CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2017
802.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11104 Sottanelli: Questioni relative alla locazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un immobile sito in Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito allo stato economico e patrimoniale dell'immobile sito in Roma presso viale Ciamarra 139/144 in uso anche all'Agenzia delle entrate.
  In particolari, gli Onorevoli tenuto conto che, da informazioni di stampa detto immobile risulterebbe parzialmente inagibile, sollecitano la verifica della congruità del canone d'affitto dell'immobile ai valori di mercato, tenuto conto dei costi della ristrutturazione e della bonifica del bene attualmente in atto.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  L'edificio sito in viale Ciamarra n. 139/144, sede sino al 7 ottobre 2016 dell'Ufficio Provinciale di Roma – Servizi Catastali, è un immobile di proprietà del Fondo comune di investimento immobiliare denominato «F.I.P. – Fondo Immobili Pubblici», costituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 351 del 25 settembre 2001, convertito dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001. In particolare, con i decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2004 (Decreto Operazione, Decreto di apporto e Decreto di trasferimento), è stata trasferita a tale Fondo, con efficacia dal 28 dicembre 2004, la proprietà di un portafoglio di immobili in uso governativo alle amministrazioni pubbliche.
  In base al Decreto Operazione, l'Agenzia del Demanio (in qualità di Conduttore unico) ha sottoscritto con il Fondo (gestito – in nome e per conto – dalla società Investire SGR S.p.A.) un apposito Contratto di locazione e successivamente ha provveduto, mediante «Disciplinare di assegnazione», ad assegnare gli immobili alle Amministrazioni che li avevano in uso (Enti Assegnatari/Utilizzatori) ai canoni e alle condizioni fissate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo parametri di mercato.
  Le clausole relative alla durata, alla disdetta, al recesso dal Contratto e alla manutenzione dei fabbricati risultano disciplinate in toto dal suddetto Decreto ed inserite nel Contratto di Locazione/Disciplinare di Assegnazione. 
  In particolare, la durata della locazione e dell'assegnazione in uso è di 9 anni, decorrenti dal 28 dicembre 2004, rinnovabili automaticamente alla scadenza per altri nove anni, fatta salva la disdetta da parte dell'Agenzia del Demanio in qualità di Conduttore unico per l'intero asset immobiliare conferito.
  L'immobile in oggetto è inoltre inserito tra quelli cosiddetti «esclusi», per i quali non è possibile esercitare il diritto di recesso ed è pertanto fatto obbligo alle amministrazioni utilizzatrici di mantenere l'uso dell'immobile fino alla scadenza del contratto (dicembre 2022).
  Anche se non vi fossero spazi assegnati ad alcuna amministrazione, l'Agenzia del demanio sarebbe comunque tenuta a versare il canone annuo di locazione sino alla concessione del contratto di locazione stipulato con FIP, che non è un soggetto pubblico ma un fondo privato gestito da Pag. 142Investire SGR Spa nell'interesse di investitori privati.
  Si evidenzia che il canone di locazione annuo corrisposto dall'Agenzia delle entrate (percentuale di occupazione pari 74,96 per cento) alla Proprietà – per il tramite dell'Agenzia del Demanio – pari a 3.659.291,82 euro, è stato determinato a valori di mercato nell'ambito della citata operazione di cartolarizzazione di immobili pubblici realizzata dallo Stato a dicembre 2004, ed è stato ritenuto congruo dall'allora Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate).
  Sulla base del citato contratto di locazione, non può essere oggetto di revisione in base ai correnti valori di mercato.
  Il Contratto di locazione prevede inoltre che l'immobile, alla scadenza, sia riconsegnato in buone condizioni manutentive ed in conformità alle disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi vigenti alla data di efficacia, conformemente a quanto previsto anche dal disciplinare di assegnazione.
  A tal riguardo, come anzidetto, l'Agenzia delle Entrate ha altresì da poco liberato la porzione dalla medesima in uso al fine di avviare i lavori di messa a norma previsti dal contratto di locazione.
  Tali interventi comportano un'importante ristrutturazione dell'immobile per la quale, valutata la complessità delle opere da realizzare, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno coinvolgere il competente Provveditorato Interregionale per le OO.PP. con il quale si sta perfezionando una specifica Convenzione che riguarderà tutte le lavorazioni relative alla ristrutturazione dell'immobile, comprensive degli interventi di bonifica che si renderanno necessari a seguito del ritrovamento – durante la fase preliminare alla progettazione dei predetti lavori – di fibre di amianto e fibre artificiali vetrose (cosiddette FAV).
  L'Agenzia delle Entrate ha pertanto prontamente avviato le attività di verifica ambientale. L'indagine si è svolta dapprima con il prelievo di campioni massivi di materiali finalizzato a verificare la presenza in microscopia ottica a scansione (S.E.M.) di fibre di amianto/FAV, quindi è proseguita con l'esecuzione di appositi monitoraggi ambientali. Pur essendo stata confermata la presenza di fibre di amianto nei campioni di pavimenti e di colla vinilica e di FAV in alcuni materiali ricoprenti i cavedi, nella quasi totalità dei risultati dei monitoraggi ambientali è stata riscontrata una concentrazione di FAV sotto il limite di rilevabilità strumentale, mentre per l'amianto la totalità dei campioni è risultata sotto tale limite (e quindi ben al di sotto dei limiti previsti dalla legislazione vigente).
  Le analisi condotte permettono di evidenziare come, al momento, non sia presente contaminazione ambientale e di conseguenza un rischio per la salute dei lavoratori.
  Nondimeno l'Agenzia delle Entrate, per cautelarsi maggiormente in merito ad eventuali rischi per la salute dei propri dipendenti, ha avviato una parallela attività di consulenza specialistica tecnico-medica con l'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) che è ancora in corso.

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ALLEGATO 2

5-11106 Gebhard: Inclusione degli avvocati tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'On. interrogante rappresenta che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono anche abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali.
  Inoltre, fa presente che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o marzo 2017, sono stati inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, seppure limitatamente alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali, gli iscritti all'albo dei geometri e dei geometri laureati e gli iscritti all'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa.
  L'Onorevole interrogante manifesta quindi l'opportunità di inserire tra i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 anche gli iscritti all'albo degli avvocati. Questi infatti, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici e organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e, di fatto, restano gli unici esclusi tra le categorie dei professionisti.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente che i soggetti ammessi alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono:
   a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
   b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
   c) le associazioni sindacali di categoria tra gli imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
   d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
   e) altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Con particolare riferimento alla previsione di cui alla citata lettera e), si rappresenta che con diversi decreti e provvedimenti emanati nel corso degli anni, sono state individuate diverse categorie di soggetti.
  Più precisamente, il decreto del Ministro delle Finanze 12 luglio 2000, ha Pag. 144individuato, tra l'altro, gli iscritti negli albi degli avvocati tra i soggetti che possono essere incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
  Il provvedimento del 27 dicembre 2016, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, ha previsto che la presentazione dello stesso è effettuata in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  Pertanto, anche gli iscritti negli albi degli avvocati possono trasmettere anche le dichiarazioni di successione e domande di volture catastali.
  Si fa presente, infine, che per ottenere l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 31 luglio 1998, gli interessati devono presentare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate.

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ALLEGATO 3

5-11107 Zoggia: Iniziative per scongiurare l'aggravarsi della crisi della Banca popolare di Vicenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in commissione l'On.le Davide Zoggia ed altri chiedono al Governo «quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere, al fine di scongiurare il precipitare della crisi che la Banca popolare di Vicenza sta attraversando».
  In proposito si rappresenta che il Governo ha già intrapreso tutte le iniziative consentite dall'attuale quadro normativo nazionale ed europeo. Nello specifico, per quanto riguarda il supporto alla liquidità, con decreto del 30 gennaio 2017, è stata già concessa la garanzia dello Stato, previa positiva decisione della Commissione europea, su emissioni di proprie passività per 3 miliardi di euro ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016, interamente utilizzate in operazioni di finanziamento/collocamento con controparti di mercato. Alla fine di marzo la Banca ha chiesto di ricevere la garanzia statale su ulteriori 2,2 miliardi di emissioni di propri prestiti obbligazionari. La richiesta attualmente è al vaglio della Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea.
  La Banca d'Italia, inoltre, ha fatto presente che la Banca Popolare di Vicenza assieme a Veneto Banca, lo scorso 17 marzo ha presentato istanza di ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato, unitamente alla relativa documentazione di supporto. La procedura, attualmente in corso, prevede un complesso ed articolato percorso che coinvolge diversi attori istituzionali – BCE, Commissione Europea, MEF, Banca d'Italia – e la banca interessata, nell'ambito del quadro normativo composto dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e di gestione delle crisi bancarie (cosiddetto BRRD) oltre che dal citato decreto-legge n. 237 del 2016.
  L'intermediario sta interagendo con le autorità coinvolte, allo scopo di definire un piano di ristrutturazione che possa soddisfare tutti i vincoli posti dal quadro normativo sopra richiamato. Il piano di ristrutturazione deve essere dettagliato, credibile e volto a ripristinare condizioni di piena solidità e redditività.
  Con riferimento al ruolo delle autorità coinvolte, si fa presente che la Commissione Europea, competente in materia di aiuti di Stato e concorrenza, deve valutare il piano di ristrutturazione e verificare se la ricapitalizzazione precauzionale, oltre a essere conforme alla BRRD, sia compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato; quest'ultima richiede, tra l'altro, che l'intervento sia accompagnato dal burden sharing. La BCE, quale autorità europea competente per la vigilanza sulla banca, ha definito l'entità della ricapitalizzazione precauzionale del Gruppo.
  La ricapitalizzazione precauzionale fa parte del complessivo processo volto a raccogliere il capitale necessario per il rafforzamento patrimoniale da attuare nel 2017, insieme a un progetto di fusione previsto nel nuovo Piano Industriale 2017-2021, già presentato alle Autorità di Vigilanza.
  Da ultimo, la Banca d'Italia ha osservato che il già richiamato decreto-legge n. 237 del 2016 all'articolo 19 comma 2, prevede anche misure di ristoro destinate agli investitori al dettaglio.Pag. 146
  In conclusione, preme sottolineare che le richiamate misure adottate dal Governo sono in linea con i numerosi interventi che, negli ultimi anni, hanno avuto come obiettivo il rafforzamento del sistema bancario, come molti altri settori, fortemente colpito dalla crisi. E ciò, nell'intenzione governativa, deve essere, prima di tutto, ampiamente strumentale al sostegno delle imprese e delle famiglie, restituendo alla fiducia dei risparmiatori un sistema più equo e trasparente.

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ALLEGATO 4

5-11108 Paglia: Motivi del ritardo nell'effettuazione degli indennizzi forfettari in favore dei risparmiatori titolari di obligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Banca delle Marche, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara e dalla Cassa di Risparmio di Chieti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame, concernente il processo di rimborso dei «risparmiatori-investitori colpiti da una perdita patrimoniale a seguito della procedura di risoluzione adottata per le banche Banca Popolare dell'Etruria Spa, Banca Marche Spa, Carife Spa, Carichieti Spa» si chiede quali siano le ragioni del lamentato rallentamento del processo e come si pensi di affrontare la situazione.
  Al riguardo si rappresenta che la questione trova spiegazione nella ingente entità del carico di lavoro richiesto dalla procedura di indennizzo forfetario, di cui al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, reso molto superiore al previsto, non solo dal rilevantissimo numero di istanze presentate ma anche dalle necessarie analitiche verifiche delle numerosissime situazioni di «cointestazione» degli strumenti finanziari e di specifiche fattispecie, con aggravio della già complessa attività di accertamento.
  Dai dati forniti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, si evince che il totale delle pratiche pervenute al 3 gennaio 2017 ammonta a 15.130, le pratiche liquidate ammontano, al 23 marzo 2017, a 6.239, quelle in lavorazione ad 8.258. Le pratiche rigettate risultano solo 168. L'ammontare complessivo degli indennizzi liquidati risulta di 77,47 milioni di euro, sempre alla data del 23 marzo 2017.
  Va tenuto, altresì, in considerazione che nel 2017, l'articolo 26-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, ha ampliato l'ambito dei soggetti ammessi alla procedura di indennizzo forfetario diretto con «il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi», aumentando ulteriormente in modo considerevole le tipologie da analizzare.
   I tempi di durata della procedura sono stati finora proporzionati alle risorse disponibili, a fronte del rilevante numero delle istanze proposte e delle correlate problematiche che sono ora, peraltro, suscettibili di ulteriore incremento per gli sviluppi normativi menzionati.
  Si sta quindi mettendo in atto ogni sforzo possibile per fare fronte ad obiettive difficoltà operative, fornendo i migliori risultati possibili; ciò soprattutto finalizzato a quanto auspicato dall'onorevole interrogante circa la necessità di dare un riscontro certo ai risparmiatori danneggiati, obiettivo che, peraltro, ha rappresentato, fin dall'origine, la ratio governativa a base del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

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ALLEGATO 5

5-11109 Ruocco: Mantenimento dell'agevolazione sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa anche nel caso di mancato trasferimento della residenza nel comune dove essa è ubicata entro 18 mesi dall'acquisto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro per l'acquisto a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso con particolare riferimento al presupposto della residenza dell'acquirente nel comune in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'atto traslativo o dello svolgimento della propria attività lavorativa nel comune stesso.
  Gli Onorevoli richiamano una recente ordinanza (n. 3457 del 22 febbraio 2016) della Suprema Corte di cassazione con cui si è stabilito l'obbligatorietà della dichiarazione nell'atto di acquisto della volontà di trasferirsi nel luogo di lavoro al fine di poter usufruire della agevolazione in argomento.
  A parere degli Onorevoli detta pronuncia ha garantito una parificazione delle fattispecie agevolative contenute nella Tariffa Parte prima nota II-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  Tanto premesso, gli Onorevoli sollecitano iniziative volte a garantire che gli acquirenti che hanno dichiarato l'intenzione di trasferire la propria residenza nei comuni ove sono ubicati gli immobili acquistati, possano comunque conservare il diritto alle agevolazioni fiscali qualora dall'atto di acquisto sia inequivocabilmente dimostrato che in quel medesimo comune gli stessi svolgevano la propria attività lavorativa autonoma o dipendente.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
  La Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo Unico imposta di registro) stabilisce l'obbligo di dichiarazione in atto solo con riferimento all'impegno di trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato.
  L'obbligo di dichiarazione non è, invece, esplicitamente previsto per i soggetti che acquistano l'immobile nel comune in cui svolgono la propria attività lavorativa.
  In proposito, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, a prescindere dal dato letterale ricavabile dalla norma, la circostanza di svolgere la propria attività nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato deve essere comunque evidenziata in atto dal soggetto che intende fruire delle agevolazioni, al fine di consentire al notaio rogante che procede alla autoliquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto, di applicare le agevolazioni «prima casa», nonché all'ufficio dell'Agenzia delle entrate di verificare la correttezza della liquidazione dell'imposta operata dal notaio.
  Per quanto più in particolare riguarda la fattispecie rappresentata dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate ribadisce che, se l'acquirente dichiara in atto di impegnarsi a trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile entro i 18 mesi dall'atto di acquisto, e non provvede, entro tale termine, al trasferimento della stessa, si realizza la decadenza Pag. 149dall'agevolazione «prima casa» fruita, in virtù dell'espressa previsione del comma 4 della citata Nota II-bis, in quanto la dichiarazione resa dall'acquirente risulta mendace.
  Tuttavia, l'Agenzia delle entrate precisa che, qualora in pendenza del termine previsto di 18 mesi per il trasferimento della residenza il contribuente si trovi nella condizione di non poter adempiere all'impegno assunto di trasferire la residenza, può rettificare la dichiarazione resa in atto, indicando di svolgere la propria attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato.
  Tale indicazione, che deve essere resa dal contribuente interessato con apposito atto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'originario atto di acquisto e registrato, impedirà il verificarsi della decadenza qualora risulti verificato che, il contribuente svolge la propria attività lavorativa nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato.

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ALLEGATO 6

5-11110 Moretto: Iniziative per risolvere il contenzioso relativo alla demanialità di talune aree del delta del Po.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il documento di sindacato ispettivo in esame lamenta la mancata attuazione dell'articolo 7, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale stabilisce che, in previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le Regioni operino una ricognizione delle relative fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone del demanio marittimo ricadenti nei rispettivi territori.
  L'onorevole interrogante riferisce di alcuni contenziosi in essere dovuti all'incertezza sulla demanialità di parti di zone ricadenti nell'ambito del delta del Po, in particolare nei comuni di Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro.
  Ai sensi delle norme vigenti, la proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Agenzia del demanio, i quali, ciascuno per le proprie competenze, attivano procedure di delimitazione ed esclusione delle zone di demanio marittimo ai sensi degli articoli 32 e 35 del cod. nav.
  Tali competenze sono segnatamente incardinate presso le Capitanerie di Porto, e dunque il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dicastero presso il quale il procedimento si conclude con l'emanazione di uno o più decreti, d'intesa col Ministero dell'economia e delle finanze (interessato per il tramite dell'Agenzia del demanio).
  Per quanto di competenza, dunque, l'Agenzia del demanio, appositamente interpellata, riferisce che alcune Regioni hanno in merito inviato documentazione al MIT, presso il quale è stato istituito un tavolo tecnico, che coinvolge tutti i soggetti indicati dalla legge e che, allo stato, lo stesso non risulta ancora aver concluso i suoi lavori.
  Si rappresenta, al riguardo, che trattasi di un processo estremamente complesso e rilevante, atteso che investe l'intero territorio costiero regionale ed ha, quindi, portata nazionale e non limitata al territorio veneto.
  L’iter richiede analisi approfondite in punto di accertamento del venir meno degli usi pubblici del mare e delle aree demaniali interessate, tenuto conto anche di vincoli paesaggistici ed ambientali che impongono la salvaguardia del territorio costiero.