CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 maggio 2017
812.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
   visto che:
    lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
    il comma 1, lettera r) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, alla semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; allo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; al potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; alla riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; al coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; alla previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;
   sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata siglata l'intesa con La conferenza Stato-Regioni:
    la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, «nell'apprezzare con convinzione il complesso delle disposizioni qui in esame», ha rilevato «che il testo sviluppa solo in parte le potenzialità della delega su alcuni punti qualificanti (ad esempio, sul ruolo degli OIV nell'integrazione con i meccanismi di bilancio)», invitando il legislatore ad una riflessione generale sulle seguenti tematiche: le sanzioni per la mancata o tardiva approvazione del piano; le facoltà istruttorie per la verifica della congruità delle misurazioni e delle valutazioni; l'utilità di una validazione parziale della Relazione; l'opportunità di un parere dell'OIV sulle valutazioni del personale;
    al parere della Conferenza unificata e all'intesa con la Conferenza Stato-Regioni è allegata una nota dell'Unione Province d'Italia; l'intesa è corredata di alcune limitate proposte emendative formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;Pag. 271
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 1 novella in più punti l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150/2009. In particolare:
     in base all'integrazione apportata al comma 5 dalla lettera b), «il rispetto delle disposizioni del presente titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali»;
      il nuovo comma 5-bis, introdotto dalla lettera c), stabilisce che «La valutazione negativa, resa nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». L'ultima disposizione (articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies) è introdotta nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001 dall'articolo 15 dell'atto del Governo n. 393 e, in combinato disposto con la novella in esame, innova profondamente il sistema vigente, facendo discendere da una reiterata valutazione negativa della performance individuale la possibilità del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento;
    l'articolo 8 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, senza prevedere forme di deterrenza per il caso in cui il piano della performance e la relazione annuale sulla performance non vengano adottati e senza prevedere, sempre in caso di inerzia, l'attivazione d un meccanismo sostitutivo;
    l'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, relativo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), principalmente finalizzate a recepire nel testo le novità introdotte con l'articolo 19, comma 10 del decreto-legge n. 90 del 2014 e con il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016;
    l'articolo 13, comma 2, introduce nell'ambito del decreto legislativo n. 150 del 2009 l'articolo 19-bis, sulla partecipazione al ciclo della valutazione dei cittadini e degli altri utenti finali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   andrebbe valutata l'opportunità di:
    individuare precisamente le disposizioni del titolo II del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 il cui rispetto – a norma dell'articolo 3, comma 5, lettera b) del medesimo decreto, come modificata – incide in misura rilevante sulla progressione economica e di carriera del personale, dal momento che il citato titolo II contiene diversi articoli riguardanti anche obblighi dei dirigenti e degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
    riformulare l'articolo 3, comma 5-bis del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema, al fine di fare riferimento alla «reiterata valutazione negativa» e di verificare la possibilità di riferirsi anche ad ipotesi di responsabilità disciplinare diverse dal licenziamento;
    integrare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dall'articolo 8 dello schema, al fine di prevedere forme di deterrenza per il caso in cui il piano della performance e la relazione annuale sulla performance non vengano adottati e, sempre in caso di inerzia, l'attivazione d un meccanismo sostitutivo; Pag. 272
    un maggiore coordinamento tra le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 105 del 2016 e quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, come novellato dallo schema di decreto in esame, con particolare riguardo alle previsioni che presentano difformità, al fine di evitare incertezze interpretative e di ricondurre ad una fonte unitaria la disciplina degli OIV;
    riformulare il comma 4-bis del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di meglio precisare il ruolo delle agenzie esterne nella valutazione della performance;
    dare una voce in capitolo nel ciclo della valutazione anche ai dipendenti delle qualifiche non dirigenziali, che risultano gli unici soggetti esclusi dalla partecipazione.

Pag. 273

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 4 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   visto che:
    lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 4, e dell'articolo 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
    l'articolo 16, comma 1, lettera a) della citata legge n. 124 del 2015 identifica l'oggetto della delega nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e i connessi profili di organizzazione amministrativa; tra i principi e criteri direttivi di carattere generale della medesima delega, contenuti nel comma 2 del richiamato articolo 16, alle lettere b), c), d) ed e), si prevedono il coordinamento formale e sostanziale del testo con le disposizioni legislative vigenti, la risoluzione delle antinomie, l'indicazione esplicita delle norme abrogate e l'aggiornamento delle procedure, mediante il sistematico ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   preso atto che:
    sulla base dei principi e criteri direttivi specifici, individuati dall'articolo 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge n.124 del 2015, lo schema di decreto, incidendo sulla normativa di carattere generale recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce modifiche alla disciplina delle fonti in materia di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, alla regolamentazione della definizione dei fabbisogni, del reclutamento e delle incompatibilità del personale, del lavoro flessibile, delle misure volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, della contrattazione e della rappresentatività sindacale, della responsabilità disciplinare, delle visite fiscali, nonché reca norme di carattere transitorio e finale volte a promuovere il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, a precisare le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici e a rivedere la disciplina dei trattamenti accessori riconosciuti al personale;
    lo schema reca una attuazione parziale dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, in attuazione del quale, peraltro, è già stato adottato il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare;
   valutato il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui Pag. 274all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   preso atto dei contenuti dell'intesa sancita il 6 aprile 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
   considerato il parere n. 916 del 2017, espresso nell'adunanza dell'11 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo e dell'espressione del relativo parere;
   richiamati i contenuti dell'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 dalla Ministra e dal Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un lato, e dai segretari generali di CGIL, CISL e UIL, dall'altro;
   osservato che gli articoli 1, 2, 3 e 11 dello schema puntualizzano il rapporto tra la legge e la contrattazione collettiva nella disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e che l'articolo 23, comma 1 affida, per ogni comparto o area, alla contrattazione collettiva nazionale, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, il compito di operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti. Il comma 2 del medesimo articolo 23, nelle more di quanto previsto dal comma 1, «congela» l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale;
   condivise le valutazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, che riconduce la puntualizzazione operata dallo schema in esame sul rapporto tra legge e autonomia contrattuale alla generale finalità di semplificazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015 e agli specifici principi e criteri direttivi di cui al successivo comma 2, lettera b) (coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo) e lettera c) (risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia), nonché ai criteri enucleati nel comma 1, lettera h), dell'articolo 17 (che prevede, tra l'altro, la concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali);
   rilevato che le novelle introdotte nel decreto legislativo n. 165 del 2001 si muovono nella direzione indicata dal richiamato accordo tra Governo e organizzazioni sindacali del 30 novembre 2016, con il quale l'Esecutivo si è impegnato a realizzare una ripartizione efficace ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto collettivo;
   considerato che nel parere del Consiglio di Stato si raccomanda al Governo «di porre in essere tutte le opportune iniziative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del necessario rapporto di leale collaborazione con le stesse al fine di evitare in qualsiasi modo che le finalità di semplificazione, razionalizzazione e di riorganizzazione della disciplina del rapporto privato alle dipendenze pubbliche e la tutela degli interessi pubblici in essa coinvolti possano, di fatto, limitare gli spazi e la funzione dell'autonomia collettiva; svuotare e/o marginalizzare la consultazione sindacale; incrementare l'introduzione di meccanismi di regolamentazione autoritativa del rapporto di lavoro pubblico, per quanto provvisori, in sede di contrattazione decentrata; irrigidire, più in generale, il rapporto tra fonte autoritativa e fonte negoziale»;Pag. 275
   considerato il rilievo strategico delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, che dovranno essere adottate, ai sensi del nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   apprezzate, nell'ottica della semplificazione, le disposizioni dell'articolo 18, che prevede la costituzione di un polo unico per le visite fiscali, facente capo all'INPS, che provvede, in base alla nuova disciplina, alla effettuazione e alla gestione degli accertamenti medico-legali sulle assenza dal lavoro per malattia sia nel settore pubblico sia nel settore privato, eliminando l'attuale dualismo, che attribuisce alle Aziende sanitarie locali il compito di effettuare le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
   rilevato che l'articolo 21, disciplinando le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, prevede la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, cristallizzando un principio di tutela reale elaborato dalla giurisprudenza in un quadro creato dal sovrapporsi di diverse previsioni normative succedutesi nel tempo;
   condivise le valutazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, che riconduce le disposizioni dell'articolo 21 all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge n. 124 del 2015, relativo alla risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
   valutato che l'articolo 13, là dove produce la trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori andrebbe valutato alla luce del criterio di delega che richiede la «introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare» (articolo 17, comma 1, lettera s), della legge delega n.124 del 2015);
   ritenuto auspicabile, infine, che, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato e al fine di superare incertezze in sede interpretativa, si proceda in un prossimo futuro alla redazione di un testo unico che contenga una disciplina unitaria e organica dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla esaustiva regolamentazione delle forme contrattuali flessibili,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza dell'articolo 13, là dove produce la trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori, con il criterio di delega che richiede la «introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare» (articolo 17, comma 1, lettera s), della legge delega n.124 del 2015;
   con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, che recano una nuova disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia, prevedendo la creazione di un polo unico per le visite fiscali, con attribuzione delle relative competenze, anche per il settore pubblico, all'INPS, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre disposizioni di carattere transitorio, che garantiscano il passaggio al nuovo sistema in piena efficienza e operatività, anche considerando l'esigenza di adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova normativa;Pag. 276
   con riferimento all'articolo 22, comma 5, andrebbe valutata l'opportunità di:
    a) prevedere una modifica dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, laddove si richiama l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento ad una disposizione abrogata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    b) modificare l'articolo 60, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di sopprimere le parole: «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro», tenendo conto che, anche alla luce delle disposizioni dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391), i richiamati controlli sono rimessi agli Organismi indipendenti di valutazione della performance;
    c) verificare la possibilità di attribuire al Dipartimento della funzione pubblica una competenza di carattere generale in materia di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico impiego, con particolare riferimento a quelle introdotte dallo schema in esame.

Pag. 277

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo che opera la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale, per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale;
   visto che:
    lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
    il comma 1, lettera a) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicando le seguenti finalità:
    la «ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo»;
    la «conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche»;
    la «conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche»;
    l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), di una quota parte – non superiore al 50 per cento – dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 124 del 2015 (quest'ultimo contiene la clausola di invarianza finanziaria);
   visto il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   valutato il parere n. 918 del 2017, espresso nell'adunanza del 12 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015;Pag. 278
   considerato che:
    le rappresentanze sindacali, sia nell'audizione informale svoltasi in Commissione il 12 aprile sia nelle memorie depositate in Parlamento, si sono soffermate sul conseguimento soltanto parziale degli obiettivi posti dalla delega;
    i temi posti dalle organizzazioni sindacali sono di indubbio interesse ma attengono a questioni relative al personale (reclutamento, inquadramento, avanzamenti), che esulano dalle competenze della Commissione, se non per quanto riguarda il profilo concernente l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    per i profili di più stretta competenza della Commissione, vengono in rilievo le questioni riguardanti il coordinamento con la recente riforma che ha portato all'accorpamento del Corpo forestale con i Carabinieri e al conseguente passaggio ai vigili del fuoco delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei (decreto legislativo n. 177 del 2016) e con la riforma in corso d'opera del sistema della Protezione civile (legge delega n. 30 del 2016),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   andrebbero valutate:
    la necessità di un monitoraggio da parte del Governo sul corretto esercizio e funzionalità della nuova suddivisione di competenze tra il ruolo forestale dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi;
    l'opportunità di monitorare il rapporto tra le attività dei Vigili del fuoco e il sistema di protezione civile e di attribuire al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la funzione di componente effettivo del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, visti i compiti di protezione civile svolti dal Corpo stesso;
    l'opportunità di riformulare l'articolo 15, comma 4, che demanda ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa [rectius: di concerto] con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, al fine di prevedere l'adozione di un regolamento governativo o ministeriale, in coerenza con il sistema delle fonti.