CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 aprile 2017
809.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11221 Minnucci: Circolazione in Italia di veicoli con targa straniera.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Ferma restando la competenza, in via diretta, del Ministero dell'interno per l'attività di controllo su strada dei veicoli, evidenzio che il MIT è ben consapevole sia delle difficoltà che incontrano le forze dell'ordine nella individuazione del responsabile della circolazione da ricercare in uno Stato estero – con conseguente sostanziale impossibilità di operare le relative notifiche – sia la difficoltà per l'utente della strada di vedersi risarcire il danno derivante da incidente stradale.
  Al riguardo, è allo studio l'ipotesi di prevedere una modifica al Codice della Strada nell'ambito dell'atto Senato 1638 recante delega al Governo per la riforma del CdS nel senso di prevedere il divieto, per chiunque sia residente in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con veicoli immatricolati all'estero, salva l'ipotesi di veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da parte di imprese costituite in un altro Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, nonché l'ipotesi di veicoli concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con imprese costituite in un altro Stato membro dell'UE o aderente allo SEE.

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ALLEGATO 2

5-11222 Spessotto: Controllo delle emissioni dei veicoli ai fini della loro omologazione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con particolare riferimento alla posizione assunta dall'Italia in sede di Consiglio sulla proposta presentata dalla Commissione europea di un nuovo Regolamento sulla omologazione dei veicoli e la sorveglianza del mercato, l'Italia non risulta contraria all'effettuazione di test indipendenti da parte della Commissione europea.
  Invero, da parte italiana, posizione questa condivisa con diversi Stati membri, si auspica che i test siano effettuati secondo un criterio di ragionevolezza, proporzionalità ed equità. Per tale ragione è importante che eventuali test effettuati da soggetti diversi da quelli che hanno rilasciato l'omologazione del veicolo siano oggetto di una valutazione in contraddittorio prima della loro validazione definitiva.
  In sostanza, anche se effettuati dalla Commissione, tali test non dovrebbero essere ritenuti inappellabili o dare luogo automaticamente alla adozione di decisioni contro l'operato dell'Autorità di omologazione e alla conseguente applicazione di sanzioni. L'esperienza acquisita a seguito del cd diesel gate, e in particolare nel contenzioso sorto tra le Autorità italiane e tedesche in merito alla omologazione di taluni veicoli di FCA, ha dimostrato come taluni risultati di prove effettuate dalle autorità tedesche si siano dimostrati affetti da errori procedurali che hanno condotto a valutazioni differenti tra i due Paesi. Peraltro, tali risultati una volta divulgati hanno contribuito a ledere l'immagine dell'Autorità di omologazione italiana.
  Quanto alla presunta contrarietà dell'Italia all'applicazione di sanzioni verso i costruttori, il nostro ordinamento (Codice della Strada) già prevede la possibilità di irrogare sanzioni nel campo delle omologazioni, come a suo tempo notificato alla Commissione europea.
  L'Italia sta attivamente collaborando in sede di Consiglio con la Presidenza maltese, anche attraverso incontri bilaterali, al fine di giungere, come auspicato dalla stessa Presidenza, all'adozione di un orientamento generale del Consiglio dei Ministri UE in occasione della sua prossima sessione di fine maggio.

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ALLEGATO 3

5-11223 Oliaro: Attualizzazione del costo dei biglietti ferroviari alla effettiva distanza chilometrica percorsa.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In premessa segnalo che le tariffe chilometriche per i collegamenti InterCity e InterCity Notte, di competenza MIT, sono state aggiornate in occasione del nuovo Contratto di servizio media-lunga percorrenza 2017-2026 proprio nel senso indicato dagli Onorevoli interroganti.
  Quanto ai servizi di competenza regionale, ricordo che le tariffe dei titoli di viaggio utilizzabili sulle corse effettuate da Trenitalia sono oggetto di definizione da parte dall'ente che ha competenza amministrativa sul trasporto ferroviario regionale.
  E infatti l'affidamento della prestazione del servizio di trasporto pubblico locale ricomprende l'obbligo per l'impresa affidataria di realizzare la prestazione osservando disposizioni e condizioni riportate nel contratto di concessione del servizio in affidamento; tra gli obblighi vi è, ovviamente, l'adozione delle tariffe deliberate dall'ente pubblico.
  Le tariffe delle tratte oggetto di interventi infrastrutturali hanno risentito dell'applicazione di un criterio determinato in passato: ciò può ritenersi quale conferma della modalità di applicazione tariffaria fatta propria dalla regione per una tipologia di servizio che presenta una qualità più elevata in termini di velocità commerciale.
  Informo, comunque, che presso l'Osservatorio sulle politiche del TPL è in atto un confronto con le regioni e con Trenitalia proprio per esaminare e valutare gli effetti dell'applicazione delle tariffe sovraregionali.
  In tale contesto potranno anche essere evidenziati i criteri di base che conducono alle differenze fra le corrispondenti tariffe applicate dalle singole regioni, fermo restando la competenza regionale delle medesime, sì da pervenire a una proposta di definizione di principi cui le singole regioni possano attenersi per la definizione di tariffe dei vari titoli di viaggio, previa l'opportuna ratifica in merito da parte della Commissione del Coordinamento Interregionale competente per il settore.

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ALLEGATO 4

5-11224 Mognato: Conca di navigazione presso la bocca di porto di Malamocco a Venezia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Sulla base di quanto comunicato dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, per le verifiche della funzionalità della conca di navigazione poste in essere dal Concessionario Consorzio Venezia Nuova, questo ha commissionato, a propria cura e spese, apposito studio a società specializzata; dalle risultanze dello studio potranno eventualmente emergere aspetti tecnici o valutazioni per l'individuazione definitiva dei possibili dimensionamenti massimi delle navi transitabili attraverso l'attuale struttura della conca medesima.
  Solo a seguito delle definitive verifiche di cui sopra e della definizione dei protocolli sulle procedure di transito, si potrà provvedere al collaudo funzionale della conca e alla verifica di criticità che possano far emergere eventuali errori di progettazione, con conseguente individuazione di responsabilità, ad oggi non rilevabili.
  Infine, la funzionalità della conca di navigazione e quindi del relativo transito non possono essere garantiti con ogni condizione meteo marina. Infatti, in alcune condizioni meteo sfavorevoli, l'accesso al porto è inibito per ragioni di sicurezza e ciò indipendentemente dalla realizzazione del sistema MOSE.