nei casi in cui si trattasse di progetti intraregionali, laddove non ci fosse intesa tra le regioni interessate;
   nel provvedimento si registra, invece, un reiterato tentativo centralista teso non solo ad accentrare le procedure e a rafforzare una visione dello Stato tesa a escludere e marginalizzare le regioni su progetti di qualsivoglia natura;

6) VALUTAZIONI DI IMPIANTI RELATIVI A ENERGIE RINNOVABILI DI QUALSIASI DIMENSIONE SONO DI PERTINENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI
   il provvedimento è palesemente proteso ad una evidente deregulation in tema di energie rinnovabili. Questo approccio finisce non per favorire le politiche climatiche – ambientali ma rafforza la propensione speculativo – affaristica che si registra in questo settore, che molto spesso sfocia nelle mire di organizzazioni criminali;
   l'impatto paesaggistico, valore assoluto anche in chiave economico, non può essere certamente derubricato in funzione del tipo di progetto energetico;
   l'opzione dell'energia rinnovabile, molto spesso strumentale, non può far abdicare ad una puntuale e oggettiva valutazione dell'impatto ambientale;

7) DEVE ESSERE ESCLUSO IL RICORSO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DECISIONE FINALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
   è improponibile che decisioni relative alla Valutazione d'impatto ambientale siano delegate, in mancanza d'intesa tra Ministri, al Consiglio dei Ministri;
   il caso ultimo dei progetti Fluminimannu ltd e Gonnosfanadiga Ltd in Sardegna per la realizzazione di centrali termodinamiche è fin troppo eloquente con la trasmissione dei due progetti all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   con l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata ulteriormente nel provvedimento in esame, si conferma di fatto il tentativo di eludere l'obbligo ad un esame tecnico amministrativo scevro da condizionamenti di natura politica;

8) ASSENZA DEL PRESUPPOSTO FONDANTE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ DELLE AREE OGGETTO DELL'INTERVENTO PER LA VALUTAZIONE
   risulta ancora una volta evidente la carenza di precisi criteri per l'esame dei progetti, per i quali si allenta la definizione progettuale, e si continua a non richiedere la proprietà e la piena disponibilità delle aree oggetto dell'intervento;
   tale situazione ingenera un vero e proprio mercato nemmeno troppo clandestino di valutazioni d'impatto ambientale con l'inaccettabile conseguenza di arbitrari espropri per pseudo interessi pubblici che sono, invece, finalizzati solo ed esclusivamente a meri interessi privati;
   la presentazione preventiva all'atto della richiesta di valutazione d'impatto ambientale dei titoli di proprietà delle aree sarebbe dovuta essere individuata come Pag. 152condizione essenziale per avviare un procedimento amministrativo, chiaro, definito e non soggetto a speculazioni varie;

9) NON SONO TUTELATE LE PREROGATIVE STATUTARIE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
   non è stata prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e la stessa articolazione delle competenze non appare in alcun modo sufficiente a tutelare le prerogative delle regioni speciali;
   interventi di natura energetica, si richiamano ancora i progetti Fluminimannu e Gonnosfanadiga, risultano essere di competenza statale solo per il tentativo dei privati di bypassare la competenza regionale in base ai volumi energetici proposti;
   in questa direzione sarebbe stato necessario delegare ogni valutazione d'impatto ambientale alle regioni interessate a prescindere dal dimensionamento degli interventi;

10) TUTTI GLI INTERVENTI PROPOSTI CHE RIGUARDANO IL MARE O IL SOTTOSUOLO, NELL'AMBITO DEL CAMPO ENERGETICO, DEVONO ESSERE SOGGETTI A VALUTAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DELLE REGIONI INTERESSATE E DA AMPIA CONSULTAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI
   il provvedimento all'esame incentra gran parte delle sue attenzioni ad una deregulation autorizzativa sul fronte energetico;
   in tal senso, non condividendo tale approccio, richiamando le suddette valutazioni di merito, si ritiene necessario che su tali interventi proprio perché richiamano competenze concorrenti si debba disporre un trasferimento di tali procedure in ambito regionale, sia per la competenza di merito energetico che ambientale e governo del territorio;
   per le soprarichiamate motivazioni
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PARERE CONTRARIO