CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2017
814.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

  La VIII Commissione,
  esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 50/2017, C. 4444 Governo, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
  considerato che:
   il provvedimento reca una serie di misure che danno risposta alle problematiche e alle istanze già emerse in occasione dell'esame del decreto-legge n. 8 del 2017;
   appare opportuno incrementare le risorse destinate ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali svolte dalle province, con particolare riguardo alla manutenzione delle strade e all'esercizio di funzioni in materia scolastica;
   all'articolo 43, comma 3, si prevede per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti di attività agricole la restituzione in nove rate delle somme dei tributi non versati per effetto della sospensione; si tratterebbe di una disposizione con effetti gravosi anche considerato che il numero di rate è inferiore al numero di mensilità di applicazione della busta paga;
   per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, andrebbe assunto come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015, al fine di determinare il tributo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti relativamente al periodo dal quarto trimestre 2016 al quarto trimestre 2017, in considerazione del fatto che per il 2016 lo stesso valore della raccolta differenziata sarebbe alterato dall'ingente quantità di macerie;
   l'articolo 62 detta disposizioni in materia di impianti sportivi senza prevedere un adeguato coordinamento con la disciplina dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014;
   l'articolo 20-bis del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, che le risorse accertate siano rese disponibili con un coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile nella stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento alle disposizioni degli articoli 20 e 25, si incrementino le risorse destinate ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali svolte dalle province nonché a promuovere nuovi investimenti Pag. 174per lo sviluppo infrastrutturale del Paese da parte delle regioni, nei settori di spesa previsti dal comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017;
   2) all'articolo 41, comma 2, si preveda il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile per l'attuazione degli interventi richiamati al successivo comma 3, lettere b) e c), in considerazione delle competenze di quest'ultimo ai sensi della legge n. 225 del 1992;
   3) all'articolo 41, comma 4, si preveda che le modalità di impiego e ripartizione delle risorse per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento protezione civile;
   4) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, comma 3, in materia di restituzione dei tributi sospesi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si incrementi fino a 18 le rate mensili previste per la restituzione delle somme non versate da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti di attività agricole;
   5) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, in materia di «busta paga pesante», si modifichi l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel senso di prevedere in via generale che il versamento delle ritenute, non operate ai sensi del comma 1-bis avvenga mediante rateizzazione in 18 quote mensili di pari importo, in coerenza con quanto già previsto dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000;
   6) con riferimento alla proroga degli incentivi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si chiarisca che l'indennità di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da eventi sismici (di cui al comma 1 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016) è concessa anche ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel caso che le fonti normative ed istitutive dei suddetti fondi già non prevedano come causale di intervento gli eventi sismici;
   7) sia novellato il comma 2 dell'articolo 46 – che istituisce la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia – valutando un'ipotesi di abbassamento della percentuale di riduzione del fatturato richiesta alle imprese aventi sede nella zona franca, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste;
   8) sia consentito – in deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, di assumere come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015, al fine di determinare il tributo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti relativamente al periodo dal quarto trimestre 2016 al quarto trimestre 2017;
   9) all'articolo 61 relativo alla realizzazione, in vista della Coppa del mondo di sci alpino a Cortina nel 2020, di interventi di potenziamento degli impianti sportivi, delle capacità ricettive e delle infrastrutture viaria, si preveda espressamente che tali interventi sono effettuati nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
   10) siano coordinate le disposizioni dell'articolo 62 in materia di costruzione di impianti sportivi con la disciplina dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014; con particolare riferimento allo studio di fattibilità per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, presentato dalla società o l'associazione sportiva interessata, si precisi che la possibilità di ricomprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità Pag. 175dell'impianto, non riguardi comunque la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale;
  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disciplina generale in materia di eco-bonus e di sisma-bonus, prevedendo: la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; la detrazione fiscale del 50 per cento per le spese relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi tipo già esistenti, riguardanti la sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari; la detrazione del 50 per cento delle spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi; la possibilità per gli interessati di cedere anche a istituti di credito ed intermediari finanziari il credito di imposta riguardante la riqualificazione energetica e l'adozione di misure antisismiche; l'estensione del sisma bonus anche agli immobili rientranti nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

  La VIII Commissione,
  esaminato lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, 114. (Atto n. 401);
  premesso che:
   si esprime apprezzamento per l'intendimento del Governo di adottare, entro la scadenza dei termini, come previsto dall'articolo 14 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, novella la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla procedura medesima di VIA;
   lo schema di decreto è volto a promuovere l'obiettivo, fortemente condiviso dalla Commissione, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure amministrative, introducendo significative modifiche sia relativamente all'ambito di applicazione della disciplina sia relativamente alle modalità di espletamento delle procedure;
   la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) prevede, tra i principi e criteri direttivi da seguire nell'attuazione della delega ivi prevista al recepimento della direttiva europea, la semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure a carattere ambientale; il rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni e al fine di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali;
   il nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50), recentemente modificato dal decreto legislativo correttivo in corso di pubblicazione, persegue in via prioritaria gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e certezza dei tempi nelle procedure, di centralità della fase progettuale al fine di evitare il ricorso a continue varianti e all'aumento dei costi delle opere, promuove la qualificazione dei soggetti coinvolti nell'intero ciclo delle Pag. 177opere pubbliche (stazione appaltante, impresa appaltatrice e progettisti), introducendo importanti novità, quali la partecipazione e il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, nonché il definitivo superamento della legge obiettivo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche;
  considerato che:
   la procedura di valutazione di impatto ambientale ha importanti ricadute sullo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e rappresenta il principale strumento normativo per valutare gli effetti significativi e negativi determinati dalla realizzazione di un'opera e garantire la tutela, costituzionalmente riconosciuta, dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio naturale e paesaggistico, nonché della salute umana;
   la direttiva 2014/52/UE prevede un'ampia fase di partecipazione del pubblico anche tramite il ricorso a fasi di consultazione, quali l'inchiesta pubblica; sarebbe pertanto necessario definire nello schema di decreto le modalità, le procedure e le tempistiche, al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico, nelle valutazioni di merito delle soluzioni progettuali sui progetti di competenza statale e locale, garantendo che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione circa l'accoglimento o il diniego delle osservazioni pervenute;
   sarebbe necessario prevedere la partecipazione del pubblico sia nella fase di verifica di assoggettabilità che in quella di valutazione di impatto ambientale, in coerenza con le modalità previste dal decreto sul dibattito pubblico, da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   per le modifiche e le estensioni dei progetti che rientrano nelle categorie sottoposte a verifica di assoggettabilità e, successivamente, a procedura di valutazione, nonché per quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale e regionale, non è previsto nello schema di decreto la consultazione dei cittadini interessati; sarebbe pertanto necessario che anche tali modifiche o estensioni di progetti siano sottoposte a procedura di valutazione di impatto con le adeguate forme di pubblicità e partecipazione del pubblico previste dalla procedura ordinaria;
   al fine di migliorare l'efficacia della valutazione di impatto ambientale, di ridurre la complessità amministrativa e di aumentare l'efficienza economica del sistema produttivo e infrastrutturale, allineando tale procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali, sarebbe necessario prevedere il coordinamento preliminare, in fase di predisposizione del progetto e dei relativi studi ed analisi, nonché la verifica di ottemperanza alle disposizioni relative agli altri procedimenti afferenti valutazioni e analisi su questioni ambientali, di sicurezza e incolumità pubblica, di salute, di vulnerabilità e di prevenzione dei rischi naturali e antropici, di mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla direttiva 2010/75/CE, i procedimenti di cui alla direttiva Seveso III (2012/18/UE), alla direttiva Habitat e conservazione uccelli selvatici (2009/147/CE), alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE), nonché l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
   pur condividendo l'introduzione di termini perentori per lo svolgimento delle fasi della procedura di VIA, i quali garantiscono certezza del diritto e dell'azione della pubblica amministrazione, risulta opportuno prevedere per situazioni specifiche e ben definite la possibilità di richiede, Pag. 178per una sola volta, la sospensione dei termini da parte del soggetto proponente, dandone adeguata motivazione e fissando termini certi di scadenza;
   sarebbe necessario promuovere l'innalzamento della qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale, al fine di garantire realizzazioni di interventi migliori e più sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre che di consentire lo snellimento della fase di predisposizione tecnica e di istruttoria da parte delle autorità competenti, definendo il livello di approfondimento degli elaborati progettuali e del contenuto dello studio degli impatti ambientali, per determinate tipologie di opere e di impianti, da sottoporre a procedura di assoggettabilità ovvero a valutazione di impatto; tali approfondimenti non potranno essere soggetti a scelte discrezionali derivanti dal confronto con il soggetto proponente, ma dovranno essere effettuati sulla base di criteri certi e oggettivi, utilizzando linee guida e normative tecniche, predisposte avvalendosi dell'ISPRA e del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'Istituto Superiore della Sanità (ISS) e dell'ENEA, e da approvare con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernenti i «contenuti per gli studi di impatto ambientale e del livello di approfondimento per le diverse tipologie sottoposte a verifica di assoggettabilità e a procedura di VIA»;
   particolare attenzione deve essere posta alle «attività di monitoraggio e verifica delle misure mitigative e compensative» nonché alle verifiche di attuazione del Piano di monitoraggio sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio dell'opera; si ritiene quindi necessario predisporre, tramite apposite linee guida e normativa tecnica, avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, adeguate procedure di valutazione, verifica, monitoraggio e attuazione delle attività di vigilanza;
   per migliorare la fase di partecipazione pubblica, la valutazione e il successivo monitoraggio degli impatti e delle eventuali misure mitigative e compensative si deve garantire la messa a disposizione da parte dei soggetti istituzionali competenti di tutte le informazioni ambientali, di vulnerabilità, di rischio e di mitigazione, di valutazione degli impatti sanitari ed epidemiologici ai soggetti proponenti e ai professionisti che predispongono gli studi di impatto ambientale nonché ai cittadini interessati, al fine di rendere disponibile l'informazione ambientale, in particolare per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la digitalizzazione e la condivisione delle banche dati e dei sistemi territoriali informativi di livello statale e locale, facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione informatiche pubbliche, da aggiornare annualmente come prevede la normativa vigente;
   l'efficienza e la trasparenza della procedura, la riduzione dei tempi procedimentali e lo snellimento dell'iter burocratico per la verifica di assoggettabilità e per la valutazione di impatto dipendono anche dal buon andamento e dall'efficacia dell'attività amministrativa e tecnica dell'autorità competente e della «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS», come indicata all'articolo 6 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; sarebbe pertanto necessario rafforzare il ruolo istituzionale e la dotazione organica degli uffici competenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), senza ricorrere alla creazione di un ulteriore organismo denominato «Comitato tecnico istruttorio», posto alle dipendenze funzionali del Ministero, come previsto al comma 3 dello stesso articolo 6;
   i compiti della «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS» nell'ambito della procedura di VIA e VAS sono particolarmente delicati e impegnativi; i componenti nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente, devono garantire la terzietà, l'indipendenza e la professionalità, oltre che la moralità e Pag. 179l'imparzialità, che sono caratteristiche proprie di un organismo di alta specializzazione e competenze, istituito per supportare con pareri tecnici il decisore politico in scelte strategiche per il governo del Paese; pertanto la selezione dei candidati non può che avvenire con la massima trasparenza e pubblicità degli atti, mediante una valutazione comparativa dei requisiti, delle competenze e delle professionalità delle candidature alla luce dei profili definiti dall'avviso pubblico e determinati con decreto ministeriale;
   sono previste, in modo innovativo rispetto alle norme vigenti, in caso di inadempienze o violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di assoggettabilità e di valutazione di impatto anche relativo a eventuali modifiche dei progetti, una serie di azioni che l'autorità competente può esercitare a secondo della gravità delle infrazioni; viene inoltre introdotta l'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi in cui il soggetto proponente realizzi un progetto o parte di esso senza valutazione di impatto o verifica di assoggettabilità o non ottemperi alle prescrizioni ambientali del provvedimento di VIA o di assoggettabilità; si ritiene che tali sanzioni pecuniarie debbano essere coerenti e congruenti con quanto disposto dalla normativa in materia di delitti contro l'ambiente;
   lo schema di decreto in oggetto modifica gli Allegati alla Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, riguardante l'elenco degli interventi da sottoporre a valutazione di impatto ambientale statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con tecnologia air gun, che attualmente sono sottoposte a VIA, vengano ricomprese nell'Allegato II bis che prevede la verifica di assoggettabilità e non direttamente la procedura di VIA; tale verifica preventiva risulta non necessaria viste le evidenze scientifiche che rilevano come la tecnologia con air gun utilizzata per i rilievi sismici in mare per la ricerca di idrocarburi sia una fonte di elevatissimo impatto acustico e determini gravissimi danni all'apparato uditivo delle specie marine, in particolare dei cetacei, oltre che risalite repentine dalla profondità di immersione che risultano dannose per l'intero organismo dei cetacei. Sarebbe pertanto, visto anche il rapporto dell'ISPRA inerente la valutazione e la mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani, necessario sottoporre a procedura di valutazione ambientale tali interventi;
   risulta necessario, per la valutazione ambientale dei fattori di pressione antropica per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, inserire tra i criteri di valutazione, la definizione di un fattore di pressione antropica che indichi nello studio di impatto ambientale e negli strumenti normativi di settore, in modo univoco ed omogeneo sul territorio nazionale, le caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, previste dall'articolo 195, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  rilevato che:
   l'articolo 2, relativo alle definizioni, prevede che la procedura di assoggettabilità e la valutazione di impatto si applichi ai progetti che possono avere «impatti ambientali negativi» mentre la direttiva fa riferimento a «impatti significativi e negativi, diretti e indiretti,»; pertanto si ritiene necessario introdurre nel testo del decreto la corretta definizione che prevede la valutazione degli «impatti significativi e negativi»;
   nella definizione relativa al progetto contenuta alla lettera g) dell'articolo 2, si dispone che gli elaborati progettuali sono predisposti «con un livello di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20»; la possibilità di avere un livello di dettaglio non meglio definito Pag. 180potrebbe generare un'indeterminatezza applicativa, rafforzata da una procedura discrezionale prevista al successivo articolo 20, nel confronto tra proponente e autorità competente. Si ritiene pertanto necessario introdurre una disciplina di dettaglio, tramite l'adozione di un decreto ministeriale che, oltre a specificare con chiarezza i contenuti dello studio di impatto ambientale, definisca i casi relativamente alle tipologie di opere, alle caratteristiche dimensionali o tecnologiche per le quali sia necessario presentare elaborati progettuali di livello definitivo, come previsti all'articolo 23, comma 7, del nuovo codice degli appalti;
   l'articolo 3, relativo all'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale, prevede al comma 11 che il Ministero dell'ambiente, sentito il MIBACT, possa esentare «in tutto o in parte un progetto specifico» dalla procedura di VIA; pur essendo previsto dalla direttiva (articolo 2, paragrafo 4), si ritiene che sia necessario limitare i casi di non applicazione della direttiva medesima ai casi di «progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi», come disposto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2014/52/UE;
   l'articolo 3, al comma 7, indica le tipologie di progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e in particolare, alla lettera d), le modifiche e le estensioni dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale e regionale o a verifica di assoggettabilità seguita da valutazione di impatto ambientale; tali modifiche o estensioni devono essere sottoposte esclusivamente a procedura di valutazione di impatto con le adeguate forme di pubblicità e partecipazione del pubblico previste dalla procedura ordinaria;
   l'articolo 6, relativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, prevede che la Commissione sia nominata dal Ministro dell'ambiente e «posta alle dipendenze funzionali» del Ministero; si ritiene opportuno modificare sia la locuzione sia le modalità di selezione dei componenti della stessa Commissione procedendo con la nomina di soggetti, previa valutazione comparativa delle competenze, dei requisiti e delle professionalità, secondo i profili tecnici e professionali determinati con apposito decreto del Ministro;
   lo stesso articolo prevede, per garantire il supporto tecnico e giuridico alla Commissione tecnica di verifica, l'istituzione di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituito da trenta unità dipendenti pubblici; si ritiene che, al fine di garantire il necessario supporto istruttorio alla Commissione tecnica di verifica, nonché di valorizzare il ruolo e le competenze presenti nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), così come prevede la legge 28 giugno 2016, n. 132, tale Comitato tecnico istruttorio dovrebbe essere costituito presso l'ISPRA, avvalendosi anche di personale di altri enti di ricerca e organismi pubblici qualificati in materia;
   l'articolo 8, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, prevede, al comma 2, che lo studio preliminare ambientale venga pubblicato sul sito web dell'autorità competente, ad esclusione dei dati coperti da segreto industriale; si ritiene che l'esclusione per i dati coperti da segreto industriale, su richiesta del soggetto proponente, anche per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale, come previsto all'articolo 10, debba essere adeguatamente motivato dall'autorità competente a seguito di una valutazione ponderata che bilanci l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse privato alla riservatezza dei processi e delle tecniche utilizzate, tenuto conto che se il dato ambientale riguarda le emissioni nell'ambiente circostante deve essere consentito Pag. 181il diritto di accesso all'informazione;
   l'articolo 8, al comma 5, prevede che l'autorità competente possa richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, entro trenta giorni, dal ricevimento dello studio preliminare ambientale in formato elettronico: il proponente ha la possibilità di integrare la documentazione e fornire i dovuti chiarimenti nei successivi quarantacinque giorni. Sarebbe necessario, al fine di garantire la più ampia pubblicità e il coinvolgimento del pubblico, garantire sempre e comunque la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente di tutta la documentazione afferente lo studio preliminare di impatto per un periodo pari a trenta giorni, anche al fine di consentire la formulazione e il deposito di eventuali osservazioni da parte del pubblico;
   l'articolo 9, relativo alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, prevede una fase di interlocuzione tra il soggetto proponente e l'autorità competente per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali; si ritiene che, seppur proficua per garantire qualità e certezza dei tempi del procedimento, l'interlocuzione istituzionale debba essere condotta con l'obiettivo della totale trasparenza, imparzialità e oggettività, utilizzando linee guida predisposte dall'ISPRA, approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   l'articolo 11, relativo alle procedure e alle modalità di predisposizione dello studio di impatto ambientale, prevede, al comma 6, che il proponente, per garantire la qualità dello studio e delle valutazioni ambientali, si avvalga di documentazione attestata da professionisti iscritti ai relativi albi professionali; pertanto si ritiene che i professionisti che sottoscrivono la documentazione debbano avere adeguate e specifiche competenze professionali attinenti le materie in oggetto;
   l'articolo 13, relativo alle consultazioni del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere, prevede la contestuale pubblicazione sul sito web dell'autorità competente dell'istanza e della documentazione inerente la procedura di VIA. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle notizie e la partecipazione del pubblico, si ritiene necessario consentire la pubblicazione nell'Albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali coinvolte territorialmente dalla realizzazione dell'opera;
   lo stesso articolo 13, al comma 4, prevede che l'autorità proponente possa disporre la consultazione tramite l'inchiesta pubblica, da concludere entro novanta giorni; si ritiene necessario, al fine di garantire la massima partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, stabilire processi partecipativi con adeguate regole e garanzie, definendo, con apposito decreto ministeriale, le modalità, le procedure e le tempistiche, al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico nelle valutazioni di merito sui progetti di competenza statale e locale e di garantire che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione di accoglimento o diniego delle osservazioni. Andrebbero inoltre coordinate le modalità di partecipazione del pubblico sia nella fase di verifica di assoggettabilità che in quella di valutazione di impatto ambientale con le modalità previste dal decreto sul dibattito pubblico, da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione della progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   l'articolo 17, relativo alle attività di monitoraggio, prevede che l'autorità competente svolga il monitoraggio circa l'ottemperanza alle misure mitigative e compensative previste nel parere di assoggettabilità o nel provvedimento di VIA e la verifica di eventuali impatti ambientali negativi e significativi imprevisti, anche in fase di realizzazione e di esercizio, che possono determinare gravi ripercussioni sulla salute umana o sull'ambiente. Si Pag. 182ritiene opportuno specificare che tali attività vengano svolte periodicamente, a supporto dell'autorità competente, statale e regionale, avvalendosi dell'ISPRA e del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) attraverso la stipula di specifici accordi e il riconoscimento dei relativi oneri con adeguata compensazione;
   l'articolo 22 modifica gli Allegati della Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, riguardante l'elenco degli interventi da sottoporre a valutazione di impatto ambientale statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con tecnologia air gun, che attualmente sono sottoposte a VIA, vengano ricomprese nell'Allegato II-bis, che prevede la verifica di assoggettabilità e non direttamente la procedura di VIA. Tale modifica non si ritiene opportuna e pertanto si propone di includere nell'allegato II la prospezione con tecnologia con air gun ed esplosivi per la ricerca di idrocarburi in modo da sottoporre tali interventi a procedura di VIA di competenza statale;
   l'articolo 23, che introduce le disposizioni transitorie e finali, prevede che l'autorità competente, su istanza del soggetto proponente, possa richiedere l'applicazione della disciplina del nuovo decreto su una procedura in itinere. Pur valutando positiva la previsione della vigenza di un periodo transitorio per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, si ritiene necessario prevedere nel dettaglio le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche e le procedure utili a considerare e valutare le attività espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, nonché le attività da svolgere per la conclusione delle diverse procedure;
   l'articolo 25 prevede le disposizioni attuative connesse alle previsioni recate dalla novella della parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, consistenti in sette decreti ministeriali. In particolare, al comma 6, viene prevista la predisposizione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'emanazione delle linee guida nazionali per la dismissione mineraria o destinazione ad altri usi delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse. A tal proposito si ritiene coerente con la politica energetica del Paese e della lotta ai cambiamenti climatici, imporre l'incentivazione di fonti di energia rinnovabili, quali ad esempio l'eolico e il moto ondoso, limitando l'uso esclusivo delle suddette piattaforme alla riconversione in parchi eolici o alla produzione di energia da moto ondoso; al contempo, tenuto conto degli orientamenti europei sul repowering, per la riconversione di parchi eolici esistenti e ormai tecnologicamente obsoleti, si ritiene opportuno proporre l'introduzione di una procedura semplificata per la ricostruzione dei parchi solari ed eolici terrestri,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20» con le seguenti: «e a quanto stabilito dalle linee guida predisposte dall'ISPRA con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisca per quali tipologie di opere e impianti, sia necessario un livello di approfondimento degli elaborati progettuali corrispondente a quello del Pag. 183progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
   2) all'articolo 3, che modifica i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo all'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le parole: «e per i siti ricadenti nella Rete Natura 2000»;
    b) al comma 7 lettera d), sostituire le parole: «alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi» con le seguenti: e III alla parte seconda del presente decreto, che possono avere impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente, nonché quelli per i quali la verifica di assoggettabilità si è conclusa positivamente secondo quanto stabilito dal decreto medesimo,»;
    c) sopprimere il comma 11;
   3) all'articolo 6, che sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire le parole: «posta alle dipendenze funzionali del» con le seguenti: « istituita presso il»;
    b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «2. I componenti della Commissione sono scelti, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, tra le professionalità indicate al successivo comma, e sono nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, previa selezione pubblica da espletare con valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti e delle competenze professionali e tecniche nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale.»;
    c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale dell'ISPRA e del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA); al fine di garantire l'espletamento delle attività amministrative e tecniche di supporto alla Commissione può essere reclutato personale aggiuntivo, fino ad un massimo di trenta unità di personale pubblico, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati con apposito provvedimento, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale assegnato per il supporto tecnico alla Commissione di cui al comma 1, è individuato tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, al Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), all'ENEA e ad altri Enti di ricerca; per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sono designate, sino al numero massimo di sei unità, individuate nei ruoli di competenza del Ministero della salute o dell'Istituto superiore di sanità. Il personale designato può essere rinominato per una sola volta.»;
    d) al comma 4, dopo le parole: «profili di rispettiva competenza» aggiungere le seguenti: «, i requisiti e i criteri per la suddivisione delle competenze professionali e tecniche per la composizione dell'organismo al fine di comprendere i diversi settori e tematiche di competenza della Commissione, i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la selezione per la nomina dei componenti, nonché; conseguentemente all'articolo 23 comma 4 sostituire le parole: «i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all'articolo Pag. 1848, comma 4» con le seguenti: «, per garantire l'espletamento delle attività amministrative e tecniche di supporto alla Commissione, il personale aggiuntivo, fino ad un massimo di trenta unità di personale pubblico, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, come previsto all'articolo 8, comma 3,»;
    e) al medesimo comma 4, aggiungere in fine le parole: «fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici ed escludendo i soggetti che hanno ricoperto la carica nella Commissione VIA nei precedenti mandati per due volte.»;
    f) al comma 6 dopo le parole: «con effetto dalla data di accertamento.» sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione», con le seguenti: «Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'Autorità competente»;
   4) all'articolo 8, che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, sostituire le parole: «esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente.» con le seguenti: «con modalità tali da garantire anche la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale, indicata dal proponente. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall'autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni ambientali.»;
    b) al comma 5, dopo le parole: «quarantacinque giorni, non prorogabili» aggiungere le seguenti: «; la documentazione integrativa pervenuta viene immediatamente pubblicata sul sito web dell'autorità competente.»;
    c) al comma 6, dopo le parole: «provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA» aggiungere le seguenti: «dopo trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, tenendo conto delle eventuali osservazioni, delle quali deve essere fornita adeguata motivazione di accoglimento o esclusione nel provvedimento medesimo,»;
   5) all'articolo 9, che sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 dopo le parole: «svolgimento della procedura di VIA» aggiungere il seguente periodo: «, sulla base di quanto disposto dalle linee guida sui contenuti dello studio di impatto ambientale, predisposte dall'ISPRA e approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   6) all'articolo 10, che sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, sopprimere le parole: «esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente,» e aggiungere infine le parole: «con modalità tali da garantire anche la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale, indicata dal proponente. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall'autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni ambientali.»;
   7) all'articolo 11, che sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure e alle Pag. 185modalità di predisposizione dello studio di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «ovvero da esperti» con le seguenti: «con competenze specifiche e professionalità in materia di valutazioni e diritto ambientale,»;
   8) all'articolo 13, che sostituisce l'articolo 24 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle consultazioni del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «, nonché a propria cura, all'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente competenti»;
    b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'autorità proponente dispone la consultazione pubblica e garantisce la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini interessati in tutte le fasi della procedura di assoggettabilità e di valutazione di impatto. Con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le modalità, le procedure e le tempistiche del dibattito pubblico, anche al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico, nelle valutazioni di merito delle soluzioni progettuali sui progetti di competenza statale e locale, garantendo che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione di accoglimento o diniego sulle osservazioni pervenute.
  Il procedimento di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini interessati, da concludere entro novanta giorni, tiene conto di quanto previsto dal decreto sul dibattito pubblico, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, che prevede tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.»;
   9) all'articolo 16, che sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, concernente il Provvedimento unico in materia ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera h), dopo le parole: «autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» aggiungere le seguenti: «da perfezionare come verifica di ottemperanza in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori. Per le sole infrastrutture viarie statali o comunque di interesse statale, laddove il proponente si avvalga della procedura di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, dovrà procedere al deposito del progetto, oltre che presso l'Autorità competente individuata nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assolve ai propri obblighi nei passaggi autorizzativi di competenza, anche presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
   10) all'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle attività di monitoraggio, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi» con le seguenti: «tramite appositi protocolli di intesa e riconoscimento degli oneri previsti per l'espletamento delle attività»;
    b) sopprimere il comma 4;
   11) all'articolo 22, che modifica gli Allegati della Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera c), dopo il punto 7.2 aggiungere il seguente: «7.3) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o esplosivo;»;
    b) al comma 2, punto 2), sopprimere le lettere h) e i);Pag. 186
   12) all'articolo 25, che prevede le disposizioni attuative connesse alle previsioni recate dalla novella della parte seconda decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 consistenti in sette decreti ministeriali, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, dopo le parole: «le regioni e le provincie autonome,» aggiungere le seguenti: «avvalendosi del supporto tecnico del SNPA,»;
    b) al comma 6, sopprimere le parole: «o destinazione ad altri usi» e aggiungere, infine, le seguenti parole: «destinate ad uso esclusivo per la produzione di energie rinnovabili, in particolare da fonti eoliche e dal moto ondoso, nonché per l'integrale ricostruzione di parchi solari ed eolici esistenti, in stato di grave obsolescenza, a condizione che non vi sia ulteriore complessivo consumo di suolo e di parziale riutilizzo delle infrastrutture e opere esistenti»;
   13) all'articolo 26, che prevede le abrogazioni al fine di coordinare la disciplina introdotta con l'attuale quadro normativo vigente, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sopprimere la lettera b);
   14) aggiungere, infine, il seguente articolo:

  «Art. 28.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di predisporre, avvalendosi del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), un Sistema informativo per l'informazione ambientale completo, coerente e omogeneo, facilmente accessibile al pubblico tramite reti di telecomunicazione informatiche pubbliche, con la digitalizzazione e la condivisione delle banche dati e dei sistemi territoriali informativi di livello statale e locale, da aggiornare annualmente come prevede la normativa vigente, per rendere disponibili, da parte dei soggetti istituzionali competenti, tutte le informazioni ambientali, di vulnerabilità, di rischio e di mitigazione, di valutazione degli impatti sanitari ed epidemiologici ai soggetti proponenti e ai professionisti che predispongono gli studi di impatto ambientale nonché ai cittadini interessati, al fine di avere informazioni, analisi e dati comparabili, validati e certificati;
   b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, a cura dell'autorità competente, apposita modulistica unificata e il ricorso a procedure telematiche, che consenta in modo fattivo e coerente il coordinamento preliminare, in fase di predisposizione del progetto e dei relativi studi ed analisi, nonché la verifica di ottemperanza di tali disposizioni con gli altri procedimenti afferenti valutazioni e analisi su questioni ambientali, di sicurezza e incolumità pubblica, di salute, di vulnerabilità e di prevenzione dei rischi naturali e antropici, di mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare con la valutazione ambientale strategica (VAS), con la procedura per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con la procedura di cui alla direttiva 2010/75/CE, alla direttiva Seveso III (2012/18/UE), alla direttiva Habitat e conservazione uccelli selvatici (2009/147/CE), alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE), nonché con l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
   c) valuti il Governo l'opportunità di inserire un'apposita disposizione circa il periodo transitorio, per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, prevedendo una dettagliata procedura che indichi le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche utili a Pag. 187considerare e a valutare le attività già espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, nonché le attività da svolgere per la conclusione dei diversi procedimenti;
   d) valuti il Governo l'opportunità di modificare la lettera p) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di integrare le competenze dello Stato in materia di definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, comprendendovi anche il criterio di uno specifico fattore di pressione, inteso quale massima concentrazione di aree e di volume di rifiuti conferibili su unità di superficie territoriale;
   e) valuti il Governo l'opportunità di razionalizzare e coordinare le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 del nuovo articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di prevedere le medesime misure correttive, da parte dell'autorità competente, per tutti i casi in cui dalle attività di verifica delle condizioni ambientali risultino impatti negativi imprevisti, ulteriori o diversi, oppure in un momento successivo si accertino comunque gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull'ambiente;
   f) valuti il Governo l'opportunità di Valutare allineare la previsione transitoria del comma 4 dell'articolo 23 alla circostanza che il mandato degli attuali componenti della Commissione VIA risulta già scaduto, prevedendo quindi la permanenza in carica degli attuali componenti fino all'entrata in vigore del decreto di nomina della nuova Commissione e comunque entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del presente decreto.

Pag. 188

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    il provvedimento in esame intende recepire la direttiva 2014/52/UE in materia di VIA prevedendo numerose disposizioni di modifica della parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006 codice dell'ambiente;
    l'articolo 1 dell'AG 401 che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 152/2006 non menziona tra le direttive oggetto di recepimento la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, ripetutamente richiamata nel Codice dell'ambiente;
    si sottolinea che sebbene l'articolo 1 del Codice dell'ambiente definisca le «Finalità», le modifiche introdotte dal provvedimento in esame si limitano a riprodurre il testo dell'articolo 3 della direttiva 2014/52/UE, stralciando dal testo vigente le finalità della VIA, « di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita», che dovrebbero essere ripristinate. Inoltre, si ritiene che debba essere introdotto nella definizione della finalità il principio della «sostenibilità ambientale», più appropriato, rispetto al principio dello «sviluppo sostenibile», al perseguimento di un progresso equo e durevole;
    l'articolo 2 dell'AG 401 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a cominciare dalla definizione stessa di VIA, intesa come processo che comprende: la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, da parte del committente, lo svolgimento delle consultazioni con il pubblico, le autorità locali e quelle degli Stati membri transfrontalieri, l'esame del rapporto di valutazione ambientale e delle informazioni fornite dal committente o dalle Autorità consultate e la conclusione dell'Autorità competente, accompagnata dalla relativa decisione debitamente motivata;
    inoltre, dalla definizione di VIA, intesa come procedimento che si conclude con un provvedimento che integra l'approvazione e l'autorizzazione del progetto, emerge il favor del legislatore per un implicito esito positivo del procedimento che, pertanto, perde la connotazione di una valutazione oggettiva degli impatti, il cui esito negativo non può essere escluso a priori o contemplato come ipotesi residuale di conclusione del procedimento. Risulta, altresì, impoverita dei contenuti sostanziali, riassumibili nel principio della valutazione preventiva, resa non più strumentale all'anticipazione dei possibili impatti ambientali del progetto ma a consentire al proponente di «assicurarsi» un esito positivo del procedimento;
    come specificato nell'Allegato IV della direttiva 2014/52/UE, la descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori Pag. 189oggetto della valutazione di impatto ambientale include gli effetti cumulativi, mentre nel provvedimento in esame non si rinviene alcun riferimento alla valutazione dell'impatto cumulativo dei progetti né alla sostenibilità ambientale degli stessi, intesa come la capacità di non alterare e, ove possibile, di migliorare progressivamente, la qualità, la quantità e la riproducibilità delle risorse naturali presenti sul territorio;
    per quanto concerne la valutazione d'incidenza, il provvedimento in esame non prende in considerazione gli effetti indiretti sui siti natura 2000, arrivando al paradosso di poter escludere la VIA per progetti limitrofi a tali aree, nonostante le possibili ricadute negative sotto il profilo della conservazione;
    viene modificata la definizione di «progetto» prevedendo la possibilità da parte dei proponenti di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del «progetto di fattibilità»;
    il progetto da sottoporre a procedure di VIA diventa, dunque, il «progetto di fattibilità», non meglio definito nei contenuti, in luogo del progetto definitivo richiesto dal vigente articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2016, che presenta un livello di definizione incompleto e approssimativo, inidoneo ad una valutazione degli impatti ambientali effettivi, anche da parte del pubblico che intenda esprimere osservazioni in merito, e passibile di modifiche, anche sostanziali, nelle fasi di sviluppo progettuale successive. Le implicazioni negative di tale soluzione sono tanto più evidenti se si considerino i progetti complessi per i quali la rappresentazione progettuale equivalente ad un progetto preliminare non consente di apprezzare in modo completo le effettive ricadute ambientali. Inoltre, non si prevede che siano fornite indicazione in merito agli aspetti economici delle opere previste e delle relative forme di finanziamento (es. project financing), dati che potrebbero fornire un inquadramento più completo nella valutazione delle proposte;
    l'articolo 3, comma 7, lettera d), e il successivo comma 9 dello schema di decreto legislativo AG n. 401 non appaiono conformi alla direttiva 2014/52/UE in quanto prevedono per le modifiche o le estensioni dei progetti che rientrano nelle categorie sottoposte a VIA la previa verifica di assoggettabilità in luogo della VIA diretta;
    il comma 9 prevede, inoltre, una procedura di pre-screening per «le modifiche o estensioni» dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV. Tuttavia, dalla lettura del dispositivo appare chiaro che questa verifica preliminare sia piuttosto volta ad escludere anche dalla procedura di screening le modifiche (anche in estensione) dei progetti da sottoporre a VIA o screening. Si prevede anche che il parere dell'autorità competente non è vincolante, lasciando di fatto un vuoto normativo rispetto all'applicabilità della procedura di VIA alle modifiche o estensioni dei progetti di cui agli allegati II, II bis, III, e IV;
    inoltre, il comma 11 prevede che, in casi eccezionali, il Ministero dell'ambiente, previo parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, possa esentare dalla procedura di VIA in tutto o in parte un progetto specifico, qualora l'applicazione delle relative disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, salvaguardando gli obiettivi in materia di VIA;
    optando per una interpretazione restrittiva della direttiva 2014/52/UE, il provvedimento introduce un regime di esenzione estremamente discrezionale, non ancorato a parametri oggettivi, che rinvia ad una diversa forma di valutazione ambientale non tipizzata;
    l'articolo 6 del provvedimento in esame sostituisce integralmente l'articolo 8 del Codice dell'ambiente, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS e prevede che i quaranta Commissari componenti la Commissione tecnica siano posti alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Pag. 190mare e nominati dal Ministro senza obbligo di procedura concorsuale, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica. Uno spettro, dunque, molto esteso lasciato alla più ampia discrezionalità di selezione, senza che siano specificate le modalità e i criteri che consentano di ritenere «comprovato» il possesso dei requisiti richiesti;
    sarebbe opportuno che i componenti della Commissione VIA siano scelti sulla base di procedure di selezione pubblica trasparenti. Le stesse considerazioni valgono per i trenta componenti del Comitato tecnico istruttorio posto a supporto della Commissione;
    inoltre, la disposizione di cui al comma 7, nel prevedere che in caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome queste ultime assicurino che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, agevola il ricorso agli affidamenti diretti degli incarichi, senza indicare modi e procedure precise per l'assunzione dei tecnici;
    l'articolo 8 dell'AG n. 401, modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2016 e prevede che per la verifica di assoggettabilità a VIA il proponente produca esclusivamente uno studio preliminare ambientale, mentre il testo vigente richiede la presentazione del progetto preliminare. Anche in questo caso si limita la possibilità per i cittadini di identificare in modo appropriato il progetto di intervento;
    si prevede altresì che lo studio preliminare ambientale sia pubblicato tempestivamente sul sito web dell'autorità competente e che siano esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente stesso, senza una preventiva ponderazione da parte dell'autorità competente del contrapposto interesse all'accesso all'informazione ambientale, disciplinata dalla normativa speciale di cui al decreto legislativo n. 195 del 2005;
    inoltre, mentre il comma 3 dell'articolo 20 stabilisce che « Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso (...) chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni» nel testo in esame viene soppressa la fase della consultazione del pubblico, con conseguente indebolimento delle garanzie di partecipazione richiesti dalla Direttiva 2014/52/UE;
    la riscrittura dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituito dall'articolo 9 dell'AG 401, appare formulata in modo eccessivamente generico nella previsione della facoltà riconosciuta al proponente di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente, al fine di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. Il favor ancora una volta espresso dal legislatore per soluzioni che inducano ad un esito positivo del procedimento andrebbe quantomeno bilanciato con la previsione di tempi e modalità certe di esercizio della predetta facoltà;
    in merito alla disciplina dello studio di impatto ambientale, di cui all'articolo 22 del codice dell'ambiente, sostituito dall'articolo 11 dell'AG 401, si ritiene che debba essere precisato nella norma che lo studio sia redatto da specialisti con riconosciute competenze tecnico-scientifiche, in merito alla tipologia del progetto esaminato, agli impatti ambientali e sanitari e alle matrici ambientali interessate e, ove richiesto, alla biodiversità, anche al fine di contemperare la cosiddetta «Opzione Zero»;
    si rileva che sebbene sia stata introdotta la definizione di «valutazione di impatto sanitario» (o «VIS»), volta a stimare gli effetti di un progetto sulla salute umana, l'articolo 12 dell'AG 401 ne circoscrive l'ambito di applicazione solo ad alcune tipologie di impianti di cui al punto 1) dell'allegato II (riguardanti raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di gas naturale Pag. 191liquefatto) e a quelli relativi ad impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (inclusi tra quelli elencati al punto 2) dell'allegato II), mentre andrebbe ampliata la categoria dei progetti per i quali la VIS deve essere allegata alla VIA;
    si rileva, altresì, che per i predetti progetti la VIS si riduce ad un elaborato predisposto dal proponente, che seppur redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, avvalendosi dell'istituto Superiore di Sanità, risulta chiaramente un elaborato autoreferenziale, laddove la finalità di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione, richieda quanto meno che lo Studio venga redatto da specialisti aventi esperienza almeno pluriennale sugli argomenti oggetto di analisi, i cui curricula siano allegati allo studio, oltre a un referto epidemiologico della popolazione interessata. In riferimento all'esercizio delle competenze in materia di VIA, VA, VAS e AIA in sede statale andrebbe prevista, almeno nella fase istruttoria, la collaborazione con il Ministero della salute;
    l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2016, nella disciplina della consultazione del pubblico, si limita a prevedere che l'avviso pubblico relativo alla presentazione della istanza e al deposito della comunicazione da parte del proponente sia dato solo sul sito web dell'autorità competente, eliminando l'obbligo di pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa. Tale impostazione non appare in linea con i principi posti dalla direttiva 2014/52/UE a garanzia dell'informazione e della partecipazione del pubblico, la quale prevede all'articolo 6 comma 2 che il pubblico sia avvisato « per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata» e che « Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite l'indagine pubblica...». Si ritiene pertanto necessario prevedere una puntuale definizione e disciplina dell'indagine pubblica che nel testo della direttiva oggetto di recepimento si aggiunge all'accesso mediante strumenti elettronici. Inoltre, andrebbe ulteriormente disciplinato l'istituto dell'inchiesta pubblica al fine di renderlo uno strumento effettivo ed efficace, prevedendo che, per progetti di competenza statale, l'autorità competente sia tenuta a svolgere l'inchiesta pubblica quando ne facciano richiesta un determinato numero di cittadini o associazioni ambientali. Ai fini della consultazione pubblica, andrebbe previsto lo svolgimento di un sopralluogo sulle aree o sugli immobili oggetto dell'intervento, con oneri a carico del proponente, condotto dall'autorità competente, avvalendosi di idoneo personale tecnico, al quale possano partecipare enti, associazioni, cittadini interessati all'intervento, preventivamente e adeguatamente informati;
    l'articolo 14 del provvedimento in esame, che sostituisce l'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2016, interviene sull'efficacia temporale del provvedimento di VIA prevedendo che la stessa sia definita di volta in volta nel provvedimento stesso e comunque non sia inferiore a tre anni, decorso il quale il procedimento di VIA deve essere reiterato, salva specifica proroga. La disposizione lascia all'amministrazione competente un'ampia discrezionalità nella definizione della scadenza temporale della VIA limitandosi a prevedere un termine minimo di efficacia ma non un termine massimo;
    desta inoltre perplessità l'introduzione, con l'articolo 16 dell'AG 401, di una procedura di VIA statale alternativa a quella delineata dagli articoli 12-14, che può essere attivata su richiesta del proponente, e che consente di concentrare in un unico provvedimento (denominato «provvedimento unico in materia ambientale», PUA) tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per la realizzazione del Pag. 192progetto, attraverso lo strumento della conferenza di servizi decisoria;
    l'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del Codice, disciplina la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, prevedendo le modalità con cui l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive;
    si fa notare che la pubblicazione sul sito web è prevista solo in caso di verifica positiva dell'autorità competente e che, per ragioni di trasparenza, sarebbe opportuno prevedere la pubblicazione anche dell'esito negativo della verifica di ottemperanza e della conseguente diffida ad adempiere;
    quanto alle sanzioni, si sottolinea che il sistema sanzionatorio delineato dall'articolo 18 dell'AG 401 che sostituisce l'articolo 29 del Codice, ne risulta complessivamente indebolito, e ciò non solo in ragione della previsione di importi esegui delle sanzioni ma soprattutto per l'introduzione della VIA in sanatoria generalizzata che vanifica l'intero impianto sanzionatorio;
    in particolare, verrebbe consentito all'interessato di attivare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, per i progetti realizzati senza VA, VIA o PUA, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei relativi provvedimenti concernenti un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, mantenendo nel frattempo la possibilità di prosecuzione del lavori o delle attività. Tale procedura desta particolare preoccupazione se si consideri che l'applicazione estesa al procedimento unico ambientale consentirebbe implicitamente di sanare anche gli altri provvedimenti di carattere ambientale in esso ricompresi. Ancora una volta, appare evidente il contrasto della richiamata disposizione con il principio di «valutazione preventiva» che rappresenta uno dei cardini della direttiva comunitaria;
    l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo AG n. 401, che interviene sugli Allegati alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2016, modifica il punto 7 dell'Allegato II del decreto legislativo 152/2016 che stabilisce quali interventi siano sottoposti a VIA statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con air gun o esplosivi, che oggi sono sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e coltivazione, siano sottoposte a Verifica di assoggettabilità e quindi ricomprese nell'Allegato II-Bis;
    si sottolinea che numerosi altri progetti per i quali era prevista la VIA regionale sono passati alla competenza statale e, con l'introduzione del nuovo allegato II-bis, i progetti attualmente contemplati dall'allegato IV e soggetti a screening regionale, sono stati trasferiti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale, per i quali, come già rilevato, resta esclusa la possibilità di presentare osservazioni da parte dei cittadini;
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1 di modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, concernente le emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”»;
   2) all'articolo 1 di modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «descrive e valuta», inserire le seguenti: «per ciascun caso particolare,»;
   3) all'articolo 1 di modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, Pag. 193n. 152, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la valutazione ambientale dei progetti», inserire le seguenti: «ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo essa»;
   4) all'articolo 1 di modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di protezione dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «individuate tenuto conto degli impatti ambientali sinergici e cumulativi di piani, programmi e progetti,”»;
   5) all'articolo 2 di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di seguito VIA: il procedimento» aggiungere le seguenti: «da effettuarsi preventivamente all'autorizzazione e alla realizzazione dell'opera»;
   6) all'articolo 2 di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera a), sostituire la lettera: « b-ter» con la seguente: « b-ter) valutazione d'incidenza: il procedimento mediante il quale vengono individuati gli effetti, diretti o indiretti, di piani, programmi e progetti, considerati singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi e progetti, sulla qualità ambientale e sulla conservazione dei siti inseriti nella rete Natura 2000 e sugli habitat naturali e sugli habitat delle specie per i quali i siti sono stati istituiti, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, rinaturalizzazione e miglioramento ambientale di cui alle direttive 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;»;
   7) all'articolo 2 di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «progetto di fattibilità» a: «o comunque con un livello tale da», con le seguenti: «progetto definitivo, come definitivo dall'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al fine di»;
   8) all'articolo 2 di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis. Dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) studio di impatto sanitario: l'elaborato che può integrare lo studio di impatto ambientale o il rapporto ambientale avente per oggetto l'analisi delle possibili conseguenze sanitarie del progetto nonché delle conseguenti misure di prevenzione.”»;
   9) all'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, dopo le parole: «impatti ambientali negativi» inserire le seguenti: «così come definiti all'articolo 4, comma 4, lettera b»;
   10) all'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 7, lettera d) sostituire le parole da: «alla parte seconda» a: «negativi», con le seguenti: «e III alla parte seconda del presente decreto, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite ivi stabiliti»;
   11) all'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 8 dopo le parole: «dei progetti di cui all'allegato II, punto 4-bis)», inserire le seguenti: «e 4-ter)».;
   12) all'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sopprimere il comma 9.

  In subordine, all'articolo 3, comma 9, sopprimere le parole: «l'eventuale»;
   13) all'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «di natura non vincolante» con le seguenti: «con un parere vincolante».Pag. 194
   All'articolo 3 di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 11, dopo le parole: «finalità del progetto», inserire le seguenti: «con riguardo a singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità»;
   14) all'articolo 4 di modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «e del turismo», inserire le seguenti: «e con il Ministero della salute», conseguentemente, al medesimo periodo, la parola: «collabora» è sostituita con la seguente: «collaborano»,;
   15) all'articolo 5 che introduce l'articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 4, dopo le parole: «e del turismo», inserire le seguenti: «e con il Ministero della salute»;
   16) all'articolo 6 che sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. I commissari di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e gli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale. Il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.»;
   17) all'articolo 8 che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la parola: «competente», inserire le seguenti: «il progetto di fattibilità e», conseguentemente, al comma 2 le parole: «Lo studio preliminare» sono sostituite con le seguenti: «Il progetto di fattibilità e lo studio preliminare»;
   18) all'articolo 8 che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, sostituire le parole: «indicati dal proponente», con le seguenti: «previa valutazione dell'autorità competente nel rispetto del diritto di accesso all'informazione ambientale di cui all'articolo 3-sexies.»;
   19) all'articolo 8 che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul sito web, di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni e può intervenire nello stesso termine con osservazioni sulle integrazioni trasmesse dal proponente, di cui al comma 5.»;
   20) all'articolo 12 che sostituisce l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, sopprimere le parole: «con potenza termica superiore a 300 MW»;
   21) all'articolo 12 che sostituisce l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. La Valutazione di Impatto Sanitario deve essere prodotta dal proponente al momento della presentazione della istanza, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera b), punto 1).»;
   22) all'articolo 14 che sostituisce l'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il provvedimento di VIA è pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha efficacia temporale di cinque anni dalla pubblicazione. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo, comunque non superiore a ulteriori due anni. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione Pag. 195dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.»;
   24) all'articolo 17 che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 8 sopprimere le parole: «, ove prescritti,»;
   25) all'articolo 18 che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del provvedimento di VIA», aggiungere le seguenti: «e del procedimento unico di cui all'articolo 27»;
   26) all'articolo 18 che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «e valutata» a «o delle attività»;
   27) all'articolo 18 che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato»;
   28) all'articolo 22 che modifica gli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 sopprimere la lettera c), conseguentemente, al comma 2, punto 2) sopprimere le lettere h) e i);
   29) all'articolo 26, comma 1, sopprimere la lettera b).

Pag. 196

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO SI-SEL-POS

  La VIII Commissione ambiente e lavori pubblici:
  esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
   premesso che
    pur ritenendo positivo il recepimento della Direttiva 2014/52/UE, attraverso lo schema di decreto legislativo in esame, non ritiene che questi, in maniera compiuta e coerente con l'ordinamento italiano, rispecchi quanto previsto dalla normativa comunitaria, in particolare rispetto al rafforzamento della procedura di VIA dal punto di vista della trasparenza, in quanto non favorisce la partecipazione pubblica dei cittadini e degli interessati attraverso una adeguata e puntuale informazione;
    lo schema di decreto legislativo in esame di modifica delle procedure di VIA vigenti, propone una impostazione già perseguita con la normativa speciale per le infrastrutture strategiche derivante dalla legge Obiettivo, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 il Codice Appalti; che al contrario con la legge delega 11/2016, e con il Codice Appalti derivante dal decreto legislativo n. 50 del 2016 si era inteso superare;
    appare non condivisibile la previsione dello schema di decreto legislativo in esame la previsione di effettuare la valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità, piuttosto che progetto definitivo prevedendo un insufficiente monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA nelle fasi successive di progettazione;
    i commi 6 e 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 definiscono il progetto di fattibilità e il progetto definitivo, nel seguente modo:
     il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura, nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie;
     il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni Pag. 197stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dai progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo recato dall'A.G. n. 401, modifica il comma 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2016, e stabilisce che in casi eccezionali il Ministero dell'Ambiente, previo parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, possa esentare dalla procedura di VIA in tutto o in parte un progetto specifico, ma il vigente comma 11 prevede che tale esenzione valga solo per singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 allo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità, la stessa Direttiva comunitaria prevedeva già all'articolo 3, paragrafo 4 questa esenzione solo in casi eccezionali, e il decreto legislativo n. 152 del 2006, ha confermato l'eccezionalità dell'esenzione della VA;
    con lo schema di decreto legislativo recato dall'AG 401 si evita di fornire informazioni qualificanti ad esempio relativamente ai dettagli tecnici del progetto e sull'impatto ambientale e sulle aree vincolate;
    questo contraddice quello che la relazione illustrativa dello schema in esame a pagina 12 dove viene affermato, ma senza una conseguenza diretta nello schema in esame, che la normativa comunitaria oltre al coinvolgimento dell'opinione pubblica prevede il rafforzamento della qualità delle informazioni rese disponibili durante il processo autorizzativo;
    grave appare quindi il fatto di impegnare l'amministrazione pubblica a procedere ad una autorizzazione sulla base di un progetto di fattibilità nei confronti del proponente, senza tenere conto che questi possa subire variazioni sostanziali con ricadute sugli impatti ambientali e sulle misure di compensazione, variazioni che potrebbero comportare anche, ma non di minore importanza aumenti dei costi delle opere, con una ricaduta erariale ai danni dello Stato, ma possibili danni anche ambientali;
    l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2016, stabilisce nel secondo periodo del comma 2 del nuovo articolo 8 che i 40 Commissari componenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale siano nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale sulla base di criteri basati sui titoli di studio e sull'esperienza professionale, mentre sarebbe stato opportuno che questi fossero individuati sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e gli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale;
    l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2016 e stabilisce che il proponente produca per la verifica di assoggettabilità alla VIA solo uno studio preliminare ambientale, quando la normativa vigente all'articolo 20, prevede che si produca, il progetto preliminare, cioè il progetto di fattibilità, di cui all'articolo 23, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si segnala che anche in tale contesto non prevede alcuna partecipazione del pubblico, contrariamente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20 oggi vigente, il quale dispone Pag. 198che «Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni. In questo modo si sottrae al pubblico l'oggetto principale della verifica di assoggettabilità ovvero il progetto preliminare, ora progetto di fattibilità, in questo modo si indebolisce e si vieta la partecipazione, che è uno degli elementi principali e qualificanti la normativa comunitaria»;
    l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2016, e stabilisce che la Valutazione di Impatto Sanitario sia predisposta per i progetti di cui ai punti 1 del nuovo Allegato II e per i progetti di cui al punto 2, dello stesso Allegato, riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, in questo modo con lo schema di decreto legislativo in esame si limita la Valutazione di impatto sanitario ad alcuni impianti, mentre la Direttiva 2014/52/UE impone una valutazione della salute della popolazione in via preminente su tutti gli impianti e non limitata ai soli impianti sopra la soglia dei 300 MW;
    l'articolo 13 sostituisce l'articolo 24 dei decreto legislativo n. 152 del 2016 e stabilisce che l'avviso pubblico relativo alla presentazione della istanza e al deposito della comunicazione da parte del proponente sia dato solo sul sito web dell'autorità competente, al comma 6 del nuovo articolo 24 si dispone che qualora siano state richieste modifiche e integrazioni al proponente o al momento della presentazione da parte del proponente di controdeduzioni alle osservazioni fatte dal pubblico, a quest'ultimo vengano concessi solo 15 giorni per presentare proprie ulteriori osservazioni, quindi in questo modo viene soppressa la previsione della comunicazione a mezzo stampa, attraverso la quale ovviamente si garantisce l'informazione ad un pubblico più ampio, si segnala altresì che la Direttiva che lo schema in esame intenderebbe recepire fa espresso divieto al paragrafo 6 dell'articolo 7 di tempi di consultazione del pubblico inferiori ai 30 giorni;
    l'articolo 17 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2016, stabilisce che nell'ambito delle attività di monitoraggio sia compiuta da parte dell'autorità competente una verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA, ma in questo modo si supera in negativo quanto disposto dal decreto legislativo 163 del 2006 in materia di trasparenza delle procedure, tenuto conto che con il nuovo articolo 28, non si prevede alcun coinvolgimento del pubblico in caso ci siano modifiche sostanziali del progetto e dei relativi impatti ambientali, anche in questo caso si segnala come la dovuta e necessaria attenzione alla informazione e partecipazione del pubblico non trova riscontro nel nuovo articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come novellato dall'articolo 17 dallo schema di decreto legislativo in esame;
    l'articolo 18 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2016 e stabilisce che chiunque realizzi un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro, al comma 5 si prevede una sanzione da 20.000 a 80.000 euro nei confronti di colui che non osservi le condizioni ambientali dettate dall'autorità; tali sanzioni sono assolutamente insufficienti se solo rapportate ai costi di realizzazione delle grandi opere e dei danni ambientali che queste potrebbero provocare, se autorizzate in assenza della procedura di VIA;
    l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo interviene sugli Allegati alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2016 e modifica il punto 7 dell'Allegato II del decreto legislativo n. 152 del 2016 che stabilisce quali interventi siano sottoposti a VIA statale, stabilendo che le Pag. 199attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con air gun o esplosivi, che oggi sono sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e coltivazione, siano sottoposte a Verifica di assoggettabilità e quindi ricomprese nell'Allegato II-Bis, si prevede quindi ad una esclusione inaccettabile tenuto conto che l'impatto ambientale degli esplosivi e quello dell’air gun, usato anch'esso nella fase di prospezione, è sicuro;
  esprime

PARERE CONTRARIO

Pag. 200

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MISTO

  L'VIII Commissione,
   considerato che il provvedimento in esame prevede che il Ministro dell'ambiente possa, in casi eccezionali, e previo parere del Ministro dei beni culturali, esentare in tutto o in parte la realizzazione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale, qualora l'applicazione della procedura di VIA incida negativamente sulla finalità dello stesso progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale, conferendo al Ministro dell'ambiente un potere pressoché discrezionale nel far prevalere le ragioni delle finalità dei progetti da realizzare sulle ragioni della tutela ambientale;
   considerato che la suddetta possibilità per il Ministro dell'ambiente è contemplata dalla direttiva europea che il Governo sta attuando con il suo decreto ma che si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo;
   ritenuto che lo schema di decreto legislativo deve rispettare i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega del Parlamento (legge n. 114/2015), tra i quali il «rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale» mentre l'attribuzione del potere di cui sopra assegnato al Ministro dell'ambiente vanificherebbe la volontà espressa dal Parlamento attraverso la sua legge;
   considerato che, tra i principi e criteri direttivi della legge delega c’è anche quello della «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale» e il provvedimento in esame si propone, infatti, di modificare la disciplina sulla conferenza di servizi recata dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, stabilendo che quella disposizione debba applicarsi solo alle conferenze di servizi per la VIA regionale e non più a quella statale;
   ritenuto che per la conferenza dei servizi statale è previsto invece che il provvedimento VIA venga adottato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'autorità competente entro 60 giorni dalla conclusione delle consultazioni e dalla raccolta dei pareri delle altre «amministrazioni» e dagli «enti pubblici» che siano interessati dal provvedimento VIA (ad es. il Ministero dei beni culturali) che hanno l'obbligo di inviare il parere in via telematica e che, se tale parere non viene inviato entro il termine previsto dall'amministrazione, se ne può fare a meno;
   considerato che il provvedimento dunque prevede che la conferenza di servizi per la VIA statale sarebbe da indire solo in un caso: quando sia il proponente, e cioè colui che è chiamato a sottoporre il suo progetto a VIA, a richiederlo perché tenuto ad avere più autorizzazioni mediante una soluzione che, pur rispondendo Pag. 201ad una esigenza di snellimento del procedimento, tuttavia non tutela gli interessi coinvolti in maniera conforme a quanto richiesto dalla legge delega in ordine alla necessità che si proceda al «coordinamento e all'integrazione con le altre procedure»;
   ritenuto che il provvedimento in oggetto non accoglie la previsione posta dalla direttiva UE circa la disciplina del rapporto ambientale che il proponente deve presentare, dal momento che, ai sensi della direttiva è il proponente che può richiedere un «parere» all'autorità chiamata ad effettuare la VIA affinché l'autorità statale consulti anche le Regioni e gli Enti locali interessati e che, una volta espresso il «parere» (dell'autorità statale, delle Regioni e degli Enti locali interessati), il rapporto ambientale deve necessariamente basarsi sullo stesso (articolo 5 della direttiva UE);
   considerato che lo schema di decreto del Governo non prevede più che nel rapporto ambientale si indichino quali effetti il progetto da realizzare produca sul patrimonio culturale (sebbene il decreto dichiari che la VIA debba individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali anche sul patrimonio culturale, articolo 4 del codice dell'ambiente, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo) e che, diversamente da quanto accade oggi, dell'avvio del procedimento è data notizia solo attraverso il WEB e non più a mezzo di pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale (e anche locale per la VIA regionale);
   ritenuto che, diversamente da quanto accade oggi che, secondo il codice i provvedimenti VIA posseggono un'efficacia di cinque anni se valutati positivamente, entro i quali devono essere realizzati e, scaduto il suddetto termine deve essere reiterata la richiesta e la concessione della VIA (perché si presume che le condizioni ambientali, ad esempio, siano cambiate);
   considerato che oggi, una volta rilasciato il provvedimento VIA, la sua efficacia è del tutto rimessa ad una valutazione dell'autorità competente, mentre lo schema di decreto legislativo dispone, quale regola generale, che l'efficacia della VIA sia determinata di volta in volta dal provvedimento che la dispone, limitandosi a stabilire solo che essa non possa essere inferiore a tre anni lasciando la possibilità che l'autorità proroghi l'efficacia del provvedimento anche oltre il termine originariamente fissato;
   considerato che, per i procedimenti VIA che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si stabilisce che il proponente possa chiedere entro 60 giorni all'autorità competente l'applicazione della nuova disciplina VIA e poiché gli allegati che elencano i progetti da sottoporre a VIA statale o regionale risultano modificati, è in facoltà del proponente decidere se un procedimento avviato in sede regionale debba passare allo Stato oppure restare presso la Regione ed anche se il progetto debba essere valutato con le nuove o con le vecchie regole;
   considerato che la VIA, per quanto riguarda gli idrocarburi, è diventata di competenza dello Stato per i nuovi progetti, mentre per quelli in corso il proponente avrebbe potuto scegliere di mantenere la competenza delle regioni con un'opzione da esercitare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dello Sblocca Italia, con la conseguenza che, qualora una società petrolifera avesse optato per il mantenimento del procedimento presso la Regione, con la nuova disciplina, qualora fosse più vantaggioso, potrebbe tornare a decidere di trasferire il procedimento in sede statale provocando una situazione in cui alcuni progetti dovranno essere sottoposti obbligatoriamente a VIA, altri lo saranno solo eventualmente;
   ritenuto che tra quelli soggetti ad obbligo di VIA rientrano, ad esempio, le raffinerie di petrolio e le acciaierie mentre tra quelli per i quali è solo eventuale la VIA rientrano, ad esempio, le attività di estrazione di idrocarburi quando «il quantitativo estratto sia superiore a 500 Pag. 202tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno di gas»;
   considerato che quindi si creerebbe un'illogicità di sistema dal momento che oggi l'estrazione di idrocarburi (in mare e su terraferma) è soggetta in ogni caso obbligatoriamente a VIA, sul presupposto che il potenziale impatto sull'ambiente di tali attività non dipenda, giustamente, dal quantitativo estratto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) sia esclusa la possibilità per il Ministro dell'ambiente di esentare in tutto o in parte la realizzazione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale, qualora l'applicazione della procedura di VIA incida negativamente sulla finalità dello stesso progetto;
   2) sia eliminata la possibilità di indire la conferenza di servizi per la VIA statale solo nel caso sia il proponente, e cioè colui che è chiamato a sottoporre il suo progetto a VIA, a richiederlo dal momento che si viola quanto richiesto dalla legge delega in ordine alla necessità che si proceda al «coordinamento e all'integrazione con le altre procedure»;
   3) venga accolta la previsione posta dalla direttiva UE circa la disciplina del rapporto ambientale che prevede che il proponente possa richiedere un «parere» all'autorità chiamata ad effettuare la VIA affinché l'autorità statale consulti anche le Regioni e gli Enti locali interessati e che, quando sia espresso il «parere» (dell'autorità statale, delle Regioni e degli Enti locali interessati), il rapporto ambientale deve necessariamente basarsi sullo stesso (articolo 5 della direttiva UE);
   4) continui ad esser data notizia dell'avvio del procedimento non solo attraverso il WEB ma anche a mezzo di pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale (e anche locale per la VIA regionale);
   5) una volta rilasciato il provvedimento VIA, permanga il limite di efficacia di cinque anni entro i quali i progetti devono essere realizzati e, trascorsi i quali, ne venga richiesta la reiterazione previa valutazione delle condizioni ambientali;
   6) sia esclusa la possibilità per il proponente, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di chiedere l'applicazione della nuova disciplina VIA;
   7) l'emanazione del provvedimento di VIA, per quanto riguarda gli idrocarburi, oltre ad essere obbligatoria, per i procedimenti in corso rimanga del soggetto originariamente competente.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO ARTICOLO 1 - MDP

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 20111/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (A.G. n. 401);
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo della delega concessa dalla legge di delegazione europea 2014, è finalizzato all'attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (cosiddetta direttiva VIA);
    la direttiva 214/52/UE prende inoltre in considerazione aspetti importanti quali l'uso sostenibile del suolo, la biodiversità, il cambiamento climatico, la vulnerabilità e la resilienza dei progetti riguardo a calamità naturali e incidenti;
    la citata direttiva europea è volta a migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo di valutazione di impatto ambientale assicurando un maggiore controllo e prevenzione degli impatti ambientali significativi connessi alla realizzazione di progetti pubblici e privati, con l'obiettivo di rendere la VIA una procedura più chiara e di un maggior coinvolgimento dell'opinione pubblica;
    il provvedimento in esame, avrebbe dovuto recepire in maniera fedele nel nostro ordinamento gli obiettivi della direttiva, e a chiarire meglio i capisaldi della procedura di VIA per renderla più trasparente, tramite un rafforzamento della qualità delle informazioni rese disponibili al pubblico per favorirne la sua partecipazione;
    in realtà lo schema di decreto, disattende in molte parti le finalità della direttiva, evidenziando criticità e non fornendo informazioni adeguate e complete al pubblico, né garantendo la sua effettiva partecipazione, e rendendo complessivamente meno trasparente e più approssimativa la nuova procedura di VIA, a confronto con quella vigente;
    invece di procedere al rafforzamento previsto dal legislatore comunitario, lo schema in esame, propone un indebolimento della normativa vigente che al vigente comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 152/2016 (Codice ambientale) prevede che a VIA venga portato il progetto definitivo;
    l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che modifica tra l'altro la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 del citato Codice ambientale stabilisce invece che il progetto da sottoporre a procedure di VIA, sia il «progetto di fattibilità» di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 50/2016 (nuovo Codice Appalti);
    la valutazione di impatto ambientale viene quindi prevista invece che sul progetto definitivo, sul progetto di fattibilità, Pag. 204con un blando monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA nelle fasi successive di progettazione, sottrae informazioni fondamentali al pubblico (sul dettaglio tecnico del progetto e sugli impatti sull'ambiente e sulle aree a vario titolo vincolate) e impegna, con un primo atto autorizzativo, l'amministrazione pubblica competente nei confronti del proponente, con il rischio concreto che si abbiano variazioni, anche sostanziali, del progetto, dei relativi impatti ambientali e delle necessarie misure di compensazione e mitigazione;
    il progetto di fattibilità equivarrebbe in definitiva al progetto preliminare. Come hanno ricordato le associazioni ambientaliste, questo significa svolgere la VIA, come già avveniva per le cosiddette infrastrutture strategiche, in una fase di definizione progettuale incompleta rispetto alla descrizione degli impatti ambientali, con tutti i «danni» ambientali, economici, sociali, che si sono riscontrati dall'applicazione delle norme derivanti dalla legge Obiettivo (legge 443/2001);
    con la VIA sul progetto di fattibilità, vengono di fatto, e inevitabilmente, sottratte informazioni al pubblico e ai privati direttamente interessati dalle ricadute dell'opera sul territorio. Il rischio concreto, è che ottenuta la VIA, il proponente può essere legittimato ad introdurre ulteriori modifiche anche sostanziali;
    a questo si aggiungano le generiche e poco trasparenti regole e procedure sul monitoraggio previste dall'articolo 17 dello schema in esame, che sostituisce l'articolo 28 del Codice ambientale;
    l'articolo 3, comma 11, del provvedimento, modificando il comma 11 dell'articolo 6 del codice ambientale, prevede che in casi eccezionali il Ministero dell'ambiente, previo parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, possa esentare dalla procedura di VIA in tutto o in parte un progetto specifico. Anche in questo caso siamo di fronte ad un evidente forte indebolimento delle tutele ambientali previste dalla normativa vigente. Il suddetto vigente comma 11, articolo 6, prevede infatti che l'esenzione dalla procedura VIA vale solamente per singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (normativa istitutiva del servizio nazionale di protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
    l'articolo 6 sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo 152/2016, prevede al comma 2, che i 40 Commissari che compongono la «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS siano nominati dal Ministro dell'Ambiente, senza alcun obbligo di procedura concorsuale. Rispetto al vigente articolo 8 del decreto legislativo 152/2016, se vi sono dei miglioramenti riguardo alla previsione che i commissari siano individuati anche sulla base di titoli di studio e di esperienza professionale almeno quinquennale, dall'altra era auspicabile che finalmente si potessero prevedere delle procedure concorsuali tali da garantire la natura di soggetto terzo autonomo dallo stesso Ministero della Commissione tecnica VIA e VAS, escludendo così la possibilità di nomine effettuate con criteri condizionati dalle funzioni di indirizzo politico;
    sempre all'articolo 6, il comma 3 prevede che, a supporto della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, operi un Comitato tecnico istruttorio composto da 30 unità, dei quali 8 nominati dal Ministero della Salute. Un numero eccessivo, come ha evidenziato la stessa ISPRA, nella sua audizione. Nulla si dice comunque, riguardo alle necessarie e individuate competenze e professionalità che questi componenti il Comitato tecnico devono avere per poter affrontare al meglio le molte tematiche oggetto delle valutazioni di impatto ambientale;
    l'articolo 8, riscrive l'articolo 19 del Codice ambientale, relativamente alla disciplina del procedimento di verifica di Pag. 205assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA), attualmente contenuta nel testo vigente dell'articolo 20 del Codice stesso;
    detto articolo 8 prevede che il proponente produca per la verifica di assoggettabilità alla VIA solo uno studio preliminare ambientale, laddove il vigente articolo 20 del Codice ambientale, riguardante proprio questa verifica di assoggettabilità, prevede che si produca il progetto preliminare, cioè il progetto di fattibilità, di cui all'articolo 23, comma 6 del medesimo Codice ambientale;
    è grave che, rispetto alla procedura vigente, nel provvedimento in esame viene soppressa, in questa fase, la fase della consultazione del pubblico;
    il testo infatti, non prevede alcuna partecipazione del pubblico, laddove invece il comma 3 dell'articolo 20 del Codice, stabilisce che «Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso (...) chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni»;
   è del tutto negativo che venga sottratto al pubblico l'oggetto principale della verifica di assoggettabilità cioè il progetto preliminare, ora progetto di fattibilità, e che, anzi, non si preveda alcuna partecipazione del pubblico. Anche in questo caso si indebolisce, invece di rafforzare, come richiesto dalla Direttiva 2014/52/UE, la normativa vigente ed inibisce di fatto la partecipazione, che è uno degli elementi che caratterizzano la nuova normativa UE;
   peraltro, come sottolineato dalla stessa ANCI, è preoccupante che in fase di valutazione, l'autorità procedente (sia essa regionale o nazionale) non avrà l'obbligo di rispondere alle eventuali osservazioni del territorio, e che le stesse non dovranno essere controdedotte. Mentre la fase di controdeduzione alle osservazioni ha permesso spesso di sostenere le ragioni del territorio e migliorare gli impatti delle opere, assumendo prescrizioni, mitigazioni, compensazioni;
    l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l'articolo 23 del Codice ambientale, stabilisce, al comma 2, che la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) venga predisposta per i progetti di cui ai punti 1 del nuovo Allegato II e per i progetti di cui al punto 2, dello stesso Allegato, riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. Così disponendo, il testo in esame circoscrive la VIS ad alcune tipologie di impianti, mentre la Direttiva 2014/52/UE impone una valutazione della salute della popolazione, in via preminente in tutti i casi e non solo negli impianti sopra una determinata soglia (300 MW);
    l'informazione e la partecipazione del pubblico sono centrali nella Direttiva 2014/52/UE, e fondamentali per la regolarità della procedura di valutazione di impatto ambientale;
    nonostante ciò, l'articolo 13 comma 1 del provvedimento in esame, dispone che l'avviso pubblico relativo alla presentazione della istanza e al deposito della comunicazione da parte del proponente sia dato solo sul sito web dell'autorità competente. Questa previsione è peggiorativa della normativa vigente, laddove, con riguardo alla massima diffusione della informazione, l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, si prevede la comunicazione a mezzo stampa, che garantisce di raggiungere un pubblico più ampio;
    sempre l'articolo 13, al comma 6, stabilisce inoltre che, qualora siano state richieste modifiche e integrazioni al proponente o al momento della presentazione da parte del proponente di controdeduzioni alle osservazioni fatte dal pubblico, a quest'ultimo vengano concessi solo 15 giorni per presentare proprie ulteriori osservazioni. Al riguardo si sottolinea invece che, sempre a proposito della possibilità per il pubblico di intervenire, la Direttiva che lo schema di decreto intende recepire, fa espresso divieto al paragrafo 6 dell'articolo 7, di tempi di consultazione del pubblico inferiori ai 30 giorni;
    l'articolo 17, stabilisce che nell'ambito delle attività di monitoraggio sia compiuta Pag. 206da parte dell'autorità competente una verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA. Questa previsione, riguardante la trasparenza delle procedure, è peggiorativa dello stesso «vecchio» Codice Appalti (decreto legislativo 163/2006), visto che nel nuovo articolo 28, così come sostituito dall'articolo 17 in esame, non è previsto alcun coinvolgimento del pubblico in caso ci siano modifiche sostanziali del progetto e dei relativi impatti ambientali; in ogni caso, come sottolineato dall'ANCI, lo schema di decreto in esame, non propone alcuna forma di correlazione tra il Codice ambientale e il nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo 50/2016), che, ricordiamo, all'articolo 22 introduce il concetto di dibattito pubblico sui progetti di fattibilità delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale;
    l'articolo 18, comma 4, del testo in esame, sostitutivo dell'articolo 29 del Codice ambientale, stabilisce che chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punto con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Mentre al nuovo comma 5 si prevede una sanzione da 20 mila a 80 mila euro nei confronti di colui che non osservi le condizioni ambientali dettate dall'autorità competente;
    dette sanzioni sono del tutto irrisorie, se commisurate ad esempio ai costi di realizzazione delle grandi opere e dei danni ambientali che queste potrebbero provocare, se autorizzate in assenza della procedura di VIA. Anche sotto questo aspetto la norma peggiora il vigente comma 4 del suddetto articolo 29 del Codice ambientale, indebolendo la difesa dell'interesse pubblico;
    sempre l'articolo 18, al comma 3, è da valutare negativamente la possibilità – nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al nuovo procedimento unico in materia ambientale, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei relativi provvedimenti concernenti un progetto già realizzato o in corso di realizzazione – di assegnare da parte della autorità competente un termine all'interessato per avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, consentendo nel frattempo la possibilità di prosecuzione del lavori o delle attività;
    in pratica, si consentirebbero interventi da realizzare, nonostante un eventuale pronunciamento negativo del TAR;
    l'articolo 22 del provvedimento, interviene sugli Allegati alla Parte Seconda del Codice ambientale, modifica il punto 7 dell'Allegato II del medesimo Codice ambientale che definisce quali interventi siano sottoposti a VIA statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con air gun o esplosivi, che attualmente sono sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e coltivazione, siano sottoposte a verifica di assoggettabilità e quindi ricomprese nell'Allegato II-bis. Tale esclusione è incomprensibile, visto che è evidente l'impatto ambientale degli esplosivi e dell’air gun;
    l'articolo 25, comma 6, interviene sulle piattaforme petrolifere giunte a fine produzione – nonché gasdotti o oleodotti – prevedendo l'emanazione di un decreto con il quale si dovranno stabilire le linee guida per la cosiddetta dismissione mineraria. Ma a ciò si aggiunge l'ipotesi di una «destinazione ad altri usi» di quelle stesse piattaforme abbandonate in mare. Questa previsione rischia fortemente di aprire a nuovi «fantasiosi» utilizzi che possono essere proposti per continuare a non smantellare queste strutture. Tutto ciò, come denunciano anche i Comitati «no Triv» e i Movimenti per l'acqua, finirà per tradursi in un vantaggio di centinaia di milioni di euro ai petrolieri, visto che ci sono decine di piattaforme da smantellare e centinaia di chilometri di tubazioni posate sul fondo marino da bonificare;
    l'articolo 26, prevede l'abrogazione e la modifica di alcune norme e provvedimenti Pag. 207vigenti. Tra le norme e i provvedimenti abrogati, vi è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 recante «norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986. n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988 n. 377»;
    il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, indica appunto norme tecniche con riguardo ai contenuti per la migliore redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) relative alla descrizione dei quadri programmatico, progettuale e ambientale, nonché dettagliate norme tecniche. Queste norme tecniche sono ancora del tutto attuali e utili per il vaglio del SIA da parte dell'autorità competente e per i proponenti, e non sono in contraddizione ma anzi vanno ad integrare, meglio precisandolo, quanto richiesto nell'Allegato VII di cui all'articolo 22 dello schema di decreto in esame,

  esprime

PARERE CONTRARIO