CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017
811.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390);
   rilevato come lo schema di decreto legislativo si inserisca nel quadro dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (oggetto dell'Atto del Governo n. 389), definendo una disciplina specifica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge n. 7 del 2000;
   evidenziata l'importanza del provvedimento, il quale risponde alla considerazione, contenuta nella relazione illustrativa dello schema di decreto, secondo cui il settore dei «compro oro», che ha conosciuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa, appare significativamente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e di reimpiego di beni di provenienza illecita;
   sottolineato come, anche in tale settore, il fenomeno del riciclaggio di denaro derivante da attività illecite risulti strettamente connesso all'evasione fiscale e all'azione della criminalità organizzata, che spesso utilizza le attività di «compro oro» come copertura per ricic1are proventi illeciti, associandosi inoltre a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza;
   segnalato a tale proposito come lo schema di decreto legislativo si connetta in particolare alla previsione dell'articolo 2, paragrafo 7, della già richiamata direttiva (UE) 2015/849, che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
   evidenziato positivamente come lo schema di decreto legislativo persegua gli obiettivi, pienamente condivisibili, di assicurare la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei relativi dati da parte delle forze di polizia, prevedendo a tal fine l'obbligo di procedere alle segnalazioni di operazioni sospette, adempimenti in materia di identificazione della clientela e di conservazione di dati, nonché l'integrità e la non alterabilità dei dati medesimi, stabilendo altresì uno specifico apparato sanzionatorio in merito;
   segnalata l'esigenza di tutelare il settore interessato dall'intervento legislativo e gli operatori economici che operano legalmente dai tentativi di infiltrazione della Pag. 116criminalità organizzata, attraverso una maggiore tracciabilità e trasparenza delle operazioni svolte nello specifico settore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo nell'ambito del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389), al fine di assicurare la massima organicità e la migliore intelligibilità alla disciplina in materia di contrasto al riciclaggio;
   b) valuti il Governo l'opportunità di definire, nel quadro dell'intervento legislativo in esame, meccanismi atti a distinguere efficacemente i soggetti che svolgono prevalentemente attività di compro oro, per i quali sussistono più rilevanti profili di delicatezza ai fini del rischio di riciclaggio, provvedendo a tal fine a sostituire la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), recante la definizione di operatore compro oro, nei seguenti termini: «n) operatore compro oro: il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che, in possesso del codice ATECO di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto e previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro, esercita l'attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati;»;
   c) valuti il Governo l'opportunità di omogeneizzare il regime degli obblighi e dei controlli applicabile agli operatori professionali in oro e ai compro oro, cogliendo l'opportunità fornita dallo schema di decreto legislativo per definire una normativa organica per il settore oro, in particolare rendendo applicabile agli obblighi di dichiarazione delle operazioni in oro la disciplina dettata per le comunicazioni oggettive previste dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal citato schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (Atto n. 389);
   d) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione, presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), del registro degli operatori di compro oro (che non è assistito da alcuna previsione in materia di controlli o sanzioni), valuti il Governo l'opportunità di far confluire in tale ambito il registro degli operatori professionali in oro istituito presso la Banca d'Italia, al fine di assoggettare entrambe tali figure professionali a un regime omogeneo, razionalizzando e rendendo più efficace l'assetto dei controlli e semplificando le procedure a carico degli operatori interessati;
   e) ancora con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di conservazione dei dati acquisiti a fini antiriciclaggio dagli operatori compro oro, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le informazioni conservate sono utilizzabili ai fini fiscali in base alle disposizioni vigenti, in modo da rafforzare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale nel settore;
   f) con riferimento all'articolo 11, comma 3, dello schema di decreto, relativo ai compiti di vigilanza della Guardia di finanza sull'osservanza delle disposizioni del decreto da parte degli operatori compro oro, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il primo periodo, i seguenti: «A tal fine, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal Pag. 117decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di Finanza ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto.», al fine di consentire alla stessa Guardia di finanza di continuare a utilizzare, nell'ambito di tale attività di controllo, anche i poteri di polizia valutaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, recante il Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, in linea con quanto previsto a legislazione vigente ed evitando complicazioni operative ed aggravi procedurali.