CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2017
802.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10846 Tullo: Per una determinazione del prezzo dei biglietti di Trenitalia per il trasporto regionale basato sulla effettiva distanza chilometrica percorsa.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'affidamento della prestazione del servizio di trasporto pubblico locale ricomprende l'obbligo per l'impresa affidataria di realizzare la prestazione osservando disposizioni e condizioni riportate nel contratto di concessione del servizio in affidamento; tra gli obblighi è da evidenziare l'adozione delle tariffe deliberate dall'ente pubblico.
  Quindi le tariffe dei titoli di viaggio utilizzabili sulle corse dei servizi prestati da Trenitalia sono oggetto di definizione da parte dall'ente che ha competenza amministrativa sul trasporto ferroviario regionale.
  Le tariffe medesime e le «condizioni generali di trasporto» sono riportate negli allegati ai contratti di affidamento all'impresa.
  Quanto riportato nelle condizioni tariffarie pubblicate dall'impresa introduce il criterio ispiratore di generale adozione, sia per la definizione tariffaria a chilometro che per il tipo di servizio.
  La circostanza che le tariffe delle tratte oggetto di interventi infrastrutturali hanno risentito dell'applicazione di un criterio determinato in passato, può ritenersi quale conferma della modalità di applicazione tariffaria fatta propria dalla regione per una tipologia di servizio che presenta una qualità più elevata in termini di velocità commerciale.
  Informo, comunque, che presso l'Osservatorio sulle politiche del TPL è in atto un confronto con le regioni e con Trenitalia per esaminare e valutare gli effetti dell'applicazione delle tariffe sovraregionali come sono state applicate sulla base delle tariffe regionali delle singole regioni interessate dalle relazioni interregionali.
  In tale contesto potranno essere evidenziati anche i criteri di base che conducono alle differenze fra le corrispondenti tariffe applicate dalle singole regioni, fermo restando la competenza regionale delle medesime, sì da pervenire ad una proposta di definizione di principi cui le singole regioni possano attenersi per la definizione di tariffe dei vari titoli di viaggio, compreso quelli ad integrazione tariffaria in sussistenza di integrazione di servizi, previa l'opportuna ratifica in merito da parte della Commissione del Coordinamento Interregionale competente per il settore.
  Quanto alle tariffe chilometriche per i treni IC, di competenza MIT e non regionale, sono state aggiornate nel senso indicato dagli Onorevoli interroganti con il nuovo Contratto di servizio media-lunga percorrenza 2017-2026.

Pag. 167

ALLEGATO 2

5-11117 Gregori: Aumento della dotazione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, finalizzato al miglioramento della qualità del trasporto pendolare ferroviario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  La qualità del trasporto pubblico locale e una mobilità urbana efficiente rappresentano una vera e propria priorità nazionale.
  È per questo motivo, nonché per l'esigenza di semplificare e rendere più efficiente il settore, che è stato avviato un processo di riforma orientato dal principio della centralità del cittadino-utente.
  Nella riforma si introdurranno, tra l'altro, misure a tutela dell'utenza in caso di disservizi e misure di lotta all'evasione tariffaria, sempre nel perseguimento dell'efficienza nell'erogazione dei servizi.
  Inoltre, l'acquisizione in tempi rapidi di materiale rotabile su gomma e su ferro consentirà la sostituzione dei mezzi obsoleti e più inquinanti, affinché la qualità del servizio possa raggiungere in tempi rapidi gli standard europei in termini di comfort, efficienza energetica ed emissioni inquinanti.
  Si prevede altresì la definizione di un apposito Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile finalizzato alla complessiva riorganizzazione della mobilità su gomma, ispirata a principi di efficienza e sostenibilità, da attuare attraverso un programma di interventi per il rinnovo degli autobus accompagnato alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa anche con la realizzazione delle necessarie infrastrutture.
  Infine occorrerà definire la dinamica delle risorse statali destinate al settore distribuendole con più equità – superando il criterio della spesa storica – tenendo conto in modo premiante dei ricavi da traffico, dei costi standard e dei livelli adeguati dei servizi, senza tralasciare le agevolazioni fiscali a favore dell'utenza per incentivare l'uso dei mezzi pubblici e ridurre quello dei mezzi privati, così da decongestionare il traffico anche con benefici di carattere ambientale.
  Concludo evidenziando che proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, all'interno del quale si prevede la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale con 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi.

Pag. 168

ALLEGATO 3

5-11118 Catalano: Autorizzazioni per servizi automobilistici interregionali di competenza statale rilasciate a raggruppamenti di imprese.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Premetto che il Governo, durante l'esame alla Camera della legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016 (cosiddetto Milleproroghe), ha accolto alcuni ordini del giorno finalizzati a trovare una soluzione sul tema dei servizi automobilistici di linea interregionale e sta ora lavorando per dare seguito agli impegni assunti.
  Sul tema più generale della revisione della disciplina dei trasporti di passeggeri su strada, anche in previsione dell'adeguamento a quanto previsto dai regolamenti europei in materia, il Governo – sulla base della legge di delegazione europea 2015 (articolo 2, legge n. 170 del 2016) – è impegnato nella predisposizione di uno specifico decreto legislativo.
  Grazie a questo ampio e intenso lavoro sarà possibile giungere ad una regolamentazione organica e trasparente a tutela della concorrenza e del mercato per l'intero settore.

Pag. 169

ALLEGATO 4

5-11119 Spessotto: Possibile acquisizione da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato di Anas SpA.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Sulla delicata questione dell'ipotesi di fusione FS – ANAS, al fine dei necessari approfondimenti, è stato istituito presso il MEF, azionista unico delle predette società, un gruppo di lavoro ad hoc con la partecipazione anche del MIT e il gruppo sta svolgendo gli opportuni studi di fattibilità dell'ipotesi di progetto.
  Come correttamente evidenziato dagli Onorevoli interroganti ci sono dei ragionamenti complessivi da parte del Governo per potenziali investimenti, anche nell'ottica di favorire le imprese italiane e attrarre quelle straniere.
  Appare quindi prematuro esprimere dettagli in merito alla conseguente definizione dei corrispettivi previsti dal Contratto di servizio con lo Stato e alle future modalità di finanziamento delle strade statali.

Pag. 170

ALLEGATO 5

5-11120 Biasotti: Modalità di revisione dei mezzi pesanti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  La nota ministeriale del 27 febbraio 2017 ha per oggetto Procedure operative e informatiche per la revisione dei veicoli > 3.5 t. e autobus, e fa esplicito riferimento a procedure tecnico-amministrative da attuare in sede di revisione dei veicoli cosiddetti pesanti e degli autobus, finalizzate all'acquisizione di parametri di valutazione dello stato del veicolo, delle sue componenti e sistemi, che tengano conto del suo stato manutentivo e di efficienza così da garantirne la circolazione in sicurezza.
  A tal proposito vale la pena richiamare l'articolo 79 del Codice della Strada, relativo alla efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione, che impone l'obbligo di tenere i veicoli in condizioni di massima efficienza, tale da garantire la sicurezza e contenere il rumore e inquinamento entro i limiti di legge, ponendo all'attenzione dell'utenza motorizzata che la sicurezza del veicolo non può misurarsi unicamente all'atto della verifica eseguita in sede di revisione, ma che questa è sicuramente frutto di una corretta e costante manutenzione del veicolo stesso.
  Pertanto, nell'ambito della documentazione da produrre all'atto della revisione del veicolo, il soggetto responsabile dello stesso è chiamato produrre una dichiarazione dalla quale si evinca che il mezzo è costantemente sottoposto a corretta manutenzione, così come previsto dal su richiamato articolo 79.
  In tal senso e per tali finalità è in corso di rielaborazione la circolare in premessa.
  Quanto alla terziarizzazione del servizio di revisione anche dei mezzi pesanti e autobus non si ravvedono, allo stato, elementi che possano ipotizzare tale scelta; tuttavia, i competenti uffici del MIT effettueranno i dovuti approfondimenti.

Pag. 171

ALLEGATO 6

5-11121 Mognato: Transito delle grandi navi presso il bacino di San Marco e il canale della Giudecca di Venezia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Il dossier grandi navi a Venezia, come è noto, è all'attenzione del Ministero e della nuova Autorità di Sistema Portuale, il cui neo Presidente si è insediato da circa un mese e su questo dossier necessita, essendo propria competenza, di un adeguato tempo di approfondimento e valutazione, come dallo stesso dichiarato.
  A questo fine, infatti, il Presidente ha già avviato un confronto con le autorità locali, tra cui il locale Comando delle Capitanerie di Porto e i Servizi Tecnico Nautici che operano nel porto di Venezia, proprio per valutare la percorribilità tecnica delle diverse ipotesi di navigazione e attracco che nel corso di questi mesi sono state da più parti avanzate e che verranno poi sottoposte all'attenzione del Comitato per la salvaguardia di Venezia. Proprio nei giorni scorsi lo stesso Presidente ha dichiarato che si stanno esaminando tutti gli aspetti, anche giuridici, per ottimizzare al massimo le risorse pubbliche con l'obiettivo di non creare situazioni di conflitto e risolvere la questione in maniera fluida.
  Rispetto alla questione VIA relativa a «Venice Cruise 2.0» confermo che è intervenuto con prescrizioni il parere favorevole del Ministero dell'ambiente su una delle diverse ipotesi in campo, che saranno comunque sottoposte ai soggetti istituzionali coinvolti.

Pag. 172

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392.

NOTA DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI, UMBERTO DEL BASSO DE CARO

In merito alla modifica dell'articolo 103, comma 1, C.d.S.

  La modifica è stata apportata sia al fine di armonizzare la norma con i contenuti dello schema di decreto legislativo in argomento, sia al fine di introdurre indispensabili correttivi ad una prassi amministrativa che:
   1. ostacola la libera circolazione delle merci in ambito comunitario;
   2. appesantisce il procedimento di radiazione per esportazione, introducendo nuovi adempimenti per le imprese e i cittadini;
   3. priva di ogni tutela coloro che cedono i propri veicoli a terzi ai fini dell'esportazione.

  La competente Direzione generale per la motorizzazione ha segnalato che le disposizioni vigenti subordinano la radiazione dal P.R.A. alla esibizione di documentazione doganale di esportazione ovvero, nei casi di cessione intracomunitaria, alla esibizione di prove documentali in ordine all'effettiva esportazione e reimmatricolazione all'estero, nell'intento di contrastare presunti traffici transfrontalieri di rifiuti.
  Al riguardo, la richiamata direzione evidenzia che:
   in base alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di veicoli fuori uso, un veicolo può definirsi rifiuto solo allorché venga conferito ad un centro di raccolta ai fini della sua rottamazione. Pertanto, i veicoli oggetto di esportazione non possono considerarsi rifiuti;
   la norma, facendo riferimento all'ipotesi di cessione intracomunitaria, non contempla il caso in cui sia lo stesso intestatario ad esportare il proprio veicolo;
   nel caso di cessione interna a favore di un terzo che esporta il veicolo, il cedente italiano (impresa o cittadino) può provvedere alla radiazione solo quando l'acquirente gli metta a disposizione i documenti fiscali comprovanti l'avvenuta esportazione all'estero, ovvero la copia della carta di circolazione comprovante l'avvenuta reimmatricolazione all'estero; fino a quando il cedente non è posto in condizione di richiedere la radiazione, egli resta quindi responsabile della circolazione del veicolo e continua ad essere tenuto al versamento delle tasse automobilistiche. Ne consegue che il cedente italiano, non disponendo di mezzi di coercizione nei confronti dell'acquirente che ha esportato, può sollevarsi dagli obblighi derivanti dalla intestazione del veicolo a proprio nome solo agendo in via giurisdizionale, per vedere dichiarata la perdita di possesso del veicolo; Pag. 173
   l'attuale disciplina non sembra che possa contrastare il fenomeno del «traffico transfrontaliere di rifiuti», poiché può an che accadere che chi vi è dedito ometta di consegnare al cedente italiano i documenti necessari alla radiazione ovvero gli fornisca false documentazioni, senza possibilità quindi di poter realmente tracciare la sorte del veicolo oltre i confini nazionali.

  Stante, comunque, la delicatezza dell'argomento, si resta comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per eventuali approfondimenti.
  Il direttore della Direzione generale per la motorizzazione è comunque disponibile ad essere audito per affrontare la tematica in maniera più circostanziata.

In merito alla presunta sottrazione di funzioni al PRA in materia di radiazione per esportazione.

  Al riguardo, occorre anzitutto chiarire che la radiazione per esportazione costituisce una formalità che rientra nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 (istitutivo dello Sportello Telematico dell'Automobilista).
  Attualmente, quindi, gli Uffici PRA gestiscono dette formalità proprio in quanto STA (vedi articolo 7, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000) e continueranno ad operare in quanto tali anche dopo il varo della riforma contenuta nell'AG 392.