CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 aprile 2017
806.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5 e Allegati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5 e Allegati);
   rilevato come nel 2016 l'economia italiana abbia registrato il terzo anno di ripresa, realizzando un tasso di crescita dello 0,9 per cento in termini reali, nonostante i numerosi fattori di freno e di incertezza a livello globale ed europeo, con una crescita del PIL lievemente superiore a quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, grazie al miglioramento della produzione industriale, alla crescita della spesa delle famiglie residenti e all'accelerazione di investimenti ed esportazioni;
   rilevato come l'espansione dei consumi privati sia stata sostenuta dalle migliori condizioni del mercato del lavoro, dal recupero del reddito disponibile delle famiglie in termini reali e dal miglioramento delle condizioni di accesso al credito, grazie ai bassi tassi di interesse;
   evidenziato come nel 2016 l'andamento dei prestiti al settore privato (società non finanziarie e famiglie), dopo quattro anni di contrazione, abbia registrato un andamento positivo;
   rilevato come le ulteriori prospettive di crescita ipotizzate per il periodo 2017-2019, favorite anche dall'insieme delle riforme già messe in atto negli ultimi anni, siano in parte condizionate dal contesto economico di medio termine globale ed europeo, nonché dall'andamento futuro dei tassi di interesse;
   condivisa, in tale contesto, l'intenzione del Governo di sostituire le clausole di salvaguardia ancora in vigore con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione, al fine di evitare che l'applicazione delle predette clausole possa ostacolare l'accelerazione tendenziale dell'economia;
   segnalato come, per la prima volta, a seguito della riforma della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) operata dalla legge n. 163 del 2016, siano inclusi nel DEF, tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale, indicatori di benessere equo e sostenibile, consistenti nel reddito medio disponibile aggiustato pro capite, nell'indice di disuguaglianza del reddito, nel tasso di mancata partecipazione al lavoro e nell'indicatore delle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti, i quali mostrano un miglioramento nell'orizzonte previsivo, mantenendo il trend dell'ultimo triennio;
   rilevato come il quadro di finanza pubblica indichi nel 2016 e nel 2017 un miglioramento rispetto agli anni precedenti, sia per quanto riguarda l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, sia per quanto riguarda l'avanzo primario, sia con riferimento alla spesa per interessi, prevedendo il conseguimento di un saldo nullo nel 2020 e il pareggio di bilancio strutturale sia nel 2019 sia nel 2020;
   rilevato il miglioramento del rapporto debito/PIL, che dovrebbe scendere dal 132,5 per cento nel 2017 fino al 125,7 per cento nel 2020;
   richiamato l'incremento, in valore assoluto, nel 2016, delle entrate totali delle Pag. 87Amministrazioni pubbliche, cui fa fronte la contrazione delle entrate in rapporto al PIL (-0,7 punti percentuali rispetto al 2015);
   rilevato, in particolare, l'aumento in valore assoluto delle entrate correnti nel 2016, determinato in via prevalente dall'aumento delle imposte dirette (+2,3 per cento) e dei contributi sociali (+1,1 per cento), cui fa invece fronte la contrazione di circa 7,7 miliardi di euro (-3,1 per cento) del gettito delle imposte indirette;
   evidenziato come l'andamento positivo del gettito delle imposte dirette sia riconducibile alla dinamica dell'IRPEF e dell'IRES, che riflette l'aumento della redditività di alcuni segmenti dell'economia;
   rilevato come la contrazione del gettito delle imposte indirette costituisca il risultato della crescita del gettito IVA per effetto dell'aumento sia degli scambi interni sia dei versamenti dell'imposta effettuati dalle Amministrazioni pubbliche in attuazione delle norme sullo split payment introdotte dalla legge di stabilità 2015, dell'estensione del meccanismo del reverse charge e della contrazione del gettito IVA sulle importazioni, a fronte del calo dei prezzi degli oli minerali, in particolare del greggio, nonché della riduzione del gettito IRAP, determinata dalle disposizioni sul cuneo fiscale introdotte dalla legge di stabilità 2015, dall'abolizione della TASI sull'abitazione principale e dalla rimodulazione dell'IMU sui terreni agricoli e sulle abitazioni in locazione a canone concordato;
   segnalato altresì il significativo apporto determinato dal gettito derivante dalle disposizioni sulla voluntary disclosure, relative all'emersione e al rientro di capitali detenuti all'estero, che hanno generato entrate pari a 212 milioni nel 2015, a 4.078 milioni nel 2016 e a 2.000 milioni nel 2017;
   sottolineata la contrazione della pressione fiscale, che si riduce dal 43,3 per cento del 2015 al 42,9 per cento del 2016 e al 42,3 per cento nel 2017, e che, al netto degli effetti del cosiddetto bonus degli 80 euro, risulterebbe pari al 42,3 per cento nel 2016 e al 41,9 nel 2020;
   evidenziato a tale ultimo proposito come l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione fiscale sia stato utilizzato per la riduzione di imposte, determinando un rafforzamento della crescita e, conseguentemente, una riduzione della pressione fiscale;
   rilevato, con riferimento alla spesa, come le spese finali nel periodo dal 2016 al 2020 mostrino un decremento rispetto ai precedenti esercizi, frutto di una diminuzione delle spese in conto capitale e di una sostanziale riduzione della spesa per interessi;
   condivisi gli obiettivi di medio termine in materia di politica fiscale indicati nel DEF, consistenti nella riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi per sostenere la crescita, nello spostamento della tassazione dalle persone alle cose, nella revisione delle spese fiscali (cosiddette tax expenditures), nel migliore coordinamento dell'amministrazione fiscale per il contrasto all'evasione, nel sostegno alla lotta all'evasione fiscale e alla tax compliance attraverso investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e in risorse umane, nella riduzione delle controversie tributarie e nell'incremento dell'efficacia della riscossione;
   considerato come, dopo le misure già adottate in questa Legislatura per ridurre la pressione fiscale sul lavoro, per esentare il costo del lavoro dall'IRAP e per ridurre l'imposizione sui redditi d'impresa, assumano rilievo cruciale le misure preannunciate dal Governo per ridurre il cuneo fiscale, diminuire il costo del lavoro e aumentare parallelamente il reddito disponibile dei lavoratori;
   segnalati i progressi compiuti per aumentare la produttività e la competitività del Paese, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale sui fattori produttivi, le misure di «super-ammortamento» Pag. 88e di «iper-ammortamento» in favore degli investimenti, il sostegno del credito, gli interventi per il rafforzamento degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, l'estensione e il potenziamento del credito di imposta per le spese in ricerca e sviluppo, le detrazioni fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative, gli incentivi per attirare capitale umano in Italia, ed evidenziata, in tale ambito, l'esigenza di adottare ulteriori misure per migliorare le prospettive di crescita del Paese;
   richiamate le iniziative avviate dal Governo per favorire le misure alternative al credito, costituite principalmente dall'introduzione dei Piani Individuali di Risparmio – PIR, nonché dall'estensione a tutte le PMI della possibilità di raccogliere capitali mediante l’equity crowdfunding;
   rilevato come, al fine di realizzare tali obiettivi di politica fiscale e definire un sistema fiscale più efficace, meno oneroso e più equo, appare necessario avviare il processo di revisione delle spese fiscali (tax expenditures), a partire dalla revisione e abolizione delle spese fiscali obsolete o duplicate;
   sottolineata in questa prospettiva l'esigenza prioritaria di proseguire con determinazione nelle iniziative volte a contrastare i fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale, a migliorare il rispetto degli obblighi tributari e a ridurre il cosiddetto tax gap, in primo luogo nel settore dell'IVA e delle imposte dirette sui lavoratori autonomi e le imprese, attraverso un insieme combinato di misure, basate su un approccio «cooperativo» e preventivo caratterizzato da trasparenza, semplificazione e fiducia reciproca tra Amministrazione e cittadini, che deve riguardare in particolare l'estensione dei sistemi elettronici di fatturazione e pagamento, il miglioramento nell'uso e nella qualità delle banche dati e delle applicazioni utili per effettuare analisi di rischio, la piena implementazione dei meccanismi del reverse charge e dello split payment per i fornitori della Pubblica amministrazione, l'applicazione della nuova disciplina sulla comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, una più efficace cooperazione amministrativa sul piano internazionale e un più pervasivo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra le amministrazioni dei diversi Stati;
   rilevato comunque positivamente, a tale proposito, come l'attività di contrasto e prevenzione dei fenomeni di evasione fiscale e di promozione della compliance abbia consentito nel 2016 un recupero di gettito di 19 miliardi, con un aumento del 28 per cento rispetto al 2015, derivante da attività di controllo sostanziale, dall'applicazione del meccanismo della voluntary disclosure, da attività di liquidazione, nonché delle attività di promozione del dialogo preventivo con il cittadino, avviate negli ultimi anni allo scopo di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
   segnalato altresì il positivo contributo che potrà essere fornito, al fine di assicurare maggiore equità ed efficienza al sistema della riscossione, dall'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché dalla riorganizzazione delle agenzie fiscali, la quale dovrà garantire maggiore autonomia alle stesse, in linea con le indicazioni espresse in merito dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale;
   rilevato come il rafforzamento delle prospettive di crescita del Paese non possa prescindere dalla stabilizzazione e dal recupero di redditività del settore bancario, oggetto di numerosi interventi durante la Legislatura in corso, i quali hanno già consentito di compiere significativi progressi, segnatamente per quanto riguarda il miglioramento del governo societario nei settori delle banche di credito cooperativo, delle banche popolari e delle fondazioni bancarie, nonché la riforma della disciplina dell'insolvenza e del recupero dei crediti;
   segnalata in particolare l'esigenza, sotto questo profilo, di portare a compimento Pag. 89la strategia complessiva per risolvere definitivamente il problema dei crediti deteriorati nel settore bancario, attraverso un approccio combinato che veda il coinvolgimento di capitali privati e di intervento pubblico, nonché attraverso il miglioramento dell'efficacia della gestione interna degli attivi da parte delle banche, facendo coerentemente seguito alle misure già adottate in materia, quali lo schema di garanzia pubblica sui crediti in sofferenza (GACS), nonché le disposizioni volte a semplificare gli adempimenti e a snellire le procedure per il recupero dei crediti, che hanno contribuito a ridurre il flusso di nuovi prestiti deteriorati, ma che dovranno essere pienamente attuate e ulteriormente rafforzate, in particolare continuando a sviluppare il mercato dei crediti deteriorati, rafforzando l'efficacia della supervisione sulla qualità degli attivi bancari, nonché tutelando adeguatamente gli interessi del Paese in tutte le sedi europee dove si assumano decisioni rilevanti per il futuro del sistema bancario nazionale e dell'economia italiana nel suo complesso;
   richiamata altresì, in tale prospettiva, l'utilità delle misure volte a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa, mediante l'adozione di una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, recate dal decreto-legge n. 237 del 2016, le quali riprendono sostanzialmente le previsioni contenute in materia nelle proposte di legge C. 3666, C. 3662 C. 3913, esaminate in sede referente dalla Commissione Finanze della Camera;
   rilevati i significativi risultati raggiunti nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché relativamente alle iniziative di valorizzazione e razionalizzazione degli immobili dello Stato in gestione all'Agenzia del Demanio;
   evidenziata, in tale contesto, l'esigenza di procedere alla revisione sistematica delle concessioni di beni demaniali rilasciate dalle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzarne la redditività, nonché la necessità di rivedere la normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto dei principi di concorrenza, qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, libertà di stabilimento, garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali, di riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, nonché di rideterminazione delle tariffe e dei meccanismi riferiti ai canoni demaniali, approvando e attuando a tal fine il disegno di legge di delega C. 4302, attualmente all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si segnala l'esigenza di definire le prospettive della preannunciata riorganizzazione delle Agenzie, fiscali, perseguendo l'obiettivo di massimizzare l'efficienza delle Agenzie e di migliorarne il grado di autonomia nello svolgimento delle rispettive funzioni;
   b) si sottolinea la necessità di completare il quadro normativo al fine di realizzare il superamento degli studi di settore sostituendoli con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, nella prospettiva di incentivare ulteriormente la compliance agli obblighi fiscali e di facilitare la collaborazione e lo scambio informativo tra Fisco e contribuenti;
   c) si rileva l'opportunità di dedicare attenzione alla tematica dell'introduzione di meccanismi di tassazione sulle transazioni via web, verificando a tale riguardo la possibilità di intervenire a livello nazionale in materia, anche sulla base delle conclusioni del dibattito in corso in merito a livello internazionale.

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ALLEGATO 2

5-11105 Giacomoni: Estensione delle agevolazioni fiscali relative ai piani individuali di risparmio a lungo termine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle nuove agevolazioni fiscali dirette a incentivare l'investimento in imprese previste dall'articolo 1, commi da 88 a 114, della legge 21 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).
  Nello specifico, si tratta di investimenti nell'economia reale effettuati da casse di previdenza private e fondi pensione a cui è concessa un'esenzione da tassazione dei rendimenti di tali investimenti nonché di investimenti in cosiddetti «piani di risparmio» a lungo termine (di seguito PIR) da parte di persone fisiche.
  I PIR devono riguardare prevalentemente strumenti finanziari che investono direttamente o indirettamente piccole e medie imprese; i redditi di capitale ed i redditi diversi che ne derivano sono esenti da imposizione.
  Al riguardo, l'Onorevole evidenzia che, alla luce delle informazioni diffuse dagli organi di stampa, i PIR lanciati sul mercato sembrano aver avuto una buona accoglienza da parte degli investitori.
  Pertanto, l'Onorevole chiede di adottare iniziative per consentire l'investimento nei PIR anche ad enti previdenziali e fondi pensione e propone di aggiungere fra gli investimenti detassati di casse di previdenza e fondi pensione anche i titoli di private equity, venture capital, e titoli di debito delle imprese.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Nel corso degli ultimi anni si è avvertita in maniera sempre più stringente la necessità di convogliare una maggiore quota del risparmio previdenziale attraverso investimenti nell'economia reale italiana di medio e lungo termine.
  Un passo importante verso il raggiungimento di questo obiettivo è stato raggiunto con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), che all'articolo 1, commi da 91 a 94, ha riconosciuto un credito d'imposta per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (cc.dd. Casse di previdenza) e per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (cc.dd. Fondi pensione) per gli investimenti effettuati in attività finanziarie di medio e lungo termine.
  In particolare, l'articolo 1 della legge di Stabilità 2015:
   al comma 91, ha istituito a favore delle Casse di previdenza un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i medesimi proventi (assoggettati «effettivamente» alle ritenute e imposte sostitutive) siano investiti nelle attività a carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2015;
   al comma 92, ha istituito a favore dei Fondi pensione, un credito d'imposta nella misura del 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato «effettivamente» Pag. 91all'imposta sostitutiva del 20 per cento in ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione;
   al comma 93, ha rinviato al decreto ministeriale del 19 giugno 2015 di cui sopra, l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità di applicazione per la fruizione del credito e del relativo monitoraggio;
   al comma 94, ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l'attuazione dei predetti commi.

  Come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 Aprile 2016, l'istituzione dei crediti in esame ha risposto all'esigenza di attenuare gli effetti negativi sugli investimenti operati dai predetti soggetti a seguito dell'aumento della misura di tassazione, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e dall'articolo 1, comma 621, della legge di Stabilità 2015 applicata, ai redditi di natura finanziaria percepiti dalle Casse e al risultato maturato di gestione dei Fondi pensione.
  La disciplina del credito d'imposta è stata delineata in modo da attrarre investimenti nel settore delle infrastrutture e nelle società non quotate.
  L'investimento può avvenire in maniera diretta attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di azioni o di obbligazioni di società che operano nel settore delle infrastrutture ovvero indirettamente attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di quote di OICR che investono nel predetto settore o in società non quotate.
  I commi da 91 a 94 dell'articolo 1 della legge di Stabilità n. 190 del 2014 sono stati abrogati dalla menzionata legge n. 232 del 2016, che ha sostituito la suddetta agevolazione con le nuove disposizioni di cui ai commi da 88 a 99, che, parimenti, hanno come obiettivo quello di indirizzare le risorse finanziarie dei predetti soggetti verso l'economia reale nel lungo periodo.
  Ai sensi dell'articolo 1, commi da 88 a 99, della legge 232 del 2016 è stato previsto un regime di esenzione per i redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti (definiti «qualificati») effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione.
  Sembrerebbe che il riconoscimento dell'attuale beneficio fiscale sia più limitativo rispetto al precedente, in quanto esclude l'investimento, sia in società non quotate, sia in titoli di debito delle imprese, private equity e venture capital.
  In realtà il beneficio riconosciuto dalla legge amplia nei fatti il perimetro delle scelte riconosciuto agli Istituti previdenziali, in quanto estende la detassazione dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati direttamente in azioni o quote di tutte le imprese italiane o residenti in Stati UE e SEE con stabile organizzazione in Italia, o indirettamente nelle predette azioni o quote per il tramite di OICR anch'essi italiani o residenti in Stati UE e SEE con stabile organizzazione in Italia, e non solo con riguardo alle imprese operanti nel settore delle infrastrutture.
  Considerata la molteplicità dei settori imprenditoriali esistenti in Italia, UE e SEE, oltre al settore delle infrastrutture, e pur escludendo dal beneficio investimenti alternativi, quali quelli in private debt, le nuove disposizioni estendono l'ambito di applicazione della normativa in termini di settori produttivi di riferimento degli investimenti medesimi.
  In un'ottica prudenziale, inoltre, sulla base della politica d'investimento adottata dai Fondi previdenziali, è risaputo che la gran parte delle risorse risulta indirizzata verso titoli di debito a scadenza predeterminata, sia privati che pubblici, con larga prevalenza per questi ultimi. Molto contenuta è, invece, l'esposizione azionaria, anche tramite OICR. Ne consegue che la necessità di convogliare una maggiore quota del risparmio previdenziale quale investimento nell'economia reale italiana, deve necessariamente essere soddisfatta nel rispetto dei criteri di prudenza e sana Pag. 92gestione, e mediante una adeguata diversificazione, in modo da contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche.
  I commi da 100 a 114 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016 prevedono, invece, a favore delle persone fisiche residenti in Italia – che detengono gli investimenti al di fuori dello svolgimento di un'attività di impresa – un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti detenuti in piani individuali di risparmio a lungo termine (cosiddetti PIR), nonché dall'esenzione dall'imposta di successione, in caso di trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel suddetto piano.
  Detta agevolazione fiscale, è, dunque, priorità esclusiva degli investitori retail; come evidenziato dalla relazione di accompagnamento della legge di bilancio 2017, l'obiettivo dei commi da 100 a 114 è quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario.
  Per veicolare il suddetto risparmio verso investimenti produttivi in modo professionale è previsto il coinvolgimento degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione come soggetti deputati alla gestione della fiscalità degli investimenti stessi.
  Ciò permette una diversificazione del portafoglio tale da contenere il rischio insito nello stesso ad un livello che risulta adeguato alle esigenze del cliente retail; pertanto, a differenza degli investitori istituzionali, il particolare profilo di investimento del cliente retail non consente una eccessiva esposizione al rischio insito in investimenti meno liquidi.
  Da questa complessa opera di bilanciamento tra obiettivi di politica economica ed esigenze di tutela del risparmiatore, trae origine questo nuovo «contenitore» fiscale, il richiamato PIR, idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail, purché, come detto, l'insieme di tali strumenti sia posseduto, per le finalità di cui sopra, dalla persona fisica non esercente attività imprenditoriale, che decida di destinare, per un determinato periodo di tempo, un capitale non superiore a 30.000 euro all'anno agli investimenti qualificati anzidetti.
  Le predette disposizioni, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, hanno riscosso un immediato interesse da parte delle persone fisiche le cui scelte di investimento sono relativamente rapide ed agili.
  Vista la buona accoglienza ricevuta dai PIR e la necessità di finanziare lo sviluppo delle PMI attraverso strumenti agili, flessibili e che convoglino in tempi brevi verso tale settore mezzi finanziari disponibili, il Governo ritiene utile prevedere la possibilità di introdurre nuove norme che stabiliscano nuovi strumenti finanziari per Casse di previdenza private e Fondi pensione, secondo il meccanismo dei predetti PIR, che potrebbero altresì essere ridenominati come Piani istituzionali di risparmio.
  In tale contesto rileva come l'interrogazione abbia opportunamente segnalato l'opportunità di intervenire su una tematica molto importante per lo sviluppo del Paese, in considerazione del fatto che le imprese italiane necessitano di maggiori risorse finanziarie, e che potrebbe essere utilizzata a tal fine, in particolare in favore delle PMI, l'ingente massa di risparmio privato disponibile.
  Considera quindi utile precisare come un'eventuale estensione della gamma degli strumenti finanziari dai rendimenti esenti da imposizione per Casse di previdenza private e Fondi pensione non sia suscettibile di generare nuovi e maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nel Bilancio statale, tenuto conto che nella Relazione Tecnica alla legge di Bilancio per il 2017 si è prudenzialmente considerato che tutto l'ammontare consentito (il 5 per cento del patrimonio) venga investito in strumenti finanziari rappresentativi dell'economia reale. Pag. 93
  Ciò presuppone però che il cennato limite massimo di patrimonio coinvolto nell'investimento fiscalmente agevolato resti immodificato anche con l'ampliamento delle fattispecie di investimento.
  Viceversa, qualora si ritenesse di aumentare il suddetto limite del 5 per cento, in funzione delle ulteriori fattispecie di investimenti agevolati, si registrerebbe una maggiore perdita di gettito rispetto agli effetti già stimati e scontati nei saldi di finanza pubblica e sarebbe quindi necessario individuare gli idonei mezzi di copertura finanziaria, attraverso uno specifico intervento normativo.
  Dichiara quindi l'attenzione del Governo rispetto alla possibilità di rafforzare e ampliare lo strumento dei PIR.

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ALLEGATO 3

5-11175 Paglia: Dati concernenti le concessioni di sfruttamento di beni del demanio relative alle acque minerali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito ai dati contenuti nel Programma Annuale di riforme allegato al DEF 2017 e concernenti il gettito derivante dai canoni di concessione demaniale.
  In particolare, l'Onorevole evidenzia che, con riguardo alle concessioni di sfruttamento delle acque minerali, alla luce dell'analisi dei dati contenuti nel citato DEF, gli introiti connessi ai canoni versati dai concessionari ammontano a solo 18 milioni di euro a fronte di un fatturato del settore che nel nostro paese sfiora i 2,5 miliardi di euro.
  Pertanto, tenuto conto che entro il 2020 scadranno 52 concessioni, chiede di conoscere quante siano le concessioni ancora attive di sfruttamento per le acque minerali, quali società siano titolari di dette concessioni, e quale sia il relativo gettito del canone dalle stesse corrisposto ed il volume di estrazione, distinto per società e singola annualità.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente che le acque minerali e termali appartengono, ai sensi dell'articolo 11 della legge 281/1970, al patrimonio indisponibile delle Regioni, che le gestiscono affidandole in concessione, stabiliscono e introitano i relativi canoni.
  Pertanto, i dati richiesti dall'Onorevole interrogante potranno essere richiesti alla competente Conferenza delle Regioni e successivamente forniti.

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ALLEGATO 4

5-11176 Sottanelli: Iniziative per la revisione dell'istituto della transazione fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli On.li interroganti, rimanendo nell'alveo delle norme già esistenti, evidenziano la possibilità di ampliare il campo di applicabilità della transazione fiscale, di cui all'articolo 182-ter del R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), ai piani di risanamento asseverati, previsti all'articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare.
  Così operando, la transazione fiscale non costituirebbe più un sub-processo del concordato preventivo ovvero dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui, rispettivamente, agli articoli 160 e 182-bis legge fallimentare), ma si estenderebbe ad una platea molto più ampia di soggetti, consentendo agli stessi di relazionarsi in termini propositivi con l'Erario e, al contempo, di accedere a forme negoziate di recupero dei crediti fiscali.
  In particolare, si chiede di sapere se ed entro quale termine si intenda avviare una revisione della transazione fiscale, estendendola anche ai piani di risanamento asseverati di cui al citato articolo 67, comma 3, lettera d).
  Sentita l'Agenzia delle Entrate si rappresenta quanto segue.
  L'istituto della transazione fiscale è stato oggetto di un recente intervento normativo da parte della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che, nel riformulare la disciplina dei crediti tributari e previdenziali contenuta nell'articolo 182-ter legge fallimentare, ha eliminato la regola della «infalcidiabilità» dell'IVA e delle ritenute alla fonte.
  In particolare, il legislatore ha deciso di uniformare il trattamento del credito per IVA e ritenute a quello riservato agli altri crediti tributari, stabilendo che qualsiasi tributo può essere falcidiato se, congiuntamente:
   il piano su cui si fonda il concordato preventivo ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile attraverso un'alternativa liquidazione, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione dell'Erario, attestato da un professionista munito dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare;
   la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerti all'Erario non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore e a quelli offerti ai creditori chirografari.

  Con riferimento all'estensione ai piani attestati dell'istituto della transazione fiscale, si fa presente che un'interpretazione di tal genere, come proposta dagli interroganti, non appare consentita dalla natura di norma eccezionale dell'articolo 182-ter legge fallimentare, che può trovare applicazione limitatamente alle procedure in essa espressamente richiamate, ossia nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
  A legislazione vigente, pertanto, non può ritenersi ammissibile una definizione transattiva del credito tributario in occasione di un piano asseverato.
  Relativamente a un'eventuale modifica normativa nel senso prospettato dagli interroganti, in disparte le eventuali conseguenze in termini di gettito e le valutazioni Pag. 96di carattere politico, preme evidenziare che l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto di cui all'articolo 182-ter legge fallimentare all'ipotesi di un piano attestato ridurrebbe le tutele del credito erariale, privandolo della garanzia giurisdizionale del procedimento che assicura il controllo di legittimità e di convenienza dell'interesse pubblico.
  Il legislatore ha ritenuto fondamentale il predetto controllo soprattutto nell'ipotesi di accordi stragiudiziali di cui all'articolo 182-bis legge fallimentare, come dimostra la recente modifica apportata dall'articolo 1, comma 81, della Legge di Bilancio 2017, all'articolo 182-ter legge fallimentare nella parte in cui prevede che l'attestazione del professionista, in caso di accordo di ristrutturazione, debba inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili ed inoltre che tale punto costituisca oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

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ALLEGATO 5

5-11177 Villarosa: Dati concernenti il volume degli strumenti monetari creati dal sistema bancario italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame, – facendo seguito a un precedente atto sul medesimo argomento – si chiede di conoscere «il dato disaggregato su base annua del volume degli strumenti monetari (cosiddetta moneta bancaria) creati dal sistema bancario italiano e della relativa percentuale di incremento annuo dal 1981 ad oggi». L'interrogante domanda inoltre se l'operazione di creazione di un conto deposito conseguente all'erogazione di un mutuo «rientri nella definizione di “raccolta fondi”» ai sensi dell'articolo 11 del TUB, «annoverandosi quindi nel calcolo complessivo della moneta».
  Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha reso noto che il tasso medio di crescita dal 1981 a oggi di M1, M2, M3 è pari, rispettivamente, al 7,8, 6,7 e 6,9 per cento.
  Gli aggregati monetari dell'area dell'euro comprendono:
   M1: circolante e depositi in conto corrente;
   M2: M1, depositi con durata prestabilita fino a due anni, depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi;
   M3: M2, pronti contro termine, quote di fondi comuni monetari e obbligazioni con scadenza originaria fino a due anni. A partire dai dati di giugno 2010 sono escluse le operazioni pronti contro termine con controparti centrali.

  I contributi nazionali agli aggregati monetari M1, M2 e M3 sono calcolati escludendo il circolante, poiché, con l'introduzione dell'euro, non è più direttamente misurabile la quantità di banconote e di monete effettivamente detenuta in ciascun Paese.
  L'Istituto ha, poi, risposto positivamente alla seconda domanda formulata dall'interrogante relativa alla creazione della moneta bancaria.
  In particolare, è stato fatto presente che:
   a. la moneta «bancaria» (o moneta privata) è creata (tutta) dal sistema bancario sotto forma di diverse tipologie di depositi. I predetti M1, M2 e M3 sono modi diversi di aggregare i depositi;
   b. tutta la moneta bancaria è creata dal sistema bancario a fronte di: (i) concessione di nuovi prestiti a famiglie e imprese (ad esempio quando la Banca A concede un prestito al proprio cliente X, nel bilancio della banca aumentano sull'attivo i prestiti e sul passivo i depositi del cliente X); (ii) acquisto di attività finanziarie emesse dal settore privato o pubblico (ad esempio quando la Banca A compra un titolo dal cliente X, nel bilancio della banca aumenta sul lato attivo la voce «titoli» e aumenta sul passivo la voce depositi del cliente X); (iii) acquisto di beni e servizi da parte del governo (ad esempio, quando il governo paga lo stipendio al dipendente X, che ha un conto corrente presso la banca A, il conto del governo presso la banca centrale si riduce; il conto di riserva della banca A presso cui il dipendente pubblico X ha il conto corrente aumenta; il conto corrente del dipendente pubblico X presso la propria banca A aumenta);Pag. 98
   c. il circolante (il denaro «a corso legale» di cui si parla nell'interrogazione) è creato dalla Banca centrale, e viene fornito al sistema bancario in cambio di riserve di Banca centrale che le banche hanno presso la Banca centrale stessa (quando la banca A ha necessità di circolante ridurrà sul lato attivo le riserve presso la banca centrale e aumenterà, sempre sull'attivo, la voce circolante);
   d. quando una persona o un'impresa ha necessità di circolante, è il sistema bancario che lo fornisce a fronte di una riduzione dei depositi che l'impresa o la famiglia detiene presso una banca (ad esempio quando il cliente X della banca A ha bisogno di circolante, nel bilancio della banca A si riduce sull'attivo la voce circolante e sul passivo la voce depositi del cliente X);
   e. pertanto a fronte di nuovo circolante, c’è sempre un deposito (creato nel modo descritto precedentemente) che si riduce.

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ALLEGATO 6

5-11178 Fragomeli: Chiarimenti circa le modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali nel caso di soggetti impossibilitati alla firma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano che, in base alla normativa vigente, sussiste una situazione di incertezza per i CAF e i professionisti abilitati legata alla sottoscrizione del consenso e delle deleghe necessari all'elaborazione delle pratiche fiscali nel caso di soggetti impossibilitati alla firma per impedimento temporaneo o permanente.
  Gli Onorevoli richiamano l'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che, nel prevedere disposizioni in ordine alle modalità di raccolta delle informazioni nel caso di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, non trova applicazione nel caso di dichiarazioni fiscali.
  Per quanto di competenza, l'INPS in una circolare del maggio 2015 ha affermato che per la sottoscrizione della DSU, nel caso di dichiarante con un documento d'identità rilasciato dal comune che ne attesti l'incapacità a firmare è sufficiente la conservazione di detto documento.
  Alla luce di quanto premesso, gli Onorevoli chiedono che venga chiarito che la conservazione del documento d'identità attestante lo stato di incapacità sia sufficiente «per i medesimi effetti della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali e dei documenti necessari alla loro elaborazione e trasmissione» in quanto lo status di incapacità è stato accertato dal Comune sulla base di una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso Ente.
  Al riguardo, sentiti i competinti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, stabilisce «la dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate».
  Il comma 6 dello stesso articolo 1, stabilisce che in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, la disposizione sopra citata si applica con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.
  Come già segnalato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevede che la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
  In relazione all'impedimento temporaneo, il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale Pag. 100fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
  Il comma 3 dello stesso articolo 4, stabilisce che le predette disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate precisa che, tenuto conto della formulazione della citata disposizione, la deroga contenuta nel comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non sembra trovare applicazione con riferimento alla sottoscrizione degli atti connessi alla predisposizione della dichiarazione.
  Pertanto, con riferimento a questi ultimi atti si applica la procedura descritta dal citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, a tutela dei soggetti impossibilitati alla firma per impedimento temporaneo o permanente.