CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017
811.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. (C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati.

Articolo 1.
(Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati).

  1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale disciplinare la produzione, la commercializzazione e l'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente una definizione di «farina integrale di grano tenero», di «semola integrale di grano duro», di «farina integrale senza germe di grano tenero» e di «semola integrale senza germe di grano duro»;
   b) stabilire i termini e le modalità secondo le quali la denominazione di prodotto integrale debba essere riservata esclusivamente ai prodotti composti dagli sfarinati di cui alla lettera a), vietando conseguentemente l'utilizzo della denominazione richiamata per quei prodotti composti da farina di grano tenero o semola di grano duro con l'aggiunta di crusca o cruschello;
   c) apportare le conseguenti modificazioni all'articolo 17 della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, al fine di correlare la definizione di pane integrale ivi contenuta alle definizioni degli sfarinati di cui alla lettera a);
   d) definire le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine «integrale» assicurando al consumatore un'informazione corretta, completa e corrispondente alle definizioni di cui alle lettere a) e b);
   e) determinare apposite sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi stabiliti sulla base della lettera d), conformemente ai principi generali stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
   f) prevedere criteri affinché, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera possa essere previsto quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo anche di prodotti a base di farine e semole integrali di cui alle lettere a) e b).

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  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Articolo 2.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187).

  1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n.146, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.