CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2017
814.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396),
   premesso che:
    la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, prevede che entro il 1o luglio 2017 il Governo possa adottare, con le medesime procedure di cui al precedente comma 3, ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all'interno del comparto difesa e sicurezza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
    va riconosciuto l'efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa;
    l'ultimo provvedimento di riordino risale a diciassette anni fa e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno dei quali è stato condotto in porto;
    il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 23 febbraio 2017, ha deliberato in via preliminare, oltre allo schema di decreto legislativo recante «disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», rimesso a questa Commissione per il parere di competenza, anche lo schema di decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e che tale ultimo schema, a sua volta improntato al rispetto del principio di equiordinazione, è parimenti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari ai fini della formulazione del previsto parere (atto del Governo n. 395);
    l'iter approvativo dei due provvedimenti, pur in presenza di tempistiche diverse per l'esercizio delle relative deleghe, deve procedere contemporaneamente in ragione dell'alto tasso di interconnessione (in materia di qualificazione delle carriere e dei relativi percorsi, di requisiti per l'accesso, di formazione, di stato giuridico, di avanzamento e di trattamento economico), conseguente all'imprescindibile necessità di garantire in relazione a ciascun profilo disciplinato la sostanziale applicazione del principio di equiordinazione all'interno del comparto difesa e sicurezza;
    appare necessario che il Governo preveda una fase correttiva dello schema Pag. 94di decreto in esame, attraverso apposita delega legislativa, anche al fine di valutare la possibilità di dare soluzione ulteriore, con risorse aggiuntive, alle questioni e ai problemi che potranno emergere nella fase attuativa del provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) il Governo adotti un'adeguata iniziativa normativa di rango primario volta a integrare e completare la delega in esecuzione della quale ha proceduto all'adozione del provvedimento in esame, attraverso l'espressa previsione della possibilità di emanare ulteriori misure di esso correttive ovvero integrative. Ciò appare indispensabile ove si consideri che il comma 6 dell'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015 prevede, con riferimento al decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi nonché della medesima procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. La possibilità di adottare, negli stessi tempi, provvedimenti delegati integrativi e correttivi anche con riferimento al riordino delle carriere del personale delle Forze armate si pone quale irrinunciabile presidio del principio di equiordinazione nell'ambito del comparto difesa e sicurezza, in quanto consentirebbe di adeguare e rimodulare le specifiche previsioni normative in coerenza con le disposizioni integrative o correttive eventualmente introdotte per le Forze di polizia. D'altra parte, l'assenza dell'integrazione della delega per le Forze armate nelle forme sopra descritte imporrebbe, in alternativa, o di ritenere che le Forze di polizia in fase di correzione e integrazione non possano adottare disposizioni che, ancorché coerenti con i principi e criteri direttivi contenuti nella delega, alterino il principio di equiordinazione – poiché le Forze armate non potrebbero parallelamente e coerentemente disporre il necessario riallineamento – ovvero di ritenere, altrettanto inusitatamente, che in quella fase l'equiordinazione possa essere liberamente violata;
   2) il Governo, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'atto del Governo n. 395, espunga il comma 13 dell'articolo 11, dove è stabilito che «con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso». Tale disposizione, infatti, costituisce una deroga inspiegabile, in peius, al sistema generale di disposizioni che presiedono al funzionamento del vigente regime previdenziale, che penalizzerebbe selettivamente, laddove definitivamente approvata, solo il personale del comparto difesa e sicurezza. Ciò, oltre a determinare evidenti e non ragionevoli profili di disparità fra trattamenti riservati al personale del comparto difesa e sicurezza e il restante personale pubblico, per il quale al momento non esiste analoga previsione, si pone chiaramente al di là del perimetro tracciato dalle disposizioni di delega. Infatti la norma incide in sostanza, in senso negativo, sulla cosiddetta indennità di fine servizio/indennità di buonuscita che, a legislazione vigente, considera utili, per il calcolo dell'indennità stessa, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente utili ai fini della buonuscita gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali) violando il principio di uguaglianza a danno di un comparto che, a oltre vent'anni ormai dal passaggio al sistema pensionistico contributivo, ancora non ha potuto fruire della concreta realizzazione della previdenza complementare, a fronte della riduzione del trattamento discendente dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);Pag. 95
   3) il Governo modifichi l'articolo 1072-ter del Codice dell'ordinamento militare, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del provvedimento in esame, in modo da fare salva la disciplina speciale prevista per il personale delle Forze armate inserito nel contingente speciale di cui all'articolo 21, lettera m) della legge 3 agosto 2007, n. 124;
   4) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, la possibilità, compatibilmente con le esigenze formative e d'impiego nonché con i vincoli finanziari, di modificare le norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono la perdita del grado e l'assunzione della «qualità di allievo» per i vincitori dei concorsi interni delle Forze armate, consentendo loro di assumere lo status di frequentatori al pari di quanto avviene per le analoghe casistiche delle Forze di polizia, con tutte le tutele che ne conseguono;
   5) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, l'opportunità di salvaguardare i volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma biennale, esclusi dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto coinvolti in procedimenti penali per delitti non colposi nei casi in cui la definizione del procedimento penale e le conseguenti verifiche amministrative dimostrino l'assoluta estraneità dei fatti contestati all'interessato;

e con le seguenti osservazioni:
   a) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 10, la possibilità di rimodulare le tabelle relative ai valori dell'importo aggiuntivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali dei ruoli marescialli, sergenti e graduati in modo da assicurare maggiore equità, venendo incontro alle richieste formulate in tal senso a questa Commissione dalle rappresentanze della categoria dei graduati;
   b) il Governo preveda, in un secondo tempo, lo stanziamento delle risorse necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza complementare con l'attivazione del cosiddetto «secondo pilastro» dei fondi pensione;
   c) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, l'opportunità di introdurre idonee misure economiche volte a compensare i marescialli capi che non avranno la possibilità di raggiungere il grado/qualifica apicale del ruolo di appartenenza, in quanto posti in quiescenza prima di poter essere utilmente valutati per la promozione;
   d) il Governo valuti la possibilità di assicurare che per gli aspiranti atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate siano richiesti requisiti di accesso meno stringenti di quelli previsti per la generalità del personale della corrispondente categoria, con riferimento particolare a titoli di studio e massa metabolica, in linea con quanto stabilito per il Corpo della Guardia di finanza;
   e) il Governo valuti, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'Atto del Governo n. 395, la possibilità di estendere al personale militare dirigente, a decorrere dal 1o gennaio 2018, qualora non già applicabili, le disposizioni di concertazione riservate al personale non dirigente, considerato che tale estensione è avvenuta solo per le «norme contrattuali» approvate fino all'anno 2002. Ciò per costituire un quadro giuridico coerente e unitario per tutte le categorie di personale militare e per evitare che tali disposizioni, che in molti casi si ispirano a norme primarie poste a salvaguardia di diritti fondamentali costituzionalmente assistiti e che sono attualmente destinate in via ordinaria anche a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, non possano più trovare applicazione nei confronti di questi ultimi allorché inquadrati, con il provvedimento Pag. 96in esame, nella dirigenza militare. Diversamente ne discenderebbe una poco comprensibile reformatio in peius dello status di tali soggetti anche con riferimento a tematiche quali, tra le altre, le terapie salvavita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale e il diritto allo studio;
   f) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di continuare a prevedere il transito a domanda nei ruoli civili della Difesa per i maggiori e i tenenti colonnelli che perdono l'idoneità al servizio militare incondizionato, come avviene a legislazione vigente, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l'attività lavorativa sotto altra forma. Infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale militare giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi;
   g) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, tenuta presente la rilevanza delle molteplici attribuzioni conferite alle Capitanerie di porto quale Corpo della Marina militare, oltre che nell'ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle relazioni con diversi Dicasteri, l'opportunità di prevedere, al pari di quanto già avvenuto fino al recente passato, il conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo al relativo Comandante generale, sostituendo l'attuale criterio di nomina esclusivamente basato sull'anzianità con altro fondato sul merito e sulla constatata professionalità, assicurandogli una durata minima dell'incarico e definendone la dipendenza dal Capo di stato maggiore della Marina militare con riferimento a tutti gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo;
   h) il Governo valuti di riesaminare, in un secondo tempo e con risorse aggiuntive, la scala parametrale con riferimento ai parametri per le posizioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;
   i) il Governo valuti l'adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all'iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del «blocco» delle retribuzioni imposto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che era destinata a produrre effetti solo temporanei;
   j) il Governo valuti l'opportunità di meglio precisare le modalità di iscrizione in ruolo in base alla graduatoria di merito e di promozione dei primi marescialli al nuovo grado di luogotenente;
   k) il Governo, nell'ambito delle risorse disponibili, valuti di introdurre, con riferimento a tutto il personale militare, specifiche disposizioni volte a: evitare l'attribuzione di trattamenti economici inferiori rispetto a quelli in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento di riordino, con particolare attenzione agli effetti che si determinano nei casi di promozione ad un grado superiore, prevedendo altresì apposita disciplina transitoria per il personale già in servizio alla stessa data; precisare le modalità di definizione degli assegni «ad personam», ove previsti dal provvedimento di riordino;
   l) il Governo, per preservare il principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto Difesa e Sicurezza nonché per evitare incertezze applicative, adegui il testo dello schema di decreto legislativo in esame al fine di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle relazioni illustrativa Pag. 97e tecnica del provvedimento stesso nonché rispetto al resto del testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell'Atto del Governo n. 395, anche tenendo conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 su quest'ultimo atto;
   m) il Governo valuti la possibilità di garantire anche in un secondo momento e con risorse aggiuntive, la prevista misura di defiscalizzazione, introdotta dal comma 2 dell'articolo 45 dell'atto del Governo n. 395, nell'importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura della relazione tecnica si evince che l'importo annuale di tale riduzione di imposta, dopo 9 anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corrispondenza della graduale riduzione delle risorse disponibili;
   n) il Governo valuti di consentire al personale in ferma volontaria quadriennale in regime di rafferma di transitare, per il futuro, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, nei casi di sopraggiunta inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio; il Governo valuti, al fine di sanare anche i casi pregressi ed evitare disparità di trattamento, la possibilità di adottare una norma transitoria che consenta al citato personale di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della Difesa dall'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare;
   o) il Governo valuti la possibilità di armonizzare l'inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le progressioni di carriera.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO CAPARINI

  La IV Commissione permanente della Camera,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, presentato dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari in vista dell'acquisizione del loro parere (atto 396);
   constatato che:
    il provvedimento presenta diversi elementi di criticità;
    in particolare, lo schema di decreto legislativo sottoposto alla Commissione prospetta un'ulteriore contrazione degli organici alle armi e tenta di arginare il fenomeno dell'invecchiamento degli organici «aspirando» verso l'alto gli appartenenti al ruolo dei militari di truppa in servizio permanente effettivo, con l'effetto di appiattire la «piramide» gerarchica;
    quando l'intervento di riordino sarà completato, in effetti, le Forze Armate si troveranno ad avere 75mila tra ufficiali e sottufficiali, sergenti inclusi, su un totale di 168mila effettivi;
    muove nella medesima direzione dello schiacciamento della piramide gerarchica anche l'attribuzione di funzioni dirigenziali agli ufficiali che ricoprano il grado di maggiore ed equivalenti;
    alcuni interventi prefigurati per svuotare il ruolo dei militari di truppa in servizio permanente suscitano forti risentimenti, com’è il caso di quello che permetterebbe a questi ultimi di accedere al ruolo marescialli con la sola licenza media ed appena tre mesi di corso, scavalcando sergenti con decenni di anzianità di servizio;
    il continuo ridimensionamento dello strumento militare finisce così con il generare risparmi modesti e notevoli malumori, a fronte di minacce crescenti, una minore disponibilità statunitense a svolgere l'essenziale funzione di garanzia della sicurezza internazionale e l'evanescenza dei disegni concernenti la realizzazione di una vera integrazione europea nel campo della Difesa;
    non viene ipotizzata nessuna riorganizzazione seria della mobilitazione, che miri ad assicurare al Paese la disponibilità anche solo temporanea di uno strumento militare più consistente;
    non viene neanche esplorata l'idea di ripristinare una leva addestrava breve, che pure potrebbe rivelarsi utile tanto nella prospettiva dell'espansione del bacino dei mobilitabili, quanto dell'impiego in funzioni di concorso alle attività della protezione civile;
    permangono inoltre a carico di coloro che vogliono entrare a far parte dei gruppi sportivi militari requisiti inutilmente più rigorosi di quelli richiesti ad esempio a coloro che accedono alle Fiamme Gialle, cui non si applicano più gli stessi coefficienti di massa metabolica e si impone un titolo di studio più basso,

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1. che in sede di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate si provveda a prevedere la possibilità di una riattivazione di una leva breve, con funzioni addestrative limitate alla difesa territoriale e al concorso alla protezione civile, delineando almeno il ruolo dei coscritti;
   2. che si provveda a tutelare il morale di importanti settori del personale militare, rinunciando alla predisposizione di un sentiero di carriera che permetterebbe a personale di truppa dotato di licenza media di accedere al ruolo marescialli, con l'effetto di far loro scavalcare un gran numero di appartenenti al ruolo sergenti, persone spesso dotate di grande anzianità di servizio, tra le quali è forte il malumore;
   3. che agli aspiranti atleti dei gruppi sportivi militari siano imposti requisiti di accesso meno duri di quelli previsti per la truppa, in particolare in termini di titoli di studio e massa metabolica, allineando le Forze Armate alla Guardia di Finanza.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO SAMMARCO

  La IV Commissione permanente della Camera,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396);
   considerato che:
    lo schema di decreto legislativo in esame riordina i ruoli e le carriere delle Forze Armate sulla base di un principio di equiordinazione previsto dalla norma delegante, organizzando aspetti relativi sia allo stato giuridico lato sensu, che al trattamento economico ed al personale;
    la stessa disciplina include aspetti più particolari dei requisiti per l'arruolamento, stabilendo altresì dei nuovi criteri per l'avanzamento, articolando diverse formule in relazione alle differenti categorie, prevedendo l'istituzione, tra l'altro, di una apposita Commissione permanente di valutazione per sottufficiali e graduati;
    per fronteggiare esigenze di continuità di mandato e di specialità di natura organizzativa e funzionale, nonché di conferimento di adeguato rango, in linea con i più attuali criteri di nomina dell'alta dirigenza degli uffici pubblici, si ritiene necessario innovare la disciplina di nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, in ragione della delicatezza dell'alto incarico e delle responsabilità che allo stesso fanno capo;
    la portata della disciplina in esame, includente più settori dell'ordinamento militare, consente di ricondurre alla stessa tematiche quella relativa alla nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto che può, ratione materiae, trovare coerente collocazione nel corpo del presente testo, fronteggiando in tal modo esigenze concrete e condivise;
    analoga disposizione è stata approvata dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di esame del decreto legge n. 13 del 2017, concernente la protezione internazionale e le misure di contrasto all'immigrazione illegale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
  valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo dello schema una norma concernente la nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto prevedendo che lo stesso sia individuato tra gli Ammiragli ispettori del Corpo delle capitanerie di porto, attraverso una procedura di scelta avviata su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri e la nomina con decreto del Presidente della Repubblica; che al soggetto nominato sia attribuito il grado apicale di Ammiraglio ispettore capo e che il mandato non sia inferiore a due anni.