CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 aprile 2017
805.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. (Atto n. 407).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (atto n. 407), nelle sedute dell'11, 12, 19 e 20 aprile 2017;
   udite, in particolare, la relazione della deputata Blazina nella seduta dell'11 aprile e la discussione nelle sedute del 12, 19 e 20 aprile 2017;
   ritenuto, a ogni modo, che lo scopo del provvedimento risulterebbe del tutto frustrato ove lo stanziamento previsto nella legge n. 198 del 2016 fosse ridotto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 5, comma 2, la lettera e), sia sostituita dalla seguente: «e) divieto di distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria.»;
   2. all'articolo 8, comma 14, lettera a), le parole «pari al 50 per cento» siano sostituite dalle seguenti: «pari al 75 per cento»;
   3. all'articolo 9:
    a) al comma 2, le parole «non inferiore a 20.000» siano sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 40.000»;
    b) al comma 5, dopo le parole «articolo 8, commi», aggiungere le seguenti: «3, 4»;
   4. l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Domande e documentazione).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.»;

  5. all'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), le definizioni delle voci di costo relative ad acquisto carta, stampa, distribuzione e abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, siano redatte in conformità all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b);
  6. all'articolo 32, comma 1, si provveda a coordinare il momento della cessazione dell'efficacia delle norme abrogate con quello dell'effettiva entrata in vigore delle nuove.