CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 maggio 2017
812.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (C. 3891, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 3891, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti», approvata dal Senato;
   condivisa la finalità del provvedimento, volto a rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali;
   rilevato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alle materie «ordinamento penale» e «norme processuali», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (S. 2134, approvato in un testo unificato dalla Camera, e abb.)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2134, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate», già approvato dalla Camera dei deputati;
   richiamato il proprio parere espresso in data 4 novembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera;
   considerato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento penale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Distacco – aggregazione del comune di Torre de’ Busi (S. 2770).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 2770, di iniziativa del senatore Arrigoni, recante «Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione»;
   premesso che:
    il disegno di legge ha per oggetto il distacco del comune di Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo (articolo 1, comma 1);
    il mutamento di due circoscrizioni provinciali nell'ambito della medesima Regione è disciplinato all'articolo 133, primo comma, della Costituzione;
    esso riserva alla competenza esclusiva della legge dello Stato il mutamento delle circoscrizioni provinciali (così come l'istituzione di nuove Province) nell'ambito di una medesima Regione con i soli limiti della previa iniziativa dei comuni interessati, nonché del parere della Regione stessa;
    preso atto del rispetto delle richiamate condizioni ed in particolare tenuto conto:
    quanto all'iniziativa del Comune di Torre de’ Busi, della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28 luglio 2016 di accoglimento degli esiti di una petizione popolare sottoscritta dalla maggioranza degli elettori per il passaggio del comune alla provincia di Bergamo;
    quanto al coinvolgimento della Regione, della deliberazione n. 1455 del Consiglio regionale, approvata all'unanimità dei votanti, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de’ Busi;
    preso altresì atto, come precisato sia nel parere reso dalla Regione che nella deliberazione del Consiglio comunale, della continuità storico-culturale di Torre de’ Busi con il territorio provinciale di Bergamo e della sua appartenenza storica alla Valle San Martino, nonché degli elementi di continuità con la richiamata Provincia anche in termini di infrastrutture viarie e di una molteplicità di servizi, la cui gestione avviene già in forma associata con i Comuni della provincia di Bergamo;
   rilevato che:
    il comma 3 dell'articolo 1 opera un rinvio alla disciplina recata dalla legge n. 146 del 2004, riguardante l'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza, per quanto riguarda i «trasferimenti di risorse dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo»;
    tale rinvio sembra riferirsi anzitutto all'articolo 5 della legge n.146 del 2004, che detta disposizioni finalizzate alla ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Milano e la provincia di Monza e della Brianza, operando a sua volta un richiamo all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 539 del 1995);
    esso potrebbe altresì estendersi all'articolo 2 della medesima legge relativo Pag. 265al trasferimento delle risorse umane e patrimoniali;
    ritenuta opportuna, anche al fine di evitare possibili incertezze interpretative e al contempo di introdurre una disciplina non limitata ai trasferimenti di risorse, una modifica del comma 3 diretta ad introdurre direttamente nel testo del provvedimento norme volte a disciplinare gli adempimenti amministrativi a carico delle Province interessate e le modalità con cui le stesse sono chiamate ad assolverli, incluse, eventualmente, la previsione di termini entro cui si debba provvedere e la disciplina di poteri sostitutivi in caso di inerzia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   riformuli la Commissione di merito l'articolo 1, comma 3, al fine di sostituire il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n.146 del 2004, relativa all'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza, per quanto riguarda i «trasferimenti di risorse» dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Bergamo con una disciplina che tenga conto del complesso degli adempimenti a carico delle medesime Province, nonché delle modalità con cui le stesse sono chiamate ad assolverli.