CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 aprile 2017
809.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05780 Ferraresi: Tutela del socio lavoratore di cooperativa in caso di sua esclusione dalla cooperativa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Ferraresi ed altri riguardante la tutela del socio lavoratore di cooperativa in caso di sua esclusione dalla cooperativa.
  Al riguardo, l'articolo 1, della legge n. 142 del 2001, nel testo modificato dall'articolo 9 della legge n. 30/2003, prevede che nelle cooperative «nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio», quest'ultimo, al momento dell'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce «un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali». Qualora detto rapporto ulteriore sia di natura subordinata, a norma dell'articolo 2, al socio lavoratore «si applica la legge n. 300 del 1970, con esclusione dell'articolo 18 ogniqualvolta venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo».
  Il legislatore, poi, sempre con la richiamata legge n. 30 del 2003 ha modificato il testo originario dell'articolo 5, prevedendo, al secondo comma che «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità degli articoli 2526 e 2527 del codice civile».
  Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità – alla luce dell'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge n. 142 del 2001 secondo cui il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio – il legislatore ha previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso o l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro, che esclude la necessità, in presenza di comportamenti che ledono il rapporto associativo oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l'applicabilità delle garanzie procedurali connesse all'irrogazione di quest'ultimo.
  Di recente la Suprema Corte (con sentenza n. 3836 del 26 febbraio 2016), si è espressa in tema di legittimità di licenziamento stabilendo che l'esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa comporta la risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento va quindi opposta la delibera di esclusione e non la risoluzione del rapporto di lavoro. Il che implica, fra l'altro, che rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro.
  Conforme alle predette pronunce è anche la recente sentenza della Suprema Corte (n. 9916/2016), che ribadisce il principio secondo cui, rimosso il provvedimento di esclusione ritenuto illegittimo, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro, indipendentemente dall'applicabilità dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.
  All'orientamento sin qui descritto, che si incentra sull'applicazione della disciplina societaria alle controversie sull'estinzione del rapporto dei soci lavoratori, se ne contrappone un altro, che, al contrario, Pag. 102opta per l'applicabilità di una tutela prettamente lavoristica e di maggiore garanzia dei soci lavoratori.
  Espressione di tale orientamento è la sentenza n. 1259 del 23 gennaio 2015, per la quale se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull'intervenuto licenziamento disciplinare, alla dichiarazione della illegittimità del licenziamento consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio, con conseguente applicabilità dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
  Quindi, qualora il rapporto di lavoro si sia risolto non in ragione della cessazione del rapporto associativo, ma a causa dell'intimato licenziamento del socio lavoratore, troverà applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato.
  Infatti, ciò che rileva, ai fini dell'applicabilità della tutela sui licenziamenti, è che si sia avuta l'estromissione dalla società, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, per ragioni disciplinari e non per ragioni attinenti al rapporto societario e che tali ragioni si siano rivelate inidonee a comportare detta estromissione, con illegittimità anche della risoluzione del rapporto lavorativo.
  Per quanto riguarda il tribunale competente davanti al quali far valere i propri diritti, in linea con i principi stabiliti con la citata sentenza del 2015, si sta consolidando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impugnativa della delibera e del concorrente atto di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo sicché, in tale caso, in forza dell'articolo 40, comma 3 del codice di procedura civile, la competenza a decidere la relativa controversia spetta al Giudice del lavoro.
  Sottolineo, inoltre, che alla società cooperativa che escluda per giusta causa il socio lavoratore, si impone a pena di inefficacia di dare comunicazione a quest'ultimo della delibera di esclusione, affinché essa possa essere impugnata dal socio che voglia contestare l'esclusione e il licenziamento. È necessaria, pertanto, la notificazione scritta della delibera con un contenuto minimo idoneo a specificare le ragioni dell'esclusione.
  Infine, voglio evidenziare che la genuinità della qualità di socio lavoratore non si può evincere solo dalla mera iscrizione nel registro, ma anche da una serie di atti conseguenti alla qualifica di socio quali ad esempio il versamento della quota sociale e la partecipazione alle assemblee da parte del socio lavoratore. Sarà quindi possibile eccepire la natura simulata e fittizia del rapporto societario, chiedendo l'accertamento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la società. In questo caso, alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 142 del 2001 e dell'orientamento giurisprudenziale è attualmente più facile svelare un fittizio rapporto associativo. Il relativo onere probatorio incombe, infatti, sulla società, cui spetta dimostrare la sussistenza e genuinità del rapporto associativo, dovendosi altrimenti presumere che il rapporto sia da qualificare lavoro subordinato.

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ALLEGATO 2

5-10648 Rotta: Tutela dei lavoratori ceduti dal gruppo Mediaset alla società Pragma Service Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Rotta – inerente alla tutela dei lavoratori ceduti dal gruppo Mediaset alla società Pragma Services srl – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare, ai fini di un corretto inquadramento della vicenda in esame che, il 1o marzo 2010, Videotime spa – società del gruppo Mediaset che si occupa della progettazione e realizzazione di programmi televisivi – ha effettuato, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, una cessione di ramo d'azienda nei confronti di Pragma Services srl. Tale cessione – avente efficacia a decorrere dal 4 marzo 2010 – aveva ad oggetto i servizi di sartoria, trucco e acconciatura nell'ambito della produzione di programmi televisivi e i relativi rapporti di lavoro con 56 dipendenti, in gran parte donne, impiegati presso le sedi di Cologno Monzese, Milano 2 e Roma. In proposito occorre subito precisare che i dipendenti ceduti sono stati di fatto 44, avendo Videotime spa offerto ai lavoratori interessati la possibilità di ricorrere alla risoluzione incentivata del rapporto di lavoro prima della data di definitiva efficacia dell'accordo di cessione (4 marzo 2010).
  Unitamente al contratto di cessione di ramo d'azienda, le società Videotime spa e Pragma Services srl hanno proceduto alla stipula di un contratto di appalto di servizi e di un accordo di armonizzazione, entrambi con scadenza nel marzo 2015.
  Più precisamente, il contratto di appalto aveva ad oggetto la fornitura, da parte di Pragma Services srl, dei predetti servizi di sartoria, trucco e acconciatura nei confronti di Videotime spa. L'accordo di armonizzazione – sottoscritto dalle due società unitamente alle rappresentanze sindacali di categoria – stabiliva invece le condizioni per il trasferimento del ramo d'azienda. Nello specifico, tale accordo prevedeva l'applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti ceduti sia del CCNL delle imprese radiotelevisive private – peraltro già applicato ai lavoratori in forza presso Pragma Services srl – sia dell'accordo integrativo aziendale Mediaset. L'intesa garantiva inoltre al personale ceduto il mantenimento del posto di lavoro per l'intera durata quinquennale del contratto di appalto stipulato tra le due società. Infine – in caso di risoluzione anticipata del contratto di appalto e, comunque, alla scadenza di quest'ultimo – l'accordo di armonizzazione prevedeva l'impegno, da parte di Videotime spa, ad individuare con le rappresentanze sindacali soluzioni in grado di salvaguardare l'occupazione, considerando anche la possibilità di una ricollocazione dei lavoratori interessati all'interno del gruppo Mediaset.
  Occorre peraltro precisare che, nel marzo 2015, alla scadenza del contratto di appalto, lo stesso non veniva più stipulato direttamente tra Videotime spa e Pragma Service srl bensì tra Videotime spa e Movigroup srl. Quest'ultima a sua volta affidava in subappalto alla consorziata Pragma Service srl la fornitura dei servizi, in forza di una espressa autorizzazione in tal senso, contenuta nel contratto principale di appalto. Il contratto di subappalto tra Pragma Service srl e Movigroup srl – avente scadenza al 28 febbraio 2018 – ha Pag. 104tuttavia previsto la possibilità di recesso da parte di Movigroup srl con un preavviso di 30 giorni.
  Il 30 aprile 2015 – successivamente alla scadenza del contratto di armonizzazione e del contratto di appalto di servizi – Pragma Service srl ha sottoscritto un accordo separato con due delle sigle sindacali presenti in azienda (Fistel-Cisl e Uilcom-Uil). Le ragioni che avevano reso necessaria la sottoscrizione di tale accordo erano riconducibili essenzialmente alla crisi del settore e alle conseguenti difficoltà economiche della società. L'accordo in parola – applicabile esclusivamente ai lavoratori coinvolti nella cessione del ramo di azienda, in forza presso le sedi di Milano e Roma – veniva in seguito approvato dalla maggioranza delle lavoratrici aderenti alle sigle sindacali firmatarie.
  Nello specifico, per quanto concerne il trattamento retributivo, l'accordo del 30 aprile ha previsto l'abolizione del superminimo non assorbibile e la contestuale introduzione di un premio di produttività legato alle presenze effettive in azienda; per quanto riguarda invece l'organizzazione del lavoro l'accordo ha operato un sostanziale riallineamento alla disciplina del CCNL imprese radiotelevisive private con specifico riferimento al conteggio dei giorni lavorativi e alla disciplina della trasferta. Inoltre – allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali – l'accordo in parola ha previsto l'impegno, da parte di Pragma Service srl, a non effettuare licenziamenti fino al 28 febbraio 2018, data di scadenza del contratto di subappalto tra Pragma Service srl e Movigrup, a meno che non sia già intervenuta la sua cessazione per effetto del recesso da parte di Movigrup. Dunque proprio quest'ultimo aspetto rappresenta l'elemento di distinzione tra l'accordo separato del 2015 e l'accordo di armonizzazione del 2010 che invece prevedeva, come detto poc'anzi, l'impegno di Videotime spa a salvaguardare i lavoratori interessati anche alla scadenza del contratto di appalto di servizi con Pragma Service srl ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso.
  Faccio inoltre presente che, il 6 maggio 2015, l'organizzazione sindacale che si era rifiutata di sottoscrivere l'accordo separato (SLC CGIL) – ritenendolo peggiorativo rispetto alle condizioni previste dall'accordo di armonizzazione – ha inviato una lettera a Pragma Service srl nella quale si evidenziava come la sottoscrizione dell'accordo separato del 30 aprile 2015 avesse determinato tra l'altro la violazione delle regole generali – condivise dalle organizzazioni sindacali confederali – sulla rappresentanza. Tale circostanza, a giudizio della predetta organizzazione sindacale, era confermata dalla richiesta avanzata dalla società ai lavoratori di ratifica dell'accordo separato del 2015 e dal deposito, presso l'ispettorato territoriale del lavoro di Milano, di verbali di conciliazione redatti in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 411 codice di procedura civile, ed aventi ad oggetto le intervenute modifiche contrattuali.
  Ciò posto, con riferimento a quanto evidenziato nel presente atto parlamentare in ordine a presunti comportamenti illegittimi e discriminatori da parte di Pragma Service srl, faccio presente quanto segue.
  Nel corso del 2015, Pragma service srl – in considerazione della riduzione della richiesta del servizio di sartoria sulla sede di Roma – ha valutato la possibilità di trasferire due dipendenti da tale sede a quella di Milano. Tuttavia, tenendo conto del parere delle lavoratrici interessate, la società non ha proceduto ad alcun trasferimento. Successivamente, nel corso del 2016 – a causa della diminuzione della richiesta del servizio di trucco presso la sede di Milano e a fronte della richiesta di truccatori qualificati presso la sede di Roma – Pragma service srl ha proceduto al trasferimento di una dipendente dalla sede di Milano a quella di Roma. A seguito dell'impugnazione del provvedimento di trasferimento da parte della lavoratrice, le parti addivenivano – in sede giudiziale – ad un accordo che prevedeva la revoca del trasferimento e la contestuale trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time.Pag. 105
  Nel corso del 2016, inoltre, la società ha effettuato un licenziamento per giusta causa di una dipendente. La lavoratrice ha impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale di Milano che ha respinto la domanda della ricorrente relativa all'asserita natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento, dichiarando altresì risolto il rapporto di lavoro con l'esclusivo riconoscimento alla lavoratrice licenziata di una indennità risarcitoria.
  Faccio altresì presente che un gruppo di lavoratrici aderenti alla Cgil Sic ha avviato un contenzioso nei confronti di Pragma Service srl rivendicando sia l'applicazione del precedente contratto integrativo Mediaset – benché scaduto nel marzo del 2015 – sia il riconoscimento del superminimo relativo all'ex premio di produzione (già ridotto con l'accordo di aprile 2015). Il giudice del lavoro presso il tribunale di Milano – con sentenza n. 319 del 2016 si è pronunciato sulla non applicabilità alle lavoratrici in parola dell'accordo separato del 30 aprile 2015, riconoscendo nel contempo alle ricorrenti il diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate e rigettando invece le richieste aventi ad oggetto l'applicazione dell'accordo integrativo previsto dall'accordo di armonizzazione del 2010. Tale sentenza è stata successivamente impugnata da Pragma service srl innanzi alla corte di appello di Milano (la relativa udienza di discussione è fissata al 5 dicembre 2018).
  Pertanto, fermo restando quanto sinora detto, ogni ulteriore considerazione in ordine alla legittimità dei comportamenti posti in essere da Pragma service srl potrà essere effettuata solo all'esito definitivo dei giudizi tutt'ora in corso.
  Da ultimo, preciso che – dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato territoriale del lavoro di Milano – è emerso che i lavoratori tutt'ora in forza presso Pragma service srl, provenienti dalla cessione del ramo di azienda del 2010, sono 27 suddivisi fra le sedi di Milano e Roma.

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ALLEGATO 3

5-11128 Simonetti: Applicabilità di eventuali innalzamenti dei requisiti per l'accesso al pensionamento ai soggetti beneficiari dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'anticipo finanziario a garanzia pensionistica – anche noto come APE di mercato o APE volontaria – è uno strumento sperimentale attraverso il quale decorre dal prossimo mese di maggio, e fino al 2018, sarà resa più flessibile l'età pensionabile.
  L'APE di mercato – introdotto dalla articolo 1, comma 166, della legge di bilancio per il 2017 – è un prestito bancario garantito da un'assicurazione privata contro il rischio premorienza. Sarà corrisposto, in 12 rate mensili per annue fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 167. I beneficiari restituiranno tale prestito, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e per i successivi venti anni, mediante trattenute mensili operate dall'INPS sull'importo della pensione.
  Preciso che l'APE – ai sensi del predetto comma 167 – interesserà gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata che hanno almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. Il comma 167 prevede inoltre che l'importo della pensione che si otterrà al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici di vecchiaia non dovrà essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta.
  Per quanto concerne le preoccupazioni evidenziate dall'Onorevole Simonetti nel presente atto parlamentare, voglio precisare, come detto poc'anzi, che l'APE è una misura sperimentale e pertanto opererà in un orizzonte temporale limitato all'interno del quale al momento non è prevista alcuna modificazione dei previsti requisiti pensionistici. Al riguardo evidenzio, comunque, che nei lavori preparatori del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di attuazione delle disposizioni in tema di APE, si sta tenendo conto dell'aumento – nel 2019 e nel 2021 – dell'età anagrafica necessaria per l'accesso alla pensione di vecchiaia previsto dalla normativa vigente in materia di adeguamenti della speranza di vita.
  Qualora nei prossimi anni il legislatore dovesse confermare la misura rendendola strutturale e decidesse di intervenire su requisiti pensionistici, sarà senz'altro sua cura prevedere tutte le misure idonee ad evitare che i beneficiari dell'APE si trovino sprovvisti di reddito e di pensione.
  Da ultimo, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha previsto la realizzazione di un'articolata campagna di informazione e comunicazione che accompagnerà l'avvio dell'APE e che consentirà dunque di informare i lavoratori sui vantaggi della misura e sulle modalità per accedervi.