CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2017
814.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il testo della proposta di legge recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» (C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato),
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato, modificata dalla Camera e quindi nuovamente modificata dal Senato, si propone la finalità di prevenire e contrastare le condotte di cyberbullismo;
    per conseguire le suddette finalità, la proposta di legge individua diversi livelli di intervento: da un lato è introdotta e disciplinata una procedura rapida e obbligatoria di rimozione dalla rete dei contenuti che si configurano come cyberbullismo; in secondo luogo è previsto un piano di azione e specifiche iniziative di carattere educativo e formativo da realizzare, in particolare, in ambito scolastico;
    più precisamente, ai sensi dell'articolo 2, si prevede che ciascun minore che abbia compiuto 14 anni e ciascun genitore o soggetto che ha la responsabilità di un minore il quale sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei dati personali che lo riguardano diffusi tramite la rete internet;
    la citata disposizione prevede inoltre che qualora il soggetto responsabile non abbia provveduto entro quarantotto ore, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede direttamente entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta;
    richiamati i contenuti del parere reso dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2016 sul testo esaminato in prima lettura;
   preso atto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e dell'esigenza di pervenire rapidamente all'introduzione nell'ordinamento di disposizioni volte a contrastare e ancor più a prevenire un fenomeno di particolare gravità come il cyberbullismo, alimentato dalla estrema facilità di diffusione dei contenuti tramite la rete internet, anche in ragione dell'impatto che la diffusione di tali contenuti può avere sulle vittime del citato fenomeno,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.